Art. 2 Criteri per il riconoscimento delle sedi idonee



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REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO POST-LAUREAM PER L AMMISSIONE ALL ESAME DI STATO PER L ABILITAZIONE ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE Approvato dal Consiglio della Facoltà di Psicologia dell Università degli Studi di Firenze in data 12/12/2012, ratificato dal Consiglio della Scuola di Psicologia in data 6/6/2013 e dal Consiglio dell Ordine degli Psicologi della Toscana in data 20/7/2013 PREMESSO CHE L art. 16 della Convenzione tra Università degli Studi di Firenze Facoltà di Psicologia e Ordine degli Psicologi della Toscana in ordine alle attività di tirocinio previste per la sezione B dell Albo del 6 giugno 2007, stabilisce che venga elaborato un apposito Regolamento; e che detto Regolamento dovrà indicare: a) i criteri per la scelta dei soggetti da ammettere alla convenzione con la Facoltà; b) i criteri per l elaborazione del progetto da parte della sede riconosciuta idonea; c) la qualificazione e le funzioni dello psicologo tutor; d) le funzioni e gli obblighi dei tirocinanti; e) i criteri per il monitoraggio dei tirocini al fine di valutarne l efficacia; f) quant altro si reputi necessario per il proficuo svolgimento dei tirocini. Art. 1 Definizione dell attività di tirocinio Il tirocinio pratico post-lauream è regolamentato dal D.M. 13/1/1992 n. 239 e dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 e si configura come un attività finalizzata all acquisizione di competenze, metodologie e strumenti operativi relativi alla pratica professionale di Dottore in tecniche psicologiche, così come definita dall'art. 3 della L. 11/07/03 n. 170, (relativamente al settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro ed al settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità) ed alla progressiva costruzione dell'appartenenza del tirocinante alla comunità professionale. Tale attività sarà realizzata nell ambito delle opportunità operative offerte dall Azienda/Ente e si fonda sul riconoscimento del valore formativo dell'esperienza diretta, assistita da professionisti esperti appartenenti alla stessa comunità professionale del tirocinante e in particolare rende possibile o facilita il conseguimento dei seguenti obiettivi: a) la comprensione dei legami tra teoria, pratica professionale e integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, sapere essere e sapersi relazionare); b) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali; Pagina 1 di 5

c) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale; d) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale, sui suoi risvolti emozionali e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale. Si considerano, pertanto, attività di tirocinio tutte quelle esperienze realizzate dall Azienda/Ente che consentono il raggiungimento di una competenza professionale specifica, senza che ciò comporti l attribuzione al tirocinante di responsabilità e di incombenze formali proprie di un professionista nel settore. Art. 2 Criteri per il riconoscimento delle sedi idonee Possono avanzare richiesta di convenzione Strutture/Enti pubblici o privati italiani che rispondano ai seguenti requisiti: siano costituite da almeno cinque anni; svolgano in modo stabile attività a carattere psicologico; garantiscano la presenza di uno o più psicologi con le caratteristiche previste dall art. 5.- Qualificazione e le funzioni dello psicologo tutor. presentino un numero di psicologi con forme contrattuali di tipo non dipendente ben commisurato alle attività portate avanti dall ente. Per ogni psicologo con queste forme contrattuali andranno specificato in dettaglio, attività ed incarichi svolti presso l Ente in modo tale che la Commissione Tirocini possa valutare il tipo e la qualità del contributo che tale figura potrà erogare ai fini della formazione del tirocinante. Si segnala che il numero di psicologi con forme contrattuali di tipo non dipendente deve essere ben commisurato alle attività portate avanti dall ente. Per ogni psicologo con queste forme contrattuali andranno specificate in dettaglio attività ed incarichi svolti presso l Ente, in modo tale che la Commissione Tirocini possa valutare il tipo e la qualità del contributo che tale figura potrà erogare ai fini della formazione del tirocinante. La procedura per la definizione del rapporto di convenzione tra la Sede e la Scuola di Psicologia è la seguente: la Sede interessata avanza richiesta di riconoscimento di idoneità fornendo le informazioni richieste (come indicato sul sito della Scuola); la Commissione Tirocini verifica i requisiti per l'idoneità della Sede e, in caso positivo, istruisce la pratica per la stipula della convenzione; successivamente alla firma dalle competenti Autorità Accademiche e del Responsabile della Sede la convenzione è attivata e sarà possibile l'accoglimento di tirocinanti; la convenzione solitamente ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovata salvo disdetta di una delle parti contraenti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio. Successive modifiche ed integrazioni seguiranno la sovracitata procedura. Pagina 2 di 5

