COMUNE DI PORZA. Regolamento comunale per il servizio racconta ed eliminazione rifiuti



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Transcript:

COMUNE DI PORZA Regolamento comunale per il servizio racconta ed eliminazione rifiuti

INDICE CAPITOLO I NORME GENERALI... 5 Art. 1 Concetto... 5 Art. 2 Modo di raccolta... 5 Art. 3 Obbligo di consegna... 5 Art. 4 Esclusione... 5 CAPITOLO II GENERE DEI RIFIUTI E MODO DI RACCOLTA... 6 Art. 5 Rifiuti domestici... 6 Art. 6 Rifiuti ingombranti... 6 Art. 7 Vetro e plastica riciclabile... 6 Art. 8 Oli... 7 Art. 9 Pile e batterie... 7 Art. 10 Alluminio... 7 Art. 11 Ferro minuto e latta.... 7 Art. 12 Altri metalli... 7 Art. 13 Carta e cartone... 7 Art. 14 Rifiuti Compostabili... 8 Art. 15 Rifiuti speciali e rifiuti diversi... 8 CAPITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI... 10 Art. 16 Recipienti stradali (cestini)... 10 2

Art. 17 Divieti... 10 Art. 19 Tasse... 10 CAPITOLO IV PENALITÀ E RICORSI... 13 Art. 20 Multa... 13 CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI... 14 Art. 21 Abrogazione... 14 Art. 22 Entrata in vigore... 14 3

Richiamati i disposti - della Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; - della Legge federale sulla protezione dell ambiente del 7 ottobre 1983 - della Legge d applicazione della Legge federale contro l inquinamento; delle acque del 7 aprile 1975; - del Decreto legislativo di applicazione della Legge federale sulla protezione dell ambiente del 23 aprile 1986; - dell Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986; - del Decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987; - del Decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separate ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 ottobre 1987; - della Legge concernente l eliminazione degli autoveicoli inservibili dell 11 novembre 1968 e il suo regolamento di applicazione del 10 settembre 1971; - della Legge organica comunale del 10 marzo 1987; - dell Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 - del Regolamento comunale del 20 novembre 1989; - e ogni altra norma in materia applicabile; - il Municipio di Porza dispone quanto segue: 4

CAPITOLO I NORME GENERALI Art. 1 Concetto Art. 2 Modo di raccolta Il Comune di Porza organizza sul proprio territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti. La raccolta avviene negli appositi contenitori ubicati lungo le strade pubbliche oppure nei luoghi indicati dal Municipio. Il Municipio può regolare o modificare le modalità di raccolta di ogni singolo genere di materiale. Art. 3 Obbligo di consegna Art. 4 Esclusione La consegna di rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti speciali ed i rifiuti diversi, di cui all art 15 del presente regolamento e ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate. Questi rifiuti dovranno venire eliminati a cura e spese di chi li produce, conformemente all eventuale legislazione e alle disposizioni in materia. 5

CAPITOLO II GENERE DEI RIFIUTI E MODO DI RACCOLTA Art. 5 Rifiuti domestici 1. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dai negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali ed in genere da tutte le attività a carattere commerciale. 2. I rifiuti, racchiusi in sacchi di plastica ben legati, devono essere deposti negli appositi contenitori. 3. Sono esclusi dalla raccolta tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, i rifiuti riciclabili e quelli speciali di cui all art. 15 del presente regolamento. Art. 6 Rifiuti ingombranti 1. Per rifiuti ingombranti si intendono quelli che per le loro dimensioni o peso richiedono un servizio speciale di raccolta. 2. Il servizio di raccolta, lungo le strade, è riservato alle economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici. 3. I rifiuti ingombranti non devono oltrepassare il peso singolo di 80 Kg, le dimensioni di cm 200 x 100 x 50 e devono essere facilmente caricati a mano e trasportati. 4. Non sono considerati rifiuti ingombranti porte, finestre e arredamenti di stabili e materiale di demolizione in genere 5. I giorni di raccolta sono i seguenti: ogni ultimo giovedì dei mesi di gennaio marzo- maggio luglio settembre novembre. In caso di festività il giorno feriale seguente. I rifiuti ingombranti devono essere esposti in buon ordine non prima del giorno precedente la raccolta, legati o contenuti in cassette, cesti o sacchi, in modo da non intralciare il traffico. Art. 7 Vetro e plastica riciclabile 1. La raccolta concernente bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti. 6

