REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E MODALITA DI RILASCIO DEGLI ATTI AUTORIZZATORI



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REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E MODALITA DI RILASCIO DEGLI ATTI AUTORIZZATORI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Pag. n. 4 ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE Pag. n. 4 ART. 3 - ESCLUSIONI Pag. n. 5 ART. 4 - ESENZIONI Pag. n. 5 ART. 5 - NATURA DELLE OCCUPAZIONI Pag. n. 6 ART. 6 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI Pag. n. 6 CAPO II CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL CANONE Pag. n. 7 ART. 8 - GRADUAZIONE DELLA TARIFFA Pag. n. 7 ART. 9 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO Pag. n. 8 ART. 10 - AGGIORNAMENTO TARIFFE Pag. n. 9 ART. 11 - PAGAMENTO DEL CANONE Pag. n. 9 ART. 12 - RECUPERO COATTIVO DEL CANONE Pag. n. 9 ART. 13 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE Pag. n. 10 ART. 14 - RIMBORSO DEL CANONE Pag. n. 11 ART. 15 - ONERI ATTO AUTORIZZATORIO Pag. n. 11 2

CAPO III CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, NULLA-OSTA ART. 16 - CLASSIFICAZIONI Pag. n. 13 ART. 17 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Pag. n. 13 ART. 18 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI OCCUPAZIONE Pag. n. 14 ART. 19 - PRONUNCIA SULLA DOMANDA Pag. n. 15 ART. 20 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA Pag. n. 16 ART. 21 - ONERI PER IL RILASCIO Pag. n. 16 ART. 22 - RILASCIO DELL ATTO DI CONCESSIONE Pag. n. 17 ART. 23 - OCCUPAZIONI D URGENZA Pag. n. 17 ART. 24 - CONTENUTO DELL ATTO AUTORIZZATORIO Pag. n. 18 ART. 25 - OPERE ABUSIVE Pag. n. 19 ART. 26 - SANZIONI PER OPERE ABUSIVE E DIFFORMI Pag. n. 19 ART. 27 - AUTORIZZAZIONE ALL ESECUZIONE DEI LAVORI E DISCIPLINARE DI CONCESSIONE Pag. n. 20 ART. 28 - MANUTENZIONE IMPIANTI - MESSA IN PRISTINO DELL AREA Pag. n. 21 ART. 29 - ALTRE LICENZE - DIRITTI DI TERZI Pag. n. 21 ART. 30 - DIVIETO DI CESSIONE DELL ATTO AUTORIZZATORIO - VOLTURA Pag. n. 22 ART. 31 - MODIFICA, REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI O DELLE AUTORIZZAZIONI, NULLA-OSTA Pag. n. 22 ART. 32 - RINNOVO DELL ATTO AUTORIZZATORIO Pag. n. 23 ART. 33 - RINUNCIA DELL ATTO AUTORIZZATORIO Pag. n. 24 CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI ART. 34 - FUNZIONARIO RESPONSABILE Pag. n. 25 ART. 35 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Pag. n. 25 ART. 36 - NORME ABROGATE Pag. n. 25 ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE Pag. n. 26 TABELLA A Pag. n. 27 3

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina le norme relative all applicazione del Canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche nonchè i relativi atti autorizzatori. ART. 2 OGGETTO DEL CANONE 1. Le occupazioni sia permanenti che temporanee effettuate sulle strade, nelle aree e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sono soggette ad un corrispettivo denominato Canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi dell art. 63 del D. Lgs. 446 del 15 Dicembre 1997 e successive modificazioni. 2. Sono, parimenti, soggette al Canone le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti a rete per l erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa. 3. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia e pertanto soggette al Canone salvo che l occupazione non sia preesistente alla data di costituzione della servitù. 4. Il Canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, a far data dal passaggio stesso. 4

ART. 3 ESCLUSIONI Sono escluse dal Canone:? Le occupazioni realizzate sui tratti di strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti individuabili a norma dell art. 2 comma 7, del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285;? Balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;? Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi effettuati da privati. Sono esenti dal Canone: ART. 4 ESENZIONI 1. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), da Enti Religiosi per l esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all art. 87 comma 1 lett. c, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. 2. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere. 3. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione. 4. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci. 5. Le occupazioni con passi carrabili a qualsiasi edificio o terreno; sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l accesso dei veicoli alla proprietà privata. 5

