Associazione Installatori Elettricisti Ticinesi STATUTO dell Associazione Installatori Elettricisti Ticinesi STATUTO AIET - ASSOCIAZIONE INSTALLATORI ELETTRICISTI TICINESI Art. 1 Nome, Natura giuridica, Sede pag. 2 Art. 2 Scopo e Durata pag. 2 Art. 3 Membri pag. 2 Art. 4 Membri onorari pag. 3 Art. 5 Membri liberi pag. 3 Art. 6 Perdita della qualità di membro pag. 3 Art. 7 Finanze pag. 3 Art. 8 Responsabilità pag. 4 Art. 9 Contributi sociali pag. 4 Art. 10 Organi pag. 4 Art. 11 L assemblea generale pag. 4 Art. 12 Comitato pag. 5 Art. 13 Revisori dei conti pag. 5 Art. 14 Firma pag. 5 Art. 15 Commissioni e Gruppi interni pag. 6 Art. 16 Scioglimento pag. 6 Art. 17 Clausola sussidiaria pag. 6 Art. 18 Entrata in vigore pag. 6 Edizione 2005 Pagina 1 di 6
STATUTO AIET - ASSOCIAZIONE INSTALLATORI ELETTRICISTI TICINESI Art. 1 - Nome, natura giuridica, sede Con il nome Associazione installatori elettricisti ticinesi (AIET) è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero. La sede dell'associazione è a Lugano. L'AIET fa capo come sezione all Unione svizzera installatori elettricisti (USIE), con sede a Zurigo. Art. 2 - Scopo e durata L'AIET si prefigge di salvaguardare e promuovere gli interessi generali nel ramo delle installazioni elettriche e telematiche. In particolare competono all AIET la tutela in ogni possibile modo del buon nome e del livello professionale dei propri membri, soprattutto tramite la formazione professionale dei capi azienda, quadri, maestranze e apprendisti; la difesa della professione ogni qualvolta ne sia minacciata la dignità e la reputazione; ove possibile interviene in difesa degli interessi materiali dei propri membri; la collaborazione con le autorità pubbliche nell'ambito dell'elaborazione e l'adozione di norme e/o provvedimenti legislativi e amministrativi, che tutelino gli interessi della professione; la stipulazione di convenzioni con altri gruppi economici, nonché dei contratti collettivi di lavoro con le organizzazioni sindacali; lo sviluppo della collegialità e della collaborazione fra membri assistendoli con informazioni e consigli. La durata dell'associazione è illimitata. Art. 3 - Membri Può essere ammessa all AIET ogni ditta con sede nel Cantone Ticino e Mesolcina, iscritta a registro di commercio,che: - eserciti nel ramo delle installazioni elettriche e telematiche, in possesso di regolare concessione per l esecuzione di impianti elettrici, rilasciata dall Ispettorato Federale degli impianti a corrente forte. In caso di mancanza del portatore di concessione la ditta deve mettersi in regola entro il termine di un anno. Casi particolari decisi di volta in volta dal comitato; - eserciti nel ramo delle installazioni telematiche, con un direttore tecnico titolare di un diploma professionale superiore, di un diploma di ingegnere specializzato di una scuola superiore o di un attestato professionale federale di telematico/a elettricista. I membri fanno obbligatoriamente parte dell Unione svizzera installatori elettricisti. Alfine di garantire una concorrenza leale e il buon nome della professione, ai membri si consiglia di utilizzare gli ausili di calcolo emanati dall USIE. Le domande di ammissione vanno inoltrate alla segreteria cantonale e vengono decise dal comitato cantonale; avverso una decisione negativa del comitato cantonale è dato diritto di ricorso all'assemblea dei membri. Edizione 2005 Pagina 2 di 6
