Allegato A) alla determinazione del Servizio AA.GG. n. 103 del 24/04/2013 Il Responsabile del Servizio F.to Dott.ssa Veronica Anedda COMUNE DI SAN VITO PROVINCIA DI CAGLIARI SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN VITO E L ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OGLIASTRA SOCCORSO AMICI DEGLI ANIMALI. PER LE ATTIVITA' DI RICOVERO, CURA E CUSTODIA TEMPORANEA E PERMANENTE DEI CANI RANDAGI, PRESSO LA STRUTTURA DI LANUSEI DELL ASSOCIAZIONE. L'anno duemilatredici (2013) addì.. del mese di. presso i locali del Comune, Piazza Municipio n. 3, del Comune di San Vito; FRA La Dott.ssa Anedda Veronica nata a Erba (Co) il 21/04/1980, Responsabile del Servizio Affari Generali, del Comune di San Vito, Codice Fiscale n 80001610924, ivi domiciliata per la carica e legittimata a rappresentare legalmente l'amministrazione medesima, ai sensi dell art. 107 comma 3 del T.U.E.L. e in virtù del Provvedimento del Sindaco n. del.; E L'Associazione di volontariato denominata "Ogliastra Soccorso Amici degli Animali" che in seguito sarà chiamata Associazione, P.I. 91005790919 con sede legale in Lanusei via G. Deledda sn, iscritta al registro regionale del volontariato per animali al n. 813, di cui è presidente il Sig. Dore Angelo, nato a Lanusei il 04/08/1956, residente a Lanusei In Via G. Deledda sn;
PREMESSO che la Regione Sardegna con L.R. n. 21/1994, integrata dalla L.R. n 36/1995, dettante Norme per la protezione degli animali e istituzione dell anagrafe canina prevede che gli Enti Locali possano concludere con organizzazioni protezionistiche, iscritte al Registro Regionale del Volontariato per animali d affezione, convenzioni per la gestione di strutture pubbliche di ricovero; che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 4 marzo 1999 è stato approvato il Regolamento di attuazione della L.14 agosto 1991, n. 281 e delle Leggi Regionali 18 maggio 1994, n. 21, 1 agosto 1996, n. 35, sulla prevenzione del randagismo ; che con determinazione n 386 del 28/12/2012 del Responsabile del Servizio Affari Generali f.f. è stato affidato all Associazione di volontariato Ogliastra Soccorso Amici degli Animali via Grazia Deledda n 7, Lanusei, P.I. 91005790919, il servizio di cattura, custodia e cura dei cani randagi abbandonati sul territorio comunale di San Vito, per il periodo dal 01/01/2013 al 28/02/2013, prevedendo il rimborso della spesa giornaliera massima di 2,50 per ogni cane recuperato e custodito; che con determinazione n 40 del 28/02/2013 del Responsabile del Servizio Affari Generali f.f. è stato affidato all Associazione di volontariato Ogliastra Soccorso Amici degli Animali via Grazia Deledda n 7, Lanusei, P.I. 91005790919, il servizio di custodia e cura dei cani randagi abbandonati sul territorio comunale di San Vito, per il periodo dal 01/03/2013 al 30/04/2013, prevedendo il rimborso della spesa
giornaliera massima di 2,50 per ogni cane recuperato e custodito; che con determinazione n..del.. del Responsabile del Servizio Affari Generali è stato affidato all Associazione di volontariato Ogliastra Soccorso Amici degli Animali via Grazia Deledda n 7, Lanusei, P.I. 91005790919, il servizio di custodia e cura dei cani randagi abbandonati sul territorio comunale di San Vito, per il periodo dal 01/05/2013 al 30/06/2013, prevedendo il rimborso della spesa giornaliera massima di 2,50 per ogni cane recuperato e custodito; col medesimo atto è stato approvato il presente schema di convenzione, contenente le norme che disciplinano il rapporto contrattuale, il quale si compone di n. 4 articoli; SI CONVIENE QUANTO SEGUE ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE L Amministrazione Comunale affida all associazione di Volontariato Ogliastra Soccorso Amici degli Animali con struttura di ricovero animali in Lanusei, la custodia degli animali segnalati dalla Autorità Sanitaria, Comunali e di Pubblica Sicurezza, accalappiati o ricoverati presso canile sanitario che: non sono stati reclamati dai legittimi proprietari entro i termini previsti; non sono stati adottati da terzi; devono essere mantenuti a vita presso strutture adeguate. I soggetti dati in affidamento devono poter godere dello stesso trattamento garantito presso il canile sanitario, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tale scopo l Associazione si impegna a rispettare le predisposizioni di
