LAVORATORE DIPENDENTE ISCRITTO AL FONDO: FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO



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LAVORATORE DIPENDENTE ISCRITTO AL FONDO: FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge fallimentare (R.D. n. 267 del 16 marzo 1942) ammissione al passivo (art. 93) Circolare Inps n. 23 del 22 febbraio 2008 ASPETTI GENERALI Una parte della contribuzione dei lavoratori dipendenti viene spesso versata da parte del datore di lavoro. In caso di fallimento del datore di lavoro, i versamenti non vengono più effettuati. È possibile che già prima del fallimento il datore di lavoro abbia sospeso il versamento dei contributi. Questo mancato versamento costituisce una OMISSIONE CONTRIBUTIVA. Come procedere? Nel caso del fallimento occorre che qualcuno dei titolari del credito (il fondo pensione o l aderente) si insinui al passivo per recuperare (almeno una parte del)la contribuzione non versata. Insinuazione al passivo: è una domanda che si presenta presso gli uffici Tribunale Sezione Fallimentare che ha dichiarato il fallimento del datore di lavoro (guarda il fac-simile dell Istanza di insinuazione al passivo). Dopo l insinuazione al passivo, si procede gradualmente alla vendita dei beni del fallito. Con i proventi vengono pagati i creditori secondo un ordine stabilito dalla legge. Tra essi vi è il fondo pensione, che recupera una parte dei contributi che avrebbero dovuto essere versati. Per la parte di contributi non recuperata, l aderente può chiedere alla sede Inps competente per territorio l intervento del fondo di garanzia. PUBBLICAZIONI MEFOP IN MATERIA RIFERIMENTI ALTRE PILLOLE Osservatorio Giuridico n. 18 http://www.mefop.it/pubblicistica3.php?c=57&year=2008&d=4212

QUALE UTILITÀ La conoscenza di questi dettagli applicativi può essere utile per fornire all aderente indicazioni circa le modalità di gestione dei casi di omissioni contributive. Il fondo potrà strutturare procedure operative per fronteggiare i casi critici in cui non venga ammessa l insinuazione al passivo presentata direttamente dall aderente. SINTESI In caso di fallimento del datore di lavoro occorre recuperare i contributi non versati al fondo. Si procede con la presentazione di un istanza di ammissione al passivo presso il Tribunale fallimentare dove è aperta la procedura (sede dell azienda). Il fondo pensione potrebbe decidere di insinuarsi direttamente, coordinando le proprie iniziative con l aderente. Spesso i Tribunali rigettano l insinuazione dell aderente e richiedono quella del fondo. In seguito una parte dei contributi viene versata al fondo. Per la parte restante è possibile chiedere l intervento del fondo di garanzia Inps, che effettuerà i versamenti direttamente al fondo pensione. MODULI Istanza di insinuazione al passivo (fac-simile) Al Tribunale di Sezione Fallimentare DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO (Art. 93 L.F.) Fallimento: (1) Il/La sottoscritto/a nato a il residente in via codice fiscale C H I E D E l ammissione al passivo fallimentare del proprio credito per la somma di per mancati contributi di previdenza complementare, da versare al fondo pensione iscritto all Albo Covip con il n.. 1 Indicare gli estremi completi della procedura cui si intende partecipare (norme fallito, n. procedura).

Fa presente che il proprio credito è assistito dal privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis cod. civ. (o in subordine ex art. 2754 cod. civ.). A tal fine ESPONE 1. di aver prestato la propria attività lavorativa per il soggetto fallito dal al ; 2. di aver aderito al fondo pensione in data, optando per il versamento del TFR, del contributo a carico del datore di lavoro e di quello a proprio carico; 3. che i contributi per TFR, contributo a carico del datore di lavoro e a proprio carico non sono stati versati al fondo pensione per. A dimostrazione del diritto fatto valere ALLEGA i seguenti documenti: 1. buste paga; 2. documento comprovante l adesione al fondo pensione (es. ultima comunicazione periodica); 3. consistenza dei contributi versati al fondo pensione. INDICA ai fini delle successive comunicazioni i seguenti recapiti(2): - Numero di telefax - Indirizzo di posta elettronica - Domicilio eletto in (3). CHIEDE che, come modalità di notificazione e di comunicazione, tutti gli atti, avvisi e/o comunicazioni di propria spettanza, siano trasmessi per: telefax posta elettronica Luogo, FIRMA RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE FALLIMENTARE (R.D. N. 267 DEL 16 MARZO 1942) AMMISSIONE AL PASSIVO Art. 93 (Domanda di ammissione al passivo). - La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e può essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova della ricezione. Il ricorso contiene: 1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; 2 In mancanza di tale indicazione tutte le comunicazioni successive a quella con la quale il curatore dà notizia della esecutività dello stato passivo si effettuano presso la cancelleria. 3 In un Comune del Circondario del Tribunale. L indicazione è facoltativa.

2. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; 3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; 4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; 5. l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E' facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità. Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario. Se è omessa l'indicazione di cui al n. 5), tutte le comunicazioni successive a quella con la quale il curatore dà notizia della esecutività dello stato passivo, si effettuano presso la cancelleria. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo. CIRCOLARE INPS N. 23 DEL 22 FEBBRAIO 2008 http://www.mefop.it/articolo.php?id=1225 INDICE: 1.Premessa. 2.Il Fondo di Garanzia. 3.I soggetti assicurati. 4.Le prestazioni. 5.Procedure che danno titolo all intervento. 6.I presupposti per l intervento del Fondo. 7.La domanda. 8.I documenti a corredo della domanda. 9.Decorrenza della garanzia. 10.Istruzioni operative provvisorie. 1. Premessa. Con direttiva 80/987/CEE del 20 ottobre 1980 il Consiglio delle Comunità Europee ha voluto garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro. La tutela riguarda non solo i crediti di lavoro1, ma anche la posizione di previdenza complementare. L art. 8 della citata Direttiva (all.1), infatti, obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a garantire gli interessi dei lavoratori subordinati per quanto riguarda i diritti maturati ed in corso di maturazione in materia di prestazioni di vecchiaia previste dai regimi complementari di previdenza. Lo Stato Italiano ha dato attuazione a questa direttiva con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, pubblicato nella G.U.R.I. del 13 febbraio 1992, n. 36 S.O. ed

entrato in vigore il 28 febbraio successivo. 2. Il Fondo di garanzia. L art. 5 del d.lgs. 80/92 (all.2) ha previsto l istituzione presso l INPS di un apposito Fondo di garanzia contro il rischio derivante dall omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare. La norma prevede che tale fondo sia finanziato da una quota del contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell art. 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103 convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166,(all.3) pagato dai datori di lavoro sulle somme versate alla previdenza complementare. 3. I soggetti assicurati. Possono richiedere l intervento del Fondo di garanzia i lavoratori subordinati che, al momento della presentazione della domanda, risultino iscritti ad una delle forme pensionistiche complementari collettive o individuali iscritte nell apposito albo tenuto dalla COVIP o ad una forma pensionistica complementare individuale attuata mediante stipula di un contratto di assicurazione sulla vita con imprese di assicurazioni autorizzate dall ISVAP, così come previsto dall art. 13, comma 1 lett. b) del d.lgs. 252/05 (all.4). 1 Per la tutela dei crediti di lavoro vedi circolare 7 marzo 2007, n. 53. In caso di morte dell assicurato prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la domanda potrà essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi titolo nell AGO alla pensione indiretta, sempreché siano stati indicati quali beneficiari nel contratto di adesione al fondo complementare. Nel caso di morte del titolare di una prestazione pensionistica, la domanda potrà essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi diritto nell Assicurazione generale obbligatoria alla pensione di reversibilità, a condizione che lo schema di adesione al fondo preveda, in caso di morte del beneficiario, la restituzione del montante residuo o l erogazione di una rendita ai superstiti e che tali soggetti siano gli effettivi beneficiari di tali prestazioni. Le forme pensionistiche complementari non possono in nessun caso richiedere direttamente al Fondo di garanzia l integrazione dei contributi. 4. Le prestazioni Considerato che l art. 5 del d.lgs. 80/92 rinvia all art. 9 bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103 convertito con L. 1.6.1991, n. 166 il quale fa generico riferimento alle contribuzioni ed alle somme versate o accantonate alla previdenza complementare, sono garantiti dal Fondo: a) il contributo del datore di lavoro; b) il contributo del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato; c) la quota di TFR conferita al fondo che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato. Tale quota pertanto, divenuta contribuzione alla previdenza complementare, non potrà più esser richiesta al Fondo di garanzia per il TFR di cui all art. 2 della L. 297/82 (all. 5).

Al fine di assicurare pienamente la posizione previdenziale complementare dei lavoratori, il Fondo provvederà a rivalutare i contributi versati utilizzando, per ciascun anno, l indice di rendimento del TFR. E esclusa la corresponsione di interessi di mora eventualmente previsti dal regolamento dei singoli fondi ed ogni altro onere accessorio. E altresì esclusa la corresponsione direttamente al lavoratore delle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia. Si precisa che i contributi coperti dal Fondo sono esclusivamente quelli dovuti a forme di previdenza complementare per l erogazione di prestazioni di vecchiaia e superstiti, restando esclusi i contributi eventualmente dovuti per l anzianità, l invalidità, l inabilità e per ogni altra forma di assistenza integrativa. 2 Fondi pensione negoziali (chiusi), fondi pensione aperti ad adesione collettiva o individuale, contratti di assicurazione sulla vita, forme pensionistiche complementari comunitarie operanti in Italia ai sensi dell art. 15-ter del d.lgs. 252/05. 5. Procedure che danno titolo all intervento. In virtù del rinvio dell art. 5, comma 1 del d.lgs. 80/92 alle procedure previste dall art. 1 dello stesso decreto, danno titolo all intervento del Fondo le seguenti procedure concorsuali: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria (art. 1, comma 1 d.lgs. 80/92 - all.6); inoltre, qualora il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale ai sensi dell art. 1 della L.F.(all.7), il Fondo potrà intervenire previo esperimento da parte del lavoratore di una procedura esecutiva individuale a seguito della quale il credito del lavoratore per i contributi omessi sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto (art. 1, comma 2, d.lgs. 80/92). Con riferimento al concordato preventivo si precisa che sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura (art. 184 L.F.- all.8) e pertanto il Fondo potrà corrispondere esclusivamente i contributi alla previdenza complementare relativi a periodi precedenti la data del citato decreto. 6. Presupposti per l intervento del Fondo Analogamente a quanto avviene nel Fondo di garanzia istituito dall art. 2 della L. 297/82, le modalità di intervento del Fondo differiscono a seconda che il datore di lavoro sia assoggettabile o meno ad una delle procedure concorsuali citate al paragrafo precedente. Per l individuazione dei criteri distintivi tra le due categorie si rinvia al par. 3.1. della circolare 7 marzo 2007 n. 53. 6.1. In caso di datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale, i presupposti per l intervento del Fondo sono: a) iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda; b) cessazione del rapporto di lavoro;