Si sottolinea che, nel caso di richiesta di incremento del numero di tutor rispetto alle attività gestite dall ente ed al ruolo ricoperto dai suddetti tutor in tali attività (si vedano requisiti indicati precedentemente), si procederà ad accurata ed attenta valutazione, sia rispetto alle motivazioni ed agli scopi della richiesta, sia rispetto alle attività svolte dall'ente. Non è consentito lo svolgimento del semestre di tirocinio Albo B presso sedi estere. Art. 3 Sospensione e/o revoca dell idoneità della sede di tirocinio E da prevedersi sospensione/revoca del riconoscimento a sede di tirocinio qualora una sede non risulti più in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento dell'idoneità di cui all art.2. Nel caso pervengano segnalazioni formali di irregolarità nella gestione del tirocinio da parte di sedi di cui all art. 2, l Ufficio Tirocini della Scuola, di concerto con la Commissione Tirocini, opererà attività istruttoria che preveda anche richiesta di chiarimenti alla sede segnalata. A seguito dell istruttoria, la Commissione Tirocini valuterà la persistenza dei motivi che hanno portato alla segnalazione e nel caso ancora sussistano, invierà alla Scuola e all'ordine professionale che, congiuntamente, potranno sospendere o revocare il riconoscimento a sede di tirocinio. Art. 4 - Progetto di tirocinio Ogni tirocinante, prima dell inizio delle attività, dovrà presentare un progetto di tirocinio concordato con il supervisore dell Azienda/Ente contenente: Il nominativo del tirocinante; Il periodo di tirocinio; L area di tirocinio [Psicologia Clinica oppure Psicologia dello Sviluppo oppure Psicologia Sociale oppure Psicologia Generale] Denominazione e indirizzo della sede di tirocinio; I dati del Supervisore: nominativo; qualifica; anno e numero di iscrizione all Albo degli Psicologi; attività svolta all interno dell Azienda/Ente; La programmazione dell esperienza: Obiettivi generali e specifici che si intende raggiungere; Competenze professionali che il tirocinante dovrebbe aver acquisito al termine dell esperienza; Metodi, tecniche e strumenti che si intendono utilizzare per raggiungere gli obiettivi previsti (tipo di osservazione, tipo di attività, modalità di lavoro e di affiancamento con il Supervisore, ecc.); Strumenti e materiali di tipo psicologico che si prevede di conoscere e utilizzare; Fasi e tempi previsti per lo svolgimento delle attività; Tempi e modalità di verifica in itinere dell esperienza; Modalità di verifica finale: dell apprendimento, dell acquisizione di tecniche e di competenze, di valutazione complessiva dell esperienza. Il progetto deve essere sottoscritto sia dal supervisore che dal tirocinante. Art. 5 - Qualificazione e le funzioni dello psicologo tutor La funzione di tutor dovrà essere svolta da uno psicologo iscritto da almeno cinque anni alla sezione A del previsto albo, che intrattenga con la sede, sia essa pubblica o privata, un rapporto professionale consistente e sistematico con la qualifica di psicologo e con un impegno orario di almeno 20 ore settimanali ed una durata pari almeno a quella del tirocinio. In un semestre ogni psicologo tutor seguirà non più di due tirocinanti in assoluto indipendentemente dalla natura del tirocinio (sezione A e B) e dalla sede universitaria di provenienza del tirocinante. Pagina 3 di 5

