Oggetto: ISTRUZIONI QUIR
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1 A TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE Conegliano, lì 04 Maggio 2015 Circolare 22/2015 Oggetto: ISTRUZIONI QUIR Con la circolare n.82/15 l Inps ha diffuso le istruzioni operative per la liquidazione della quota integrativa della retribuzione (QuIR), delle quali si fornisce una sintesi, escluso quanto riguarda il finanziamento assistito da garanzia, che è oggetto di ulteriore informativa. La scelta è una facoltà per il lavoratore, mentre l erogazione in busta paga diventa un obbligo per il datore di lavoro qualora il lavoratore decida in tal senso. Destinatari Possono richiedere la liquidazione mensile della QuIR i lavoratori dipendenti da un datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, per i quali trovi applicazione l istituto del Tfr, anche se abbiano aderito, in modalità tacita o esplicita, alle forme pensionistiche complementari o il cui Tfr sia versato al Fondo di Tesoreria, tranne: domestici; dipendenti del settore agricolo; lavoratori per i quali la legge o il Ccnl, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del Tfr o il suo accantonamento presso soggetti terzi (ad esempio: marittimi, lavoratori dell edilizia, lavoratori iscritti al Fondo c.d. dazieri); dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all art.182-bis, R.D. n.267/42 (Legge fallimentare); dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all art.67, co.2, lett. d), Legge fallimentare; dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori in forza presso l unità produttiva interessata dagli interventi e per la durata stabilita nei provvedimenti ministeriali; dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all art.7, L. n.3/12. Sono anche esclusi i lavoratori che abbiano utilizzato il proprio Tfr come garanzia di contratti di finanziamento stipulati, fino alla notifica, da parte del mutuante, dell estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento. Requisiti Per aver diritto alla QuIR, il lavoratore deve avere un anzianità di lavoro minima maturata presso il medesimo datore di lavoro di almeno 6 mesi.
2 La successione di rapporti di lavoro azzera l anzianità di servizio, tranne i casi in cui, il rapporto prosegua senza soluzione di continuità (cessione del contratto di lavoro in forma individuale ai sensi dell art.1406 cod.civ., cessione d azienda o di ramo di azienda ex art.2112 cod.civ.). I periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle previste dall art.2110 cod.civ. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) che non prevedano la maturazione del Tfr (es. lavoratori in aspettativa non retribuita) non rilevano ai fini dell anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto alla liquidazione della QuIR (6 mesi). Ulteriore requisito di natura oggettiva è costituito dall assenza di disposizione del Tfr a garanzia di contratti di finanziamento. L accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi e oggettivi è operato dal datore di lavoro, anche con riferimento ai vincoli sul Tfr a garanzia di finanziamenti, purché gli siano stati notificati. Misura La QuIR, non imponibile ai fini previdenziali, è pari alla quota maturanda del Tfr determinata secondo le disposizioni dell art.2120 cod.civ., al netto del contributo dello 0,50% che non opera per gli apprendisti e che, per i lavoratori assunti con misure agevolate, si applica nei limiti della contribuzione effettivamente versata, dopo l applicazione delle misure di agevolazione. Per i lavoratori aderenti a forme pensionistiche complementari, la misura è pari all intera quota del Tfr maturando, anche se sia stato scelto di conferire solo parzialmente il Tfr alle forme pensionistiche complementari. Richiesta e liquidazione I lavoratori aventi diritto devono presentare al datore di lavoro apposita istanza di accesso, predisposta secondo il modello allegato al D.P.C.M. n.29/15, debitamente compilata e sottoscritta, della quale è rilasciata ricevuta. Accertato il possesso dei requisiti e l assenza delle condizioni ostative, la liquidazione della QuIR opera a partire dal mese successivo a quello di presentazione dell istanza, fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 o quello in cui si verifichi la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. La liquidazione segue le modalità in uso per l erogazione della retribuzione: dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al finanziamento (istanza il 24 aprile 2015, erogazione dalle competenze di maggio 2015 per la QuIR maturata a maggio 2015), fino a quelle di giugno 2018 (QuIR maturata nel mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro; dalla busta paga del 4 mese successivo a quello di presentazione dell istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al finanziamento assistito da garanzia (istanza il 24 aprile 2015, erogazione dalle competenze di agosto 2015 per la QuIR maturata nel mese di maggio 2015) sino a quelle di settembre 2018 (QuIR maturata nel mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro. Durante tutto il periodo di operatività della QuIR la scelta del lavoratore è irrevocabile. Per i lavoratori cui si eroga la QuIR si sospende, se dovuto, il versamento delle quote di Tfr al Fondo di Tesoreria e alle forme pensionistiche complementari.
