A CURA DELLO STUDIO Dott.ssa ELENA TROMBETTA Como Via Giovane Italia, 13 INFORMA AZIENDE DEL MESE DI LUGLIO 2015 Studi di settore: il regime premiale per il 2014 730 precompilato e ordinario: proroga scadenza al 23 luglio Scadenziario
Pagina 2 / 10 STUDI DI SETTORE: IL REGIME PREMIALE PER IL 2014 Con il provv.78324/2015, l'agenzia ha ampliato la platea dei soggetti potenzialmente interessati dal regime premiale, essendo aumentato il numero delle categorie economiche ammesse. In particolare, rispetto allo scorso anno: sono aumentati a 157 (in luogo di 116) gli studi di settore che possono beneficiare del regime; è confermata l'esclusione dal regime in esame per gli studi relativi ad attività professionali, in quanto, secondo il provvedimento, la funzione di stima di alcuni studi basata sulle prestazioni rese non riesce a cogliere appieno i possibili casi di omessa fatturazione; sono variati i criteri di scelta degli studi in base agli indicatori di coerenza approvati. REGIME PREMIALE - DISPOSIZIONI GENERALI Come noto, l art.10 DL 201/2011 (cd "Salva Italia") ha previsto uno specifico "regime premiale" applicabile ai contribuenti cd virtuosi nell applicazione degli studi di settore. SOGGETTI BENEFICI CONDIZIONI REGIME PREMIALE IN SINTESI Il regime premiale è fruibile dai soggetti "potenzialmente" accertabili sulla base degli studi di settore; restano esclusi tutti quei contribuenti che presentano cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi, compresi quelli nei cui confronti lo strumento accertativo non si rende applicabile ai sensi del DM 11/02/2008 (CM 8/2012). I contribuenti possono beneficiare delle seguenti misure: 1) ACCERTAMENTO DA PRESUNZIONI SEMPLICI: preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39 DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/72). In pratica: non sono ammessi accertamenti cd. analitico induttivi che, nell ambito delle PMI, risultano essere le più frequenti (si tratta dei vari tovagliometri per i ristoranti, lenzuolometri per gli alberghi, ecc. - v. Ino Fisco 285/2014), rimanendo esperibili solo accertamenti di natura diversa (analitico puro, fondato sulle indagini finanziarie, induttivo, ecc.). 2) PRESCRIZIONE: riduzione di 1 anno degli ordinari termini di decadenza per l attività di accertamento (art. 43, DPR 600/73 e art. 57, DPR 633/72); la disposizione non si applica in presenza di reati tributari di cui al DLgs.74/2000. In pratica, nei confronti dei soggetti che possono beneficiare del regime premiale, l'ordinario termine di prescrizione diventa il 31/12 del 3 anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in luogo del quarto. Diversamente, in caso di violazione che comporti l'obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs.74/2000, troverà applicazione il raddoppio dei termini di accertamento, con l effetto che l'amministrazione potrà notificare gli eventuali accertamenti entro il 31/12 dell'8 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 3) REDDITOMETRO: la determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 DPR 600/73) è ammessa a condizione che i reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 (anziché 1/5) quello dichiarato. L incremento dello scostamento (da 1/5 a 1/3) non riguarda, però, i soci di soggetti trasparenti di cui all art. 5 del TUIR (società di persone, associazioni professionali), ovvero i soci di Srl trasparenti, posto che il regime premiale riguarda solo i contribuenti soggetti all accertamento in base agli studi di settore (CM 25/2012). Per accedere al regime in esame è necessario che il contribuente: congruità dei ricavi: dichiari, anche per effetto dell adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell applicazione degli studi di settore (si ritiene tenuto conto dell effetto di INE) fedeltà dei dati: abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati richiesti
Pagina 3 / 10 indicatori di coerenza: risulti coerente agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili. REGIME PREMIALE LE INDICAZIONI DELLE ENTRATE SOGGETTI INTERESSATI Accedono al regime premiale i contribuenti che, congiuntamente: a) dichiarano ricavi congrui (anche tramite l adeguamento in Unico) b) risultano coerenti a tutti gli indicatori previsti dai DM di approvazione degli studi. Secondo l Agenzia, è necessario che: la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica (cd. INE ) previsti dallo studio di settore applicabile Nota: mentre la congruità dei ricavi può essere ottenuta tramite l adeguamento, in relazione agli indicatori di coerenza appaiono difficile eventuali manovre del contribuente. Inoltre, l eventuale forzatura di un INE (con indicazione di un diverso dato) o