Consiglio Regionale P i emont e del O02a320/PG 14/06/2012 CONSIGLIO REGIONALE [DEL PIEMONTE 15:17 14 GIÙ 2012 (101080 08204B INTERROGAZIONE P 4127" ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 99 del Regolamento interno. Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Ordinarie a risposta orale in Aula Ordinarie a risposta orale in Commissione Ordinarie a risposta scritta Indifferibile e urgente in Aula Indifferibile e urgente in Commissione OGGETTO: Riconoscimento ai fini dell'inserimento lavorativo delle qualifiche di Operatore dei servìzi sociali e di Tecnico dei servizi sociali Premesso che con il Decreto Ministeriale 24 aprile 1992 "Programmi e gli orari dell insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato" il Ministero dell'istruzione ha previsto uno specifico corso triennale d'istruzione professionale di Stato per l'acquisizione della qualifica di "Operatore dei servizi sociali", qualifica successivamente confermata dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale 14 aprile 1997 avente ad oggetto "Diplomi di qualifica dei corsi dell'istruzione professionale"; il Ministero dell'istruzione, con decreto del 15 aprile 1994 "Programmi e orari di insegnamento per i corsi post-qualifica degli istituti professionali di Stato", ha inoltre previsto un corso biennale di post-qualifica d'istruzione professionale di Stato per il conseguimento del titolo di "Tecnico dei servizi sociali", corso riservato a chi sia in possesso della qualifica di "Operatore dei servizi sociali"; i suddetti Decreti Ministeriali in relazione alla qualifica di "Operatore dei servizi sociali" attestano, tra l'altro, che "Alla conclusione del ciclo di studi l'operatore dei Servizi Sociali può lavorare nelle strutture pubbliche e private del territorio a sostegno delle comunità, per salvaguardare l'autonomia personale e sociale dei cittadini con lo scopo di salvaguardare l'autonomia personale e sociale dei cittadini con lo scopo di evitare o ridurre i rischi di isolamento o di emarginazione...,";
considerato che con il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 che detta le norme per il riordino degli istituti professionali, è previsto, nell'ambito degli Istituti professionali di Stato, l'indirizzo socio-sanitario, che permette di conseguire il diploma di "Tecnico socio-sanitario", delineando un curriculum di studi in gran parte coerente con il precedente di "Tecnico dei servizi sociali"; negli ultimi anni l'offerta anche in Piemonte di corsi di Istruzione Professionale di Stato con indirizzi di operatore e tecnico dei servizi sociali si è accresciuta nel tempo e l'introduzione nel nuovo ordinamento del corso di "Tecnico socio-sanitario", ha determinato un notevole aumento del numero di corsi, avviando verso tali qualifiche e tìtoli di studio centinaia di giovani motivati all'impegno e al lavoro nel settore sociale; verificato che le regioni italiane hanno avuto comportamenti difformi rispetto al riconoscimento della qualifica di "Operatore dei servizi sociali" e del diploma di "Tecnico dei servizi sociali". In Piemonte tali titoli non vengono riconosciuti in alcun modo come immediatamente utili all'accesso al lavoro in strutture socio-assistenziali e sociosanitarie (se non per funzioni meramente amministrative) determinando sconcerto nei giovani e nelle loro famiglie dato che, al termine di un percorso di studi prevalentemente mirato all'inserimento lavorativo in mansioni che prevedono relazioni di aiuto e funzioni educative, i diplomati si trovano a conseguire un titolo di studio non riconosciuto a tale scopo; sono giunte informazioni relative all'effettuazione di controlli in Piemonte che avrebbero determinato l'allontanamento di giovani con tale diploma dalle mansioni ricoperte presso strutture residenziali sociali e socio sanitarie accreditate; in Piemonte, infatti, in base alla determina dirigenziale del 28 marzo 2011, n. 172 con cui è stato approvato il Manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti, nonché alla determina dirigenziale 21 ottobre 2011, n. 588 che stabilisce le modalità operative per l'attestazione delle competenze in ingresso e in itinere ai
