MATRIMONIO CIVILE MATRIMONIO CONCORDATARIO MATRIMONIO ACATTOLICO



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OGGI SPOSI Introduzione L'art.29 della Costituzione Italiana stabilisce: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare". Il matrimonio può essere celebrato davanti ad un Ufficiale dello Stato Civile (MATRIMONIO CIVILE), davanti ad un Ministro del Culto Cattolico (MATRIMONIO CONCORDATARIO), davanti ad un Ministro di uno dei Culti Acattolici ammessi in Italia (MATRIMONIO ACATTOLICO) e davanti ad un Ministro delle Confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati sulla base di "Intese" con le relative Rappresentanze (MATRIMONIO REGOLATO DALLE INTESE). La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla "PUBBLICAZIONE". Nel verbale di richiesta della pubblicazione i nubendi confermano l'esistenza DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO. CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO Per contrarre matrimonio sono indispensabili alcune condizioni: LA MAGGIORE ETA - I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il Tribunale per i minorenni può ammettere al matrimonio chi abbia compiuto i 16 anni; LA CAPACITA DI AGIRE - Non può contrarre matrimonio l interdetto per infermità di mente; LA LIBERTA DI STATO - Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente; L ASSENZA DI VINCOLI DI PARENTELA Il matrimonio è vietato: - tra ascendenti e discendenti in linea retta (es. padre e figlia, nonno e nipote); - tra fratelli e sorelle, siano essi germani (figli dello stesso padre e della stessa madre), oppure consanguinei (figli dello stesso padre e di madre diversa) oppure uterini (figli della stessa madre e di padre diverso); - tra zii e nipoti (salvo autorizzazione del Tribunale ordinario); L ASSENZA DI VINCOLI DI AFFINITA Il matrimonio è vietato: - tra affini in linea retta (suocero e nuora, genero e suocera), salvo autorizzazione del Tribunale ordinario quando l affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo; - tra affini in linea collaterale in secondo grado (cognati), salvo autorizzazione del Tribunale ordinario; L ASSENZA DI VINCOLI DERIVANTI DA ADOZIONE O AFFILIAZIONE Non possono contrarre matrimonio fra loro: - l adottante, l adottato e i suoi discendenti; - i figli adottati dalla stessa persona; - l adottato e i figli dell adottante; - l adottato e il coniuge dell adottante, l adottante e il coniuge dell adottato. I predetti divieti sono applicabili all affiliazione. Costituiscono ulteriori impedimenti a contrarre il matrimonio: - per le donne: l'unione in nuovo matrimonio prima che siano trascorsi 300 giorni dalla vedovanza, dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (salvo autorizzazione del Tribunale ordinario oppure quando il divorzio sia stato pronunciato dopo una separazione protrattasi da almeno tre anni ovvero quando la gravidanza sia terminata); - l'omicidio tentato o consumato sul marito o sulla moglie del futuro coniuge.

Pubblicazione di matrimonio IN COSA CONSISTE? La pubblicazione di matrimonio consiste nell affissione di un atto contenente le generalità degli sposi nell Albo Pretorio on-line del sito ufficiale del Comune per un periodo di almeno otto giorni. A COSA SERVE? Questo atto serve a rendere nota l intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio, in modo che chiunque ne abbia interesse possa fare le eventuali opposizioni. In assenza di dette opposizioni, il matrimonio potrà essere celebrato dal quarto giorno dalla scadenza della pubblicazione. Qualora la celebrazione non avvenga entro 180 giorni dalla pubblicazione, quest ultima si considera come non avvenuta. SI PUO OMETTERE? Il Tribunale ordinario, su istanza degli interessati e a seguito di gravi motivi, può ridurre la durata della pubblicazione; per cause gravissime può anche autorizzare l omissione della pubblicazione. DOVE E QUANDO SI RICHIEDE? La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all ufficiale dello stato civile del Comune in cui risiede almeno uno degli sposi. Dopo aver scelto il rito, occorre concordare personalmente con l ufficiale di stato civile un appuntamento durante gli orari di apertura al pubblico. Per evitare contrattempi, è preferibile rivolgersi all Ufficio di Stato Civile con un paio di mesi di anticipo rispetto alla data fissata per il matrimonio. CHI DEVE INTERVENIRE? E necessaria la presenza dei nubendi stessi o della persona incaricata di rappresentarli (mandatario speciale) muniti di un documento di riconoscimento valido. Gli sposi dovranno esibire anche il loro codice fiscale. Per chi non conosce la lingua italiana è richiesta la presenza anche di un interprete. QUANTO COSTA? Una marca da bollo (valore vigente) applicata sull atto affisso Se gli sposi non sono residenti nello stesso Comune 2 marche da bollo (valore vigente). A CHI RICORRERE IN CASO DI RIFIUTO? L ufficiale dello stato civile che ritiene di non poter procedere alla pubblicazione, rilascia un certificato con i motivi del rifiuto. Contro il rifiuto è dato ricorso al Tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