6. Le occupazioni con tende fisse o retrattili. 7. Le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Ai fini dell esenzione si tiene conto delle sole occupazioni contigue, o comunque riferite alla stessa unità abitativa o al medesimo fondo, anche se assentite con provvedimenti differenti. 8. Le occupazioni temporanee per ristrutturazioni edilizie previste dal combinato disposto commi 1 e 4 dell art. 1 L. 27/12/97 n. 449. ART. 5 NATURA DELLE OCCUPAZIONI Le occupazioni si suddividono in permanenti e temporanee: 1. Le occupazioni permanenti hanno carattere stabile, di durata non inferiore all anno, comportino o meno l esistenza di manufatti o impianti o comunque sottraggano l uso pubblico alla collettività per scopi privatistici. 2. Le occupazioni temporanee hanno durata inferiore all anno. ART. 6 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI 1. Il Canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell atto di concessione o di autorizzazione in base a tariffa determinata nel medesimo atto. 2. In caso di contitolarità della concessione il canone è dovuto in via solidale, tuttavia, in caso di richiesta di tutti i titolari, è ripartito proporzionalmente alle quote da loro dichiarate. 3. In ogni caso, per ragioni di economicità nella riscossione del canone, la quota di ogni contribuente non dovrà essere inferiore al canone dovuto per mq. o lineare. 6

CAPO II CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE ART. 7 DETERMINAZIONE DEL CANONE 1. La tariffa costituisce base per il calcolo del Canone annuo ottenuto moltiplicando la tariffa stessa per l occupazione di fatto espressa in mq. o lineari per cavi, condutture e impianti. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono arrotondate al mq. o lineare superiore. 2. Il Canone determinato sulla base della tariffa, con riferimento alla durata dell occupazione, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall occupazione del suolo e sottosuolo. 3. Il Canone per le occupazioni prospicienti le strade appartenenti a categorie diverse è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata. 4. Dalla misura complessiva del canone va detratto l importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dalla Provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 5. La tariffa che determina il canone è automaticamente aggiornata ogni anno con decorrenza dal 1 Gennaio in base alla variazione accertata dall ISTAT dall indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell anno precedente (raffronto tra i numeri indice dei mesi di dicembre). ART. 8 GRADUAZIONE DELLA TARIFFA 1. Ai fini dell applicazione del Canone le strade provinciali sono classificate in due categorie come da atto di classificazione delle strade approvato dal Consiglio Provinciale al n. 28635/15818.G nella seduta del 17.05.1994 P.V. n. 92. La classificazione può essere oggetto di modificazioni in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo adottato dal competente Organo Provinciale in relazione alle variate condizioni di importanza della strada. 7

2. Il Canone è altresì determinato in base ai seguenti criteri: Valore economico in riferimento alla classificazione delle strade provinciali: Strada di I Categoria = tariffa di L. 34.000.= al mq. o lineare; Strada di II Categoria = tariffa di L. 23.800.= al mq. o lineare. Economico in riferimento alle finalità commerciali dell occupazione: Coefficienti: Attività commerciali pari a 1,50; Attività diverse pari a 1,00. Sacrificio imposto alla collettività: Coefficienti: Per opere tendenti a migliorare l aspetto viabilistico pari a 0,90; Per opere a totale sacrificio della collettività pari a 1,25. Valore economico della disponibilità dell area: Coefficienti: Per le strade di I Categoria pari a 1,50; Per le strade di II Categoria pari a 1,00. 3. I coefficienti alle lettere b), c) e d) sono cumulabili e riferiti al valore stabilito al punto a). ART. 9 OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO 1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente commisurandolo al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni: fino a 20.000 abitanti, lire 1.500.= per utenza; oltre 20.000 abitanti, lire 1.250.= per utenza; 2. Per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell importo risultante dall applicazione della misura unitaria di tariffa, di cui al punto 1 lettere a) e b), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale; 3. L ammontare complessivo del canone annuo dovuto alla Provincia non può essere inferiore a L. 1.000.000.= (un milione). 8