la sua disapplicazione comportano l esclusione del regime premiale. DUBBIO: gli INE non coerenti agiscono sulla redditività, imputando dei maggiori ricavi. In presenza di tale effetto, andrà chiarito se, in presenza di ricavi dichiarati comunque congrui (anche in seguito ad adeguamento), la non coerenza dell INE possa essere considerata sanata (fino a chiarimento ufficiale in tal senso, si deve ritenere che ciò non trovi applicazione). attività professionale e di impresa: nel caso in cui il contribuente applichi 2 diversi studi di settore, la congruità e la coerenza sussistano per entrambi gli studi; inoltre entrambi gli studi devono risultare interessati dall applicazione del regime premiale. SOGGETTI ESCLUSI: restano esclusi dal regime in esame i contribuenti che (CM 8/2012): presentano cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi inclusi quelli nei cui confronti lo studio non si rende applicabile ai sensi del DM 11/02/2008 (imprese multiattività; inapplicabilità dello studio; contribuenti ex-minimi, ecc.). BENEFICIARI DEL REGIME PREMIALE PER IL 2014 Per il periodo 2014 possono accedere al regime premiale i contribuenti che applicano uno degli studi di settore indicati nell allegato 1 al provvedimento, ovvero: INDIVIDUAZIONE DEGLI STUDI INTERESSATI 1) 2) studi di settore per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 delle seguenti tipologie: efficienza e produttività del fattore lavoro; efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte; redditività; struttura. studi di settore che presentano almeno 3 delle suddette tipologie e che, contemporaneamente, prevedano l indicatore di coerenza Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti. DIVERSI STUDI APPLICABILI: se il contribuente applica 2 diversi studi di settore (es: soggetto che esercita attività sia professionale che d impresa) per accedere al regime premiale è necessario che entrambi gli studi rientrino tra quelli individuati dall'agenzia nell allegato 1 al provvedimento.
Pagina 4 / 10 FEDELTA DEI DATI Considerato che l'accesso al regime premiale è subordinato alla indicazione "fedele" dei dati inclusi nello Studio, risulta fondamentale individuare il concetto di fedeltà dei dati. CONCETTO DI FEDELTÀ DEI DATI: l'accesso al regime premiale sussiste: anche in presenza di errori e/o omissioni nella compilazione degli studi di settore laddove gli stessi non comportino la modifica: dell assegnazione ai cluster del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza rispetto alle risultanze dell applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri. Nota: tale concetto potrebbe forse trovare utile applicazione più generalizzata, al fine di evitare la sanzione formale di. 258 spesso irrogata in presenza di errata compilazione dello studio. INDICATORI DI COERENZA In allegato al citato provvedimento viene riportato anche l elenco degli indicatori di coerenza economica, rilevanti per il regime premiale e previsti dai decreti di approvazione e modifica degli studi, distinti in base alle tipologie individuate. Sul punto, l Agenzia ha precisato che: la presenza di diverse tipologie di indicatori (nel caso in cui forniscano un risultato di coerenza) può garantire la correttezza dei dati dichiarati nella modulistica degli studi di settore fermo restando la facoltà per l Amministrazione di procedere al controllo degli stessi. CONTROLLI Si rammenta che secondo l art. 10, co.11 del DL 201/2011, i contribuenti soggetti agli studi che non soddisfano le citate condizioni saranno oggetto di controlli più rigidi; in particolare: CONTRIBUENTI NON CONGRUI, NON FEDELI O NON COERENTI NON CONGRUI E NON COERENTI CONTROLLI è prevista l effettuazione di specifici piani di controllo da parte dell Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza: articolati su tutto il territorio nazionale in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni contenute nell apposita sezione dell anagrafe tributaria (art.7, DPR 605/73) i controlli sono svolti in via prioritaria con l utilizzo dei poteri istruttori relativi ai cd accertamenti bancari. Nei confronti di quest ultimi contribuenti i controlli sono svolti prioritariamente tramite le indagini finanziarie, ossia con l utilizzo dei poteri istruttori (art.32, DPR 600/73 e art.51, DPR 633/72); nello specifico, potrà essere richiesto a: soggetti sottoposti ad accertamento: il rilascio di una dichiarazione contenente l indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con intermediari finanziari in corso o estinti da non più di 5anni dalla data della richiesta. intermediari finanziari: dati/notizie/documenti per qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata.