c) insolvenza del datore di lavoro, accertata mediante apertura di una delle procedure concorsuali previste dall art. 1 del d.lgs. 80/92 o aperta in un altro Stato membro dell Unione Europea; d) accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l intervento del Fondo. a) iscrizione ad un fondo di previdenza complementare. L iscrizione ad un fondo di previdenza complementare, in primo luogo, è un requisito indispensabile al fine di individuare il soggetto a cui versare i contributi omessi (che non possono mai essere corrisposti direttamente al lavoratore); in secondo luogo, soddisfa il requisito, espressamente previsto dall art. 5, comma 2 del d.lgs. 80/92, che dall omessa o insufficiente contribuzione possa derivare la perdita, anche parziale, della prestazione complementare. Il lavoratore che chiede l intervento del Fondo deve essere iscritto ad una delle forme di previdenza complementare regolamentate dal d.lgs. 252/052. Il Fondo di garanzia può intervenire anche per le forme di previdenza complementari istituite prima dell entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, purché esse abbiano ottenuto l iscrizione all apposito albo tenuto dalla COVIP. Il fondo di previdenza complementare presso il quale il Fondo di garanzia è chiamato ad integrare i contributi omessi può essere diverso da quello in cui si è verificata l omissione contributiva nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto il trasferimento della propria posizione. b) cessazione del rapporto di lavoro subordinato. La domanda di intervento del Fondo potrà essere presentata dopo la cessazione del rapporto con il datore di lavoro insolvente. Si rinvia al par. 3.1.1 lett. a) della circolare 7 marzo 2007, n. 53 per gli ulteriori chiarimenti. c) insolvenza del datore di lavoro, accertata mediante apertura di una delle procedura concorsuali previste dall art. 1 del d.lgs. 80/92 o aperta in un altro Stato membro dell Unione Europea. Si rinvia alle disposizioni impartite al par. 3.1.1 lett. b) della circolare 7 marzo 2007, n. 53. d) accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l intervento del Fondo. L art. 5, comma 2 del d.lgs. 80/92 prevede che il lavoratore possa chiedere l intervento del Fondo, qualora il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto a seguito di una procedura concorsuale; ne consegue che, in via generale l accertamento del credito del lavoratore, in caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avverrà con l ammissione del credito nello stato passivo della procedura. Di conseguenza, analogamente a quanto avviene nel Fondo di garanzia istituito

dalla L. 297/82, è escluso l intervento del Fondo quando la tardiva ammissione del credito sia impedita dall avvenuta chiusura della procedura concorsuale o dal decorso dei termini previsti dal 1 comma dell art. 101 L.F..(all.9) Invece, diversamente da quanto previsto per il Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro, il Fondo potrà intervenire anche quando il Tribunale disponga di non procedere all accertamento del passivo a causa della previsione di insufficiente realizzo (art. 102 L.F.- all.10) purché il credito sia stato in ogni caso accertato giudizialmente ed il lavoratore produca copia autentica del decreto di chiusura del fallimento per insufficienza dell attivo. Sempre con riferimento all accertamento del credito si precisa che qualora l importo dei contributi omessi non sia evidenziato nello stato passivo distintamente dagli altri crediti di lavoro, il lavoratore dovrà produrre copia dell istanza di ammissione al passivo completa dei conteggi al fine di chiarire l effettiva entità degli stessi. 6.2. In caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, i presupposti per l intervento del Fondo sono: a) iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda. Si rinvia al par. 6.1 lett. a). b) cessazione del rapporto di lavoro. Si rinvia al par. 6.1 lett. b). c) accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare. Si rinvia al par. 3.1.2. lett. d) della circolare 7 marzo 2007, n. 53. d) inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all art. 1 L.F.. Si rinvia al par. 3.1.2. lett. b) della circolare 7 marzo 2007, n. 53. e) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell esperimento dell esecuzione forzata. Si rinvia al par. 3.1.2. lett. c) della circolare 7 marzo 2007, n. 53. 7. Domanda La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata alla Sede dell'inps nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza; se avanzata ad una Sede diversa essa verrà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente. Qualora il lavoratore sia residente all'estero, la sede competente sarà quella dell'ultima residenza in Italia dell'assicurato oppure quella in cui l assicurato stesso elegge domicilio. La domanda può essere presentata sul modello appositamente predisposto (PPC/D) oppure in carta semplice purché vengano riportate tutte le informazioni contenute nel citato modello.

