SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI DICHIARAZIONI SEPARATE PER L AN- NO 2015 SCADENZE PER LA RATEIZZAZIONE TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E VERSAMENTI D.P.R. 22.07.1998, n. 322 - Art. 3, c. 136 L. 23.12.1996, n. 662 - D.P.R. 14.10.1999, n. 542 D.P.R. 7.12.2001, n. 2001, n. 435 - D.L. 20.02.2009, n. 63 - D.L. 30.12.2008, n. 207, conv. L. 27.02.2009, n. 14 Provv. Ag. Entrate 15.01.2016 - D.M. 28.02.2003, n. 46 - Circ. Ag. Entrate 25.01.2002, n. 6/E Circ. Ag. Entrate 14.06.2002, n. 51/E Tutti i contribuenti sono tenuti a presentare il modello Unico 2016 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Sono esclusi da tale obbligo e, pertanto, possono presentare il modello Unico 2016 cartaceo, per il tramite di un ufficio postale, i contribuenti che:.. pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentare tale modello;.. pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW);.. devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. SCHEMA DI SINTESI Termini finali di presentazione del Mod. Unico 2016 - per anno 2015 Dichiarazioni Pagamenti (saldo e 1ª rata acconto) Soggetti interessati Presentazione tramite uffici postali Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari Senza maggiorazione 0,40% Con maggiorazione 0,40% Persone fisiche che:.. pur potendo compilare il modello 730, non possono presentarlo;.. devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del Modello Unico (RM, RT, RW);.. devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti. Dal 2.05.2016 al 30.06.2016 30.09.2016 16.06.2016 16.07.2016 (4) Persone fisiche non rientranti nei casi precedenti Società di persone Soggetti Ires Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio. Senza obbligo di redazione del bilancio. Non ammessa Entro l ultimo giorno del 9 mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.09.2016) (1) Entro il giorno 16 del 6 mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Entro i 30 giorni successivi Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all art. 2364 Codice Civile. Entro l ultimo giorno del 9 mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.09.2016) (1) Entro il giorno 16 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione (2)(3) Entro i 30 giorni successivi Note (1) Per soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare. (2) Il limite massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare, è il 29.06. Per gli anni bisestili, la scadenza è il 28.06. (3) In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 28.06.2016, la società deve effettuare i versamenti entro il 16.07.2016. (4) Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E). R A T I O N. 4 / 2 0 1 6-2 8 3 4-5 7
DICHIARAZIONI SEPARATE PER L ANNO 2015 Riepilogo dei termini finali Adempimenti Dichiarazioni Presentazione Trasmissione telematica Pagamenti Senza maggiorazione 0,40% Dichiarazione IVA separata ----- 30.09.2016 16.03.2016 Dichiarazione Irap ----- 30.09.2016 per soggetti Irpef e società di persone. 9 mese successivo alla chiusura del periodo d imposta per soggetti Ires. Con maggiorazione 0,40% Ammessa solo per modello unificato (1). 16.06.2016 16.07.2016 Mod. 770 Semplificato ----- 1.08.2016 ----- ----- Mod. 730 Ordinario e precompilato Mod. 770 Ordinario ----- 1.08.2016 ----- ----- Consegnato ai sostituti d imposta, ai Caf, ai professionisti abilitati o all Agenzia delle Entrate 7.07.2016 ----- Con la retribuzione di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati). ----- Nota (1) I contribuenti che presentano la dichiarazione IVA all interno di quella unificata, che non hanno effettuato il versamento del saldo IVA entro il 16.03, possono eseguire il pagamento, maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.03, entro il termine per i versamenti di Unico; il versamento dell IVA insieme alle altre imposte derivanti da Unico, eseguito dal 17.06 al 16.07, comporta che la stessa maggiorazione dello 0,40% sia applicata anche al saldo dell IVA, ulteriormente aumentato della maggiorazione dovuta dal 17.03 al 16.06. SCADENZE PER LA RATEIZZAZIONE Contribuenti titolari di partita IVA Rata Versamento 1ª rata entro 16.06 Versamento 1ª rata entro 18.07 Versamento Interessi % Versamento (1) Interessi% 1ª 16.06 0,00 18.07 0,00 2ª 18.07 0,33 22.08 0,31 3ª 22.08 0,66 16.09 0,64 4ª 16.09 0,99 17.10 0,97 5ª 17.10 1,32 16.11 1,30 6ª 16.11 1,65 Contribuenti non titolari di partita IVA Rata Versamento 1ª rata entro 16.06 Versamento 1ª rata entro 18.07 Versamento Interessi % Versamento (1) Interessi% 1ª 16.06 0,00 18.07 0,00 2ª 30.06 0,16 22.08 0,13 3ª 22.08 0,49 31.08 0,46 4ª 31.08 0,82 30.09 0,79 5ª 30.09 1,15 31.10 1,12 6ª 31.10 1,48 30.11 1,45 7ª 30.11 1,81 Nota (1) In questo caso l importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%. 8 R A T I O N. 4 / 2 0 1 6-2 8 3 4-5
IMPOSTE DIRETTE VISTO DI CONFORMITÀ PER COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI (NON IVA) SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFOR- MITÀ AMBITO APPLICATIVO Art. 1, c. 574 L. 27.12.2013, n. 147 - Art. 9, c. 2 D.L. 8.04.2013, n. 35 - Art. 34, c. 1 L. 23.12.2000, n. 388 Art. 35 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 - Circ. Ag. Entrate 14.05.2014, n. 10/E - Circ. Ag. Entrate 25.09.2014, n. 28/E Ris. Ag. Entrate 2.09.2014, n. 82/E L art. 1, c. 574 L. 147/2013 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all Irap per importi superiori a 15.000 annui, l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all art. 2409-bis del codice civile, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l esecuzione dei controlli di cui all art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. Con la circolare n. 28/E/2014 l Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti che i professionisti devono porre in essere, al fine di comunicare che intendono apporre il visto di conformità. SCHEMA DI SINTESI Oggetto Crediti relativi a:.. imposte sui redditi;.. addizionali alle imposte sui redditi;.. ritenute alla fonte;.. imposte sostitutive delle imposte sul reddito;.. Irap. Per importi superiori a 15.000 annui. COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI Obbligo Utilizzo in compensazione orizzontale. Richiedere l apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. in alternativa Richiedere la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l esecuzione dei controlli di cui all art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all art. 2409-bis C.C. LIMITE ALLE COMPENSAZIONI Art. 9, c. 2 D.L. 35/2013 Compensazione orizzontale Compensazione verticale Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ai sensi dell art. 17 D. Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a 700.000. Per i soggetti subappaltatori, qualora il volume di affari registrato nell anno precedente sia costituito per almeno l 80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite è pari a 1.000.000. La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo. R A T I O N. 4 / 2 0 1 6-1 0 0 1 4-2 23
IMPOSTE DIRETTE APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ UTILIZZO DEL CREDITO La norma non prevede espressamente l obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini dell utilizzo dei crediti in compensazione. A differenza di quanto previsto per i crediti IVA di importo superiore ai 5.000, per i quali la disposizione prevede che la compensazione possa essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui il credito emerge. LIMITE Compensazione orizzontale Singoli crediti Il limite di 15.000, superato il quale scatta l obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti e, quindi, non alla compensazione verticale, ancorché questa sia effettuata mediante la delega di versamento. Il limite di importo di 15.000 si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione. In altri termini, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d imposta entrambi di ammontare inferiore a 15.000, ma complessivamente di importo superiore alla soglia, questi ultimi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità. Viceversa, l utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore a 15.000 comporta l obbligo di apposizione del visto su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti - utilizzati o meno - di ammontare inferiore alla soglia. Esempi Dalla dichiarazione dei redditi emergono due crediti d imposta:.. uno, a titolo di Irpef, di ammontare pari a 20.000;.. l altro, a titolo di cedolare secca, per un ammontare pari a 4.000. Nel caso in cui il contribuente utilizzi in compensazione il credito Irpef per un ammontare pari a 13.000 e il credito a titolo di cedolare secca per un ammontare pari a 3.000, non è obbligatoria l apposizione del visto di conformità, posto che ciascun credito è utilizzato per un importo inferiore a 15.000 anche se, in totale, i crediti utilizzati ammontano a 16.000. Se il contribuente utilizza il credito Irpef per un ammontare pari a 16.000 è obbligato ad apporre il visto di conformità. In tale caso, anche ove sia utilizzato in compensazione soltanto il credito Irpef, sarà obbligatoria l apposizione del visto sull intera dichiarazione dalla quale emergono i crediti. VISTO DI CONFORMITÀ SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL ORGANO DI CONTROLLO Soggetti abilitati Conformità dei dati Art. 35, c. 1, lett. a) D. Lgs. 241/1997 Alternativa al visto di conformità Controlli Art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164 Iscritti nell Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Iscritti nell Albo dei consulenti del lavoro. Responsabili dell assistenza fiscale dei CAF-imprese. Iscritti nei ruoli dei periti ed esperti presso la Cciaa, alla data del 30.09.1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Dotati di specifica copertura assicurativa (non inferiore a 3 milioni di euro) e iscritti nell apposito elenco dei soggetti abilitati presso la D.R.E. È richiesta la conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile [riscontro documentale senza alcuna valutazione di merito (Circ. Ag. Entrate 57/E/2009 e C.M. 134/1999)]. L attestazione dei controlli di conformità da parte dei soggetti che effettuano il controllo contabile, anch essa riferibile solo alle dichiarazioni annuali, si attua mediante la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei medesimi soggetti e l indicazione del codice fiscale. In alternativa all ottenimento del visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile possono effettuare la compensazione se la dichiarazione è sottoscritta anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile. La dichiarazione dell organo di controllo attesta che sono stati effettuati i seguenti controlli: a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA; b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. 24 R A T I O N. 4 / 2 0 1 6-1 0 0 1 4-2