ART. 10 AGGIORNAMENTO TARIFFE 1. L aggiornamento delle tariffe opera ai sensi della normativa di cui al comma 5 dell art. 7 del presente Regolamento. ART. 11 PAGAMENTO DEL CANONE 1. Per le concessioni permanenti la prima annualità di Canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 Dicembre successivo. 2. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e devono essere pagate, comprensive dell aggiornamento ISTAT, entro il Mese di Maggio a mezzo di: 1) apposito conto corrente postale intestato alla Provincia; 2) bonifico bancario intestato alla Provincia; 3) versamento diretto alla Tesoreria Provinciale. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento a Lire 1.000.= (mille) per difetto se la frazione non è superiore a Lire 500.= (cinquecento) o per eccesso se è superiore, per le concessioni autorizzate o realizzate al 31 Dicembre dell anno precedente. 3. Non si dà luogo alla riscossione del Canone per importi fino a L. 32.000.= (trentaduemila). 4. In caso di ritardato pagamento del Canone il concessionario è tenuto a corrispondere interessi di legge per ogni semestre compiuto dalla data del mancato pagamento. ART. 12 RECUPERO COATTIVO DEL CANONE 1. La riscossione coattiva del canone viene effettuata secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602 mediante la formazione di ruoli con le modalità previste dall art. 69 del D.P.R. n. 43/1988. 9

ART. 13 OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 1. La tariffa è graduata in base al valore economico con riferimento alla classificazione delle strade provinciali come segue: Categoria I tariffa giornaliera di L. 2.000.= al mq. o metro lineare; Categoria II tariffa giornaliera di L. 1.400.= al mq. o metro lineare. 2. La tariffa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa, graduate secondo il comma precedente e va sempre pagato al momento del rilascio della concessione. 3. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, o manifestazioni con prevalente attività commerciale, (con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante) la tariffa è aumentata nella misura del 50% (cinquanta per cento). 4. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia la tariffa è aumentata del 30% (trenta per cento). 5. Le occupazioni non eccedenti i 10 (dieci) metri quadrati realizzate in occasioni di manifestazioni o iniziative politiche sono esenti. 6. Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con cavi, condutture ed impianti in genere, si applica, fino al collaudo delle opere, il calcolo in mq. della superficie occupata temporaneamente dopodiché si applica la tariffa vigente per le occupazioni permanenti come al precedente art. 9. 7. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali, ricreative o sportive, nonché quelle poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell 80% (ottanta per cento). 8. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e pubblici servizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa è ridotta del 50% (cinquanta per cento). 9. Per le occupazioni di durata non superiore ai quindici giorni si applica una riduzione del 20% (venti per cento). 10. Per le occupazioni di durata non superiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la tariffa è ridotta al 10% (dieci per cento). 11. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili. 10

ART. 14 RIMBORSO DEL CANONE 1. I contribuenti possono richiedere alla Provincia, con apposita istanza, corredata da idonea documentazione, da presentarsi entro 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento, il rimborso delle somme versate e non dovute. 2. Sull istanza di rimborso la Provincia provvede entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della stessa. 3. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di legge per ogni semestre compiuto dalla data dell eseguito pagamento. 4. Per importi fino a L. 32.000.= (trentaduemila) non si effettuano rimborsi. ART. 15 ONERI ATTO AUTORIZZATORIO 1. Per il rilascio o il rinnovo degli atti autorizzatori di cui al successivo art. 16 comma 1 è dovuto a questa Provincia un corrispettivo, ai sensi del comma 2 art. 405 D.P.R. 16/12/92 n. 495, secondo le tipologie e le modalità di cui al presente articolo. 2. Atto autorizzatorio relativo a: casistica prevista all art. 24 comma 3 punti a.1) e a.2): per strade di I Categoria L. 350.000.= per strade di II Categoria L. 300.000.= casistica prevista all art. 24 comma 3 punti a.3) e a.4): b.1) atto per manufatto con finalità indicatorie (frecce direzionali mono/bifacciali): per strade di I Categoria L. 350.000.= per strade di II Categoria L. 300.000.= b.2) atto per manufatto con finalità prettamente pubblicitarie (cartelli mono/bifacciali)fino ad 1 mq. di superficie: per strade di I Categoria L. 350.000.= per strade di II Categoria L. 300.000.= b.3) oltre 1 mq. e fino a 3 mq. di superficie: per strade di I Categoria L. 450.000.= per strade di II Categoria L. 400.000.= b.4) oltre 3 mq. di superficie: per strade di I Categoria L. 550.000.= per strade di II Categoria L. 500.000.= 11

b.5) atto per manufatto temporaneo (striscioni, locandine e stendardi): per strade di I Categoria L. 100.000.= per strade di II Categoria L. 80.000.= b.6) atto per manufatto pubblicitario non previsto nei precedenti punti: per strade di I Categoria L. 150.000.= per strade di II Categoria L. 100.000.= 3. L aggiornamento per i corrispettivi di cui ai precedenti punti a) e b) opera ai sensi della normativa di cui al comma 5 dell art. 7 del presente Regolamento. 4. I corrispettivi di cui al comma 2 sono comprensivi delle spese di istruttoria di cui all art. 18 comma 1 lettera e). 12

