Allegato 1: ALLEGATO TECNICO



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Allegato 1: ALLEGATO TECNICO 1. EMISSIONI IN ATMOSFERA QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI: (valori dichiarati dalla ditta richiedente) Impianto di Sigla Origine Portata Sezione Velocità Temp. Altezza Durata Inquinanti emessi abbattimento Nm /h m 2 m/s C m h/g g/a mg/nm g/h Aspirazione centralizzata H E1 reattori e 2000 0,049 11, amb. 15 24 50 2S < 5 < 10 NH stoccaggi < 10 < 20 e sfiati cisterne B1 B D1 cappa analizzatore ICP - OES gruppo elettrogeno 400 0,049 2,27 amb. 1 var. var. 250 0,01 2,2 100 1 var. var. 250 0,01 2,2 50 1 var. var. l:\ambiente e gestione rifiuti\0_qa\022_aia\aia domande fi\28 - bia\atto 92_07\modifiche\modifica emissioni\allegato 1 modifica emissioni.doc 1

VALORI LIMITE DI EMISSIONE: Sigla E1 B1 B2 B D1 Origine Aspirazione centralizzata reattori e stoccaggi cappa cappa analizzatore ICP - OES gruppo elettrogeno Impianto di abbattimento effluenti odorigeni H 2S NH Inquinanti Valori limite di emissione mg/nm g/h UO/ Nm 5 10 Periodicità rilevamenti emissioni ❶ 200 ❷ quadrimestrale per il primo anno di esercizio non soggetta alla procedura di autorizzazione N. di campionamenti ❸ Altre prescrizioni valori limite di emissione, inquinanti e autocontrolli da stabilire sulla base della caratterizzazione da effettuarsi nel periodo di marcia controllata NOTE: ❶ A decorrere dalla data del primo effettuato; ❷ valore inteso coma media giornaliera; ❸ Da effettuarsi nel periodo di marcia controllata di 10 giorni ai sensi dell art. 269 comma 5 D.Lgs. n. 152/2006; l:\ambiente e gestione rifiuti\0_qa\022_aia\aia domande fi\28 - bia\atto 92_07\modifiche\modifica emissioni\allegato 1 modifica emissioni.doc 2

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE: A. I camini devono avere uno sbocco diretto verso l alto e privo di ogni ostacolo che possa impedire l innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in atmosfera in ogni direzione; B. Ciascun punto di emissione autorizzato, deve essere dotato di apposite prese per i campionamenti, secondo quanto previsto dalle norme vigenti; C. I prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati; C.1. Tutti i punti di prelievo dei camini dovranno essere resi permanentemente accessibili ai Servizi di controllo. Tali strutture di accesso (scale, parapetti, ballatoi, cestelli, mezzi mobili etc.) devono rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e/o modifiche. L accesso ai camini deve essere comunque sempre garantito entro un tempo massimo di 2 (due) ore dalla richiesta dell organo di controllo; D. Dovranno essere rispettati i limiti alle emissioni di cui all'allegato n. 1 pag. 2 ; E. Dovrà essere rispettata la periodicità dei rilevamenti di cui all'allegato n. 1 pag. 2; F. Le portate degli impianti oggetto dell'autorizzazione devono essere tali da garantire, nelle postazioni di lavoro, velocità di cattura degli inquinanti aerodispersi conformi a quelle previste dal Industrial Ventilation dell'american Conference of Governmental Industrial Hygienists; G. Dovrà essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli eventuali impianti d abbattimento delle emissioni così come indicato nel libretto di uso e manutenzione dalle ditte costruttrici degli stessi; G.1. In riferimento al dichiarato impianto di adsorbimento senza rigenerazione a carboni attivi: la sostituzione dei carboni attivi dovrà avvenire con periodicità tale da garantire capacità adsorbente residua, calcolata sul dimensionamento di progetto dell impianto di abbattimento; G.2. per assicurare il buon funzionamento dell impianto di abbattimento, dovranno essere osservate le condizioni di esercizio previste dalla ditta costruttrice dell impianto o comunque risultanti da attestazioni scritte dalle case stesse che il titolare ha l'obbligo di richiedere; H. Dovrà essere adottato un registro per le analisi ed uno per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8 Allegato VI parte V del D. Lgs. n. 152/06, con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto e bollate dalla - DIREZIONE AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI prima di ottemperare a quanto previsto al successivo punto H.1. Qualora la ditta, sulla base di precedenti autorizzazioni rilasciate ai sensi della previgente normativa in materia di emissioni in atmosfera, sia già in possesso dei citati registri, tale prescrizione si ritiene ottemperata. Sarà cura della ditta aggiornare i registri con i nuovi dati autorizzativi; H.1. Fermi restando gli obblighi di cui al comma 14 dell art. 271 del D. Lgs. n. 152 del 0.04.2006, ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento, quale ne sia la causa (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti accidentali, interruzioni dell'impianto produttivo, etc.) deve essere annotata nell apposito registro. La comunicazione prevista dal sopra citato comma 14, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, dovrà essere inviata - entro le 8 ore successive - alla - DIREZIONE AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI ed ad ARPAT [Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana]; l:\ambiente e gestione rifiuti\0_qa\022_aia\aia domande fi\28 - bia\atto 92_07\modifiche\modifica emissioni\allegato 1 modifica emissioni.doc