IMPOSTE DIRETTE AMBITO APPLICATIVO CREDITI INCLUSI In considerazione dell ampia previsione normativa, l obbligo di apposizione del visto di conformità riguarda tutti i crediti d imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali. È necessario l obbligo di apposizione del visto di conformità per il credito d imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, di cui all art. 2, cc. da 55 a 58 D.L. 29.12.2010, n. 225. Il richiamo normativo deve intendersi riferito anche ai crediti relativi all imposta disciplinata dall art. 1, cc. 2 e 2-bis del D.L. 24.09.2002, n. 209 (c.d. riserve matematiche dei rami vita), che si generano qualora l ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno sia inferiore all imposta versata per il 5 anno precedente e che, per espressa previsione, possono essere utilizzati in compensazione orizzontale delle imposte e dei contributi. Non rileva, ai fini dell apposizione del visto, lo scomputo dell imposta sostitutiva versata dalle ritenute previste dall art. 6 della L. 26.09.1985, n. 482, e dall imposta sostitutiva prevista dall art. 26-ter del D.P.R. 29.09.973, n. 600, in quanto assimilabile a una compensazione interna. CREDITI ESCLUSI Devono essere esclusi dall obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte. Esempi Crediti aventi natura strettamente agevolativa: credito d imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio ( caro petrolio ), credito d imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla L. 296/2006, credito d imposta per l acquisto e la rottamazione di autoveicoli istituito dall art. 17-decies del D.L. 26.06.2012, n. 83. Non rileva, ai fini dell esclusione dall obbligo di apposizione del visto di conformità, la circostanza che il credito d imposta sia utilizzabile in compensazione, ai sensi dell art. 17 del D. Lgs. 241/1997, senza limiti di importo. UTILIZZATORE DIVERSO DAL SOGGETTO CHE HA GENERATO IL CREDITO Dichiarazione del cedente e cessionario Consolidato nazionale Società trasparenti Il visto deve essere apposto anche sulla dichiarazione del soggetto cedente dalla quale risulta la cessione del credito di importo superiore a 15.000, posto che, attraverso la cessione, si produce l effetto di un utilizzo anticipato del credito, analogamente a quanto avviene con l istituto della compensazione. Rimane fermo l obbligo, per il cessionario che utilizza in compensazione il credito ricevuto per un ammontare superiore alla soglia fissata dal legislatore, di richiedere l apposizione del visto di conformità sulla propria dichiarazione, dalla quale emerge il credito. Va da sé che, in tale caso, il controllo da effettuarsi in sede di apposizione del visto avrà per oggetto il mero riscontro dell ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con il suo utilizzo in compensazione. I principi trovano applicazione anche nell ambito del regime di tassazione del consolidato nazionale, nelle ipotesi di cessione, ai sensi dell art. 7, c. 1, lett. b) del D.M. 9.06.2004, dei crediti utilizzabili in compensazione, nonché delle eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell art. 43-ter D.P.R. 602/1973. All apposizione del visto di conformità è tenuta, altresì, la società consolidante per la cessione delle eccedenze Ires generate dal gruppo di importo superiore a 15.000. In tale caso, le società consolidate non sono tenute all obbligo di apposizione del visto di conformità in relazione alla determinazione unitaria dell Ires di gruppo posto che le stesse, per effetto della partecipazione alla fiscal unit, trasferiscono alla società consolidante esclusivamente le proprie basi imponibili, senza liquidare la relativa imposta. I soci/associati/partecipanti non sono tenuti all apposizione del visto di conformità in sede di riattribuzione delle ritenute per importi superiori a 15.000. Il visto dovrà, invece, essere apposto sulla dichiarazione della società o associazione, ove la stessa utilizzi tale credito per un importo superiore a 15.000. Parimenti, il socio o associato che utilizza in compensazione il credito derivante dalla propria dichiarazione per importo superiore a 15.000 è tenuto all apposizione del visto di conformità. R A T I O N. 4 / 2 0 1 6-1 0 0 1 4-2 25
IMPOSTE DIRETTE Tavola n. 1 Check list dei controlli (non esaustivi) - Allegato A - Circ. Ag. Entrate 28/E/2014 CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ CREDITI FISCALI DICHIARAZIONE UNICO PF, SP 1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori 2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori 3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili 4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello UNICO ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria) 5. Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG del modello UNICO alla relativa documentazione (se in contabilità semplificata) 6. Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE del modello UNICO alla relativa documentazione 7. Controllo documentale degli oneri deducibili 8. Controllo documentale degli oneri detraibili 9. Controllo documentale dei crediti d imposta 10. Riscontro dell eccedenza d imposta emergente dal modello UNICO dell anno precedente 11. Controllo delle compensazioni effettuate nell anno 12. Controllo delle ritenute d acconto 13. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo 14. Controllo delle perdite pregresse DICHIARAZIONE UNICO SC 1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori 2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori 3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili 4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello UNICO ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria) 5. Controllo documentale delle detrazioni 6. Controllo documentale dei crediti d imposta 7. Riscontro dell eccedenza d imposta emergente dal modello UNI- CO dell anno precedente 8. Controllo delle compensazioni effettuate nell anno 9. Controllo delle ritenute d acconto 10. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo 11. Controllo delle perdite pregresse DICHIARAZIONE IRAP 1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori 2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori 3. Corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della produzione con le scritture contabili e la documentazione 4. Riscontro delle deduzioni Irap con la relativa documentazione 5. Riscontro dell eccedenza d imposta emergente dalla dichiarazione Irap dell anno precedente 6. Controllo delle compensazioni effettuate nell anno 7. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo DICHIARAZIONE 770 1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori 2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori 3. Riscontro dei dati delle certificazioni (CU) 4. Controllo dei totali delle ritenute 5. Controllo delle compensazioni effettuate nell anno 6. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo 7. Riscontro dell eccedenza d imposta emergente dal modello 770 dell anno precedente Tavola n. 2 Fac-simile modulo per la comunicazione per il rilascio del visto di conformità di cui all art. 21 D.M. 31.05.1999, n. 164 All Agenzia delle Entrate Direzione Regionale... Milano OGGETTO: Comunicazione di cui all art. 21 D.M. 31.05.1999, n. 164 per l esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità. Il/La sottoscritto/a..., Mario Rossi nato a... Milano il..., 20.03.1971 residente in..., Milano Via... Cavour, n. 11 codice fiscale..., RSSMRA71C23F205J partita IVA..., 00123450789 iscritto all Ordine dei... dot t or i commer cialist i e degli esper t i cont abili di..., Milano n.... 1234 abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni - Recapito telefonico..., 02-2020200 numero di fax... 02-2020202 Indirizzo di posta elettronica... mar io@r ossi.it COMUNICA che intende esercitare, ai sensi dell art. 21 del D.M. 31.05.1999, n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità, previsto dall art. 35 del D. Lgs. 241/1997. ALLEGA: 1. copia della polizza assicurativa di cui all art. 22 del decreto 164/1999; 2. dichiarazione relativa all insussistenza di provvedimenti di sospensione dall ordine professionale di appartenenza; 3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all art. 8, c. 1 D.M. 164/1999. SI IMPEGNA a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate). Luogo e data... Milano 1.03.2016 (Firma del professionista)... Mario Rossi 26 R A T I O N. 4 / 2 0 1 6-1 0 0 1 4-2
MODELLO 730/2016 PRECOMPILATO SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO Provv. Ag. Entrate 15.01.2016 - Provv. Ag. Entrate 23.02.2015 - Provv. Ag. Entrate 9.03.2016 L Agenzia delle Entrate, a partire dal 15.04, mette a disposizione il Modello 730 precompilato sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. Per accedere a tale sezione è necessario essere in possesso del codice Pin chiesto all Agenzia delle Entrate, oppure utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall Inps o la carta Nazionale dei Servizi. Il modello 730 precompilato deve essere presentato entro il 7.07.2016. SCHEMA DI SINTESI Il modello 730 precompilato è messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15.04, in un apposita sezione del sito Internet dell Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. ACCESSO AL MODELLO PRECOMPILATO Per accedere alla sezione è necessario possedere il codice Pin, che può essere richiesto:.. online, accedendo al sito dell Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;.. per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444;.. all Agenzia delle Entrate, presentando un documento di identità. È possibile accedere al 730 precompilato anche utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall Inps o la Carta Nazionale dei Servizi. Ulteriori modalità di accesso alla dichiarazione precompilata sono indicate sul sito internet dell Agenzia delle entrate. Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all intermediario un apposita delega per l accesso al 730 precompilato. Modello 730 precompilato. DATI VISUALIZZABILI Prospetto con l indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l elaborazione della dichiarazione (1). Se le informazioni in possesso dell Agenzia delle Entrate risultano incomplete, queste non sono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall Anagrafe tributaria può risultare l atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Esempio Non sono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari, di regola, diminuiscono nel corso degli anni). Esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d imposta e/o le somme che saranno trattenute nel Libro unico del lavoro (Lul) (2). Modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione. Note (1) Ad esempio, i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo. (2) L esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale quale, ad esempio, la destinazione d uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l integrazione del modello 730. R A T I O N. 4 / 2 0 1 6-1 0 9 5 0-1 17
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO Tavola Fonti per precompilare i quadri del mod. 730 Frontespizio Prospetto familiari a carico Quadro A - Redditi dei terreni Quadro B - Redditi dei fabbricati Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati Quadro D - Altri redditi Quadro E - Oneri e spese Quadro F - Eccedenze, acconti e altri dati Quadro G - Crediti d imposta Certificazione Unica e anagrafe tributaria Certificazione Unica Dichiarazione dei redditi dell anno precedente e banche dati immobiliari Dichiarazione dei redditi dell anno precedente e banche dati immobiliari Certificazione Unica Certificazione Unica Comunicazioni oneri deducibili e detraibili Dichiarazione dei redditi dell anno precedente, Certificazione Unica Dichiarazione dei redditi dell anno precedente, Certificazione Unica, pagamenti e compensazioni con mod. F24 Dichiarazione dei redditi dell anno precedente e compensazioni con mod. F24 PRESENTAZIONE Termine Presentazione diretta Altre modalità di presentazione Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 7.07, sia nel caso di presentazione diretta all Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d imposta oppure al Caf o al professionista. Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito Internet dell Agenzia delle Entrate deve:.. indicare i dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio;.. compilare la scheda per la scelta della destinazione dell 8, del 5 e del 2 dell Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;.. verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito Internet, il modello 730 precompilato può essere presentato:.. al proprio sostituto d imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest ultimo ha comunicato entro il 15.01 di prestare assistenza fiscale;.. a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato. Delega ( ) Il contribuente deve consegnare al sostituto d imposta, al Caf o al professionista un apposita delega per l accesso al proprio modello 730 precompilato. INTEGRAZIONE E CORREZIONE DIRETTA DEL 730 PRECOMPILATO Dati non corretti o incompleti Accettazione senza modifiche Presentazione Rettifica Se alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli. In questi casi sono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3, con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente. Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito Internet dell Agenzia delle Entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito Internet è messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione. Se dopo aver effettuato l invio del 730 precompilato il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate mediante le normali procedure di rettifica previste per il 730 ordinario. 18 R A T I O N. 4 / 2 0 1 6-1 0 9 5 0-1
PRESENTAZIONE AL SOSTITUTO DI IMPOSTA Documentazione da consegnare al sostituto di imposta Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d imposta deve consegnare, oltre alla delega per l accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa, con la scelta per destinare l 8, il 5 e il 2 dell Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando Scelta per la destinazione dell 8, del 5 e del 2 per mille dell Irpef, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Dichiarazione congiunta In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l 8, il 5 e il 2 dell Irpef sono inserite dai coniugi in 2 distinte buste. Su ciascuna busta devono essere riportati i dati del coniuge che esprime la scelta. Documentazione da consegnare al contribuente Prima dell invio della dichiarazione all Agenzia delle Entrate e, comunque, entro il 7.07, il sostituto d imposta consegna al contribuente:.. una copia della dichiarazione elaborata;.. il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. È consigliabile controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal sostituto d imposta per riscontrare eventuali errori. PRESENTAZIONE AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO Documentazione da consegnare al Caf o professionista Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare, oltre alla delega per l accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Documentazione da esibire e conservare Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Si tratta di tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale, mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all Agenzia delle Entrate. Principali documenti da esibire Conservazione Certificazione Unica e altre certificazioni che documentano le ritenute. Scontrini, ricevute, fatture e quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest ultimo. Attestati di versamento d imposta eseguiti con il modello F24. Dichiarazione modello Unico in caso di crediti per i quali il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. I documenti relativi alla dichiarazione dell anno 2015 devono essere conservati fino al 31.12.2020, termine entro il quale l Amministrazione Finanziaria può richiederli. R A T I O N. 4 / 2 0 1 6-1 0 9 5 0-1 19
PRESENTAZIONE AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO (Segue) Visto di conformità I Caf o i professionisti abilitati hanno l obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità. Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele è tenuto al pagamento di una somma pari all importo dell imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell Agenzia delle Entrate (art. 36-ter D.P.R. 600/1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Dichiarazione rettificativa Se entro il 10.11 dell anno in cui la violazione è stata commessa il Caf o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all importo della sola sanzione. Documentazione da consegnare al contribuente Prima dell invio della dichiarazione all Agenzia delle Entrate e, comunque, entro il 7.07, il Caf o il professionista consegna al contribuente:.. una copia della dichiarazione;.. il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d imposta e le somme che saranno trattenute. VANTAGGI SUI CONTROLLI Modello presentato senza modifiche Modello presentato al Caf o professionista Se il 730 precompilato è presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito Internet dell Agenzia oppure al sostituto d imposta non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all Agenzia delle Entrate. I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell imposta (ad esempio se sono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale). Se il 730 precompilato è presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili comunicati all Agenzia delle Entrate. L Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Esempio Potrà essere controllata l effettiva destinazione dell immobile ad abitazione principale entro un anno dall acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l acquisto prima casa. 20 R A T I O N. 4 / 2 0 1 6-1 0 9 5 0-1
SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI CALENDARIO DEL MODELLO 730 RIMBORSI, TRATTENUTE E PAGAMENTI SCADENZE MODELLO 730/2016 Provv. Ag. Entrate 15.01.2016 - Provv. Ag. Entrate 9.03.2016 - Circ. Ag. Entrate 23.03.2007, n. 17/E Circ. Ag. Entrate 13.02.2003, n. 10/E - Circ. Ag. Entrate 18.03.2004, n. 11/E - Circ. Ag. Entrate 1.04.2005, n. 12/E Circ. Ag. Entrate 6.04.2006, n. 13/E - D.L. 30.12.2008, n. 207, conv. L. 27.02.2009, n. 14 Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Unico). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio, redditi d impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Unico. Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio, mancanza della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello Unico, sempre che non rientri nei casi di esonero. SCHEMA DI SINTESI Percettori di redditi di lavoro dipendente e pensionati. Soggetti che:.. posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2016;.. conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio. Soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente. Esempi:.. trattamento di integrazione salariale;.. indennità di mobilità. CONTRIBUENTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO Redditi 2015 Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca. Sacerdoti della Chiesa Cattolica. Giudici costituzionali Parlamentari nazionali Consiglieri Produttori agricoli. Esonerati dalla dichiarazione IVA, Irap e 770. Soggetti impegnati in lavori socialmente utili. Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all anno, che si rivolgono:.. al sostituto d imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2016;.. a un Caf dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2016 e si conoscono i dati del sostituto d imposta che dovrà effettuare il conguaglio. Personale della scuola con contratto a tempo determinato se lo stesso dura almeno dal mese di settembre 2015 a giugno 2016. REDDITI CHE POSSONO ESSERE DICHIARATI CON IL MODELLO SOGGETTI ESCLUSI TERMINI Categorie Redditi esclusi Caratteristiche soggettive del contribuente 7.07.2016 Redditi di lavoro dipendente ed assimilato. Redditi dei terreni e dei fabbricati. Redditi di capitale. Redditi di lavoro autonomo, per i quali non è richiesta la partita IVA. Alcuni redditi diversi (es.: redditi dei terreni e fabbricati situati all estero). Alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata (indicati nella sez. II, quadro D). Redditi d impresa, anche in forma di partecipazione. Redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA. Redditi diversi (alcune categorie) non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 del modello 730 (es.: proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall affitto e dalla concessione in usufrutto di azienda). Redditi di contribuenti deceduti. Redditi derivanti da produzione di agroenergie oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014. Tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA o Irap o dei sostituti d imposta modelli 770 ordinario e semplificato. Soggetti non residenti in Italia nel 2015 e/o nel 2016. Soggetti che hanno realizzato, nel 2015, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Soggetti che hanno percepito, quali beneficiari, reddito proveniente da trust. Soggetti che utilizzano crediti d imposta per redditi prodotti all estero diversi da quelli di cui al rigo G4. Se il modello è presentato al sostituto d imposta. Se il modello è presentato al C.A.F. o a un professionista abilitato. R A T I O N. 4 / 2 0 1 6-6 6 0 4 9
CALENDARIO DEL MODELLO 730 Tavola Riepilogo delle scadenze e degli adempimenti Scadenze Contribuente Sostituto di imposta Caf o professionista Entro il 28.02.2016 Entro il 7.03.2016 A partire dal 15.04.2016 Entro il 7.07.2016 A partire dal mese di luglio 2016 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2016). Entro il 30.09.2016 Entro il 25.10.2016 A novembre 2016 Entro il 10.11.2016 Riceve dal sostituto d imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. --- Può, tramite i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata. Presenta al proprio sostituto d imposta, Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell 8, del 5 e del 2 dell Irpef. Riceve dal sostituto d imposta, Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Presenta telematicamente all Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell 8, 5 e 2 dell Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell avvenuta presentazione. Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi. Comunica al sostituto d imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre. Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. Invia all Agenzia delle Entrate le certificazioni Uniche rilasciate. --- --- --- --- Rilascia ricevuta dell avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Rilascia ricevuta dell avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. --- --- Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell interesse dello 0,33% mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell interesse nella misura dello 0,4% mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi. --- --- --- --- --- Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell interesse nella misura dello 0,4% mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre. --- --- Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative. 10 R A T I O N. 4 / 2 0 1 6-6 6 0 4