legge, nell integrale rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e di quanto stabilito nei seguenti provvedimenti: 1) Legge 281/1991; 2) Decreto Ministero della Sanità 14/10/1996; 3) L.R. n. 21 /1994 così come modificata dalla L.R. n. 35/1996; 4) Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 4/03/1999; 5) Legge 266/91 Qualora dovessero essere emanate, dalle varie istituzioni competenti, altre norme di legge o regolamentari attinenti alla presente convenzione, l Associazione sarà tenuta ad osservarle. Gli indirizzi dell Amministrazione saranno comunque vincolanti. Il Comune intende garantire nell'ambito del territorio comunale, le attività previste dalle succitate disposizioni di legge, ed in via generale attuare interventi finalizzati alla tutela, al controllo della popolazione canina, in modo da prevenire il randagismo e fenomeni di maltrattamento degli animali. In particolare il Comune intende: a) provvedere al ricovero dei cani randagi e di quelli oggetto di rinuncia di proprietà che potranno essere accolti dalla struttura previa segnalazione dell Amministrazione Comunale; b) assicurare la loro custodia temporanea o permanente 24 ore su 24 nella struttura all'uopo destinata, ubicata in Lanusei; c) ricevere e accudire cani, oggetto di rinuncia di proprietà, solo a spese totali del rinunciatario, sempre previa autorizzazione dell Amministrazione Comunale; d) promuovere attività di sensibilizzazione e tutela, incoraggiando le adozioni
e la sterilizzazione degli animali Per le finalità sopra descritte il Comune affida all Associazione le attività di cattura, ricovero, cura, affidamento e custodia dei cani randagi alle condizioni meglio specificate negli articoli che seguono. ART. 2 - ATTIVITA' DI CUSTODIA DEI CANI PRESSO IL CANILE. L'Associazione si impegna a : Per i cani vaganti non identificati che verranno catturati a cura dell Amministrazione e su indicazione dell Azienda USL competente, e ricoverati presso il canile, sarà cura dell Associazione provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 21/98 (Iscrizione all anagrafe canina) e la trasmissione di copia delle relative schede al Comune di San Vito. Qualora il microprocessore, identificativo del singolo cane, venisse danneggiato e sia necessario provvedere alla sua sostituzione, dovrà essere fatta preventiva comunicazione al Comune che si riserva la facoltà di effettuare apposito sopralluogo sul posto. a) custodire, presso la struttura sopraccitata e previa autorizzazione dell Amministrazione Comunale, gli animali randagi catturati e quelli oggetto di rinuncia di proprietà fino alla capienza massima della struttura. Per quelli oggetto di rinuncia valgono le disposizioni previste dalla lettera c) dell articolo 1 e saranno quindi mantenuti nella struttura solo a cura e spese del proprietario. Per i cani di proprietà ritrovati e custoditi presso la struttura, in possesso di regolare microchip, dovrà essere individuato il proprietario, attraverso l'anagrafe canina della ASL 8 - Servizio Veterinario. Una volta individuato, questi dovrà provvedere al ritiro del cane, al pagamento delle sanzioni amministrative (se elevate
dalle diverse autorità competenti) e al pagamento dei giorni di permanenza presso il canile. In caso di rifiuto al ritiro e al pagamento da parte del proprietario il gestore dovrà immediatamente informare il competente nucleo del corpo di Polizia municipale per i provvedimenti di Legge. b) prendere in carico il cane. Questa operazione sarà comprovata dalla compilazione di una scheda e mediante annotazione su apposito registro di carico e scarico (cartaceo e magnetico su apposito programma) dove dovranno essere riportati i dati descrittivi del cane, il sesso, il giorno dell'ingresso, la foto, il numero del microchip ed ogni altra notizia utile. c) mantenere in isolamento l animale, per il tempo strettamente necessario agli accertamenti sanitari; d) tenere aggiornate le schede individuali dei cani, annotando terapie e qualsiasi problema di salute riguardante l animale. Tali schede dovranno essere siglate dal veterinario di struttura o da quello della Asl; e) tenere aggiornato lo schedario delle adozioni. Gli animali ricoverati presso il canile e non reclamati entro 60 giorni (dopo l osservazione sanitaria) potranno essere adottati da privati: di tale evenienza dovrà essere fatta tempestiva comunicazione oltre all Azienda USL, al fine della regolarizzazione della situazione anagrafica, e al Comune di San Vito, così come nei casi di morte dell animale; f) custodire gli animali con personale dotato di esperienza al fine di garantire il benessere dei cani (pulizia, toelettatura, assenza di stress da competizione). g) provvedere alla disinfestazione dei cani presenti nel rifugio e di quelli di
