REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI ACCALAPPIATURA CANI E GESTIONE DEL CANILE COMUNALE. INDICE TITOLO I FINALITA E OGGETTO TITOLO II CATTURA CANI VAGANTI



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REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI ACCALAPPIATURA CANI E GESTIONE DEL CANILE COMUNALE. INDICE TITOLO I FINALITA E OGGETTO Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Oggetto del Regolamento. Art. 3 - Definizioni e principi generali. TITOLO II CATTURA CANI VAGANTI Art. 4 - Svolgimento del servizio Art. 5 - Chiamata Art. 6 - Intervento e cattura TITOLO III RICOVERO E CUSTODIA NEL CANILE COMUNALE Art. 7 - Ricovero e custodia dei cani catturati Art. 8 Rinuncia alla detenzione e cessione al canile rifugio Art. 9 - Referente sanitario Art. 10 - Registro carico e scarico TITOLO IV RESTITUZIONE DEL CANE AL PROPRIETARIO Art. 11 - Art. 12 - Cani identificati Cani non identificati 1

TITOLO V AFFIDAMENTO Art. 13 - Art. 14 - Art. 15 - Modalità di affidamento Custodia temporanea Controlli TITOLO VI COMPETENZE DEL SERVIZIO VENTERINARIO DELL ASL Art. 16 - Competenze del Servizio Veterinario della ASL TITOLO VII SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI Art. 17 - Art. 18 - Sanzioni Gestione del servizio 2

TITOLO I FINALITA E OGGETTO Art. 1 - Finalità. Il presente regolamento ha come obiettivo quello di garantire nell ambito del territorio comunale la tutela ed il controllo della popolazione canina, in modo da prevenire il randagismo e i fenomeni di maltrattamento degli animali. Art. 2 - Oggetto del Regolamento. Per la finalità di cui all art. 1 il presente Regolamento provvede, in conformità ai principi e criteri dettati dalle leggi vigenti in materia, in particolare la Legge quadro n. 281/1991, la LRT 59/2009 e il regolamento n. 38/r del 5 agosto 2011, alla regolamentazione dei seguenti servizi: Servizio di cattura di cani vaganti; Servizio di custodia, temporanea o permanente, di cani catturati o oggetto di cessione alla struttura pubblica; Affidamento a terzi dei cani ricoverati nel canile municipale. Art. 3 - Definizioni e principi generali. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Canile comunale, di seguito denominato canile: una struttura adibita al ricovero dei cani, in possesso dei requisiti previsti dalla LRT 59/2009, comprensivo del canile sanitario e del canile rifugio. b) cani identificati : cani muniti di microcip o tatuaggio; c) affidatario del servizio : il soggetto incaricato del servizio nei modi indicati dall art. 29 LRT 59/2009. d) posti riservati : i posti riservati alla custodia temporanea delle seguenti tipologie di cani: a. cani identificati, b. cani morsicatori, c. cani che richiedono urgenti interventi veterinari, d. cani di età inferiore a tre mesi, e. le cagne gravide non identificate, f. i cani in situazione di comprovato pericolo per se o altri; 3

TITOLO II CATTURA CANI VAGANTI Art. 4 - Svolgimento del servizio Il servizio di cattura si svolge all interno del territorio comunale con reperibilità 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno. Le operazioni di cattura dei cani vaganti dovranno essere effettuate con mezzi idonei e riconoscibili. Il personale addetto dovrà essere identificato mediante corpetto con dicitura Servizio accalappiacani e cartellino di riconoscimento individuale. Art 5 - Chiamata L intervento di cattura può essere richiesto esclusivamente dai Vigili Urbani, dal Servizio Medicina Veterinaria dell Azienda USL 6 Dipartimento della Prevenzione, dai Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza, dai Vigili del fuoco, dalla Polizia Forestale e dalla Polizia Provinciale. L intervento sarà effettuato con tempestività e comunque non oltre i sessanta minuti dalla chiamata. In caso di chiamate concomitanti, la priorità di intervento dovrà essere valutata tenendo conto del rischio per la popolazione e della sofferenza degli animali. Il richiedente dovrà specificare con chiarezza la zona dove effettuare l intervento e la descrizione del cane; in caso contrario l intervento non verrà effettuato. L accalappiatura potrà avvenire anche direttamente da parte del servizio qualora lo ritenga opportuno. Art. 6 - Intervento e cattura Per i cani catturati si procede a verificare: a) se l animale è identificato (tatuaggio o microchip); b) se l animale appartiene alle categorie destinate ai posti riservati. Il servizio procederà ad accalappiare i cani vaganti solo se esiste la disponibilità di posti nel canile. In caso contrario si procederà alla cattura solo se il cane appartiene alle categorie di cui al punto b) del presente articolo, ricoverandolo nei posti riservati. Per ogni intervento si provvederà a redigere una scheda dove saranno indicate le modalità della prestazione effettuata e le motivazioni della cattura o del rilascio. 4