MATRIMONIO CIVILE Il matrimonio è definito come un accordo tra un uomo e una donna stipulato alla presenza di un Ufficiale di Stato Civile per cui i due contraenti si uniscono in comunanza di vita spirituale e materiale con l assunzione di reciproci obblighi (Grande Enciclopedia De Agostini di Novara). QUALI DOCUMENTI PRESENTARE PER LA PUBBLICAZIONE? Per i cittadini italiani: Autocertificazione sostitutiva dei certificati di nascita, cittadinanza, residenza e di stato libero; per i minori di età: decreto di ammissione al matrimonio; per chi è legato da vincoli di parentela, affinità o dal divieto temporaneo di nuove nozze: decreto di autorizzazione. Per i cittadini stranieri: nulla osta al matrimonio dal quale risulti che, secondo le leggi del proprio Stato, l interessato può contrarre matrimonio, nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano; atto di nascita, da esibire qualora nel nulla osta al matrimonio non siano indicate la data di nascita e/o le generalità dei genitori; I documenti sopra descritti, ad eccezione di quello attestante la regolarità del soggiorno, dovranno essere rilasciati dalla competente Autorità straniera, redatti in lingua italiana (o con allegata traduzione in bollo) e legalizzati (sono fatte salve le esenzioni dall obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali); L elenco completo ed aggiornato delle rappresentanze diplomatiche straniere in Italia è reperibile sul sito web del Ministero degli Affari Esteri: www.esteri.gov.it qualora lo straniero sia residente in Italia: autocertificazione sostitutiva del certificato di residenza e di stato libero; per i minori di età: decreto di ammissione; per coloro che sono legati da vincoli di parentela, affinità e dal divieto temporaneo di nuove nozze: decreto di autorizzazione al matrimonio. (vedi anche la scheda Condizioni necessarie per contrarre matrimonio) QUANDO PUO ESSERE CELEBRATO? A decorrere dal quarto giorno successivo alla scadenza della pubblicazione e non oltre i 180 giorni da tale data. La legalizzazione è l attestazione della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra ad atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell autenticità della firma stessa. Competenti alla legalizzazione sono le Rappresentanze Consolari italiane all estero e, per gli atti formati e rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche straniere in Italia, le locali Prefetture. DOVE? Nella Casa Comunale ove fu richiesta la relativa pubblicazione. Possono essere celebrati nel palazzo Comunale nei seguenti locali: Sala del Consiglio Comunale Teatrino Civico