CAPO III CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, NULLA-OSTA ART. 16 CLASSIFICAZIONI 1. I provvedimenti autorizzatori previsti dal Titolo II Capo I del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/92 n. 285 nonchè del Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16/12/92 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni che maggiormente interessano il demanio indisponibile della Provincia ai fini del Canone di occupazione di suolo pubblico sono classificabili in: Concessione: atto che disciplina l effettiva occupazione di suolo pubblico sia all esterno che all interno del centro abitato; Autorizzazione: atto che disciplina l uso di suolo pubblico, le fasce di rispetto delle strade stesse e comunque le aree lungo o in vista le strade provinciali per quanto concerne i manufatti pubblicitari all esterno del centro abitato; Nulla-osta: atto che disciplina in modo tecnico gli atti di cui ai precedenti punti a) e b) all interno del centro abitato (così come definiti dal N.C.D.S.). 2. I provvedimenti di cui al I comma, oltre al canone di occupazione, ove previsto, sono assoggettati ad un corrispettivo, disciplinato al precedente art. 15, dovuto per il rilascio o rinnovo degli atti così come previsto dall art. 405 comma 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16/12/92 n. 495. ART. 17 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 1. Chiunque intenda effettuare opere ricadenti nell ambito di applicazione del precedente comma 1 art. 16, deve farne apposita domanda alla Provincia. 2. La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata anche per opere permanenti e/o temporanee interessanti la fascia di rispetto e le aree di visibilità così come previsto dal D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada, nonché per gli interventi di manutenzione che, pur non modificando le occupazioni in atto, comportano l adozione di provvedimenti riguardanti la circolazione e sicurezza stradale in genere. 13

3. Per i lavori da eseguirsi all esterno del centro abitato così come definito dal N.C.D.S., la richiesta dovrà essere effettuata direttamente a questa Provincia previo inoltro di adeguati elaborati tecnici, redatti e sottoscritti da tecnici abilitati all esercizio della professione di ingegneri, architetti, geometri, periti edili e rappresentanti in modo inequivocabile le opere da realizzarsi. Se invece i lavori da effettuarsi ricadono all interno del centro abitato, la relativa richiesta, seguendo le modalità sopra riportate, dovrà essere inoltrata al Comune territorialmente competente che provvederà a sua volta ad inoltrarla a questa Provincia. In tale ipotesi, l autorizzazione sarà rilasciata dal Comune stesso previa acquisizione del relativo Nulla-osta provinciale fermo restando la competenza della Provincia per l atto di concessione per l occupazione di suolo pubblico. 4. La domanda redatta in carta legale deve essere consegnata all Ufficio Protocollo dell Ente. 5. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine, per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all arrivo. ART. 18 CONTENUTO DELLA DOMANDA 1. La domanda deve contenere: l indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente (dati richiesti nel rispetto della L. 675/96 a tutela della riservatezza); l ubicazione esatta dei lavori da eseguirsi anche in relazione alla proprietà provinciale più vicina nonché la misura stessa dell opera; il periodo per il quale l atto autorizzatorio viene domandato, i motivi a fondamento dello stesso, l oggetto e la descrizione dell opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d uso; la domanda dovrà essere accompagnata dall estratto mappa, dai disegni in pianta e sezione, progetti, fotografie, secondo le istruzioni dell Ufficio Concessioni; attestazione del versamento delle spese collegate alle concessioni precarie stradali così come determinate annualmente da apposita deliberazione sulla determinazione delle tariffe dei servizi pubblici provinciali; le suddette spese saranno comunque incamerate dalla Provincia in caso di diniego o rinuncia dell atto autorizzatorio; autocertificazione relativa alla richiesta di esenzione di cui all art. 4 comma 8 del presente Regolamento; 14