Se la domanda non è firmata davanti al funzionario addetto alla ricezione, ad essa dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. La domanda può essere presentata a partire dalle date di seguito indicate: a) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria, dal 31 giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi degli art. 97 e 209 della L.F. (all.11 e 12); b) nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse; c) in caso di concordato preventivo, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologa (ora del decreto di omologazione), ovvero della sentenza (ora del decreto) che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni; d) in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell eventuale contestazione; e) in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all interessato del ricavato dell esecuzione. In assenza della previsione di uno specifico termine di prescrizione, il diritto a chiedere l intervento del Fondo è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall art. 2946 c.c. (all. 13) decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 8. I documenti a corredo della domanda 8.1. Fallimento, Liquidazione coatta amministrativa e Amministrazione straordinaria copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell Istituto); modello PPC/CUR timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura ; modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi; copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) oppure, in caso di ammissione tardiva, copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo; attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non e stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi del 2 e 3 comma art. 98 L.F.(all.14) (sostituibile con analoga dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale); copia della domanda di ammissione al passivo e relativi conteggi (se nello stato passivo l importo dei contributi omessi non è evidenziato distintamente dagli altri crediti); 8.2. Concordato preventivo

copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell Istituto); modello PPC/CUR timbrato e sottoscritto dal commissario giudiziale e dal liquidatore nominato dal Tribunale in caso di concordato con cessione di beni; modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi; copia autentica della sentenza (ora decreto) di omologazione; 8.3. Procedura concorsuale aperta in un altro Stato membro dell Unione Europea copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell Istituto); copia autentica dello Stato Passivo munita di traduzione legale (da cui si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo di contribuzione alla previdenza complementare); dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche; mod. PPC/CUR SOST da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà; modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi; 8.4. Esecuzione individuale copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell Istituto); mod. PPC/CUR SOST da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà; modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi; decreto del Tribunale di reiezione dell istanza di fallimento in quanto non ricorrono le condizioni di cui all art. 1 della L.F.; originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l esecuzione forzata; copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati ed in particolare dei conteggi; copia autentica del verbale di pignoramento negativo, come precisato al paragrafo 3.1.2. lett. c) della circolare 7 marzo 2007, n. 53; visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro; certificato di residenza del datore di lavoro; 9. Decorrenza della garanzia Per espressa previsione normativa (art. 5, comma 4 del d.lgs. 80/92) la garanzia del Fondo opera esclusivamente per le contribuzioni maturate successivamente al 28 febbraio 1992, data di entrata in vigore del decreto. In caso di datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale in un altro Stato

dell Unione Europea, la garanzia del fondo decorre dal 6 ottobre 2005 (data di entrata in vigore del d.lgs. 186/05). Resta inteso che le domande potranno trovare accoglimento nei limiti della prescrizione indicata al par. 7. 10. Istruzioni operative provvisorie Le domande presentate prima dell entrata in vigore del d.lgs. 252/05 ed attualmente giacenti presso la D.C. Prestazioni a Sostegno del reddito, verranno trasferite alle Sedi territorialmente competenti per l istruttoria e la successiva liquidazione. Qualora nel corso dell istruttoria dovesse emergere che la procedura concorsuale è stata chiusa: a) se il fallimento è stato chiuso a seguito della compiuta ripartizione dell attivo, il lavoratore dovrà produrre: copia autentica del piano di riparto finale ed attestazione della cancelleria Tribunale che non vi sono stati riparti parziali, in caso contrario copia autentica anche dei riparti parziali; b) se il fallimento è stato chiuso per totale insufficienza di attivo, il lavoratore dovrà produrre copia autentica del decreto di chiusura (solo per le procedure aperte prima del 16.7.2006, data di entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare); c) per i fallimenti aperti dopo l entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare, se il decreto di chiusura del fallimento interviene senza che si sia proceduto alla verifica dello stato passivo (previsione insufficiente realizzo art. 102 L.F.) il lavoratore oltre al decreto di chiusura dovrà dimostrare che il credito per i contributi omessi alla previdenza complementare è stato accertato giudizialmente. Il Direttore Generale Crecco

