La IUC- IMU 2015 in Comune di Forlì



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La IUC- IMU 2015 in Comune di Forlì Aliquote anno 2015: Deliberazione C.C. 20 marzo 2015, n.24 Regolamento: Deliberazioni C.C. 14 febbraio 2012 n. 18, C.C. 25 settembre 2012 n. 9; C.C. 8 gennaio 2014 n. 11, C.C. 20marzo 2015 n. 20. Novità per l anno 2015 - assoggettamento a imposta di tutti i terreni agricoli (vedi punto 3) - assimilazione all abitazione principale dell alloggio posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all estero, iscritti AIRE, già pensionati nel paese di residenza, purchè non locato né concesso in comodato (tali immobili sono soggetti a TASI) Sono confermate le aliquote già vigenti per l anno 2014. L IMU è dovuta dal titolare del diritto di proprietà ovvero dal titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione ovvero dal concessionario demaniale, dal superficiario nonché dal conduttore in leasing finanziario, per: 1) le abitazioni principali di lusso (alloggi accatastati in categoria A01, A08 e A09) e relative pertinenze (unità accatastate in categoria C02, C06, C07, limitatamente ad una per categoria catastale): è considerata abitazione principale l unica unità immobiliare presso la quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare hanno stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale; in caso di nucleo familiare in possesso di più unità abitative nello stesso Comune, presso le quali i coniugi abbiano stabilito separatamente la residenza anagrafica, l unica unità immobiliare indicata dal nucleo familiare stesso quale unità destinata a fruire delle agevolazione per l abitazione principale (le agevolazioni spettano al solo coniuge ivi dimorante e residente). Aliquota: 0,30% Detrazione: 200,00 (rapportata alla quota e ai mesi di utilizzo quale abitazione principale) Modalità di calcolo: Calcolo base imponibile: rendita catastale rivalutata del 5% * 160 (coeff. v. di seguito TABELLA COEFFICIENTI) Calcolo imposta: base imponibile * 0,3% (aliquota) detrazione (max 200,00) Versamento a mezzo F24: Codice tributo 3912 abitazione principale e pertinenze N.B. Si rammenta che tutti gli immobili ricompresi nel punto 1) sono altresì oggetto di TASI in base all aliquota dello 0,25% (codice tributo 3958); la detrazione indicata si applica solo alla parte IMU. 2) le aree edificabili. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Restano validi anche a fini IMU i valori già determinati a fini ICI, disponibili sul sito di questo Comune; essi vanno rivalutati, a partire dall anno 2008, in misura pari al 12%, in caso di destinazione urbanistica residenziale, in misura pari all 8% negli altri casi. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 12/11/2013 è stata prevista la riduzione del 60% dei valori delle aree edificabili determinati ai fini dell'applicazione