E` fatto divieto al portatore di concessione, come pure a tutte le persone del mestiere operanti nell azienda richiedente, di firmare avvisi d impianto (avvisi d installazione) per altre ditte o persone singole non membri dell AIET Art. 4 - Membri onorari L'assemblea dei membri, su proposta del Comitato, può nominare membri onorari le persone che si sono rese particolarmente meritevoli per il loro prolungato, autorevole e proficuo lavoro a favore dell AIET. Art. 5 - Membri liberi I titolari di un'impresa di un membro attivo che cessano l'attività per ragioni di salute o di età dopo almeno 25 anni di adesione attiva all AIET possono essere nominati membri liberi. Art. 6 - Perdita della qualità di membro La qualità di membro si perde: con le dimissioni, da darsi per lettera raccomandata per la fine di un anno civile e con un preavviso di almeno sei mesi; con il venir meno dei requisiti prescritti per l'ammissione nell'associazione; con la morte della persona fisica, lo scioglimento della società di persone, la radiazione a registro di commercio della persona giuridica, con il fallimento; con l'esclusione dall'associazione, in caso di motivi gravi. L'esclusione dall'associazione viene decisa dall'assemblea su proposta motivata del comitato, salvo i casi di spettanza del comitato; essa può essere pronunciata quando un membro trasgredisce gravemente o ripetutamente gli ordinamenti sociali o lede gravemente o ripetutamente il buon nome della professione, o è in arretrato di almeno due anni nel pagamento dei contributi sociali, o di altre quote parti richieste dall AIET sulla base di decisioni assembleari. I membri dimissionari o esclusi perdono ogni diritto sul patrimonio sociale. Art. 7 Finanze I membri uscenti perdono ogni diritto sul patrimonio sociale. I membri uscenti e i loro successori di diritto rimangono pienamente responsabili nei confronti dell AIET per tutte le obbligazioni derivanti dall'appartenenza. Per la copertura delle proprie esigenze finanziarie, l'associazione riscuote una quota annua. Per i membri attivi, le quote annue si compongono: di una quota base; di una quota variabile che dipende dalla somma dei salari. I membri onorari e i membri liberi sono esentati dal pagamento dei contributi sociali. Edizione 2005 Pagina 3 di 6
Art. 8 - Responsabilità Gli impegni assunti dall AIET sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale. E' esclusa ogni responsabilità personale dei membri. Art. 9 - Contributi sociali L'assemblea stabilisce il contributo sociale annuo a carico dei membri. Art. 10 - Organi Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea generale il comitato i revisori dei conti Art. 11 - L'assemblea generale L'assemblea generale ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno. La data dell'assemblea deve essere comunicata ai membri con almeno due mesi di preavviso. La convocazione deve pervenire ai membri per iscritto almeno quindici giorni prima, sulla base di un preciso ordine del giorno. I membri che desiderano sottoporre delle trattande da inserire nell'ordine del giorno devono comunicarle per iscritto al comitato, almeno trenta giorni prima dell'assemblea stessa. Ogni membro attivo, indipendentemente dalla forma giuridica della società affiliata, ha diritto a un voto nelle deliberazioni dell'assemblea. L'assemblea può essere convocata straordinariamente ogni qualvolta lo richiedono le circostanze, per decisione del comitato o a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei membri attivi. L'assemblea è unica competente a deliberare sui seguenti compiti: a) approvazione del verbale dell'assemblea generale; b) approvazione del rapporto annuale di gestione; c) approvazione dei conti annuali a scarico degli organi responsabili della gestione; d) definizione della quota sociale annuale e) elezione del presidente, del comitato, dei revisori dei conti; f) approvazione del preventivo; g) modifica degli statuti e approvazione di regolamenti di carattere obbligatorio; h) decisione su ricorsi in materia di ammissione di membri; i) esclusione di membri; salvo i casi di competenza del comitato; j) accettazione del C.C.L. e di convenzioni con terzi; k) scioglimento dell'associazione. L'assemblea delibera a maggioranza dei membri presenti, senza obbligo di quorum di presenza, eccettuato in caso di scioglimento (art. 16). Edizione 2005 Pagina 4 di 6