Ai tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni nei riguardi del tirocinante: a) introdurre al contesto professionale (istituzionale, interpersonale, tecnico-strumentale) dove si svolge il tirocinio; b) effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza definendone operativamente obiettivi, metodi e fasi; c) verificare, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica e apportando i correttivi e i suggerimenti per integrare l'esperienza medesima; d) stimolare nei tirocinanti l interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale (art. 20 C.D.); e) procedere a una valutazione consuntiva del tirocinio, con riferimento tanto ai risultati formativi del singolo tirocinante quanto alle loro articolazioni con l'intero contesto istituzionale in cui l'esperienza di tirocinio si è svolta; f) il tutor provvede a controfirmare sul libretto di tirocinio la frequenza giornaliera del tirocinante; La Scuola e l Ordine professionale potranno stabilire iniziative di formazione e valutazione degli psicologi tutor, anche attraverso la predisposizione di appositi Albi costituiti sulla base di specifici e condivisi criteri. Art. 6 Sostituzione del tutor In caso di sostituzione del tutor la Struttura dovrà comunicare il nominativo del nuovo tutor con l indicazione del proseguimento del progetto di tirocinio già approvato dalla Commissione. In caso contrario dovrà essere formulato nuovo progetto da sottoporre ad altra approvazione. Art. 7 Monte ore ed assenze Il monte ore richiesto ai fini dell'attestazione è pari a 500 nell unico semestre - da svolgersi di norma in non meno di 100 giornate lavorative - e a tale carico dovrà fare riferimento il programma individuale di tirocinio (artt. 8 e 9 della Convenzione tra Facoltà di Psicologia e Ordine degli Psicologi della Toscana). L'impegno settimanale non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 25, articolate tassativamente e senza eccezioni in 4/5 ore giornaliere per 4/5 giorni della settimana, da distribuirsi nell arco della giornata a seconda delle specifiche attività ed esigenze del progetto e comunque non superiore al monte ore indicato. Qualora la sede non rispetti tale carico, la Scuola e l'ordine professionale, congiuntamente, possono sospendere o revocare in qualsiasi momento il riconoscimento a sede di tirocinio. Il semestre deve essere svolto in maniera continuativa e non può essere interrotto. Il tirocinio verrà invalidato se le ore di assenza, per qualsiasi motivo, risulteranno superiori ad un terzo del periodo di frequenza prescritto (art. 1, punto 7 del D.M. 239/1992). La frequenza deve essere oggettivamente documentata. L'attestazione della frequenza spetta al Supervisore e al Responsabile dell Azienda/Ente che controfirmano l apposito libretto delle presenze rilasciato dall Università. Art. 8 - Funzioni ed obblighi dei tirocinanti I tirocinanti svolgono attività sotto la responsabilità di un supervisore psicologo e non possono essere utilizzati dall Azienda/Ente come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva. Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a: Pagina 4 di 5

Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell Azienda/Ente; Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato; Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; Frequentare l Azienda/Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato. In caso di inosservanza delle disposizioni o di mancanze etico-deontologiche da parte del tirocinante, l Azienda/Ente potrà adottare eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell autorizzazione del tirocinio. Di ogni provvedimento adottato, l Azienda/Ente si impegna a dare immediata e motivata comunicazione all Università. Art. 9 - Monitoraggio dei tirocini La Scuola di Psicologia e l Ordine degli Psicologi della Toscana concordano sulla necessità di un monitoraggio dell esperienza di tirocinio atto a verificare l adeguatezza tra percorso ed obiettivi formativi prefissi, da effettuarsi in fase di iscrizione all Ordine. La procedura di monitoraggio sarà messa a punto e diventerà oggetto di apposito regolamento. Art. 10 Norma finale Il presente Regolamento, sottoscritto in due originali, entra in vigore dalla data della stipula. Firenze,... Per l Università degli Studi di Firenze Scuola di Psicologia Il Presidente Prof.ssa Nicoletta Berardi Per l Ordine degli Psicologi della Toscana Il Presidente Dott.ssa Sandra Vannoni Pagina 5 di 5