Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Serbia e Montenegro concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti



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Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Serbia e Montenegro concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti Concluso il 7 dicembre 2005 Approvato dall'assemblea federale il 12 giugno 2007 2 Entrato in vigore con la Serbia mediante scambio di note il 20 luglio 2007 Preambolo La Confederazione Svizzera e la Serbia e Montenegro, qui di seguito denominate «Parti contraenti», animate dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse delle due Parti contraenti, nell intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente nel territorio dell altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di stimolare il flusso di capitali e di tecnologie, promuovendo in tal modo la prosperità economica delle due Parti contraenti, persuase che questi obiettivi possono essere raggiunti senza pregiudizio per le norme d applicazione generale riguardanti la salute, la sicurezza e l ambiente, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investimento» designa ogni tipo di averi investiti nel territorio di una Parte contraente dagli investitori dell altra Parte contraente conformemente alle leggi e ai regolamenti della prima Parte contraente, e più in particolare, ma non esclusivamente: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società e i diritti che ne derivano; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione contrattuale avente valore economico; RS 0.975.268.2 1 Del testo originale francese (RO 2007 3959). 2 RU 2007 3957 2006-1755 3959

(d) i diritti d autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), i procedimenti tecnici, il know-how e la clientela; (e) le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell autorità in applicazione della legge. Ogni successiva modifica della forma in cui gli averi sono investiti o reinvestiti non ne inficia il carattere di investimento. (2) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente che hanno sede nel territorio di questa stessa Parte e vi svolgono attività economiche reali. (3) Il termine «redditi» designa gli importi derivanti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni. (4) Il termine «territorio» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente, il territorio terrestre e le acque interne nonché, se del caso, il mare, i fondi marini e il loro sottosuolo al di là del mare territoriale sui quali la Parte contraente può esercitare diritti sovrani o la giurisdizione in conformità alla legislazione nazionale e al diritto internazionale. Art. 2 Campo di applicazione Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati nel territorio di una Parte contraente che sono detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da investitori dell altra Parte contraente. Si applica a tali investimenti, effettuati prima o dopo l entrata in vigore dello stesso, ma non alle controversie riguardanti fatti anteriori a tale data. Art. 3 Promozione e ammissione (1) Ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti degli investitori dell altra Parte contraente nel proprio territorio, anche mediante lo scambio di informazioni tra le Parti contraenti sulle possibilità d investimento, e ammette tali investimenti in conformità alle proprie leggi e regolamenti. (2) Dopo aver ammesso un investimento nel proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, tutte le autorizzazioni e i permessi necessari relativi all investimento, compresi quelli per l esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa e quelli per le attività dei quadri dirigenti e degli esperti scelti dall investitore. 3960

(3) Ciascuna Parte contraente pubblica senza indugio, o rende accessibile al pubblico in altro modo, le proprie leggi, regolamenti, procedure e decisioni amministrative d applicazione generale, nonché gli accordi internazionali che possono pregiudicare gli investimenti degli investitori dell altra Parte contraente. Art. 4 Protezione e trattamento generale Ciascuna Parte contraente accorda agli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell altra Parte contraente un trattamento giusto ed equo nonché protezione e sicurezza integrali e costanti. Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, l esecuzione, la gestione, il mantenimento, l uso, il godimento, l incremento o l alienazione di tali investimenti. Art. 5 Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita (1) Ciascuna Parte contraente accorda nel proprio territorio agli investimenti degli investitori dell altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti dei propri investitori o agli investimenti degli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole all investitore interessato. (2) Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello ch essa accorda ai propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne l esecuzione, la gestione, il mantenimento, l uso, il godimento o l alienazione dei loro investimenti, considerato che è determinante il trattamento più favorevole all investitore interessato. (3) Se una Parte contraente accorda o ha accordato particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un unione doganale o un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell altra Parte contraente. Art. 6 Espropriazione e indennizzo (1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti (in seguito denominati «espropriazione») nei confronti degli investimenti di investitori dell altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che non siano discriminatori, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo sollecito, effettivo e adeguato. Tale indennizzo è pari al valore di mercato dell investimento espropriato immediatamente prima che la decisione di espropriazione sia comunicata o divenga di dominio pubblico, considerato che è determinante il primo di questi eventi. L ammontare dell indennizzo è pagato in una valuta liberamente convertibile e versato senza indugio all investitore interessato. (2) L investitore interessato dall espropriazione ha il diritto, secondo la legislazione della Parte contraente che espropria, di far tempestivamente esaminare il suo caso e la stima del suo investimento da un autorità giudiziaria o da un altra autorità 3961