RIMBORSI, TRATTENUTE E PAGAMENTI CONTROLLI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Controlli preventivi Rimborso Assenza di controlli L Agenzia delle Entrate, entro 4 mesi dal 7.07 (oppure entro 4 mesi dalla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7.07), può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, nel caso di presentazione del modello 730 direttamente o tramite il sostituto d imposta che presta l assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento dell Agenzia delle Entrate oppure determinano un rimborso di importo superiore a 4.000. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall Agenzia delle Entrate (con le stesse modalità previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d imposta) entro il 6 mese successivo al 7.07 (oppure entro il 6 mese successivo alla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7.07). I controlli preventivi non sono effettuati se:.. il modello 730 è stato presentato tramite un Caf o un professionista abilitato, tenuto all apposizione del visto di conformità, oppure;.. il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d imposta. I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d imposta mediante la Certificazione Unica. Se il 730 precompilato è presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all Agenzia delle Entrate. ASSENZA DI SOSTITUTO Dichiarazione a debito Il Caf o il professionista:.. trasmette il modello F24 in via telematica all Agenzia delle Entrate;.. o, in alternativa, entro il 10 giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente. Il contribuente può effettuare il pagamento:.. presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure;.. in via telematica, utilizzando i servizi online dell Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello Unico Persone fisiche. 730 precompilato Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito Internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line, oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie. R A T I O N. 4 / 2 0 1 6-6 6 0 4 11
ASSENZA DI SOSTITUTO (Segue) Dichiarazione a credito Il rimborso è eseguito direttamente dall Amministrazione Finanziaria. Se il contribuente ha fornito all Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso è accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito Internet www. agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere:.. per importi inferiori a 1.000, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti;.. per importi pari o superiori a 1.000 il rimborso è eseguito con l emissione di un vaglia della Banca d Italia. RIMBORSI E TRATTENUTE Effettuazione A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro deve effettuare i rimborsi relativi all Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e I acconto relativi all Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all addizionale comunale all Irpef. Il sostituto d imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12. Pensionati Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Retribuzione insufficiente Seconda o unica rata di acconto a novembre Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d imposta. A novembre è effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di IIª o unica rata di acconto relativo all Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la IIª o unica rata di acconto relativo all Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d imposta entro il 30.09, indicando, sotto la propria responsabilità, l importo che eventualmente ritiene dovuto. 12 R A T I O N. 4 / 2 0 1 6-6 6 0 4
SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI ALTRE NOVITÀ NOVITÀ DEL MODELLO 730/2016 Provv. Ag. Entrate 15.01.2016 e 9.03.2016 Una delle principali novità del modello 730/2016 riguarda gli amministratori di condominio e la compilazione del nuovo quadro K, in luogo del quadro AC del modello Unico PF. Con il quadro K l amministratore deve comunicare gli importi annuali dei beni e servizi acquistati dal condominio nell anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori del condominio stesso e i dati catastali dei condomini che sono stati interessati da interventi di recupero del patrimonio edilizio, le cui spese sono detraibili nella misura del 50%. È stato, inoltre, introdotto il nuovo rigo G11 per indicare il compenso corrisposto agli arbitri o avvocati nel procedimento di negoziazione assistita, cui è associato un credito di imposta nella misura massima di 250. SCHEMA DI SINTESI DETRAZIONI Quadro E AGEVOLAZIONI Quadro C Ristrutturazioni Sez. III quadro E Risparmio energetico Sez. III quadro E Spese funebri Codice 14 righi E8-E12 Frequenza scuole infanzia Codice 12 righi E8-E12 Frequenza corsi di istruzione universitaria Codice 12 righi E8-E12 Frontalieri Righi C1-C4 Campione d Italia Codici 5 e 6, Sez. I, righi C1-C4 Bonus dipendenti Rigo C14 Incremento della produttività È prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio. È prorogata la detrazione del 50% per le spese sostenute per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000. È prorogata la detrazione del 65% per gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. È prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. È riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. È riconosciuta la detrazione del 19% delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a 1.550 per ciascuna di esse. È riconosciuta una detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 per alunno o studente. È riconosciuta una detrazione del 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con D.M. Istruzione. È passato da 6.700 a 7.500 il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo. È riconosciuta un esenzione fino al limite di 6.700 per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d Italia. Passa da 640 a 960 all anno l importo del bonus Irpef ai lavoratori dipendenti, e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a 26.000. Dal 2015, per verificare il rispetto del limite di 26.000, occorre aggiungere all importo del reddito complessivo, determinato ai fini Irpef, l ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia e sottrarre l ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (Tfr). È stato eliminato il rigo C4 (somme percepite per incremento della produttività) poiché per l anno d imposta 2015 non trova applicazione la tassazione agevolata di tali somme. R A T I O N. 4 / 2 0 1 6-1 1 8 1 0 13