percorsi formativi formali, coloro che hanno già un diploma di istruzione superiore come tecnico dei servizi sociali, coerente con il percorso dell'operatore socio-sanitario, per vedersi riconoscere una qualifica spendibile ai fini dell'inserimento lavorativo è richiesta la partecipazione a test selettivi (il cui contenuto è spesso determinato in funzione di persone adulte) e, in caso di superamento del test selettivo, la frequenza al corso per operatore socio sanitario (O.S.S.) per tutta la sua durata, sia pure ridotto nel numero di ore di frequenza. In tal modo i diplomati quali "Tecnici dei servizi sociali" possono andare ad occupare posti nei corsi della formazione professionale che altrimenti sarebbero disponibili per altri soggetti che mai hanno affrontato quelle tematiche formative. Si determina così uno spreco di risorse finanziarie e formative; a differenza di quanto si verifica in Piemonte, in altre regioni la figura del Tecnico dei servizi sociali trova pieno riconoscimento ai fini dell'inserimento lavorativo. Ad esempio il caso della Toscana che riconosce il titolo dell'istruzione Professionale di Stato permette di accedere alla professione di "Animatore socio-educativo" (si veda in proposito il Regolamento Regionale n. 15/2008, di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41), mentre per l'accesso alla qualifica di "Operatore socio-sanitario", il titolo di tecnico dei servizi sociali è equiparato al titolo di Addetto all'assistenza di base, prevedendo un modulo integrativo di 400 ore (si veda la Delibera della Giunta Regionale della Toscana 22 giugno 2009, n. 551); pur senza volontà della Regione Piemonte ma di fatto, in mancanza di un riconoscimento diretto della qualifica in oggetto ai fini dell'inserimento lavorativo, si realizza una condizione ingannevole nei confronti dei giovani che seguono il percorso di istruzione professionale come Operatore dei servizi sociali e poi per il diploma di Tecnico dei servizi sociali e ora dei giovani che seguono il nuovo indirizzo sociosanitario degli Istituti Professionali di Stato, poiché permane la convinzione, in base alle descrizioni dei profili professionali fornite dal Ministero, di seguire corsi utili all'inserimento nel mondo del lavoro, per poi ritrovarsi o a dover accedere a corsi professionali come O.S.S. oppure a dover proseguire gli studi in ambito universitario; In una situazione di carenza di risorse, si realizza una situazione che vede lo Stato finanziare percorsi d'istruzione finalizzati a formare dei giovani con professionalità rivolte al sociale, al socio-assistenziale e al socio-sanitario, senza che queste vengano
poi utilizzate, a causa di un mancato coordinamento tra i diversi soggetti in campo e di una normativa regionale che determina la richiesta agli stessi giovani di frequentare ulteriori percorsi formativi che comportano costi aggiuntivi per le famiglie e per la Regione e la comunità nel suo insieme; INTERROGA il Presidente della Giunta regionale e l'assessore competente per sapere se non ritengano indispensabile e urgente procedere ad una revisione delle procedure di riconoscimento delle competenze dei percorsi formativi professionali in oggetto al fine di ricoprire la mansione di operatore socio-sanitario o, in alternativa, se non considerino opportuno prevedere un modulo specifico per il conseguimento della qualifica di "operatore dei servizi socio-sanitari", cui accesso sia riservato a persone con i titoli rilasciati dall'istruzione professionale di Stato; per sapere se non ritengano utile inserire anche nella Regione Piemonte una figura professionale intermedia nel settore dei servizi sociali, così come previsto in altre regioni, utilizzabile in contesti lavorativi diversi e il cui accesso sia possibile con titoli di scuola secondaria superiore conseguiti in corsi a specifico indirizzo, quale quello professionale socio-sanitario; per sapere se non ritengano doveroso sollecitare il Ministero dell'istruzione affinchè sia realizzato un accordo con le regioni con i seguenti obiettivi: 1) consentire ai giovani con titolo di «Operatore dei servizi sociali» e «Tecnico dei servizi sociali» che intendano svolgere la professione di «operatore socio-sanitario» di vedere riconosciuto il titolo di «tecnico dei servizi sociali» come valido per ricoprire la mansione di operatore socio-sanitario, fatto salvo un necessario periodo di prova da realizzare all'interno dell'ente che procede all'assunzione; 2) sulla base delle esperienze fatte da altre regioni italiane, prevedere ambiti professionali specifici per il cui accesso sia spendibile il titolo di "Tecnico dei servizi sociali" e di "Tecnico socio-sanitario".
3) verificare l'eventuale necessità di una revisione del curriculum del "Tecnico sociosanitario", se necessario, o all'uso delle quote di flessibilità e autonomia, previste dal citato D.P.R. 87/2010, per realizzare nell'istruzione Professionale di Stato una preparazione coerente ai fabbisogni del settore sociale e socio-sanitario. Torino, 14 giugno 2012 Primo firmatario Wilmer RONZANI