Prestazioni psicologiche a distanza e pubblicità professionale in internet: aspetti etici e deontologici Dott. Renzo Mosanghini



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ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FVG CONVEGNO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) E STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI PER LA PROFESSIONE: Nuovi obblighi e opportunità Prestazioni psicologiche a distanza e pubblicità professionale in internet: aspetti etici e deontologici Dott. Renzo Mosanghini Villa Manin Codroipo, 1 ottobre 2010

Il Consiglio regionale dell Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia ha approvato in data 5 giugno 2009 il CODICE DI CONDOTTA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI PSICOLOGI VIA INTERNET E A DISTANZA che sostituisce la precedente regolamentazione regionale contenuta nelle Linee guida del 2004

Il CODICE DI CONDOTTA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI PSICOLOGI VIA INTERNET E A DISTANZA si compone di sei articoli e un allegato Art. 1: PRINCIPI GENERALI Art. 2: SICUREZZA Art. 3: RISERVATEZZA Art. 4: APPROPRIATEZZA - Identità degli Psicologi - Identificazione degli utilizzatori - Protezione dati Art. 5: SANZIONABILITA DELL INOSSERVANZA Art. 6: RAPPORTI CON L ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FVG All. : CHECK LIST DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI SITI INTERNET

Negli articoli del CODICE DI CONDOTTA non ci sono norme riguardanti la pubblicizzazione delle attività via Internet e a distanza che ricade nell ambito del Regolamento regionale sulla pubblicità informativa delle attività professionali dello Psicologo

pec La prima regolamentazione sulla materia è costituita dalla delibera del Consiglio Nazionale dell Ordine degli Psicologi dd.23/03/2002 che recita: VISTA la legge comunitaria 2000/31/CE sul commercio elettronico; RITENUTO che le pratiche di attività psicodiagnostica e psicoterapeutica via internet non sono conformi ai principi espressi negli artt. 6, 7 e 11 del vigente Codice deontologico; DELIBERA di ritenere l esercizio di tali attività sanzionabili ai sensi degli artt. 26 e 27 della Legge 56/89.

Il. D. Lgs. N 70 del 9/04/2003 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico all art. 7 Informazioni generali obbligatorie prevede che: il prestatore deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente per quanto riguarda le professioni regolamentate: il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro e le modalità di consultazione dei medesimi.

In ottemperanza al D. Lgs n 70/2003 il CNOP approvava il 13/12/2003 le LINEE GUIDA PER LE PRESTAZIONI PSICOLOGICHE VIA INTERNET E A DISTANZA nelle more di una codificazione deontologica nei termini di cui all art 41 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani Il testo è stato pubblicato sul giornale del CNOP La Professione di Psicologo, n 2

c. 1: Art. 6 del C.D.P.I. c. 2: Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile delle loro applicazioni ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. c. 3:

Art. 7 del C.D.P.I. Nelle proprie attività professionali,, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo Psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata e attendibile.

Art. 11 del C.D.P.I. Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Le prestazioni psicologiche a distanza richiedono particolare cautela da parte dello Psicologo, anche a causa della carenza di conoscenze sulle implicazioni secondarie del loro utilizzo, sia sul piano della teoria e della tecnica professionale, che sul piano relazionale. (La Professione di Psicologo, n 2, 2004)