DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO



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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO Numero: 2012/C/00021 - Proposta N. 2012/00077 Data Adozione: 07/05/2012- DELIBERA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE Oggetto: Regolamento Imposta di soggiorno - Modifiche ed integrazioni. Ufficio: Direzione Risorse finanziarie Relatore: Cristina Giachi Esecutività: 03/06/2012 Data pubblicazione: 24/05/2012 O M I S S I S IL CONSIGLIO PREMESSO che, con propria deliberazione n. 33 del 20 giugno 2011, in attuazione dell art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011, è stata istituita l Imposta di soggiorno nella Città di Firenze, è stato approvato il relativo regolamento, ed è stata prevista, al punto 5 del dispositivo, la verifica dell andamento della medesima imposta, al fine di valutare eventuali modifiche da apportare alla disciplina approvata; VISTA la propria mozione n 561 del 25 luglio 2011, con la quale veniva invitato il Sindaco ad introdurre nel Regolamento forme di esenzione dall obbligo tributario a favore degli studenti iscritti all Università degli studi di Firenze che alloggiano in strutture ricettive ubicate nel territorio comunale per l intero anno accademico, al fine di garantire pari condizioni agli studenti residenti e non, nonché per evitare di scoraggiare la scelta della nostra città come sede di studio; CONSIDERATO come, a seguito dell esperienza maturata nel primo periodo di applicazione, sia opportuno prevedere modifiche al predetto regolamento e precisamente: ridurre il numero dei pernottamenti consecutivi cui viene applicata l imposta, da 10 a 7; estendere l esenzione ai minori da 10 a 12 anni di età ed agli accompagnatori dei pazienti maggiorenni ricoverati in strutture ospedaliere, fino ad un massimo di due persone; introdurre fra le esenzioni gli studenti iscritti all Università degli Studi di Firenze ed i soggetti che effettuano cure ospedaliere in day hospital; stabilire tra gli obblighi dei gestori la conservazione, per 5 anni, le dichiarazioni dei clienti rese ai fini dell esenzione dall imposta; PRECISATO che le predette modifiche, oltre che corrispondere all invito di cui alla richiamata mozione, favoriscono l allungamento della durata di permanenza in città, agevolano le famiglie con minori, nonché i soggetti ricoverati in strutture sanitarie ed i loro accompagnatori; DATO ATTO che le variazioni di cui sopra sono state oggetto di confronto in più incontri con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel territorio di Firenze; VISTI l art. 42 del D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, ed il D.Lgs. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

VISTE le Leggi Regione Toscana 42/2000 (testo unico leggi regionali in materia di turismo) e 30/2003 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) ed i loro regolamenti di attuazione; PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell Art. 49 del D.lgs 267/2000; DELIBERA 1. Di modificare ed integrare il regolamento dell imposta di soggiorno nella Città di Firenze, approvato con deliberazione n. 33 del 20 giugno 2011, come segue: Testo originario Art. 2 Istituzione e presupposto dell imposta 1. L imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Firenze, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali. 2. L applicazione dell imposta decorre dal 1 luglio 2011. 3. L imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Firenze, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. Testo modificato Art. 2 Istituzione e presupposto dell imposta 1. L imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Firenze, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali. 2. L applicazione dell imposta decorre dal 1 luglio 2011. 3. L imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Firenze, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi. Articolo 5 Esenzioni Articolo 5 Esenzioni 1. Sono esenti dal pagamento dell imposta di soggiorno: a) i minori fino al compimento del decimo anno di età; b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente; c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente; 2. L applicazione dell esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell interessato, di un attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all assistenza sanitaria nei confronti del paziente. 1. Sono esenti dal pagamento dell imposta di soggiorno: a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età; b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente; c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital; d) gli studenti iscritti all Università degli Studi di Firenze 2. L applicazione dell esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell interessato, di un attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

3. L applicazione dell esenzione di cui al comma 1, lettera c) è subordinata ad apposita comunicazione del paziente al Comune, nel rispetto delle norme sulla privacy. 4. L applicazione dell esenzione di cui al comma 1 lettera d) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di attestazione di iscrizione all Ateneo fiorentino per l anno accademico in corso, resa in base alle disposizioni di cui al precedente comma 2. Art. 5 bis Riduzioni 1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell imposta di soggiorno: a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l Amministrazione Comunale 2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b) Art. 7 Obblighi del gestore 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Firenze sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell applicazione, dell entità e delle esenzioni dell imposta di soggiorno. 2. Essi hanno l obbligo di dichiarare mensilmente all Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. 3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica. Art. 7 Obblighi del gestore 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Firenze sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell applicazione, dell entità e delle esenzioni dell imposta di soggiorno. 2. Essi hanno l obbligo di dichiarare mensilmente all Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. 3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica. 4. I gestori delle strutture ricettive hanno l obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l esenzione dall imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Firenze.

2. Di stabilire che le modifiche e integrazioni di cui al punto 1) decorrono dal primo giorno del mese successivo all approvazione del presente atto. VOTAZIONE Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati: favorevoli 27 SUSANNA AGOSTINI TEA ALBINI ANGELO BASSI ENRICO BERTINI STEFANO BERTINI LEONARDO BIEBER FRANCESCO BONIFAZI ANDREA BORSELLI FRANCESCA CHIAVACCI STEFANIA COLLESEI EROS CRUCCOLINI STEFANO DI PUCCIO MIRKO DORMENTONI MASSIMO FRATINI GIAMPIERO MARIA GALLO BIANCA MARIA GIOCOLI MARIA FEDERICA GIULIANI DOMENICO ANTONIO LAURIA CLAUDIA LIVI LUCIA MATTEUZZI CECILIA PEZZA MICHELE PIERGUIDI ANDREA PUGLIESE FRANCESCO RICCI RICCARDO SARRA GIUSEPPE SCOLA ANDREA VANNUCCI contrari 0 astenuti 8 JACOPO CELLAI GIOVANNI FITTANTE TOMMASO GRASSI ALBERTO LOCCHI MASSIMO PIERI EMANUELE ROSELLI MARCO STELLA FRANCESCO TORSELLI non votanti 0

essendo presenti 37 consiglieri LA PROPOSTA E APPROVATA. Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimentoil Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento. L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 27 VOTI A FAVORE Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri: Comm. 1 - favorevole

Firenze, 23/05/2012 IL SEGRETARIO GENERALE Antonio Meola IL PRESIDENTE Eugenio Giani Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.