la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento; l impegno a sostenere:? il deposito di cauzione se richiesto dalla Provincia;? il versamento per i diritti di cui al comma 2 dell art. 16. 2. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell esame della domanda. Per quanto concerne la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell istruttoria e di cui deve essere corredata la domanda, si fa rinvio al Regolamento sul Procedimento Amministrativo, adottato in applicazione della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 ed ai successivi provvedimenti previsti all art. 18 del presente Regolamento. ART. 19 PRONUNCIA SULLA DOMANDA 1. Le domande pervenute sono assegnate, per l istruttoria e per la definizione, al competente Ufficio Concessioni. All atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all art. 7 della Legge n. 241/90 viene reso noto l avvio del procedimento, l unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonchè le altre notizie previste dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo. 2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere l atto autorizzatorio, il Dirigente o il Funzionario incaricato provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo. 3. In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241. 4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso. 5. In presenza di più domande intese ad ottenere l occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda. Nel caso di domande inoltrate tramite posta la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e se pervenute nello stesso giorno la concessione viene rilasciata in esito a sorteggio. 6. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta o qualora ai fini della valutazione della stessa si reputi necessario l acquisizione di nuova 15

documentazione, l Ufficio Concessioni richiederà per iscritto le necessarie integrazioni. Tali integrazioni devono essere fatte pervenire entro 90 (novanta) giorni, termine oltre il quale la domanda si intende decaduta. 7. La domanda deve essere inoltrata anche se per l atto autorizzatorio sarà prevista l esenzione o l esclusione dal pagamento del canone. 8. Tutte le spese occorrenti per il rilascio dell atto autorizzatorio sono a carico del richiedente. ART. 20 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 1. La domanda sarà oggetto d istruttoria da parte dell Ufficio Concessioni. La domanda sarà esaminata sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia, fra le quali si richiamano fondamentalmente il D.Lgs. n. 285/92 N.C.D.S. e successive modifiche ed il D.P.R. n. 495/92 Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche. 2. La domanda presentata sarà esaminata sotto il profilo della sicurezza e della circolazione e della tutela del demanio stradale, pur non escludendo gli aspetti connessi con la tutela ambientale. ART. 21 ONERI PER IL RILASCIO 1. Il rilascio dell autorizzazione, della concessione o del nulla osta prevede il pagamento delle spese, di cui all art. 16 comma 2 del presente Regolamento, secondo gli importi dettagliati per fattispecie e previsti all art. 15 del presente Regolamento. 16

ART. 22 RILASCIO DELL ATTO DI CONCESSIONE 1. Il Dirigente o il Funzionario incaricato, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. 2. L atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l inizio dell occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all atto del ritiro. 3. Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro 30 (trenta) giorni da quello indicato come data di inizio dell occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l incameramento delle sole spese di istruttoria di cui all art. 18 comma lett. e). 4. Ove peraltro l interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata anche a sanatoria. ART. 23 OCCUPAZIONI D URGENZA 1. Per far fronte a situazioni d emergenza o quando si tratti di provvedere all esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l occupazione può essere effettuata dall interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzatorio che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l atto autorizzatorio, l interessato ha l obbligo di dare immediata comunicazione dell occupazione al competente Ufficio Concessioni via fax o con telegramma. 2. L Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni d urgenza. In caso negativo le opere realizzate sono considerate abusive a tutti gli effetti anche sanzionatori. 3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall art. 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada. 17

ART. 24 CONTENUTO DELL ATTO AUTORIZZATORIO 1. Nell atto autorizzatorio sono indicate:? la durata dell occupazione;? la misura dello spazio concesso;? le condizioni alle quali la Provincia subordina l atto autorizzatorio nonché la determinazione del canone dovuto. 2. Ogni atto autorizzatorio si intende subordinato all osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle opere da eseguirsi. 3. L atto autorizzatorio viene sempre accordato: a termine per la durata massima di: a.1) anni 29 (ventinove) per le concessioni relative ad occupazioni di tipo permanente con passi carrai, condutture, cavi, impianti e manufatti in genere (esclusi i manufatti pubblicitari) occupanti il suolo pubblico, il sottosuolo e soprassuolo; a.2) anni 29 (ventinove) per le autorizzazioni/nulla-osta concernenti opere di tipo permanente con passi carrai, condutture, cavi, manufatti ed impianti in genere (esclusi i manufatti pubblicitari) che non occupano direttamente il suolo pubblico ma siano prospicienti le strade provinciali (es.: fasce di rispetto delle strade provinciali); a.3) anni 3 (tre) per le concessioni relative ad occupazioni di suolo pubblico con manufatti pubblicitari; a.4) anni 3 (tre) per le autorizzazioni/nulla-osta concernenti le occupazioni di tipo permanente con manufatti pubblicitari nelle aree prospicenti il suolo di proprietà provinciale o sulle fasce di rispetto delle strade stesse o comunque sulle aree lungo o in vista delle strade provinciali. senza pregiudizio dei diritti di terzi; con l obbligo del richiedente di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi; con facoltà da parte della Provincia di imporre nuove condizioni il cui soddisfacimento sarà a totale carico del richiedente. 4. Resta a carico del richiedente ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione. 5. Al termine dell atto autorizzatorio il richiedente avrà l obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione di quelle opere installate che a giudizio insindacabile dell Ente possano 18

