CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Patrocinio a spese dello Stato



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CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Patrocinio a spese dello Stato NOTA BENE: La presentazione dell istanza all ammissione al Patrocinio a spese delle Stato deve avvenire: DIRETTAMANTE PRESSO I NOSTRI UFFICI: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (Palazzo di Giustizia Piazza Cavour - Piano terra) A MEZZO RACCOMANDATA A.R. INDIRIZZA A: Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Roma -Ufficio Patrocinio a spese dello Stato- Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour - 00193 Roma DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: a) originale e una copia dell istanza di ammissione al patrocinio; b) due copie di un documento di identità in corso di validità; (extracomunitari censimento della questura) c) due copie del codice fiscale o tessera sanitaria; d) due copie del CUD o del Mod. 730 o certificato di pensione e) per il divorzio due copie uso studio dell omologa della sentenza di separazione La dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) non viene presa in considerazione ai fini del reddito 1

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SCRIVERE LA DOMANDA IN STAMPATELLO Istanza per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato Procedimenti: Civile, Amministrativo, Volontaria Giurisdizione. Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Roma Palazzo di Giustizia Piazza Cavour 00193 Roma Il/La sottoscritto/a Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dall art. 125 T.U. n. 115/2002, dichiara e premette quanto segue: 1) Generalità richiedente (art. 79, comma 1, lettera B) Cognome nome codice fiscale stato civile nato/a a prov. il _ residente in c.a.p. prov. via _ n. telefoni fax proprietario/a delle seguenti unità immobiliari reddito annuo imponibile complessivo (dell intero nucleo familiare, incluso il richiedete, art. 76) euro M F Generalità e reddito imponibile dei componenti della famiglia anagrafica (da intendersi convivente, art. 79, co. 1, lett. B) euro Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale Grado di parentela Reddito imponibile complessivo 3

2) Autocertificazione dei redditi (art. 79, co. 1, lettera C) Il/La sottoscritto/a dichiara che il reddito imponibile, ai fini dell imposta personale sul reddito, risultante dall ultima dichiarazione dei redditi relativa all anno per l istante è di euro per i familiari conviventi è di euro e così in totale euro Il/La sottoscritto/a dichiara che la somma del reddito imponibile dell istante più quello dei suoi familiari conviventi è, quindi, inferiore all importo previsto dagli artt. 76 e 77 del T.U. n. 115/2002. 3) Impegno a comunicare le variazioni di reddito (art. 79, co. 1, lettera D) Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, rilevanti ai fini della concessione del beneficio. 4) Enunciazioni utili ed indicazioni delle prove per consentire di valutare la non manifesta infondatezza della richiesta (art. 122): C H I E D E L ammissione al patrocinio a spese dello stato per: Roma, Firma PER COMUNICAZIONI ALL AVVOCATO Firma per autentica Avv. Indirizzo Cap Località 5) Autorizzazione al trattamento dei dati personali. Tutto ciò premesso e dichiarato, il/la sottoscritto/a istante autorizza il difensore delegato al trattamento dei dati personali riportati nella presente istanza, essendo informato dei poteri e delle facoltà riservati dalla legge n. 675/1996 e successive. 6) Sanzioni (art. 125) vedi testo articoli 4

D.L. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia (testob) Supplemento ordinario n.126/l alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 Serie generale Art. 76 (L) (Condizioni per l'ammissione) 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile al fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Art. 77 (L) (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione) 1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'istat, dall indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Art. 79 (L) (Contenuto dell'istanza) 1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. 3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. Art. 122 (L) (Contenuto integrativo dell'istanza) 1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione. Art. 125 (L) (Sanzioni) 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. 2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d). 5