Pagina 5 / 10 730 PRECOMPILATO E ORDINARIO: PROROGA SCADENZA AL 23 LUGLIO Con un apposito DPCM in corso di pubblicazione in GU : slitta dal 07/07 al 23/07 il termine entro cui CAF e professionisti abilitati sono tenuti a presentare il modello 730 precompilato (ma anche quello ordinario ). Nota: l'allungamento dei tempi, che è stato sollecitato dai CAF, si è reso necessario per venire incontro alle esigenze dei contribuenti e degli assistenti fiscali alle prese con le novità della dichiarazione precompilata. Tuttavia, il differimento dei termini: riguarda l invio del modello (nonché la consegna al contribuente di copia della dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione) attraverso i CAF ed i professionisti abilitati a condizione che questi abbiano già trasmesso al 7/07 l 80% delle dichiarazioni in carico all Agenzia delle Entrate. non dovrebbe riguardare i contribuenti che hanno scelto di utilizzare il canale diretto dell'agenzia delle Entrate; per questi resta fermo l'invio entro il 7 luglio. La formulazione del decreto (che ricalca quella già adottata nel 2007) consente, quindi, la lavorazione di non più del 20% delle dichiarazioni complessive nel periodo della proroga (dall 8 al 23 luglio). Pertanto, per effetto della proroga si potrebbe determinare, in presenza di un credito, un allungamento dei tempi per l erogazione dei rimborsi che potrebbero slittare dalla busta paga di luglio a quella del mese di agosto. ASSISTENZA FISCALE RESA DA CAF / PROFESSIONISTA ABILITATO consegna al dipendente/ pensionato o collaboratore del modello 730 e del prospetto di liquidazione 730-3 invio telematico alle Entrate dei modelli 730 comprensivi dei 730-4 CAF / professionista abilitato ha inviato alle Entrate entro il 07/07/2015 almeno l 80% delle dichiarazioni Termine consegna /invio NO 7/07/2015 SI 23/07/2015 NESSUNA PROROGA PER IL 770: nel corso del question time alla Camera il Ministro dell Economia conferma che : Non si ravvisano ragioni tecniche valide per il differimento della scadenza della presentazione del modello 770 per il 2015. Pertanto, la scadenza per l invio dei modelli 770 (semplificato e ordinario) che riguarda i sostituti d imposta resta ferma, per il momento, al 31 luglio 2015. DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all articolo 34 comma 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, possono completare entro il 23 luglio 2015 la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione nonché la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all'agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.164, a condizione che entro il 7 luglio 2015 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle medesime dichiarazioni". PRINCIPALI SCADENZE DI LUGLIO 2015
Pagina 6 / 10 Le scadenze dei versamenti derivanti da Unico 2015 sono riportate alla luce della proroga disposta dal DPCM 9/06/2015; questa riguarda, in particolare: i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore i titolari di redditi di partecipazione in soggetti che beneficiano della proroga; i contribuenti minimi. 06 LUNEDÌ DIRITTO ANNUALE CCIAA UNICO PF 2015 UNICO SP 2015 Versamento del diritto CCIAA 2015 (codice tributo 3850) Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: IRPEF (saldo 2014 e 1 acconto 2015) addizionale regionale IRPEF (saldo 2014) addizionale comunale IRPEF (saldo 2014 e acconto 2015) saldo IVA 2014 con maggiorazione dell 1,2% (0,4% per mese 16/3) imposta sostitutiva regime nuovi minimi (5%, saldo 2014/1 acconto 2015) imposta sostitutiva regime nuove iniziative produttive (10%) acconto 20% dell imposta dovuta per i redditi a tassazione separata cedolare secca (saldo 2014 e 1 acconto 2015) contributo di solidarietà (3%) in caso di reddito superiore a 300.000 IVIE/IVAFE (saldo 2014 e 1 acconto 2015) fiscale dei beni esistenti al 31/12/2014 da quadro EC contributi IVS (saldo 2014 e 1 acconto 2015) contributi Gestione separata INPS (saldo 2014 e 1 acconto 2015) contributi previdenziali geometri (saldo 2014) Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: saldo IVA 2014 maggiorato 1,2% (0,4% per mese/frazione di mese dal 16/3) fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014. Per i riallineamenti di esercizi precedenti vanno versate le rate successive. imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31/12/2014 da quadro EC imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie Termine entro cui effettuare i versamenti relativi a: saldo IVA 2014 maggiorato dell 1,2% (0,4% mese/frazione di mese dal 16/3) IRES (saldo 2014 e 1 acconto 2015) UNICO SC 2015 maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2014 e 1 acconto 2015) fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014. Per i riallineamenti di esercizi precedenti vanno versate le rate successive imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31/12/2014 da quadro EC; imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore
