Comune di Falconara Marittima



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Ordinanza N. 12 del 20/02/2014 IL SINDACO TENUTO CONTO che in tutto il territorio comunale sono stati rilevati, più volte, superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CEE in materia di qualità dell'aria, recepite con D. Lgs. n. 155 del 13/08/2010, e della necessità di adottare, come previsto dal predetto decreto, uno specifico Piano di Azione che comprenda le misure necessarie a contenere i valori limite entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;considerato che nel territorio comunale di Falconara Marittima sono stati rilevati, durante l anno, dalla centralina denominata Falconara Scuola della Rete Provinciale di Monitoraggio dell inquinamento atmosferico ripetuti superamenti del valore limite di concentrazione giornaliero delle polveri sottili a fronte di un massimo di 35 superamenti consentito dalla vigente normativa nel corso dell intero anno solare; RITENUTO necessario, ai sensi della normativa comunitaria, rispettare i limiti di concentrazione in aria ambiente delle polveri sottili PM10 stabiliti, per ciascuna stazione di monitoraggio, in una media annua da non superare (40 ug/m3)e in un numero massimo annuale di superamenti (n. 35) del limite della media giornaliera (50 ug/m3); VISTO il documento programmatico approvato dal direttivo dell'anci Marche il 31/01/2005, sul tema dell'inquinamento atmosferico, che contiene anche indicazioni sulle strategie da adottare a livello comunale; TENUTO CONTO che dal 1 gennaio 2010 è necessario rispettare il limite annuale di concentrazione in aria ambiente (40 ug/m3) per il biossido di azoto (NO2), un gas altamente tossico ed irritante poiché rappresentativo degli ossidi di azoto in generale (NOX), anch essi emessi in genere nei processi di combustione, sia direttamente, sia sotto forma del precursore NO; CONSIDERATO che dalle ricerche scientifiche emerge che le principali fonti di emissione di polveri inalabili PM10 primarie, NO2 e CO, per quanto riguarda il traffico veicolare, risultano essere gli autoveicoli (inclusi i mezzi commerciali) alimentati a gasolio (diesel) non conformi alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE (Pre Euro), Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato, nonché i ciclomotori e i motoveicoli a due tempi non conformi alla direttiva 97/24/CEE (Pre Euro); TENUTO CONTO che da recenti studi è emerso che riguardo alle fonti di inquinamento dell aria nelle aree urbane ed in vicinanza di strade urbane a traffico intenso si stima, in letteratura, che siano dovute al traffico stradale una quota oltre l 80% delle emissioni delle polveri sottili, in inverno, e percentualmente di più in estate, al riscaldamento una quota pari al 10% e alle attività industriali ugualmente una quota del 10%; Proposta N. 85144 del 12/02/2014 Pag. 1

ATTESO che i danni alla salute provocati dall esposizione e concentrazione significativa di monossido di carbonio e di ossidi di azoto risultano essere principalmente di tipo acuto, agendo essi soprattutto a livello dell'apparato cardio-circolatorio e respiratorio e che gli effetti sulla salute sono di tipo cronico, agendo l'inquinante come cancerogeno, in particolare sull'apparato emopoietico; per le polveri inalabili PM10 invece, data l'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze, l'esposizione a concentrazioni significative si manifesta sia con effetti cronici che acuti a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio; CONSIDERATO che i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni degli inquinanti citati sono: i bambini, le donne in gravidanza, gli anziani, i fumatori, le persone cardiopatiche e i soggetti con patologie respiratorie;tenuto CONTO delle finalità preventive e delle disposizioni che l'autorità Sanitaria Locale deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della <salute pubblica>;individuato come elemento rilevante per il miglioramento della qualità dell'aria l'adozione di provvedimenti di limitazione del traffico veicolare privato, selettivi nei confronti delle tipologie di veicoli che maggiormente contribuiscono all'inquinamento atmosferico; VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1304 del 03/10/2011, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1610 del 25/11/2011, di approvazione dei provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell aria ambiente - Accordo di Programma tra la Regione Marche, le Prefetture e le Province delle Marche, i Comuni individuati come appartenenti alla Zona A dalla Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52/2007, in applicazione del D. Lgs. n. 351/1999, e l Autorità Portuale di Ancona; CONSIDERATO che il Piano di Azione approvato con Deliberazione Amministrativa dell Assemblea Legislativa Regionale n. 52/2007, in applicazione dell art. 7/comma 2 del D. Lgs. n. 351/1999, ha previsto una serie di misure da adottare per ridurre il rischio di superamento dei valori limite per l inquinamento atmosferico ed ha individuato le Autorità preposte alla gestione della situazione di rischio; TENUTO CONTO che il territorio regionale è stato suddiviso in due fasce: fascia A (la costa con le principali aree urbanizzate e alcune valli con le altre principali aree urbanizzate) in cui il rischio di superamento è concreto; fascia B (il resto del territorio); CONSIDERATO che il Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell Aria Ambiente, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 351/1999, approvato con Deliberazione Amministrativa dell Assemblea Legislativa Regionale n. 143/2010, ha previsto una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera riguardanti i maggiori settori emissivi (macrosettori); TENUTO CONTO che il D. Lgs. n. 155/2010, di recepimento della Direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell aria al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell aria ambiente, nel quadro del riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali; Proposta N. 85144 del 12/02/2014 Pag. 2