IN QUALI GIORNI? Dal lunedì al sabato, non festivi, durante gli orari d ufficio e previo accordo con l ufficiale dello Stato Civile CHI DEVE INTERVENIRE? L Ufficiale di Stato Civile (il Sindaco o un suo delegato) gli sposi, due testimoni (anche se parenti) e, se richiesto, l interprete. COME SI SVOLGE LA CERIMONIA? L Ufficiale di Stato Civile, il Sindaco, o un suo delegato, che indossa la fascia tricolore, legge agli sposi gli artt.143, 144 e 147 del codice civile e, dopo aver ricevuto da ciascuna delle parti la dichiarazione di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie, dichiara la loro unione in matrimonio. Gli sposi possono quindi dichiarare la scelta del regime di separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali; in caso di mancata dichiarazione, il regime patrimoniale sarà quello della comunione dei beni. Seguono lo scambio degli anelli (facoltativo), la lettura del verbale della cerimonia e la sua sottoscrizione da parte di tutti gli intervenuti. QUANTO COSTA? La cerimonia è gratuita se viene celebrata nei locali della Sala Consiliare. Qualora si intendesse utilizzare il Teatrino Civico è previsto un affitto determinato in base alle necessità degli sposi (vedi scheda Teatrino Civico) CI SI PUO SPOSARE IN ALTRI COMUNI? Si! Purché gli sposi esprimano detta volontà all ufficiale dello stato civile per iscritto, su carta legale, indicando il Comune ove essi intendono contrarre matrimonio ed i motivi di tale loro scelta.

MATRIMONIO CONCORDATARIO Il matrimonio concordatario è celebrato in Chiesa davanti ad un Ministro del Culto Cattolico. Affinchè acquisisca validità civile, sono necessari: l esposizione delle pubblicazioni nella Casa Comunale e nella Chiesa Parrocchiale (v. anche la scheda PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO); il Nulla Osta dell ufficiale dello stato civile; la celebrazione alla presenza di due testimoni; la lettura da parte del Parroco degli artt.143, 144 e 147 del codice civile; la dichiarazione degli sposi di prendersi per marito e moglie; l eventuale dichiarazione di scelta del regime di separazione dei beni e la trascrizione nei registri di stato civile. QUALI DOCUMENTI PRESENTARE PER LA PUBBLICAZIONE? Richiesta di pubblicazione presso la Casa Comunale, formulata dal Parroco in carta libera. Per i cittadini italiani: Autocertificazione sostitutiva dei certificati di nascita, cittadinanza, residenza e di stato libero; per i minori di età: decreto di ammissione al matrimonio; per chi è legato da vincoli di parentela, affinità o dal divieto temporaneo di nuove nozze: decreto di autorizzazione. Per i cittadini stranieri: nulla osta al matrimonio dal quale risulti che, secondo le leggi del proprio Stato, l interessato può contrarre matrimonio, nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano; atto di nascita, da esibire qualora nel nulla osta al matrimonio non siano indicate la data di nascita e/o le generalità dei genitori; I documenti sopra descritti, ad eccezione di quello attestante la regolarità del soggiorno, dovranno essere rilasciati dalla competente Autorità straniera, redatti in lingua italiana (o con allegata traduzione in bollo) e legalizzati (sono fatte salve le esenzioni dall obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali); L elenco completo ed aggiornato delle rappresentanze diplomatiche straniere in Italia è reperibile sul sito web del Ministero degli Affari Esteri qualora l interessato sia residente in Italia: autocertificazione sostitutiva del certificato di residenza e di stato libero; per i minori di età: decreto di ammissione; per coloro che sono legati da vincoli di parentela, affinità e dal divieto temporaneo di nuove nozze: decreto di autorizzazione al matrimonio. (vedi anche la scheda condizioni necessarie per contrarre matrimonio) QUANDO PUO ESSERE CELEBRATO? Dal quarto giorno successivo al compimento della pubblicazione previo ritiro del Nulla Osta rilasciato dall ufficiale dello stato civile. Se la celebrazione non ha luogo nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta. DOVE? Nel luogo concordato con il proprio Parroco.