3 L adesione del lavoratore alle forme pensionistiche complementari prosegue, senza soluzione di continuità, sulla base della posizione individuale maturata nonché dell eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro. Il primo periodo di paga utile per l accesso all erogazione è quello di maggio I lavoratori che hanno presentato l istanza dal 3 al 30 aprile 2015 avranno accesso alla QuIR che matura con il periodo di paga di maggio 2015 con la relativa liquidazione nell ambito delle competenze retributive di: maggio 2015, nel caso in cui il datore di lavoro non ricorra al finanziamento garantito; agosto 2015, nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso al predetto Finanziamento. Fondo di garanzia Allo specifico Fondo di garanzia istituto presso l Inps è dovuto un contributo dello 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali i datori di lavoro utilizzino il finanziamento assistito da garanzia, con riferimento al mese di maturazione della QuIR ed escluso da qualsiasi disposizione in materia di agevolazioni contributive, compreso l esonero per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del L erogazione della Quir è ininfluente ai fini del bonus di 80. La Quir va ad aumentare l imponibile fiscale corrente, ed è soggetta a tassazione fiscale ordinaria (non separata come per il TFR). Poiché va ad incrementare il reddito fiscale, potrebbe essere compromesso o modificato l accesso da parte del lavoratore ad alcune prestazioni agevolate quali ANF, ISEE, ecc. La scelta espressa per tale preferenza, è irrevocabile sino a giugno Di seguito si fornisce un modello da affiggere in bacheca per informare i lavoratori dipendenti sulle modalità della corresponsione in busta paga delle quote maturande di Tfr. L ufficio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. Ufficio Paghe
4 (Carta intestata azienda) AI LAVORATORI LORO SEDI OGGETTO: Tfr in busta paga (QuIR) Sono state approvate le disposizioni attuative per l erogazione in busta paga delle quote maturande di Tfr. I lavoratori con i requisiti previsti possono richiedere la liquidazione mensile della QuIR presentandoci istanza sull apposito modulo, debitamente compilato e validamente sottoscritto, che è a vostra disposizione presso l ufficio del personale. La scelta è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 o alla cessazione del rapporto di lavoro se antecedente. L erogazione della QuIR sarà effettuata dal mese successivo a quello di consegna all azienda del modulo completo e fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 o a quello in cui cessi il rapporto di lavoro, se antecedente. Se l azienda sceglierà di accedere al finanziamento assistito da garanzia appositamente previsto per l erogazione della QuIR, l erogazione avverrà a partire dal terzo mese successivo a quello di consegna del modulo. La liquidazione della QuIR, esclude il versamento del Tfr alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di tesoreria Inps. Misura e imponibilità del Tfr da liquidare La QuIR mensile è pari all intera quota di Tfr maturanda, al netto del contributo dello 0,50% se dovuto, da assoggettare a tassazione ordinaria e relative addizionali e non imponibile ai fini previdenziali. La QuIR non è considerata ai fini: della determinazione dell aliquota d imposta per la tassazione separata del Tfr; della verifica dei limiti di reddito complessivo per la corresponsione del bonus 80,00; La QuIR è considerata incremento ai fini: imponibile fiscale corrente; incremento reddito per accesso a prestazioni agevolate come ANF, ISEE, ecc.. Lavoratori interessati Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della QuIR tutti i lavoratori dipendenti, con rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi, per i quali trovi applicazione l'istituto del Tfr. L opzione può essere esercitata anche in caso di conferimento, con modalità esplicite o tacite, del Tfr maturando alle forme pensionistiche complementari, dove, nel corso del periodo di durata dell opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell'ambito della forma pensionistica medesima, nonché dell eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.
5 Lavoratori esclusi: dipendenti domestici; dipendenti del settore agricolo; dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del Tfr ovvero l'accantonamento del Tfr medesimo presso soggetti terzi; dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti; dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato; dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi; dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti; che abbiano disposto del Tfr a garanzia di contratti di finanziamento (il lavoratore è tenuto a notificarci tale ricorrenza), fino alla notifica dell estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.
6 MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.) (Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190) Il/La sottoscritto/a. Nato/a a il CF.. Dipendente della ditta A decorrere dal CHIEDE la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza. A tal fine: - dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito; - chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile; - dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanziamento di cui all art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza; (da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) - prende atto che l informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all INPS per gli adempimenti di competenza di cui all art.1, commi da 26 a 33, della legge n. 190/2014. Data. Firma.. Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un attestazione di ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta.
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