indipendente di tale Parte, in conformità con i principi enunciati nel presente articolo. (3) Se una Parte contraente espropria gli averi di una società registrata o costituita conformemente alla legislazione in vigore in una parte qualsiasi del proprio territorio e di cui investitori dell altra Parte contraente possiedono delle quote, essa garantisce, nella misura necessaria e conformemente alla sua legislazione, che l indennizzo previsto nel paragrafo (1) del presente articolo sia versato a questi investitori. Art. 7 Compensazione delle perdite (1) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza, rivolta, disordini civili o altri eventi analoghi sopraggiunti nel territorio dell altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest ultima, di un trattamento conforme all articolo 5 del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l indennizzo, la compensazione o altro regolamento. (2) Impregiudicato il paragrafo (1) del presente articolo, gli investitori di una Parte contraente che, in una situazione di cui al detto paragrafo, subiscano perdite nel territorio dell altra Parte dovute alla: (a) requisizione dei loro investimenti o di parte di essi da parte delle forze pubbliche o delle autorità di questa Parte contraente, o (b) alla distruzione dei loro investimenti o di parte di essi da parte delle forze pubbliche o delle autorità di questa Parte contraente, senza che la distruzione sia stata provocata dai combattimenti o resa necessaria dalla situazione, ne ottengono la restituzione o ricevono un indennizzo che, in entrambi i casi, sarà sollecito, adeguato ed effettivo. I pagamenti che ne derivano sono liberamente trasferibili ed effettuati senza indugio in una valuta liberamente convertibile. Art. 8 Libero trasferimento (1) Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell altra Parte contraente il trasferimento senza indugio e senza restrizioni, in una valuta liberamente convertibile, degli importi relativi ai loro investimenti, in particolare, ma non esclusivamente: (a) dei redditi; (b) degli importi inerenti a obblighi contrattuali, compresi i contratti di mutuo; (c) dei salari e altre remunerazioni del personale assunto all estero in relazione con l investimento; (d) del capitale iniziale e dei conferimenti supplementari di capitale necessari al mantenimento e allo sviluppo dell investimento; (e) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, comprese le eventuali plusvalenze; (f) dei pagamenti derivanti dagli articoli 6, 7 e 12 del presente Accordo. 3962

(2) A meno che non sia stato convenuto altrimenti con l investitore, i trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conformemente alle vigenti regole di cambio della Parte contraente nel cui territorio è stato effettuato l investimento. (3) Per prevenire qualsiasi equivoco, si conferma che il diritto dell investitore di trasferire liberamente gli importi legati al proprio investimento lascia impregiudicato qualsiasi obbligo fiscale e finanziario che gli incombe nei confronti della Parte contraente ospite. Art. 9 Impegni particolari Ciascuna Parte contraente si conforma a qualsiasi altro obbligo da essa assunto nei confronti di uno specifico investimento di un investitore dell altra Parte contraente e su cui l investitore che ha effettuato, acquisito o accresciuto un investimento, ha fatto affidamento in buona fede. Art. 10 Disposizioni più favorevoli Se le disposizioni della legislazione di una Parte contraente o norme di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell altra Parte un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest ultimo nella misura in cui sono più favorevoli. Art. 11 Principio di surrogazione (1) Se una Parte contraente o un organismo da essa designato ha effettuato un pagamento in virtù di una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali per un investimento di uno dei suoi investitori nel territorio dell altra Parte, quest ultima riconosce i diritti della prima Parte secondo il principio di surrogazione nei diritti dell investitore. (2) I diritti e i crediti così surrogati non eccedono quelli dell investitore. Art. 12 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell altra Parte contraente (1) Per trovare una soluzione alle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell altra Parte in merito agli investimenti, le parti interessate procedono a consultazioni. (2) Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi dalla domanda scritta di consultazioni, l investitore può sottoporre la controversia alla giurisdizione giudiziaria o amministrativa competente della Parte contraente nel cui territorio è stato effettuato l investimento o all arbitrato internazionale. In quest ultimo caso l investitore può scegliere tra: (a) il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d altri Stati, aperta 3963

alla firma a Washington il 18 marzo 1965 3 (di seguito la «Convenzione di Washington»); e (b) un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo accordo contrario tra le parti, è costituito secondo il regolamento d arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). (3) Ciascuna Parte contraente acconsente in modo incondizionato e irrevocabile a sottoporre le controversie sugli investimenti all arbitrato internazionale. (4) Una società registrata o costituita conformemente alle leggi vigenti nel territorio di una Parte contraente e che, prima dell insorgere della controversia, era controllata da investitori dell altra Parte contraente, è considerata società di quest ultima Parte contraente conformemente all articolo 25 paragrafo (2) lettera (b) della Convenzione di Washington. (5) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura, eccepire il fatto che l investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto. (6) Nessuna delle Parti contraenti intenta un azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all arbitrato internazionale, salvo che l altra Parte contraente rifiuti di conformarsi al lodo. (7) Il lodo è definitivo e vincolante per le parti alla controversia ed è eseguito senza indugio conformemente alla legislazione della Parte contraente interessata. Art. 13 Controversie tra le Parti contraenti (1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all interpretazione o all appliazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte, se possibile, per via diplomatica. (2) Se le due Parti contraenti non giungono a un intesa entro sei mesi dall insorgere della controversia, quest ultima è sottoposta, su richiesta dell una o dell altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo. (3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all invito rivoltole dall altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l arbitro è nominato, su richiesta di quest ultima Parte, dal presidente della Corte internazionale di giustizia. (4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest ultimo è nominato, su richiesta dell una o dell altra Parte, dal presidente della Corte internazionale di giustizia. (5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito a esercitare tale funzione o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal vicepresidente o, se 3 RS 0.975.2 3964

quest ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente. (6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali. Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro del tribunale nonché quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti, a meno che il tribunale arbitrale non disponga altrimenti. (7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti. Art. 14 Disposizioni finali (1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono reciprocamente notificati l adempimento delle formalità legali richieste per l entrata in vigore di accordi internazionali; esso ha effetto per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima dello scadere di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato di volta in volta per una durata di due anni, alle stesse condizioni. (2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1 13 del presente Accordo si applicano ancora per un periodo di dieci anni agli investimenti effettuati prima della sua scadenza. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Belgrado, il 7 dicembre 2005, in due originali, ciascuno dei quali in lingua in francese, serba e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d interpretazione prevale il testo inglese. Per la Confederazione Svizzera: Wilhelm Meier Per la Serbia e Montenegro: Predrag Ivanovic 3965

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