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N. 08564/2015 REG.PROV.COLL. N. 07947/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 7947 del 2014, proposto da: L. A. e O. V. C. Di S., rappresentate e difese dagli avvocati M. B. e S. D., con domicilio eletto presso lo studio dell avvocato M. B. in Roma, Via S. T. D'A., 47; contro Ministero dell'istruzione, dell'universita' e delle Ricerca, in persona del Ministro p.t.; Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata", in persona del Rettore p.t., rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domiciliano ex lege; per l'annullamento del provvedimento prot. n. 00013135/2014 del 9 maggio 2014 con cui l Università di Roma Tor Vergata ha negato il trasferimento della ricorrente A. dall Università Cattolica di Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana all Ateneo di Tor

Vergata, del provvedimento prot. n. 00012674/2014 del 9 maggio 2014 con cui l Università di Roma Tor Vergata ha negato il trasferimento della ricorrente V. dall Università Cattolica di Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana all Ateneo di Tor Vergata del D.R. n. 364 del 7 febbraio 2014 recante bando per l ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria che disciplina le modalità di partecipazione alla prova di ammissione che non consente il trasferimento dall estero (Università cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana) ove interpretato nel senso di ritenersi applicabile anche agli studenti degli anni successivi al primo provenienti da Atenei esteri che chiedono la concessione al trasferimento in Italia; per l accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il trasferimento al II anno del corso di laurea in medicina e Chirurgia presso l Ateneo di Tor Vergata (o a quello che l Ateneo ha l autonomia e la discrezionalità di indicare sulla base dell esame del corso di studi tenuto dal ricorrente); e per la condanna in forma specifica al risarcimento dei danni; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione, dell'universita' e delle Ricerca e di Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata"; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e rilevato che le stesse non hanno dichiarato l intenzione di

proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione, ritiene che il ricorso possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell art.74 c.p.a., anche alla luce dei principi di diritto espressi dalla decisione n.1/2015 dell Adunanza Plenaria, depositata in data 28.01.2015, nonché dei numerosi precedenti conformi della Sezione (ex multis, Tar Lazio, III bis, n. 6014/2015 del 27 aprile 2015; CGARS n.332/2015 del 20 aprile 2015). La presente controversia verte sulla legittimità del diniego opposto dall Ateneo resistente alla domanda di trasferimento di parte ricorrente, proveniente da Università straniera, ad anno successivo al primo del corrispondente corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, nella parte in cui l Ateneo ha denegato il trasferimento sulla considerazione che il trasferimento degli studenti da Università estere è subordinato, in base alla Legge 2 agosto 1999 n. 264, al superamento del test d ingresso. Sotto tale profilo, la richiamata decisione n.1/2015 dell Adunanza Plenaria, depositata in data 28.01.2015, ponendo fine ad un tormentato periodo di contrasti giurisprudenziali (che hanno visto principalmente contrapporsi l orientamento della sezione III bis Tar del Lazio a quello della VI Sez.del Consiglio di Stato, ribaltato in un secondo momento con ordinanza 1718 del 2014), ha chiarito come la corretta interpretazione dell art.4 della legge 2 agosto 1999, n.264 sia quella sempre sostenuta dalla Sezione (v., da ultimo, sentenza n.1722/14 del 10/04/2014; sentenza breve n. 9457/2014 del 5 settembre 2014, ordinanza n. 3436/2014 del 19/07/2014) - secondo cui la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso può ritenersi legittima solo con riferimento all accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo: ciò, anche qualora la richiesta di

trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e anche prescindere dalle domande di trasferimento aventi eventuali finalità meramente elusive del c.d. numero chiuso in ambito nazionale. In tali casi, infatti, come affermato nella richiamata decisione Ad.Plen. n.1/2015, il principio regolante l iscrizione è quello del riconoscimento dei crediti formativi (dec. cit., punto 4.4 nonché analogo riferimento contenuto a pag.30), unicamente all indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno scoperti rispetto al numero massimo di strumenti immatricolabili ( ) per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato (dec.cit., p.34). Pertanto, sotto tale profilo, il ricorso deve essere accolto e, per l effetto, vanno annullati in parte qua i provvedimenti impugnati, al fine del consolidamento della posizione delle ricorrenti che, come evidenziato nella memoria depositata in giudizio, nelle more del presente giudizio, malgrado il Giudice di seconde cure in accoglimento dell'appello del Ministero abbia riformato l ordinanza cautelare di ammissione con riserva di questa Sezione, n. 4968 del 13.10.2014, sono state immatricolate presso l'università degli Studi di Tor Vergata e hanno definito il relativo percorso per il riconoscimento degli esami sostenuti presso l'università di provenienza (cfr.documenti allegati), tanto che l'università di Tor Vergata ha chiesto espressamente alle ricorrenti di formalizzare la rinuncia agli studi presso l'università di Tirana, subordinando proprio a tale rinuncia la prosecuzione dell'iter volto alla definitiva immatricolazione. Va, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art.30 c.p.a, ritenendosi che il danno lamentato da parte ricorrente non

possa considerarsi, sotto il profilo del nesso causale, immediatamente riconducibile al provvedimento di diniego adottato dall amministrazione atteso che, come già evidenziato, il trasferimento ad anni successivi al primo del corso di laurea a numero chiuso è comunque condizionato, come adeguatamente evidenziato anche dalla richiamata decisione dell Adunanza Plenaria, alla sussistenza di posti disponibili nonché alla previa verifica, in concreto, dei crediti acquisiti a seguito della frequenza del corso di laurea all estero estero. In considerazione dei contrasti giurisprudenziali richiamati, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto annulla i provvedimenti in epigrafe, nei limiti indicati in motivazione. Respinge la domanda di risarcimento del danno. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Caruso, Presidente Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore Emanuela Loria, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/06/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) Mappa del sito Accessibilità Regole di accesso Informativa privacy Condizioni di utilizzo