CASSA INTEGRAZIONE: QUANDO SPETTA IL RISCATTO PARZIALE RIFERIMENTI NORMATIVI: Art. 14, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 252/05 Orientamenti Covip del 28 novembre 2008 ASPETTI GENERALI Covip ha chiarito che in caso di accesso alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria spetta il riscatto parziale (50% del montante) se: 1. in seguito cessa il rapporto di lavoro; oppure 2. pur non cessando il rapporto di lavoro, la cassa integrazione guadagni sia a zero ore della durata di almeno 12 mesi. Si conferma che in caso di cessazione del rapporto di lavoro di un aderente di tipo collettivo spetta comunque subito il cd. riscatto immediato per perdita dei requisiti di partecipazione (ex art. 14, comma 5 del D.Lgs. 252/05), in alternativa al riscatto parziale. ASPETTI FISCALI Il riscatto parziale è tassato secondo il criterio del pro-rata. Il base al pro-rata, le somme oggetto di riscatto parziale, quindi, tassate secondo le regole vigenti al momento in cui i relativi montanti sono maturati. Per memoria: Tassazione dei riscatti M1 Montante maturato al 31.12.2000 tassazione separata M2 Montante maturato tra il 1.1.2001 e il 31.12.2006 tassazione separata se riscatto involontario ; tassazione marginale se riscatto volontario M3 Montante maturato dopo il 1.1.2007 tassazione sostitutiva (15-9% - 23% per riscatti ex art. 14, comma 5) Nel caso del riscatto parziale, l Agenzia delle Entrate precisa che queste somme devono essere imputate prioritariamente a M1 e M2. Solo se residuano delle somme, esse saranno imputate a M3.

ADEMPIMENTI DEL FONDO Covip invita i fondi pensione a informare gli aderenti L informazione agli aderenti può essere effettuata mediante l inserimento di una comunicazione sul sito internet del fondo, nonché in sede di comunicazione periodica annuale. QUALE UTILITÀ La conoscenza di questi dettagli applicativi può essere utile in sede di collocamento, per evitare di fornire indicazioni fuorvianti al potenziale aderente. Inoltre, quando l aderente è di tipo collettivo e cessa l attività lavorativa in seguito alla cassa integrazione, potrebbe essere utile consigliare l esercizio del riscatto parziale invece di quello immediato ex art. 14, comma 5. Il riscatto parziale, infatti, è vantaggioso da un punto di vista fiscale se il montante corrispondente ai versamenti effettuati dopo il 1 gennaio 2007 è maggiore di quello corrispondente ai versamenti effettuati prima di tale data. SINTESI La sola cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria non è di per sé sufficiente per ottenere il diritto a chiedere il riscatto parziale (50% del montante). Per ottenere il riscatto parziale, infatti, occorre che la cassa integrazione sia seguita dalla cessazione del rapporto di lavoro oppure che sia a 0 ore e della durata di ameno 12 mesi. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 14, comma 2, lett. b) D.Lgs. 252/05 2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono: b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; Orientamenti Covip 28 novembre 2008 http://www.covip.it/documenti/pdf/provvedimenti/d081128_01.pdf

MORTE DELL ADERENTE A UN FONDO: CHI RISCATTA? RIFERIMENTI NORMATIVI: Art. 14, comma 3, D.Lgs. 252/05; Orientamenti interpretativi Covip 15 luglio 2008; Circolare Agenzia delle Entrate, 70/E/2007 ASPETTI GENERALI: In caso di morte dell aderente nella fase di accumulo, cioè prima che l aderente abbia chiesto la prestazione pensionistica (cd. premorienza ), il montante accumulato viene riscattato dagli aventi causa dell aderente. Chi sono gli aventi causa? Caso 1: l aderente ha designato un beneficiario. Le somme sono riscattate esclusivamente dal beneficiario. Caso 2: l aderente non ha designato un beneficiario. Le somme sono riscattate dagli eredi dell aderente. In caso di presenza di più beneficiari designati, le somme sono ripartite in parti uguali a meno che l aderente non abbia stabilito diversamente. In caso di mancanza di beneficiari designati, quando sono presenti più eredi, le somme sono ripartite in parti uguali a meno che l aderente non abbia stabilito diversamente. Cessata la fase di accumulo, cioè dopo che l aderente ha chiesto la prestazione pensionistica, la prestazione in capitale va in eredità secondo le norme del codice civile sulle successioni; la prestazione in rendita cessa con la morte del pensionato, ad eccezione delle rendite reversibili (al pensionamento l aderente decide se chiedere una rendita reversibile e indica i dati anagrafici del reversionario). ASPETTI FISCALI: In caso di premorienza, sulle somme versate dopo il 1 gennaio 2007, quando vengono riscattate dall avente causa, si applica una tassazione massima del 15%. Non è dovuta alcuna imposta di