TITOLO III RICOVERO E CUSTODIA NEL CANILE COMUNALE. Art. 7 - Ricovero e custodia dei cani catturati. I cani che entrano in canile, a qualsiasi titolo, devono essere ricoverati all interno del canile sanitario per un periodo massimo di 60 giorni e saranno sottoposti dalla Azienda Usl ai trattamenti sanitari e alle profilassi previste dalla normativa vigente. I cani non identificati saranno microcippati a cura della Azienda Usl. Dopo il periodo di osservazione i cani saranno trasferiti al canile rifugio, previa sterilizzazione obbligatoria. I cani identificati o reclamati dovranno essere restituiti al proprietario con le modalità di cui agli artt. 11 e 12 del presente regolamento I cani ricoverati dovranno essere custoditi, puliti e curati in osservanza delle leggi sulla tutela degli animali. Per ragioni di urgenza ed in condizioni di emergenza i cani potranno essere temporaneamente collocati presso altre strutture in attesa che si verifichino le condizioni per il reintegro nel canile. Art. 8 - Rinuncia alla detenzione e cessione al canile rifugio. I proprietari/detentori di cani iscritti nell anagrafe canina, residenti nel Comune di Piombino, possono fare richiesta di ricovero dei cani presso il canile di rifugio comunale in presenza di gravi e comprovati motivi che rendono impossibile la loro detenzione. Sono considerati gravi motivi quelli di natura sanitaria, di sicurezza e di indigenza economica. La domanda di cessione deve essere inoltrata al Sindaco, così come previsto dall art. 28 della LRT 59/2009, il quale ha quindici giorni di tempo per pronunciarsi. Decorso tale periodo la domanda si intende accolta. I cani ceduti al canile sono adottabili secondo le modalità previste dal presente regolamento. Ai responsabili dei cani saranno richieste le spese di mantenimento, compresi i costi per interventi terapeutici e comportamentali, fino alla sua eventuale adozione. Le spese di mantenimento saranno disciplinate con specifici atti deliberativi della Giunta Municipale. Saranno inoltre ricoverati presso il canile rifugio cani oggetto di provvedimenti dell autorità giudiziaria, ai quali sono applicate le disposizioni del presente articolo. Art. 9. Referente sanitario All interno del canile municipale dovrà essere garantita in maniera continuativa l assistenza sanitaria, nella forma di reperibilità, per i cani custoditi. 5