dell'imu, in riferimento alle aree comprese nel solo PSC, precedentemente interne al POC. Anche in caso di edificazione in corso, di demolizione o di interventi di recupero (come da art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/92) la base imponibile è costituita dal valore dell area edificabile e non dalla rendita del fabbricato oggetto di intervento. Si rammenta che la determinazione della base imponibile sulla base del valore dell area edificabile vale anche per le casistiche dei fabbricati catastalmente definiti quali unità collabenti, in corso di costruzione e in corso di definizione, salvo restando l obbligo di regolarizzazione catastale nei termini previsti dalle normative vigenti. E' possibile reperire ogni utile informazione sul sito www.comune.forli.fc.it Per ulteriori chiarimenti può essere contattato il n. 0543 712312. 2.a) Fabbricati in ristrutturazione In caso di interventi di recupero di cui all art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/92 (ristrutturazione, risanamento conservativo, ristrutturazione urbanistica) l imposta si calcola sul valore dell area considerata fabbricabile, senza computare il valore catastale del fabbricato interessato dagli interventi e ciò anche nel caso in cui gli interventi riguardino immobili siti in centro storico o appartamenti facenti parte di complessi condominiali. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta, quali fabbricati, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o di utilizzo, se precedente. Conseguentemente, la superficie di area fabbricabile, da assoggettare all imposta, viene determinata, rispetto alla superficie complessiva dell area, con lo stesso rapporto esistente fra superficie della parte non ultimata e la superficie complessiva del fabbricato prevista dal progetto approvato. La variazione della base imponibile comporta obbligo di denuncia. L'imposta è versata calcolando l'imponibile sulla base di quanto previsto in materia di terreni agricoli qualora l'area sia posseduta e direttamente condotta da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. 2.b) Fabbricati accatastati senza rendita in cat. F Rientrano in questa fattispecie le unità immobiliari iscritte al catasto senza attribuzione di rendita, quali sono ad esempio le aree urbane (F1), i fabbricati collabenti (F2), in corso di costruzione (F3), quelli in corso di definizione (F4), ed i lastrici solari (F5). Per le tipologie (F2, F3 e F4) l imposta è prevista in qualità di aree edificabili, quindi calcolata in base al valore venale come descritto ai punti b) e b.1). Per la determinazione dell imposta sulle altre tipologie può essere contattato il n. 0543 712312. Aliquota: 1,06% Metodo di calcolo: Calcolo imposta: valore venale* 1,06% Versamento a mezzo F24: Codice tributo 3916 aree edificabili 3) Terreni agricoli, anche incolti, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale: A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nelle zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori

agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00. La detrazione si applica ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. Nel calcolo dell imposta occorre tenere conto delle agevolazioni previste dalle norme, e precisamente sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: - del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; - del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; - del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. Aliquota: 1,06% Versamento a mezzo F24: Codice tributo 3914 terreni agricoli 4) Terreni agricoli, anche incolti, diversi da quelli di cui al punto 3): Aliquota: 1,06% Il coefficiente previsto è 135; nessuna riduzione né detrazione Versamento a mezzo F24: Codice tributo 3914 terreni agricoli 5) Fabbricati diversi dall abitazione principale di lusso: sono soggetti ad IMU in base all aliquota pari all 1,06% tutti gli altri fabbricati, ad eccezione dei fabbricati indicati alla sezione esenzioni. Si rammenta che per i fabbricati produttivi di categoria catastale D spetta allo Stato la quota d imposta corrispondente all aliquota dello 0,76%, al Comune la restante quota corrispondente, mediante l utilizzo dei rispettivi codici tributo. Modalità di calcolo: Calcolo base imponibile: rendita catastale rivalutata del 5% * coeff. (v. di seguito TABELLA COEFFICIENTI) Calcolo imposta: base imponibile * 1,06% (aliquota) Versamento a mezzo F24: Codice tributo 3925 - fabbricati produttivi di categoria catastale D Stato Codice tributo 3930 - fabbricati produttivi di categoria catastale D - Comune Codice tributo 3918 altri fabbricati Tabella dei coefficienti 160 per gli immobili di categoria A (esclusi A/10 ), C/2, C/6 e C/7 140 per gli immobili di categoria B, C/3, C/4 e C/5 65 per gli immobili di categoria D, esclusi D/5 80 per gli immobili di categoria A/10 e D/5 55 per gli immobili di categoria C/1 Riduzioni E' stabilita la riduzione al 50% della base imponibile:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in una situazione di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, etc.) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì esclusivamente con gli interventi di ristrutturazione, risanamento conservativo, ristrutturazione urbanistica ai sensi dell articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457. 4 A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: a) presenza di strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b) presenza di strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati e per diventare tali necessitano degli interventi di cui al comma 2; e) edifici vetusti mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria. L assenza dei contratti di utenza (acqua, luce, gas ) non è mai causa di inagibilità/inabitabilità. Altresì non è mai causa di inagibilità/inabitabilità ai fini fiscali, la non ultimazione dei lavori di costruzione/intervento edilizio su un fabbricato, ovvero il perdurare dello stato di finitura grezzo in presenza di pratiche edilizie concluse. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/00. Sul sito del Comune è previsto apposito modulo per autodichiarazione. Non è possibile fruire congiuntamente di entrambe le riduzioni. Esenzioni. Sono esentati dall IMU i seguenti casi: a) l abitazione principale di categoria catastale da A02 a A07, e relative pertinenze (assoggettate a TASI); b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (assoggettata a TASI); c) l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all estero e iscritti all AIRE, già pensionati nel Paese di residenza, a condizione che non risulti locata né concessa in comodato (assoggettata a TASI); d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (assoggettata a TASI); e) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, c.d. alloggi sociali. E considerata alloggio sociale l'unita' immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei

familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Rientrano nella definizione gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà (assoggettati a TASI); f) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (assoggettata a TASI); g) l unica abitazione, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (assoggettata a TASI); h) i fabbricati rurali strumentali effettivamente utilizzati per l esercizio di attività ai sensi dell art. 2135 del codice civile (assoggettati a TASI); i) i beni merce delle imprese costruttrici ultimati e destinati alla vendita, finché permane tale destinazione e purché non locati. VERSAMENTI In acconto, pari all importo dovuto per il primo semestre, entro il 16/06/2015. In saldo, pari al residuo dovuto per il secondo semestre, entro il 16/12/2015. E possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro la data prevista per il versamento dell acconto, mediante mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributo: 3912 abitazione principale e pertinenze 3918 altri fabbricati 3914 terreni agricoli 3916 aree edificabili 3925 - fabbricati di categoria catastale D - Stato 3930 - fabbricati di categoria catastale D Comune N.B. Sul sito istituzionale del Comune, dalla pagina Servizi /Tasse e Tributi /IMU, è possibile accedere all applicazione Calcolo IUC (versione IMU, versione TASI, versione IMU+TASI) che consente di definire il calcolo e stampare il modello F24 compilato. Dal 1 ottobre 2014: - il pagamento dei modelli F24 superiori a mille euro deve essere effettuato solo in via telematica cioè trasmettendo via internet il modello F/24 tramite i servizi telematici delle Entrate o delle banche o delle poste. - il pagamento con F24 cartaceo, potrà ancora essere effettuato, presso le banche o le poste, unicamente da chi non è titolare di partita Iva se dovrà pagare, senza alcuna compensazione con un credito erariale, un modello unificato con un saldo pari o inferiore a mille euro. - il pagamento dei modelli F/24 in compensazione con un credito erariale deve essere effettuato solo in via telematica cioè trasmettendo via internet il modello F/24 tramite i servizi telematici delle Entrate o delle banche o delle poste. Per le compensazioni con saldo finale di importo pari a zero si potranno usare solo i servizi telematici delle Entrate (art. 11 D.L. 66/2014). Il modello F24 può essere reperito presso gli sportelli di qualsiasi banca ed uffici postali.

DICHIARAZIONI IMU Entro il 30/06/2015 va presentata la dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nel corso dell anno 2014, per le quali le Istruzioni ministeriali prevedono l obbligo dichiarativo (le istruzioni e il modello sono pubblicati sul sito del Comune e in distribuzione presso l Unità Entrate Tributarie del Comune). Sul sito istituzionale del Comune, dalla pagina Servizi /Tasse e Tributi /IMU, è possibile accedere all applicazione Calcolo IUC (versione IMU, versione TASI, versione IMU+TASI) che consente altresì di compilare la dichiarazione IMU ed inoltrarla on-line tramite Riscotel. Per chiarimenti e ulteriori informazioni: Comune di Forlì Unità Entrate Tributarie Lun., mer., ven. ore 9-13 mar., gio., ore 9-13 e 16-17 P.zza A. Saffi, 8-47121 FORLI Tel. 0543 712481 712311 712318 712414 712315 e-mail:tributi@comune.forli.fc.it www.comune.forli.fc.it *****************