arrecare pregiudizio alla sicurezza di persone e/o cose e di rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall Ente. 6. Quando l occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del N.C.D.S. è fatta salva l osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal Relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, e in ogni caso l obbligatorietà per l occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. 7. Il richiedente sarà ritenuto responsabile per ogni e qualsiasi danno si dovesse verificare a persone e/o cose, durante e/o l esecuzione delle opere richieste, per fatti e/o circostanze legate all irregolare esecuzione dei lavori stessi e/o al mancato rispetto delle prescrizioni. ART. 25 OPERE ABUSIVE 1. Le opere realizzate senza l atto autorizzatorio provinciale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni: difformi dalle disposizioni dell atto autorizzatorio; che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga dell atto, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione dell atto autorizzatorio medesimo; risultanti da verbale di contestazione redatto da Pubblico Ufficiale competente effettuate senza la necessaria autorizzazione/ concessione/ nulla-osta. 2. In tutti i casi di opere abusive, la Provincia, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli abusivi la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all uopo assegnato, l Ente provvede ad avviare l iter per la rimozione delle opere abusive a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero. ART. 26 SANZIONI PER OPERE ABUSIVE E DIFFORMI 1. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma dell art. 24 comma 1 lett. c), l occupante è soggetto, (D. Lgs. 446/97 art. 63 comma 2 lettera g)), anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone nè superiore al doppio del 19

canone stesso. Il contravventore può avvalersi della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689. 2. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso. 3. L irrogazione della sanzione di cui al comma 1 non pregiudica l irrogazione di quelle stabilite dall art. 20, commi 4-5, del Nuovo Codice della Strada approvato D. Lgs. n. 285 del 30/04/92. ART. 27 AUTORIZZAZIONE ALL ESECUZIONE DEI LAVORI E DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 1. Conclusa positivamente l istruttoria della domanda, l Ufficio Concessioni rilascia, nel caso di occupazione temporanea, o di non occupazione di suolo pubblico, l autorizzazione/nulla-osta ad eseguire i lavori o a stabilire le occupazioni; viceversa, nel caso di occupazione permanente, verrà inviato al richiedente un disciplinare di concessione, su cui verrà indicato anche l importo del canone da versare, il richiedente stesso dovrà regolarizzare il disciplinare ai fini del bollo e riconsegnarlo debitamente sottoscritto secondo le indicazioni contenute nella lettera accompagnatoria dello stesso. 2. I provvedimenti di autorizzazione, di concessione o di nulla-osta, in quanto atti con significato istituzionale, non sono obbligatoriamente soggetti a registrazione, ai sensi dell art. 7 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. 3. Successivamente alla riconsegna del disciplinare debitamente perfezionato, verrà richiesto, ove previsto da apposito atto deliberativo della Provincia, un deposito cauzionale che sarà restituito su richiesta dell utente trascorso un anno dalla data di dichiarazione di ultimazione dei lavori. 4. In luogo della cauzione può essere prestata fidejussione bancaria/assicurativa in conformità alle norme vigenti. 5. Durante e comunque al termine dei lavori, l Ufficio Concessioni procederà al loro collaudo, con verifica della rispondenza fra le opere autorizzate e quelle effettivamente realizzate e dei ripristini effettuati. 6. Il disciplinare relativo ad ogni singola concessione nel caso di occupazioni riguardanti servizi pubblici (tubazioni di acquedotti e gasdotti, cavi elettrici, telefonici, ecc.) potrà essere sostituito con stipulazione di apposita Convenzione Generale. 20