successione. Per i montanti accumulati prima del 1 gennaio 2007 è prevista l applicazione della previgente disciplina fiscale che prevede un regime di tassazione separata del montante liquidato, ad esclusione della parte rappresentata dai rendimenti e dai contributi non dedotti. QUALE UTILITÀ: L interpretazione Covip del comma 3 dell art.14 del DLgs 252/05 fa luce su un aspetto importante della previdenza complementare. Un punto di forza del fondo pensione consiste anche nella libertà dell iscritto di destinare a un qualsiasi beneficiario quanto accumulato fino alla propria morte. Tale facoltà è dunque chiara in fase di accumulo mentre, in fase di prestazione, è legata alla scelta di una rendita reversibile. Per quanto riguarda gli adempimenti del fondo pensione sarebbe opportuno darne comunicazione a tutti gli iscritti. In particolare, per gli aderenti in via collettiva che abbiano effettuato la scelta del beneficiario prima del 1 gennaio 2007, è opportuno comunicare il diverso significato che oggi ha la designazione del beneficiario. Tale informazione, si dovrebbe trasmettere, sicuramente via e-mail (laddove possibile), tramite sito-web e pubblicazioni di informazione periodica del fondo (laddove presenti). Potrebbe essere utile inviare anche in via cartacea a tutti gli iscritti che avevano designato il beneficiario precedentemente. Tale attività andrebbe ad accrescere la fidelizzazione del cliente in quanto quest ultimo si sentirebbe accompagnato nelle scelte dal fondo. Potrebbe essere opportuno rivedere la coerenza della modulistica del fondo (soprattutto il modulo di adesione e il modulo di designazione del beneficiario). SINTESI Gli Orientamenti Covip del 15 luglio 2008 hanno fornito un chiarimento importante su un tema che aveva creato seri problemi applicativi in questi mesi di applicazione della riforma della previdenza complementare. L iscritto a una forma di previdenza complementare che muore prima della richiesta della prestazione di previdenza complementare può destinare a chi vuole quanto accumulato nel fondo. Anche in fase di rendita è possibile designare un beneficiario ma bisogna aver scelto (se il fondo la offre) una rendita reversibile o controassicurata. Questo chiarimento, genera la necessità per i Fondi pensione di valutare l opportunità e le modalità di adeguamento (comunicazione ah hoc agli iscritti; revisione della modulistica).

Art. 14, comma 3, D.Lgs. 252/05 Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità 3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 RISCATTO DELLA POSIZIONE IN CASO DI DECESSO DELL ISCRITTO 1 Con i presenti Orientamenti si intendono fornire chiarimenti relativamente all articolo 14, comma 3 del decreto legislativo n. 252 del 2005, concernente il riscatto della posizione dell iscritto in caso di decesso dello stesso prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. Numerosi sono, infatti, i quesiti pervenuti alla Commissione in merito alla disciplina introdotta dal predetto articolo che presenta profili innovativi rispetto alla normativa previgente, nella quale il regime applicabile risultava differenziato a seconda che si trattasse di adesioni collettive oppure di adesioni individuali. Con riferimento alle prime (adesioni collettive) il comma 3-ter dell art. 10 del decreto n. 124 del 1993, introdotto dalla legge n. 335 del 1995 e poi modificato dalla legge n. 144 del 1999, disponeva che in caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso potesse essere riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione restava acquisita al fondo pensione. Invece, per le adesioni individuali, il comma 3-quater dell art. 10 del decreto n. 124 del 1993, introdotto dal decreto n. 47 del 2000, disponeva che la posizione individuale potesse essere riscattata dagli eredi. La riforma recata dal decreto n. 252 del 2005 è intervenuta a riformulare la disciplina di cui sopra in termini di maggiore omogeneità. L articolo 14, comma 3 del decreto legislativo n. 252 del 2005 dispone adesso che, in caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, mentre nelle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13 viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Rispetto a tale disposizione, le maggiori perplessità rappresentate alla Commissione sono riferite al primo periodo del predetto comma, nella parte in cui vengono indicati i soggetti che hanno titolo ad esercitare il riscatto della posizione dell iscritto in caso di sua premorienza. E stato chiesto, infatti, di conoscere quale valore attribuire alla congiunzione ovvero e se esista un criterio di preferenza in favore dell una (eredi) o dell altra (designati) categoria di soggetti ivi menzionati. Altra questione attiene al criterio di riparto della posizione in caso di pluralità di aventi diritto e alla qualificazione giuridica del diritto di riscatto (se a titolo di successione, con i criteri del codice civile, o se iure proprio). 1.1 Individuazione dei soggetti a cui spetta esercitare il diritto di riscatto Nell esaminare la norma occorre prioritariamente tener conto del fatto che il Legislatore, con l articolo 14, comma 3 del decreto n. 252 del 2005, ha inteso omogeneizzare, in ossequio ai principi della legge delega, le regole applicabili alle forme pensionistiche complementari. L operazione unificatrice attuata dal Legislatore ha comportato, da un lato, l eliminazione dell indicazione diretta del coniuge, dei figli e dei genitori, quali beneficiari (come in precedenza esplicitamente previsto per le sole adesioni collettive dall articolo 10, comma 3-ter del decreto n. 124 del 1993) e la loro sostituzione con la generica indicazione degli eredi, e dall altro, l estensione della possibilità per l iscritto di designare altri beneficiari anche nell ipotesi di adesioni su base individuale. Ad avviso della Commissione, nell esaminare la predetta disposizione occorre tener presente che il decreto n. 252 del 2005 è, in linea generale, ispirato al criterio della valorizzazione della volontà dell aderente e, pertanto, in tale solco va inquadrata anche l interpretazione della norma in esame. In coerenza con tale impostazione al termine ovvero può essere riconosciuto il significato di congiunzione disgiuntiva includente. La norma individua i soggetti che, in astratto, hanno titolo ad esercitare il riscatto (eredi o diversi beneficiari designati) senza definire un criterio di preferenza esclusiva dei primi rispetto ai secondi. 1 Documento approvato dalla Commissione il 15 luglio 2008