MATRIMONIO ACATTOLICO Il matrimonio acattolico è celebrato secondo le Confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati dalla Legge 24.06.1929, n.1159 e dalle relative norme di attuazione di cui al R.D. 28.02.1930, n.289. Affinchè acquisisca validità civile sono necessari: l esposizione della pubblicazione di matrimonio nella Casa Comunale (v. anche la scheda PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO); l autorizzazione a celebrare il matrimonio rilasciata, per quel determinato Ministro di Culto, dall ufficiale dello stato civile competente per territorio; la celebrazione alla presenza di due testimoni; la lettura da parte del Celebrante degli artt.143, 144 e 147 del codice civile; la dichiarazione degli sposi di prendersi per marito e moglie; l eventuale dichiarazione di scelta del regime di separazione dei beni e la trascrizione nei registri di stato civile. QUALI DOCUMENTI PRESENTARE PER LA PUBBLICAZIONE? I nubendi devono comunicare all ufficiale dello stato civile IL RITO secondo il quale essi intendono celebrare il loro matrimonio, il nominativo del Ministro del Culto ed il Comune ove intendono sposarsi. Per i cittadini italiani: Autocertificazione sostitutiva dei certificati di nascita, cittadinanza, residenza e di stato libero; per i minori di età: decreto di ammissione al matrimonio; per chi è legato da vincoli di parentela, affinità o dal divieto temporaneo di nuove nozze: decreto di autorizzazione. Per i cittadini stranieri: nulla osta al matrimonio dal quale risulti che, secondo le leggi del proprio Stato, l interessato può contrarre matrimonio, documentazione attestante la regolarità del soggiorno sul territorio italiano; atto di nascita, da esibire qualora nel nulla osta al matrimonio non siano indicate la data di nascita e/o le generalità dei genitori; ii documenti sopra descritti, ad eccezione di quello attestante la regolarità del soggiorno dovranno essere rilasciati dalla competente Autorità straniera, redatti in lingua italiana (o con allegata traduzione in bollo) e legalizzati (sono fatte salve le esenzioni dall obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali); L elenco completo ed aggiornato delle rappresentanze diplomatiche straniere in Italia è reperibile sul sito web del Ministero degli Affari Esteri qualora l interessato sia residente in Italia: autocertificazione sostitutiva del certificato di residenza e di stato libero; per i minori di età: decreto di ammissione; per coloro che sono legati da vincoli di parentela, affinità e dal divieto temporaneo di nuove nozze: decreto di autorizzazione al matrimonio. (vedi anche la scheda condizioni necessarie per contrarre matrimonio) QUANDO PUO ESSERE CELEBRATO? Dal quarto giorno successivo al compimento della pubblicazione previo ritiro della relativa autorizzazione rilasciata dall ufficiale dello stato civile. Se la celebrazione non avrà luogo nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta. DOVE? Nel Comune di residenza degli sposi o nel Comune di residenza del Ministro del Culto oppure in un Comune diverso dai precedenti purché compreso nella circoscrizione territoriale in cui il Ministro di Culto è autorizzato ad esercitare le proprie funzioni.