Il titolare di tale compito dovrà essere un medico veterinario che provvederà anche all aggiornamento del registro obbligatorio di carico e scarico e sarà responsabile della gestione dei farmaci. Art. 10 - Registro carico e scarico. La movimentazione dei cani deve risultare da apposito registro di carico e scarico. All interno del registro saranno annotati i seguenti dati: - data e luogo di eventuale cattura; - dati segnaletici del cane: (razza, sesso, età, mantello, codice identificativo); - eventuali interventi sanitari; - gli interventi di profilassi veterinaria; - la data di sterilizzazione; - la data di restituzione o di affidamento; - le generalità del proprietario o dell affidatario; Tali registri saranno tenuti a cura del referente sanitario e saranno a disposizione del Servizio Veterinario dell Azienda USL e del Comune. TITOLO IV RESTITUZIONE DEL CANE AL PROPRIETARIO Art. 11 - Cani identificati Nel caso in cui venga catturato e ricoverato un cane identificato il Servizio Veterinario dell ASL provvede a ricercarne il proprietario tramite l anagrafe canina e a rilasciare l attestato di riconoscimento per il ritiro del cane. Il proprietario è tenuto a rimborsare al Comune le spese di cattura e quelle per il mantenimento e custodia dell animale dal momento del ricovero nel canile fino al momento del ritiro. L importo delle spese sopra citate è stabilito da appositi atti deliberativi della Giunta Municipale. Il proprietario è altresì tenuto a corrispondere le eventuali spese veterinarie sostenute. La restituzione avverrà soltanto previa presentazione della ricevuta di pagamento delle spese sopra citate e del modello di identificazione proprietari/detentore compilato in ogni sua parte con allegata copia del documento di identità. Trascorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di accalappiatura senza che il proprietario si sia presentato per il ritiro, copia della documentazione sarà trasmessa ai competenti uffici giudiziari per gli adempimenti di loro competenza. Art. 12 - Cani non identificati 6

I cani non identificati restano a disposizione dei proprietari per 60 giorni dal ricovero nel canile. In caso di reclamo la restituzione avverrà con le modalità previste dall articolo precedente, in caso contrario il cane verrà iscritto all anagrafe canina come di proprietà del Comune. TITOLO V AFFIDAMENTO Art. 13 - Modalità di affidamento I cani di proprietà del Comune possono essere ceduti a privati che facciano richiesta di affido per assumerne direttamente la cura. La richiesta di affidamento può essere effettuata solo da persone maggiorenni e, se conviventi, con il consenso degli altri familiari. L affidamento del cane sarà disposto a seguito d istruttoria con la quale saranno accertati: - l esistenza delle condizioni oggettive per la custodia; - le condizioni soggettive del richiedente per garantire la cura e il mantenimento; - l impegno dell affidatario a curarlo direttamente. Sarà inoltre richiesto il parere del gestore del canile. L affidamento sarà disposto con apposito provvedimento dirigenziale, previo preaffido di 30 giorni durante il quale saranno valutate le condizioni di convivenza del cane con l adottante. Art. 14 - Custodia temporanea Entro i 60 giorni dal ricovero i cani non identificati potranno essere dati in custodia temporanea a persone che ne facciano richiesta e che siano nelle condizioni di garantirne la cura e il mantenimento. Il custode ha l obbligo dell immediata restituzione in caso di reclamo da parte del legittimo proprietario o di revoca della custodia per incuria. Alla scadenza dei 60 giorni, qualora il cane non sia stato reclamato dal proprietario, il custode potrà attivare le procedure per l affido definitivo. Art. 15 - Controlli Il Comune può effettuare in qualsiasi momento controlli sui cani affidati. 7

Qualora l esito del controllo ponga in evidenza comportamenti dell affidatario che integrano maltrattamenti, sevizie o detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell animale, si può procedere con la revoca dell affidamento. TITOLO VI COMPETENZE DEL SERVIZIO VENTERINARIO DELL ASL Art. 16 - Competenze del Servizio Veterinario della ASL Ad integrazione delle competenze comunali in materia di cattura, custodia e affidamento dei cani il Servizio Veterinario della ASL provvede: a) alla vigilanza sanitaria del canile sanitario; b) la gestione della Banca Dati Locale; c) ad effettuare l identificazione e le profilassi come previsto dalla normativa vigente; TITOLO VII SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI Art. 17 - Sanzioni Si applicano nella materia oggetto del presente regolamento le sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale e nazionale, in particolare 40 della LRT 59/2009. Art. 18 - Gestione del servizio I Servizi descritti nel presente regolamento possono essere gestiti direttamente dal Comune o affidati a terzi, in tutto o in parte, con priorità per le Associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali iscritte in appostiti Albi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile. In caso di affidamento a terzi la gestione dei servizi sarà regolata da una specifica convenzione nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento. 8