In concreto, pertanto, la posizione verrà attribuita agli eredi laddove non risulti una diversa volontà dell aderente; in quest ultimo caso, invece, la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti appositamente designati dall iscritto. L interpretazione di cui sopra, oltre ad apparire come la più corrispondente alla lettera della norma e alla ratio complessiva della riforma, rende inoltre la disciplina in argomento conforme al criterio che opera già per la reversibilità delle rendite pensionistiche. 1.2. Individuazione degli eredi Come sopra precisato, in mancanza di una diversa volontà dell aderente che attribuisca la facoltà di riscatto ad un altro beneficiario, il diritto al riscatto della posizione compete agli eredi. Ai fini dell individuazione dei soggetti che, in qualità di eredi, possono presentare istanza di riscatto, deve farsi riferimento alla disciplina del Codice civile in materia, tenendo presenti i vari tipi di successione (legittima e testamentaria) e le varie categorie di successibili. Quanto poi alla posizione dei c.d. legittimari, è da rilevare che il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede solo dopo il fruttuoso esperimento dell azione di riduzione. L ordine degli eredi aventi titolo è, pertanto, il seguente: - in presenza di un testamento che riguardi tutto il patrimonio del soggetto o che, comunque, riguardi la posizione maturata presso il fondo pensione: Eredi testamentari oppure Eredi testamentari + eredi legittimari (qualora questi abbiano fruttuosamente esperito l azione di rivendica); - in assenza di un testamento che riguardi tutto il patrimonio del soggetto o che, comunque, riguardi la posizione maturata presso il fondo pensione: Eredi legittimi. Non viene, invece, qui in rilievo l articolo 586 c.c. che, nelle successioni in genere, individua lo Stato come soggetto di ultima istanza a cui va devoluta l eredità qualora si sia in presenza di un eredità vacante, fenomeno che ricorre quando manca ogni successibile testamentario o legittimo. L ipotesi dell eredità vacante, nell ambito della previdenza complementare, trova infatti nell articolo 14, comma 3 ultimo periodo, la propria disciplina, derogatoria rispetto alle norme ordinarie; la mancanza di successibili (o di designati) è stata direttamente disciplinata dal legislatore, prevedendo, con formula di chiusura, che la posizione individuale non riscattata sia destinata a finalità sociali (secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro del Lavoro) nelle forme pensionistiche individuali e al fondo pensione nelle forme pensionistiche collettive. 1.3. Qualificazione del diritto al riscatto Un altra questione è se il diritto alla posizione previdenziale da parte dei soggetti legittimati sia da intendersi acquisito a titolo di successione con i criteri del Codice civile (c.d. iure hereditatis ) o a titolo proprio (c.d. iure proprio ). Rilevante a tal fine è la considerazione che il diritto all intera posizione individuale non fa già parte del patrimonio del defunto, posto che nel corso del rapporto l iscritto non ha, in generale, un diritto incondizionato al riscatto dell intera posizione maturata. Al momento del decesso, infatti, l iscritto potrebbe non avere acquistato la possibilità di riscattare la posizione, possibilità condizionata dalla legge al verificarsi di determinati presupposti. Dal momento che il diritto alla posizione previdenziale da riscattare non è, di norma, già parte del patrimonio dell aderente, è da escludersi che la stessa formi oggetto di devoluzione secondo la disciplina della successione. Si reputa pertanto che possa essere riconosciuta la natura di acquisto iure proprio della posizione individuale da parte degli aventi causa dall iscritto o dei soggetti da questi designati. Confortano tale risultato ermeneutico le seguenti ulteriori considerazioni: - l ipotesi in questione di acquisto iure proprio risulta conforme a quanto ritenuto dalla giurisprudenza con riguardo alla disciplina prevista dall articolo 2122 c.c. relativamente alle indennità in caso di morte del lavoratore (TFR e altre indennità equipollenti);