MATRIMONIO REGOLATO DALLE "INTESE" Viene celebrato secondo le Confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati sulla base di INTESE con le relative Rappresentanze, e precisamente: Legge 11.08.1984, n.449 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla TAVOLA VALDESE con le altre leggi dello Stato ; Legge 22.11.1988, n.516 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7 GIORNO ; Legge 22.11.1988, n.517 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA (ADI) ; Legge 08.03.1989, n.101 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l UNIONE DELLE COMUNITA EBRAICHE ITALIANE ; Legge 12.04.1995, n.116 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D ITALIA (UCEBI) ; Legge 29.11.1995, n.520 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA (CELI). Ai fini della validità civile, il matrimonio regolato dalle INTESE richiede l esposizione delle pubblicazioni nella Casa Comunale; il Nulla Osta al matrimonio rilasciato dall ufficiale dello stato civile in duplice originale; la celebrazione alla presenza di due testimoni; la lettura degli artt.143, 144 e 147 del codice civile che per il Rito Ebraico avviene a cura del Celebrante, mentre, per gli altri riti avviene a cura dell ufficiale dello stato civile al momento della richiesta della pubblicazione; la dichiarazione degli sposi di prendersi per marito e moglie e la trascrizione nei registri di stato civile. Il Ministro di Culto celebrante deve essere in possesso della cittadinanza italiana. Tale requisito non è prescritto per le Chiese rappresentate dalla TAVOLA VALDESE. Nell'atto del matrimonio celebrato secondo il rito della Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, gli sposi possono rendere le dichiarazioni di legge (separazione dei beni riconoscimento di figli naturali). QUALI DOCUMENTI PRESENTARE PER LA PUBBLICAZIONE? I nubendi devono comunicare all ufficiale dello stato civile IL RITO secondo il quale essi intendono celebrare il loro matrimonio ed indicare il Comune ove intendono sposarsi. Solamente per il matrimonio secondo le ADI, essi devono indicare anche il nominativo del Ministro di Culto (incaricato per tali funzioni dal Presidente delle Assemblee) davanti al quale avverrà la celebrazione. Per i cittadini italiani: Autocertificazione sostitutiva dei certificati di nascita, cittadinanza, residenza e di stato libero; per i minori di età: decreto di ammissione al matrimonio; per chi è legato da vincoli di parentela, affinità o dal divieto temporaneo di nuove nozze: decreto di autorizzazione. Per i cittadini stranieri: nulla osta al matrimonio dal quale risulti che, secondo le leggi del proprio Stato, l interessato può contrarre matrimonio, documentazione attestante la regolarità del soggiorno sul territorio italiano; atto di nascita, da esibire qualora nel nulla osta al matrimonio non siano indicate la data di nascita e/o le generalità dei genitori; ii documenti sopra descritti, ad eccezione di quello attestante la regolarità del soggiorno dovranno essere rilasciati dalla competente Autorità straniera, redatti in lingua italiana (o con allegata traduzione in bollo) e legalizzati (sono fatte salve le esenzioni dall obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali); qualora l interessato sia residente in Italia: autocertificazione sostitutiva del certificato di residenza e di stato libero; per i minori di età: decreto di ammissione; per coloro che sono legati da vincoli di parentela, affinità e dal divieto temporaneo di nuove nozze: decreto di autorizzazione al matrimonio. (vedi anche la scheda condizioni necessarie per contrarre matrimonio)

QUANDO PUO ESSERE CELEBRATO? Dal quarto giorno successivo al compimento della pubblicazione, previo ritiro del relativo Nulla Osta rilasciato, in duplice originale, dall ufficiale dello stato civile. Se la celebrazione non ha luogo nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta. DOVE? Nel Comune indicato dagli sposi al momento della richiesta della pubblicazione.

MATRIMONIO IN ITALIA TRA CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO DOVE BISOGNA PRESENTARSI? Presso l ufficiale dello stato civile del Comune italiano ove gli sposi intendono contrarre matrimonio. QUALI DOCUMENTI PRESENTARE? nulla osta al matrimonio dal quale risulti che, secondo le leggi del proprio Stato, l interessato può contrarre matrimonio, documentazione attestante la regolarità del soggiorno sul territorio italiano; atto di nascita, da esibire qualora nel nulla osta al matrimonio non siano indicate la data di nascita e/o le generalità dei genitori; ii documenti sopra descritti, ad eccezione di quello attestante la regolarità del soggiorno dovranno essere rilasciati dalla competente Autorità straniera, redatti in lingua italiana (o con allegata traduzione in bollo) e legalizzati (sono fatte salve le esenzioni dall obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali);l elenco completo ed aggiornato delle rappresentanze diplomatiche straniere in Italia è reperibile sul sito web del Ministero degli Affari Esteri in caso di matrimonio concordatario: richiesta di pubblicazione alla Casa Comunale, rilasciata dal Parroco (in carta libera). per coloro che sono legati da vincoli di parentela, affinità e dal divieto temporaneo di nuove nozze: decreto di autorizzazione al matrimonio. VIENE EFFETTUATA LA PUBBLICAZIONE? No! Essendo entrambi cittadini stranieri residenti all estero, viene redatto unicamente un verbale a cura dell ufficiale dello stato civile. IN CHE GIORNI PUO ESSERE CELEBRATO? Durante gli orari d ufficio e previo accordo con l ufficiale dello stato civile. CHI DEVE INTERVENIRE? Il Sindaco, o un suo delegato, gli sposi, due testimoni (anche se parenti) e, se richiesto, anche l interprete.