nuovo ingresso; h) provvedere alla pulizia con lavaggio quotidiano delle strutture interne; i) assicurare l approvvigionamento di cibo e acqua agli animali presenti nella struttura; j) garantire almeno due ore al giorno di sgambatura agli animali; k) provvedere, in caso di decesso degli animali ospiti della struttura, a segnalare per iscritto al servizio di prevenzione veterinaria della Azienda sanitaria locale territorialmente competente, e agli uffici comunali preposti anche via fax. Le operazioni di seppellimento/incenerimento sono a carico dell associazione affidataria. Tutta la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere consegnata in copia al responsabile del Servizio con cadenza semestrale. L Associazione non può in ogni caso accettare, se non previa autorizzazione dell Amministrazione Comunale, la diretta consegna di animali. ART. 3 CONTRIBUTO E SPESE DI GESTIONE Il Comune, per le attività svolte e dettagliate nella presente convenzione, si impegna a liquidare all'associazione una cifra massima pari a 2,50 (due virgola cinquanta centesimi) giornaliere per ogni cane custodito, previa verifica del registro di carico e scarico che l associazione avrà cura di far pervenire o consultare al Comune di San Vito e previa trasmissione di una nota spese. Ai fini del rimborso dovrà essere prodotto un bilancio consuntivo suddiviso per le voci di spesa documentate dalle relative pezze giustificative, allegato al registro delle presenze nella struttura di ricovero firmato dal legale rappresentante dell Associazione, alla fine ogni anno amministrativo, nonchè
una relazione periodica da produrre semestralmente indicante l attività svolta. VOCI DI SPESA: - Prodotti per pulizia e disinfezione ; -cibi freschi (pollo, wurstel) da aggiungere al secco acquistato direttamente dall AC; - prodotti per disinfestazione di pulci e zecche sugli animali, e per l igiene degli ambienti; - materiale vario di consumo; - piccole manutenzioni ordinarie degli immobili; - medicinali per terapie e cura degli animali; - analisi cliniche c/o struttura pubblica; - cucce, ciotole; - teli parasole; - detergenti shampoo per cani e gatti, ecc; - bombola del gas; - prestazioni veterinarie; - assicurazione obbligatoria per l associazione; - personale addetto alle pulizie; - spese per attività e/o promozione per incentivare l adozione; - spese per attrezzatura dell ambulatorio, da concordare con l A.C. Le spese suddette si riferiscono esclusivamente alle attività svolte dall Associazione a favore del Comune di San Vito ai sensi della presente convenzione, mentre nulla è dovuto all Associazione per le spese sostenute nello svolgimento di altre attività a favore di altri Comuni. ART. 4 DURATA E RESCISSIONE
La presente convenzione ha validità dal 01/05/2013 al 30/06/2013 La presente convenzione potrà essere rinnovata, anche con integrazioni e modifiche, a discrezione dell Amministrazione Comunale con apposito atto sottoscritto dalle parti. Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da inviarsi a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, per provata inadempienza da parte dell'associazione, degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla erogazione del contributo relativo al periodo precedente la diffida. Tutti i reclami e le osservazioni, atti a giustificare la volontà di recesso o di disdetta della convenzione, saranno formalizzati per iscritto direttamente all Associazione. Per l Associazione: Il Rappresentante Legale Per il Comune di San Vito: Il Responsabile del Servizio AA.GG. \\server\servizio_amministrativo\allegati delibere e determine 2008 2009 2010 2011 2012\allegati determine servizio aa.gg\anno 2013\all. det n. 103 2013 conv. randag 1 5-30 06 2013.doc