- lo stesso Legislatore, nella formulazione dell articolo 14, comma 3 del decreto n. 252 del 2005 ha utilizzato l espressione diversi beneficiari dallo stesso designati, mentre se si trattasse di acquisto iure successionis sarebbe stato più corretto parlare di legatari e non genericamente di beneficiari. In linea con tale interpretazione si pone anche la Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007, laddove (punto 4.4.) è esclusa l applicazione dell imposta di successione alle prestazioni percepite dagli eredi. 1.4. Criterio di riparto della posizione in presenza di più aventi diritto Una volta che si ritenga che il diritto alla posizione previdenziale da riscattare, in caso di premorienza dell aderente, venga acquistato iure proprio e non iure successionis, nulla osta che il criterio della preminenza della volontà dell aderente si applichi anche con riferimento alla misura del concorso tra più aventi diritto. Non è da escludersi, in altri termini, che sia lo stesso aderente a determinare la quota della posizione individuale che spetta a ciascuno degli aventi diritto, e ciò sia nell ipotesi in cui concorrano soltanto eredi, sia nell ipotesi in cui concorrano solo terzi, sia nell ipotesi in cui concorrano eredi e terzi. La preferenza riconosciuta alla volontà del disponente che, come precisato nel paragrafo 1.1., è esercitabile anche nel senso di escludere in toto gli eredi in favore di terzi designati, deve essere riconosciuta anche in relazione alla misura del concorso tra vari aventi diritto, risolvendosi, in pratica, la determinazione di quote diverse tra i vari soggetti in una esclusione parziale di alcuni di essi a vantaggio di altri. Pertanto, in presenza di più aventi diritto, la posizione va attribuita in conformità alle determinazioni dell aderente e solo in mancanza di diverse determinazioni dell iscritto andrà ripartita in quote uguali tra gli stessi. In tal caso, al fine di determinare la quota di concorso di ciascun avente diritto, il riferimento alla categoria degli eredi contenuta nell articolo 14, comma 3 del decreto n. 252 del 2005, non va intesa nel senso del richiamo alle norme in materia di successione e di quote spettanti ai chiamati, ma di semplice criterio di individuazione, in difetto di una diversa volontà dell iscritto, degli aventi diritto alla posizione; ciò in analogia anche con l interpretazione data dalla giurisprudenza in materia di assicurazione in favore dei terzi (articolo 1920 c.c.) per il caso in cui il contraente abbia fatto un generico riferimento agli eredi nella designazione dei beneficiari della prestazione assicurativa in caso di morte. Resta comunque valida una diversa volontà degli aventi diritto per effetto di un accordo fra gli stessi, trattandosi di diritti disponibili. Non si reputa, invece, che possa qui trovare applicazione analogica la disposizione dell articolo 2122 c.c., che, in caso di decesso del prestatore di lavoro, individua i soggetti beneficiari delle indennità di mancato preavviso e del TFR, prevedendo come regola il riparto secondo il bisogno di ciascuno dei soggetti. Oltre a non rinvenirsi alcun richiamo nella normativa in argomento al predetto articolo, è da tenere presente, infatti, che l articolo 14, comma 3, del decreto n. 252 del 2005 trova generale applicazione per tutte le forme pensionistiche complementari, siano esse collettive ed individuali, e non fa distinzione a seconda che abbiano concorso o meno alla formazione della posizione individuale dell iscritto le quote di TFR.

CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO: FISCALITÀ RIFERIMENTI NORMATIVI: Art. 8, comma 1, D.Lgs. 252/05 ASPETTI GENERALI: È possibile versare dei contributi in favore di una persona fiscalmente a proprio carico iscritta a un fondo pensione. In particolare, si considerano fiscalmente a carico i soggetti seguenti soggetti, a patto che possiedano nell anno in corso redditi inferiori a 2.840,51: 1) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche non convivente, anche residente all estero); 2) i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati (di qualsiasi età, anche non studenti, anche non conviventi, anche residenti all estero); 3) i seguenti altri familiari (solo se conviventi o se ricevono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell Autorità giudiziaria): a. il coniuge legalmente ed effettivamente separato; b. i discendenti dei figli; c. i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; d. i genitori adottivi; e. i generi e le nuore; f. il suocero e la suocera; g. i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

ASPETTI FISCALI: La deduzione dei contributi versati a favore di una persona fiscalmente a carico spetta al soggetto a cui carico è la persona. Se una persona è a carico di più soggetti, la deduzione spetta a chi ha sostenuto la spesa. Resta fermo il limite di deduzione complessivi di 5.164,57. ATTENZIONE: qualora la persona fiscalmente a carico abbia un reddito (per definizione inferiore a 2.840,51) non è possibile per colui che effettua il versamento portare in deduzione le somme versate. La deduzione, infatti, spetterà alla persona fiscalmente a carico. Tuttavia, poiché la persona fiscalmente a carico comunque non pagherebbe imposte per effetto delle detrazioni, è opportuno in questi casi non dedurre i contributi. Occorrerà in seguito comunicare al fondo pensione entro il 31.12 dell anno successivo che i versamenti effettuati non sono stati dedotti. In sede di prestazione, quindi, non saranno tassati. QUALE UTILITÀ: La possibilità di contribuire a creare una forma di previdenza complementare per una persona fiscalmente a carico ha una evidente utilità commerciale. In particolare, si immagina che un genitore sia particolarmente favorevole alla sottoscrizione per un figlio di una forma di risparmio agevolata fiscalmente. La corretta conoscenza delle indicazioni contenute in questa pillola e la giusta valorizzazione dei vantaggi fiscali da parte della rete che cura la relazione con la clientela sia in fase di adesione che nel corso del rapporto, potrebbero dare impulso a nuove adesioni e guidare meglio le scelte da compiere. SINTESI I contributi versati in favore di una persona fiscalmente a proprio carico iscritta a un fondo pensione possono essere dedotti dal soggetto a cui carico è la persona. Si considerano fiscalmente a carico il coniuge, i figli e altri familiari che possiedano nell anno in corso redditi inferiori a 2.840,51.