MATRIMONIO ALL'ESTERO Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale: dalle leggi del luogo in cui è celebrato; dalle leggi del Paese di cittadinanza; dalla legge dello Stato di comune residenza dei coniugi al momento della celebrazione. E NECESSARIA LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE? Il cittadino italiano è soggetto alle norme del codice civile italiano anche quando contrae matrimonio all estero secondo le norme locali (v. anche la scheda PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO) A CHI VA RICHIESTA LA PUBBLICAZIONE? se gli sposi sono entrambi residenti in Italia: al Comune di residenza di uno dei due nubendi; se uno degli sposi risiede in Italia e l altro all Estero: al Comune italiano in cui risiede uno dei nubendi oppure al capo del competente Ufficio consolare. se entrambi gli sposi sono residenti all Estero: al Console nella cui circoscrizione risiede uno dei nubendi. QUALI DOCUMENTI PRESENTARE PER LA PUBBLICAZIONE? Per i cittadini italiani: Autocertificazione sostitutiva dei certificati di nascita, cittadinanza, residenza e di stato libero; per i minori di età: decreto di ammissione al matrimonio; per chi è legato da vincoli di parentela, affinità o dal divieto temporaneo di nuove nozze: decreto di autorizzazione. Per i cittadini stranieri: certificato di residenza, cittadinanza e di stato libero (autocertificazione, se residente in Italia); atto di nascita; I documenti sopra descritti dovranno essere rilasciati dalla competente Autorità straniera, redatti in lingua italiana (o con allegata traduzione in bollo) e legalizzati (sono fatte salve le esenzioni dall obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali); per i minori di età: decreto di ammissione; per coloro che sono legati da vincoli di parentela, affinità e dal divieto temporaneo di nuove nozze: decreto di autorizzazione al matrimonio. QUANDO PUO ESSERE CELEBRATO IL MATRIMONIO? Non prima di quattro giorni dall avvenuta pubblicazione ed entro i successivi centottanta. DOVE PUO ESSERE CELEBRATO? innanzi alla competente Autorità diplomatico-consolare italiana; innanzi alle Autorità locali con le norme stabilite dalla Legge del luogo. PER LA VALIDITA IN ITALIA: Il matrimonio celebrato all estero nelle forme suindicate è immediatamente produttivo di effetti giuridici. Il cittadino italiano è comunque tenuto a curarne la trascrizione in Italia trasmettendone una copia all Autorità consolare italiana la quale provvederà a sua volta ad inoltrarla al Comune competente per la trascrizione nei registri di stato civile.

MATRIMONIO FUORI DALLA CASA COMUNALE Di regola il matrimonio viene celebrato nella Casa Comunale. Una eccezione è quella del matrimonio celebrato fuori dalla casa comunale quando uno, o entrambi gli sposi, sono impediti a muoversi. L'impedimento "per infermità o altro impedimento giustificato" deve essere tale da non consentire allo/a sposo/a di trasferirsi fisicamente nella Casa Comunale, come ad esempio nel caso di un detenuto o di persona affetta da grave infermità. Va opportunamente documentato e viene celebrato dall'ufficiale dello stato civile alla presenza di quattro testimoni, con l'assistenza del segretario comunale. MATRIMONIO IN IMMINENTE PERICOLO DI VITA (IN EXTREMIS) Per il matrimonio in imminente pericolo di vita, deve essere presentato il certificato medico che attesti l'imminente pericolo di vita dello/a sposo/a e che ne attesti la capacità di intendere e di volere. L'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova lo/a sposo/a per celebrare il matrimonio con la presenza di 4 testimoni. In questo caso non sono necessarie le pubblicazioni, a condizione che gli sposi giurino che non esistono fra loro impedimenti non suscettibili a dispensa.

DIRITTI E DOVERI RECIPROCI DEI CONIUGI Art. 143 del Codice Civile: Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l obbligo reciproco alla fedeltà, all assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia Art. 144 del Codice Civile: I coniugi concordano tra loro l indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti la famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l indirizzo concordato. Art. 147 del Codice Civile: Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Consolati esteri in Italia L elenco completo ed aggiornato delle rappresentanze diplomatiche straniere in Italia è reperibile sul sito web del Ministero degli Affari Esteri Pubblicato il 24 novembre 2010