RITENUTO di condividere il testo dei suddetti Accordi di Programma; VISTO il Piano di Azione approvato con la (D.A.C.R.) Deliberazione Amministrativa dell Assemblea Legislativa Regionale n. 52/2007 (Valutazione e gestione della qualità dell aria ambiente), in applicazione dell art. 7/comma 2 del D. Lgs. n. 351/1999; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1129/2006 (Valutazione e gestione della qualità dell aria ambiente; VISTA la Deliberazione Amministrativa dell Assemblea Legislativa Regionale n. 143/2010 (Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell aria ambiente); VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1755/2010 (Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell aria ambiente Accordo di programma tra Regione Marche, Province delle Marche, Comuni della fascia A ; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1304/2011, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1610 del 25/11/2011 (Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell aria ambiente Accordo di programma tra Regione, Prefetture delle Marche, Province delle Marche, Comuni della fascia A, Autorità Portuale di Ancona Anno 2011-2012); VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1658 del 09/12/2013 (Provvedimenti contingenti 2013-2014 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell aria ambiente nel territorio dei Comuni di Zona A, di cui alla D,A,C,R. n. 52/2007; VISTA la relazione inoltrata dal Servizio Ambiente - PF Tutela delle Risorse Ambientali, avente ad oggetto: INQUINAMENTO DELL ARIA AMBIENTE DA POLVERI SOTTILI - ADOZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI MISURE CONTINGENTI, la quale, ancorché materialmente non allegata al presente atto, in ragione della corposità della medesima e dei suoi allegati, costituisce comunque parte integrante e sostanziale del documento istruttorio del presente provvedimento, del quale contiene le motivazioni, e viene conservata agli atti del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale; RITENUTO necessario di ordinare misure contingenti finalizzate alla diminuzione dell inquinamento da polveri sottili PM10 primarie e degli ossidi di azoto N02; RITENUTO, inoltre, di dover istituire nei centri abitati esistenti nel territorio comunale, individuati ai sensi dell art. 4 del D. Lgs. n. 285/1992, e nelle altre strade comunali, fino al giorno 15 maggio 2014, nelle fasce orarie: 08:30-12:30 // 14:30-18:30, nei giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, il divieto di transito nei confronti delle categorie di veicoli ( Ordinari e Speciali ) ritenute, sulla base dell Accordo di Programma approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1658/2013, più inquinanti; VISTA la Direttiva n. 2008/50/CE del 21/05/2008 relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa; VISTO il D. Lgs. n. 155/2010 (Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE); VISTO il D. Lgs. n. 351 del 04/08/1999; Proposta N. 85144 del 12/02/2014 Pag. 3