Pagina 7 / 10 civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie MOD. IRAP 2015 ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE Versamento IRAP (saldo 2014 e 1 acconto 2015) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l anno solare. Versamento dell IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore (cod. trib. 6494) e dell eventuale maggiorazione del 3% (cod. trib. 4726 per persone fisiche e 2118 per soggetti diversi da persone fisiche). 07 MARTEDÌ 730/2015 Presentazione al datore di lavoro/ente pensionistico che presta direttamente l assistenza fiscale del mod.730 e del mod.730-1 per la scelta della destinazione dell 8-5 - 2 ; Presentazione al CAF/professionista abilitato, da parte del dipendente, pensionato, collaboratore, del mod.730, del mod.730-1 per la scelta della destinazione dell 8-5 - 2 e della documentazione necessaria per la verifica della conformità dei dati della dichiarazione; Consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l assistenza fiscale, della copia del mod.730 e del prospetto di liquidazione mod.730-3 Invio telematico alle Entrate dei modelli 730 da parte del datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l assistenza fiscale invio telematico alle Entrate del mod.730 precompilato e del mod.730-1 per la scelta della destinazione dell 8-5 - 2 da parte del contribuente. 15 MERCOLEDÌ IVA - CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE FATTURAZIONE DIFFERITA FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO <.300,00 REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di giugno da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel corso del mese di giugno e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. Annotazione dell eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare <.300 Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso del mese di giugno, per le quali risultano emessi scontrino o ricevuta fiscale. Annotazione, anche in unica registrazione, dell importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel mese di giugno. 16 GIOVEDÌ IVA LIQUIDAZIONE MENSILE RITENUTE (sui pagamenti effettuati nel mese di giugno 2015) Liquidazione e versamento dell imposta eventualmente a debito relativa al mese di giugno (contribuenti mensili) Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente (cod. trib.1001) e assimilati (cod. trib. 1004) Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute relative
Pagina 8 / 10 INTRATTENIMENTI PREVIDENZA INPS AGRICOLTURA DIRITTO ANNUALE CCIAA SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA MOD. UNICO 2015 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo (cod. trib. 1040) ed agli agenti e rappresentanti (cod. trib. 1038) Addiz. Regionali/comunali sui redditi da lavoro dipendente del mese precedente Condomini: versamento ritenute (4%) per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto d opera o servizi effettuate nell esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF) Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030) per gli associati "qualificati" Banche e le Poste Italiane: versamento della ritenuta sui bonifici per lavori che danno accesso alla detrazione Irpef Ritenute alla fonte su dividendi: versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035). Versamento imposta: versamento dell imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte, in maniera continuativa, nel mese di giugno. Contributi Inps / Enpals mensili: versamento all'inps da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese di giugno. INPS - Gestione Separata: versamento del contributo del 23,5% o 30,72%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a collaboratori coordinati e continuativi/progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso > 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 23,5% o 30,72% (soggetti non pensionati/non iscritti ad altra previdenza). Versamento della prima rata 2015 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e IAP Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2015 (codice tributo 3850) Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: IRPEF (saldo 2014 e 1 acconto 2015) addizionale regionale IRPEF (saldo 2014) addizionale comunale IRPEF (saldo 2014 e acconto 2015) imposta sostitutiva regime nuove iniziative produttive (10%) e contribuenti minimi (5%, saldo 2014 e 1 acconto 2015) saldo IVA 2014 con maggiorazione 1,6% (0,4% mese/frazione di mese dal 16/3) acconto 20% dell imposta dovuta per i redditi a tassazione separata fiscale dei beni esistenti al 31/12/2014 da quadro EC contributi IVS (saldo 2014 e 1 acconto 2015) contributi Gestione separata INPS (saldo 2014 e 1 acconto 2015) contributi previdenziali geometri (saldo 2014 e minimo 2015)