ALTRE NOVITÀ DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE Righi B11-B13 Casi di compilazione Estremi di registrazione del contratto di locazione Codice identificativo del contratto Opzione per l applicazione della cedolare secca (è barrata la casella di colonna 11 Cedolare secca dei righi B1-B8)). Riduzione del 30% del reddito di locazione da contratti a canone concordato, in caso di applicazione della tassazione ordinaria. Devono essere compilate le colonne 3-6 relative ai contratti di locazione solo se il contratto di locazione è stato registrato presso l Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall ufficio non è indicato il codice identificativo del contratto. Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, deve essere compilata la nuova colonna 7 con il codice identificativo del contratto. Tavola n. 1 Codice identificativo del contratto SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE Rigo E33 A partire dall anno d imposta in corso al 31.12.2013 l ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d imposta, diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo nell anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d imposta di restituzione, nei periodi d imposta successivi. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell imposta corrispondente all importo non dedotto. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro). Deve essere indicato, in modo separato, l importo delle somme restituite nel 2015 al soggetto erogatore dal residuo della precedente dichiarazione. Tavola n. 2 Restituzione delle somme al soggetto erogatore CREDITO D IMPOSTA PER NEGOZIAZIONE E ARBITRATO Rigo G11 Compensi corrisposti Requisiti Utilizzo Nella sezione deve essere indicato il credito d imposta per i compensi corrisposti nell anno 2015:.. agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché;.. agli arbitri in caso di conclusione dell arbitrato con lodo. Beneficiano del credito d imposta i soggetti che, avendone fatto richiesta dall 11.01.2016 all 11.02.2016, hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia, entro il 30.04.2016, la comunicazione attestante l importo del credito effettivamente spettante. Il credito di imposta è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, in compensazione, mediante il modello di pagamento F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito d imposta nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte sui redditi. 14 R A T I O N. 4 / 2 0 1 6-1 1 8 1 0
Tavola n. 3 Credito d imposta per negoziazione e arbitrato COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO Quadro K Adempimenti Il quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31.12.2015, per effettuare i seguenti adempimenti: 1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali; Al fine di fruire della detrazione d imposta delle spese sostenute per l esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia, in luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:.. i dati catastali identificativi dell immobile;.. gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;.. i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati gli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14.05.2011, per i quali nell anno 2015 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione. 2) comunicazione annuale all Anagrafe Tributaria dell importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori. Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell ambito di un condominio con non più di 8 condomini. Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell anno somme superiori a 258,23 annui a qualsiasi titolo. Dati esclusi Non devono essere comunicati i dati relativi a:.. forniture di acqua, energia elettrica e gas;.. acquisti di beni e servizi effettuati nell anno solare, che risultano, al lordo dell IVA gravante sull acquisto, non superiori complessivamente a 258,23 per singolo fornitore;.. forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. Prospetto separato Nei casi in cui l amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la comunicazione deve essere presentata utilizzando il quadro AC unitamente al frontespizio del Mod. Unico 2016 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest ultimo. Tavola n. 4 Quadro K - comunicazione dell amministratore... omissis... R A T I O N. 4 / 2 0 1 6-1 1 8 1 0 15
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS Righi da E8 a E12 Detrazione del 26% Limite Il codice 41 identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Dpcm, nei Paesi non appartenenti all Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Passa da 2.065 a 30.000 annui l importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione. DESTINAZIONE DEL 2 PER MILLE Mod. 730-1 Associazione culturale Firma È stata prevista la possibilità di destinare il 2 per mille dell Irpef a favore di un associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali ammesse al beneficio, il contribuente deve apporre la propria firma nell apposito riquadro presente nella scheda del mod. 730-1, indicando il codice fiscale dell associazione cui vuole destinare la quota del 2 per mille. La scelta deve essere fatta per una sola delle associazioni culturali beneficiarie. Tavola n. 5 Destinazione del 2 per mille ad associazioni culturali IMI E IMIS Sostituzione con Irpef È riconosciuta la sostituzione dell Irpef e delle relative addizionali, già prevista per l Imu, anche per l Imi e l Imis. BORSE DI STUDIO EROGATE DA BOLZANO Esenzione Irpef È riconosciuta l esenzione dall Irpef alle borse di studio corrisposte dalla Provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all estero. 16 R A T I O N. 4 / 2 0 1 6-1 1 8 1 0