I. I prelievi dei campioni al camino dovranno essere effettuati in conformità al punto 2. Allegato VI parte V del D. Lgs. 152/2006; I.1. La direzione dello stabilimento dovrà segnalare almeno 20 gg. prima del giorno al Responsabile ARPAT [Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana]: I.1.1. le date in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici del servizio, I.1.2. il nome ed il recapito telefonico del che svolgerà le analisi; I.1.. la data di apertura dei campioni e delle analisi; I.2. i risultati delle analisi effettuate (autocontrolli) con cadenza temporale prescritta nel presente allegato dovranno essere conservati presso lo stabilimento e resi disponibili all ente di controllo a partire dal 0 giorno dalla data di effettuazione; J. La data di realizzazione delle modifiche richieste/autorizzate (messa in esercizio) dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni prima della loro esecuzione alla Provincia di Firenze - DIREZIONE AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI; K. La messa a regime dell emissione/i oggetto di modifica, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio così come disposto dall art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006; K.1. Nel caso la società richiedente abbia necessità di apportare variazioni relative alla data di messa a regime dell impianto dovrà presentare specifica e documentata richiesta, ed attendere conferma, dalla - DIREZIONE AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI; L. Durante il periodo di marcia controllata dell impianto, non inferiore a dieci giorni, previsto dall art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152 del 0.04.2006, dovrà essere effettuato un programma di campionamenti, per ogni emissione oggetto di modifica, fissato in 2 (due) determinazioni di tre letture consecutive ciascuna (punto 2. allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/06); L.1. Tali risultati dovranno essere inviati ENTRO 0 GIORNI dalla loro effettuazione alla Provincia di Firenze - DIREZIONE AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI ed a ARPAT [Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana]; M. Per le rimanenti emissioni non modificate, il primo dovrà essere effettuato a decorrere dalla data di effettuazione dell ultime analisi di cui all atto n 4198/2009. I successivi autocontrolli dovranno essere effettuati con cadenza temporale prescritta nel presente allegato 1 pag. 2; M.1. Nel caso la società richiedente abbia necessità di apportare variazioni relative alla data di effettuazione delle analisi di cui al punto sopra dovrà presentare specifica e documentata richiesta alla - DIREZIONE AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI N. Per i metodi di campionamento e analisi degli inquinanti emessi si applica quanto previsto dal comma 17 dell art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006; N.1. Ove non previsti dalla normativa vigente concordare preventivamente con ARPAT [Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana]i metodi di campionamento ed analisi, degli inquinanti; O. Nel caso si presentino situazioni che possano fare presumere che dall'impianto possano originarsi fenomeni di maleodoranza percepibili presso civili abitazioni (situazioni transitorie nella gestione del sistema di abbattimento, guasti al sistema di o alle porte dei locali posti sotto, particolare criticità delle condizioni meteorologiche) dovranno essere attivati i sistemi aggiuntivi di deodorizzazione, tramite l'utilizzo di prodotti deodorizzanti a carattere abbattente. l:\ambiente e gestione rifiuti\0_qa\022_aia\aia domande fi\28 - bia\atto 92_07\modifiche\modifica emissioni\allegato 1 modifica emissioni.doc 4

EMISSIONI DI CARATTERE DIFFUSO: a. Dovrà essere mantenuta una adeguata altezza di caduta dei materiali pulverulenti movimentati in modo tale da limitare il più possibile la dispersione di polveri; b. Mantenere una costante nebulizzazione delle aree in cui i rifiuti vengono movimentati; c. Qualora in fase di lavorazione gli accorgimenti adottati non dovessero fornire sufficienti garanzie di contenimento, sarà cura del gestore interrompere immediatamente le lavorazioni e integrarle con eventuali ulteriori accorgimenti di cui allo specifico allegato V alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006. l:\ambiente e gestione rifiuti\0_qa\022_aia\aia domande fi\28 - bia\atto 92_07\modifiche\modifica emissioni\allegato 1 modifica emissioni.doc 5