ART. 28 MANUTENZIONE IMPIANTI - MESSA IN PRISTINO DELL AREA 1. Il titolare dell atto autorizzatorio, ha l obbligo della manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonchè delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di sicurezza verso terzi e di sicurezza della circolazione. 2. Qualora i titolari dell atto eseguano lavori di manutenzione o di installazione, riparazione, derivazioni od altro, sono sempre tenuti a mettere in pristino stato le opere medesime e l area interessata con spese a loro totale carico e previa richiesta di autorizzazione alla Provincia con le modalità di cui all art. 16 del Regolamento. ART. 29 ALTRE LICENZE - DIRITTI DI TERZI 1. Il rilascio dell atto autorizzatorio all utilizzazione di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non sottrae l interessato dall obbligo del possesso e all esibizione di licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte (licenze comunali, di commercio, di pubblica sicurezza, nulla-osta del Comando dei Vigili del Fuoco, ecc.) che lo abilitino all esercizio delle opere eseguite. 2. Analogamente, gli atti autorizzatori si intenderanno rilasciati sempre con salvezza e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare dell atto autorizzatorio. 21

ART. 30 DIVIETO DI CESSIONE DELL ATTO AUTORIZZATORIO VOLTURA 1. L atto è valido per la località, la durata, la superficie e l attività autorizzata. 2. In caso di variazione degli elementi di cui al precedente comma, gli atti di rinnovo o voltura dovranno essere effettuati entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell evento nelle modalità seguenti: per variazioni nelle occupazioni da determinare una modificazione nell ammontare del canone (es.: cambio di attività, misure, ecc.) occorre richiedere nuovo atto con le modalità stabilite nel presente Regolamento; per variazioni nella titolarità dell atto (decesso, vendita o comunque altro passaggio reale di proprietà), fermo restando l originaria data di scadenza della concessione, occorre richiedere la voltura dell atto con domanda in carta legale e provvedere al pagamento delle sole spese di istruttoria vigenti nell Ente. 3. Nelle fattispecie previste dal comma precedente alle lettere a) e b) occorre darne immediata comunicazione all Ufficio Tributi. ART. 31 MODIFICA, REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI O DELL AUTORIZZAZIONI, NULLA-OSTA 1. Nel corso della durata della concessione/autorizzazione/nulla-osta, la Provincia, a suo insindacabile giudizio, quando lo ritenga opportuno o necessario per la tutela della circolazione o per altri motivi, può imporre lo spostamento o la rimozione degli impianti e delle strutture, nonchè limitazioni e modifiche alle condizioni e modalità del provvedimento rilasciato a totale cura e spese del titolare. 2. Le concessioni/autorizzazioni/nulla-osta per l occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico sono sempre revocabili per motivi di pubblico interesse. 3. La revoca della concessione per motivo di interesse pubblico dà diritto alla restituzione, a domanda, del canone pagato in anticipo senza interessi proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di 22

effettiva riconsegna dello spazio o dell area occupata e l ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva nonché della cauzione, ove esiste. 4. La revoca della concessione per colpa del concessionario fa sorgere il diritto della Provincia a trattenere gli oneri di cui all art. 15, a titolo di penale. 5. La revoca della concessione/autorizzazione/nulla-osta o le modifiche ai predetti atti saranno notificate all utente con la raccomandata ricevuta di ritorno nella quale sarà indicato il termine per l osservanza, termine non soggetto ad interruzione. 6. Sono causa di decadenza delle concessioni/autorizzazioni/nulla-osta le seguenti inosservanze: le violazioni da parte del titolare della concessione/autorizzazione/ nulla-osta, o degli aventi diritto, delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento o nel provvedimento autorizzatorio nonché il mancato pagamento delle rate scadute entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di messa in stato di mora; la violazione delle norme di legge o dei regolamenti in materia dell occupazioni di suoli; l uso improprio del diritto di occupazione; la non rispondenza fra le opere effettivamente realizzate e quelle autorizzate; la mancata realizzazione delle opere entro il termine stabilito dall atto autorizzatorio, salvo eventuale richiesta di proroga e di accoglimento della stessa da parte della Provincia; la mancata richiesta di rinnovo nei termini di cui al successivo art. 32. ART. 32 RINNOVO DELL ATTO AUTORIZZATORIO Almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell atto autorizzatorio, l interessato può richiederne il rinnovo osservando le norme stabilite dal presente Regolamento. 23