Essi vanno depositati negli appositi contenitori destinati alla raccolta del vetro perso. 2. Devono essere tolti tutti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc. 3. Sono esclusi dalla raccolta le lampadine di ogni tipo, i tubi per l illuminazione al neon, i vetri di finestre, gli specchi e i lampadari. 4. Le bottiglie in PET riciclabili sono da depositare negli appositi contenitori. Art. 8 Oli 1. La raccolta concernente: - oli minerali (oli lubrificanti e da motore); - oli vegetali (oli e grassi da cucina). Essi vanno versati negli appositi contenitori di piazzale St. Elena. 2. È vietato mescolare i due tipi di olio. Art. 9 Pile e batterie 1. La raccolta concernente tutte le pile e batterie di tipo carbone zinco, alcaline manganese e mercurio. Esse vanno depositate nell apposito contenitore di piazzale St. Elena. 2. Sono escluse le batterie per motociclette e automobili. Art. 10 Alluminio Art. 11 Ferro minuto e latta. Art. 12 Altri metalli Art. 13 Carta e cartone 1. La raccolta concerne gli oggetti in alluminio come lattine, pentole e padelle, recipienti di cibi precotti risciacquati. Essi vanno depositati nell apposito contenitore di piazzale St. Elena. 1. La raccolta concernente piccoli oggetti di ferro come scatole di conserva, chiodi, tappi metallici e tutto ciò che viene attirato dalla calamita. Essi vanno depositati nell apposito contenitore di piazzale St. Elena 1. Tutti i metalli, ad eccezione di quelli indicati negli articoli 10 e 11, devono essere consegnati alla raccolta dei rifiuti ingombranti di cui all art. 6 del presente regolamento. 1. La raccolta concerne tutto il materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche, dai negozi e dagli uffici 2. I giorni di raccolta sono i seguenti: 7

ogni ultimo martedì di tutti i mesi. in caso di festività il giorno feriale seguente. 3. Il materiale dev essere depositato ai lati delle strade non più tardi delle 08.00 del giorno della raccolta e non prima delle 20.00 del giorno precedente in scatole di cartone o in pacchi di carta solidamente legati 4. La carta deve essere esposta in modo ordinato sì da non provocare intralcio al traffico e disturbo al decoro pubblico. Art. 14 Rifiuti Compostabili 1. Sono considerati rifiuti compostabili tutti gli scarti di materiale organico del giardino. 2. I rifiuti compostabili devono essere consegnati presso la piazza di compostaggio comunale. I giorni e gli orari di apertura della piazza dono fissati da un ordinanza speciale. Art. 15 Rifiuti speciali e rifiuti diversi 1. Sono qui elencati tutti i rifiuti liquidi e solidi che per le loro caratteristiche sono esclusi dalle raccolte ordinarie e precedentemente trattate (vedi cap. II). a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, grassi e di benzina; b) i materiali inquinanti da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi; c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fiumi; d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame; e) i liquidi e i fanghi d ogni genere; f) le gomme e i pneumatici usati; g) le scorie di industrie mettalurgiche, fonderie e carpenterie metalliche; h) i residui di bagni galvanici e zincatura; i) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo; j) le emulsioni bituminose 8

k) le pelli, budella, sangue e in genere tutti i residui di macellazione; l) le carcasse di animale; m) ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici; n) i pesticidi, insetticidi, diserbanti; o) le lampade al mercurio o al neon. p) le batterie di motociclette e di autovetture q) i medicinali scaduti r) tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all art. 6 s) i materiali di scavo e di demolizione t) i carboni. Le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti. u) Ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli art. 5 13 che precedono 2. Le industrie, gli artigiani, i rivenditori e tutti gli altri eventi causa devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali secondo le direttive emanate dal Dipartimento del Territorio (DT) Sezione protezione dell aria e dell acqua 3. I medicinali scaduti e i termometri al mercurio devono essere consegnati in farmacia. 4. Le batterie di autovetture, gomme e pneumatici usati devono essere consegnati alle autorimesse e ai rivenditori 5. Le carcasse di animali e i residui della macellazione devono essere consegnati al Macello pubblico o al Centro di raccolta pelli. 6. I vestiti usati ed i tessili devono essere consegnati alle organizzazioni caricatevoli, o depositati nell apposito contenitore. 7. I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche devono essere consegnati in occasione delle apposite raccolte organizzate dall Ente smaltimento rifiuti o nei luoghi indicati volta per volta dal Municipio 9

CAPITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art. 16 Recipienti stradali (cestini) Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazza, strade, giardini pubblici, cimitero e ai margini dei boschi. Detti recipienti servono unicamente ai passanti. È vietato a privati, negozianti, ecc. depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o d altro genere. Art. 17 Divieti 1. Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d auto o di altri veicolo e macchinari sui terreni pubblici e privati è vietato. 2. È pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo. 3. L accensione di fuochi all aperto per l eliminazione di rifiuti, residui e scarti vegetali è vietata. È pure vietata l installazione di impianti privati di incenerimento degli stessi. Art. 19 Tasse 1. La tassa raccolta dei rifiuti deve coprire le spese derivanti dalla raccolta e dall eliminazione dei rifiuti. 2. L ammontare della tassa viene fissato dal Municipio tenendo conto delle seguenti categorie, delle seguenti tariffe e dei seguenti criteri di applicazione Categoria Descrizione Minimo Massimo Criteri Aliquote A Economie domestiche 100 300 Numero locali Fr. 40 per locale B Economie domestiche esenti 20 20 10

da imposta C Laboratori artigianali, officine meccaniche, magazzini e altre attività commerciali analoghe 200 3 000 Posti a sedere Fr. 10 per posto D Esercizi pubblici, mense, ecc. 200 1 500 Posti a sedere Fr. 10 per posto E Negozi, edicole, ecc. 150 1 000 Mq. Fr. 5 per mq F Uffici, residenze secondarie 300 1 500 Numero locali Fr. 50 per locale G Edifici, impianti e infrastrutture di importanza sovracomunali (ad es. centri d acquisto vendita, case per anziani, alberghi, scuole, impianti sportivi 500 5'000 o costi effettivi (cfr. art. 19 cfr. 5) 3. Le tasse vengono prelevate annualmente, in via anticipata durante l anno. Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione. Scaduto il termine di pagamento verrà dato avvio, previa richiamo o diffida, all incasso per via esecutiva, con l addebito dell interesse legale. 4. Per economie domestiche s intende ogni unità abitativa che può essere utilizzata quale abitazione indipendente (appartamento, casa monofamiliare). Le economie domestiche di cui alla categoria (B), sono quelle abitate da utenti il cui reddito o la cui sostanza non raggiungono il minimo imponibile previsto ai sensi della LT (Legge tributaria), in caso di cambiamento della situazione nel corso dell anno il Municipio provvederà alle rettifiche di calcolo pro-rata. Il numero dei locali di cui alle categorie (A s F), viene stabilito in funzione dei locali effettivamente abitabili (esclusi i servizi, cantine, cucine, lavanderie, ripostigli, ecc.). 5. Stabilimenti, impianti e infrastrutture, nonché ogni altra attività che per il loro carattere e la loro dimensione producono una quantità di rifiuti tale da occasionare costi particolarmente elevati, sono soggetti alla copertura 11

integrale degli stessi. La determinazione dei costi viene stabilita dal Municipio mediante pesatura dei rifiuti durante periodi-campione e il riporto dei risultati medi ottenibili sull arco dell intero anno. 12

CAPITOLO IV PENALITÀ E RICORSI Art. 20 Multa 1. Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di multa conformemente all art. 94 RC. 2. Contro la relativa decisione è dato Ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall intimazione della stessa 13

CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 21 Abrogazione Art. 22 Entrata in vigore Con l entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emesse, ad eccezione di quella relativa al compostaggio (ordinanza del 3 marzo 1993). Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1995 per le tasse, il 1 gennaio 1995 per le norme riservate l approvazione del Consiglio comunale e del Consiglio di Stato. Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 maggio 1994. Per il Consiglio comunale: Il Presidente Damiano Castelli Il Segretario Franco Brasi Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni per delega del Consiglio di Stato il 19 agosto 1994 (194- RE- 3213) L art 19, modificato, è stato approvato dal Consiglio comunale con risoluzione no. 16/99 del 13 dicembre 1999. La modifica è stata approvata dalla Sezione Enti Locali del Dipartimento delle Istituzioni, il 2 marzo 2000, per delega del Consiglio di Stato. 14