Art. 12 - Comitato Il comitato è composto da 7-9 membri attivi, di regola ripartiti proporzionalmente per ogni singola regione del Cantone. Solo membri attivi possono far parte del comitato. Ogni singola ditta individuale, società di persone o di capitale, affiliata all AIET può essere rappresentata in comitato da un solo delegato, ritenuto che esso sia il titolare della ditta individuale o il direttore della società. Se un membro di comitato siede nel Consiglio d amministrazione di altre ditte affiliate all AIET, queste ultime non possono avere alcun rappresentante nel comitato. Non possono fare parte del comitato persone appartenenti a ditte prive di portatore di concessione impiegato al 100% o che hanno alle proprie dipendenze un portatore di concessione che firma per altre ditte (Art.9 c.p.v.3 dell OIBT). Non possono fare parte del comitato persone appartenenti a ditte che beneficiano di un autorizzazione sostitutiva (Art.11 dell OIBT). I membri di comitato dimostrano semestralmente la regolarità dei pagamenti degli oneri sociali attraverso un autocertificazione. Il Presidente e i membri di comitato restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il comitato nomina nel proprio interno il vicepresidente. L età massima d appartenenza al comitato è di 65 anni con il diritto dei membri in carica a mantenere il proprio mandato fino a scadenza. Per motivi particolari, su proposta motivata del comitato, l assemblea può derogare da quest ultima disposizione. Al comitato competono tutte le facoltà che il presente statuto non riserva all esclusiva competenza dell assemblea. Il comitato può in ogni momento deliberare l esclusione immediata di membri che sono stati estromessi dall USIE. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o a richiesta di almeno tre membri. Il comitato può deliberare quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Esso prende tutte le decisioni a semplice maggioranza dei voti espressi; in caso di parità è determinante il voto del presidente. Il comitato nomina un segretario che può essere scelto anche fuori dall'associazione. In questo caso il segretario non ha diritto di voto. Art. 13 - Revisori dei conti L'assemblea designa ogni quattro anni due revisori dei conti e due supplenti, liberamente rieleggibili. Art. 14 - Firma L'AIET è vincolata dalla firma congiunta del presidente e del segretario, o del vicepresidente e segretario, oppure del presidente e del vice presidente. Edizione 2005 Pagina 5 di 6
Art. 15 - Commissioni e gruppi interni Allo scopo di promuovere la collaborazione tra i membri, possono essere costituiti dei gruppi di settore. Questi gruppi dovranno operare nell'ambito e in conformità degli scopi, dei regolamenti e delle decisioni dell AIET. Di regola essi sono presieduti da un membro di comitato. I gruppi di lavoro sono formati in maggioranza dai membri, liberamente proposti, e accettati dal comitato cantonale; tuttavia almeno un membro deve appartenere al comitato Le commissioni permanenti sono: Formazione professionale Aggiornamento tecnico Promozione e partners Paritetica Esami professionali apprendisti Spettano alle commissioni di studio l'esame di temi d'attualità e di progetti per lo sviluppo di leali rapporti di collegialità e solidarietà fra i membri. Inoltre le commissioni di lavoro collaborano con il comitato cantonale nell'informazione e nella sensibilizzazione dei membri sui problemi di carattere professionale. In tutta la loro attività le commissioni di lavoro devono attenersi allo statuto e alle decisioni dell AIET e rispettarne le direttive. Art 16 - Scioglimento Lo scioglimento dell AIET é deciso con la maggioranza dei tre quarti dei membri. Il patrimonio dell Associazione resta affidato alla Camera di commercio, in attesa della ricostituzione di analoga associazione di categoria. Art. 17 - Clausola sussidiaria Per tutto quanto non è previsto in questo statuto valgono le disposizioni USIE e di legge. Art. 18 - Entrata in vigore Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei membri svoltasi il 12 maggio 2005 a Bellinzona. Presidente: Segretario: Gianni Albertoni Gabriele Lazzaroni Edizione 2005 Pagina 6 di 6