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale); TENUTO CONTO che nell Autostrada A14, nel tratto compreso tra il casello di Senigallia e quello di Ancona Sud, sono in fase di realizzazione i lavori di allargamento alla 3 corsia, per cui potrebbero verificarsi delle chiusure temporanee di uno o più caselli autostradali con conseguente deviazione del traffico nelle strade ove vige il divieto imposto con il presente provvedimento, di tal ché l eccezione al divieto di circolazione dovrà estendersi anche a tali veicoli; VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 21/01/2014; VISTI gli artt. 5/comma 3, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada); VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico Autonomie Locali); ATTESA la propria competenza in materia O R D I N A Che a partire dal giorno di esposizione della segnaletica stradale di prescrizione fino al giorno 15 maggio 2014, con ripresa automatica delle limitazioni a partire dal giorno 15 settembre 2014, nei giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, nelle fasce orarie: 08:30-12:30 // 14:30-18:30, sia istituito nei centri abitati esistenti nel territorio comunale, individuati ai sensi dell art. 4 del D. Lgs. n. 285/1992, e nelle altre strade comunali, il divieto di transito nei confronti delle seguenti categorie di veicoli: VEICOLI ORDINARI: 1. autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato (FAP); 2. veicoli commerciali leggeri 3,5 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e Euro 2 senza filtro antiparticolato; 3. veicoli commerciali pesanti > 3,5 t e 7,5 t di MTT diesel pre Euro, 4. veicoli commerciali pesanti > 7,5 t e 14 t di MTT diesel pre Euro, 5. veicoli commerciali pesanti > 14 t e 32 t di MTT diesel pre Euro, 6. veicoli commerciali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato; 7. trattori stradali pesanti > 14 t e 32 t di MTT diesel pre Euro, 8. trattori stradali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato; 9. autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato; 10. motocicli > 50 cm3 a 2 tempi pre Euro; 11. ciclomotori < 50 cm3 pre Euro. Proposta N. 85144 del 12/02/2014 Pag. 4

M.T.T. = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni e quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi). VEICOLI SPECIALI: - mezzi agricoli; - macchine operatrici. È consentito l utilizzo sia dei mezzi agricoli, sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, eventualmente siti nei luoghi di applicazione del presente articolo, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito. Eccezioni al divieto di circolazione: Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui al presente articolo: - automezzi adibiti al trasporto pubblico urbano ed extraurbano (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere); - taxi e veicoli NCC (noleggio con conducente) fino a 9 posti; - veicoli delle Forze di Polizia; - veicoli di altri ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria in servizio; - veicoli delle Forze Armate; - veicoli sanitari e di soccorso, compresi: ambulanze ed auto mediche ed inoltre: - veicoli dei medici in visita domiciliare; - veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici degli Enti Locali e dei Servizi Tecnici delle Aziende che eserciscono pubblici servizi quali: acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana etc.. esclusi, però, i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi Enti; - auto funebri; - carri attrezzi adibiti al soccorso stradale; - veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; - veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita per i quali può essere motivato lo stato di necessità ed urgenza; - veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta titolari dello speciale contrassegno di Proposta N. 85144 del 12/02/2014 Pag. 5

cui all art. 381/comma 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992) o adattati per il trasporto dei disabili; - veicoli elettrici, ibridi, a gas metano e GPL; - veicoli commerciali dual-fuel, eccetto gli euro 0, a condizione che venga effettivamente utilizzato anche il metano durante la circolazione nelle aree soggette a limitazione. --------------------------------------------------------------------------- La società Marche Multiservizi S.p.A., con sede a Falconara M.ma in via Marconi n. 114, in ossequio al contratto di affidamento dei lavori inerenti il servizio di manutenzione e realizzazione della segnaletica stradale (Reg. n. 2264 del 19/09/2007), così come da cessione del contratto d affitto d azienda - Prot. n. 21771 del 29/12/2010, è incaricata dell esecuzione del presente provvedimento. La presente ordinanza verrà resa nota tramite l Albo Pretorio on-line del Comune di Falconara Marittima ed avrà efficacia dall esposizione della relativa segnaletica. Il personale di Polizia Stradale di cui all art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 è incaricato di assicurare il rispetto della presente ordinanza. Contro il presente provvedimento, ai sensi dell art. 37/comma 3 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, con le formalità stabilite dall art. 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992), è ammesso ricorso entro 60 (sessanta), con le formalità stabilite dall art. 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992), avanti all Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure ricorso giurisdizionale entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica. SM/fn IL SINDACO (Goffredo Brandoni) Proposta N. 85144 del 12/02/2014 Pag. 6

Al Funzionario Responsabile Servizio Organi Istituzionali S E D E OGGETTO: Trasmissione Ordinanza Sindacale. Si trasmettono originali e copie dell'ordinanza Sindacale N del per la raccolta e la relativa Pubblicazio ne dal giorno al giorno. L'UFFICIO PROPONENTE POLIZIA MUNICIPALE Proposta N. 85144 del 12/02/2014 Pag. 7