ART. 33 RINUNCIA ALL ATTO AUTORIZZATORIO 1. Il titolare di un atto autorizzatorio può rinunciare allo stesso dandone comunicazione all Ufficio Competente. A sue spese, il titolare deve riportare i luoghi in pristino stato. 2. Se del caso, i lavori di ripristino dovranno essere autorizzati con regolare permesso. 24

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI ART. 34 FUNZIONARIO RESPONSABILE 1. La Provincia designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 2. I compiti e le funzioni del presente articolo possono essere affidati alla figura prevista dal precedente art. 19. ART. 35 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 1. Le concessioni/autorizzazioni/nulla-osta rilasciate anteriormente all 1/01/2000 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 32; resta comunque salva la facoltà della Provincia di revocare il provvedimento amministrativo nell eventualità che vi siano contrasti con le disposizioni contenute nel presente regolamento. 2. Entro sei mesi dall entrata in vigore del presente Regolamento i concessionari che occupano suolo pubblico ai sensi dell art. 9, dovranno presentare una dichiarazione con la specificazione delle utenze attribuibili a ciascun Comune del territorio provinciale ove hanno sede le occupazioni stesse; successivamente, l aggiornamento annuale di tale dichiarazione, dovrà essere presentata il mese di marzo dell anno successivo con riferimento ai dati esposti fino al 31/12 dell anno precedente. 3. Entro due anni dall entrata in vigore del presente Regolamento i concessionari che occupano suolo pubblico ai sensi dell art. 9 sono tenuti a presentare un inventario generale delle opere in questione con le modalità specifiche richieste dal Settore Viabilità della Provincia; successivamente, l aggiornamento annuale, al 31 Dicembre, dovrà essere presentato entro il mese di marzo dell anno successivo. 4. I limiti previsti sia dal 3 comma dell art. 11 e dal 4 comma dell art. 14 si estendono a tutti i crediti/debiti di natura patrimoniale e tributaria di pertinenza dell Ente. 5. L applicazione in EURO delle tariffe previste dal presente Regolamento è riportata nella tabella allegata sotto la lettera A con il seguente rapporto di cambio: 1 EURO = Lire 1.936,27.= e sarà automaticamente 25

aggiornata in base alla parità monetaria EURO/LIRA che sarà fissata dalle competenti autorità monetarie dell U.E. 6. Nel periodo transitorio di introduzione dell EURO nell ordinamento nazionale, individuato dalle norme comunitarie, i debitori della Provincia possono, ai sensi dell art. 48 primo comma del D. Lgs. 24/06/98 n. 213, effettuare in EURO i versamenti, qualora le operazioni di pagamento e versamento non avvengano in contanti. Gli importi espressi in lire in base alle norme del presente regolamento compresi quelli relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie, sono soggetti alle modalità di conversione in EURO previste dalle disposizioni comunitarie o nazionali. ART. 36 NORME ABROGATE 1. Con la data del 1 gennaio 2000 viene abrogato il Regolamento per l applicazione del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche e modalità di rilascio degli atti autorizzatori approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione P.V. n. 75 del 17.12.1998 e successive modifiche. 2. Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali. ART. 37 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell art. 17 comma 33 della Legge 127/97, è pubblicato all Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell art. 47 della L. 142 del 08.06.1990 e produce i propri effetti dal 1 Gennaio 2000. 26

TABELLA A (1 EURO =. 1.936,27) Art. 8 c. 2 lettera a) I^ CATEGORIA EURO 17,56 II^ CATEGORIA EURO 12,30 Art. 11 c. 2 arrotondamento EURO 1,00 Art. 11 c. 3 EURO 16,53 Art. 13 c. 1 I^ CATEGORIA EURO 1,04 II^ CATEGORIA EURO 0,73 Art. 14 c. 4 EURO 16,53 Art. 15 c. 2 lettera a) I^ CATEGORIA EURO 180,76 II^ CATEGORIA EURO 154,94 lettera b)- b.1 I^ CATEGORIA EURO 180,76 II^ CATEGORIA EURO 154,94 b.2 I^ CATEGORIA EURO 180,76 II^ CATEGORIA EURO 154,94 b.3 I^ CATEGORIA EURO 232,41 II^ CATEGORIA EURO 206,59 b.4 I^ CATEGORIA EURO 284,06 II^ CATEGORIA EURO 258,23 b.5 I^ CATEGORIA EURO 51,65 II^ CATEGORIA EURO 41,32 b.6 I^ CATEGORIA EURO 77,47 II^ CATEGORIA EURO 51,65 27