Pagina 9 / 10 MOD. UNICO 2015 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA MOD. UNICO 2015 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA MOD. IRAP 2015 SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA UNICO/IRAP 2015 Società di Capitali ed Enti non commerciali Diritto annuale CCIAA Bilancio differito a 180 gg cedolare secca (saldo 2014 e 1 acconto 2015) contributo di solidarietà (3%) IVIE/IVAFE (saldo 2014 e 1 acconto 2015) Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: saldo IVA 2014 maggiorato 1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16/3) fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014. Per i riallineamenti di esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima. imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31/12/2014 da quadro EC imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a: saldo IVA 2014 maggiorato dell 1,6% (0,4% mese/frazione di mese dal 16/3) IRES (saldo 2014 e 1 acconto 2015) maggiorazione IRES società di comodo (saldo 2014 e 1 acconto 2015) fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014.Per i riallineamenti di esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima. imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31/12/2014 da quadro EC; imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008. Versamento IRAP (saldo 2014 e 1 acconto 2015), con la maggiorazione dello 0,40%, da parte di persone fisiche, società di persone e assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l anno solare. Termine entro il quale effettuare, senza la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l anno solare e che hanno differito l approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a: saldo IVA 2014 maggiorato 1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16/3) IRES / IRAP (saldo 2014 e 1 acconto 2015) maggiorazione IRES società di comodo (saldo 2014 e 1 acconto 2015) fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014; fiscale dei beni esistenti al 31/12/2014 da quadro EC imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie
Pagina 10 / 10 diritto CCIAA 2015 (codice tributo 3850) 20 LUNEDÌ VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA IVA LIQUIDAZIONE MOSS Invio telematico alle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel 2 trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati. Termine entro cui effettuare la dichiarazione IVA riferita al secondo trimestre dei servizi elettronici resi a soggetti privati UE ed il relativo versamento, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS). 23 GIOVEDÌ Mod. 730/2015 Consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del CAF / professionista abilitato, del mod. 730 e del mod. 730-3; invio telematico all Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4 da parte dei CAF / professionisti abilitati. 27 LUNEDÌ INTRASTAT MENSILI/ TRIMESTRALI Invio telematico degli elenchi riepilogativi di cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti in ambito comunitario registrati o soggetti a registrazione relative al mese di giugno (mensili) e al secondo trimestre (trimestrali). 31 VENERDÌ IVA CREDITO TRIMESTRALE E-MENS INPS AGRICOLTURA MOD. 770/2015 SEMPLIFICATO MOD. 770/2015 ORDINARIO ACQUISTI DA SAN MARINO Invio telematico alle Entrate della domanda di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR. Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno. L adempimento riguarda anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre. Termine ultimo per l invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del modello 770 Semplificato relativo al 2014. Termine ultimo per l invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del modello 770 Ordinario relativo al 2014. Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a giugno. A tal fine va utilizzato il quadro SE del modello di comunicazione polivalente.