Nota informativa IMU-TASI 2016



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Nota informativa IMU-TASI 2016 IMU NOVITA 2016 Si informa che la Legge di Stabilità 2016 (L. 28/12/2015 n. 208) ha introdotto le seguenti novità IMU: - IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL 1 GRADO RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU E prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per l unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1 grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale quando sussistano le seguenti condizioni: a) il contratto di comodato deve essere registrato; b) il soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia (ad uso abitativo); c) il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l immobile concesso in comodato; d) il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all immobile concesso in comodato possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione, purché non sia accatastato nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9; e) l agevolazione non si applica alle abitazioni catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; f) il soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU. - IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO RIDUZIONE DEL 25% DELL IMPOSTA DOVUTA Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/98 art. 2 c. 3 e 4, l imposta, determinata applicando l aliquota IMU stabilita dal Comune, è ridotta del 25%. - TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DIRETTAMENTE ESENZIONE DELL IMPOSTA I terreni agricoli che siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esenti ai fini IMU. ALIQUOTE IMU 2016 Con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 12/04/2016 sono state approvate le seguenti aliquote: Aliquota ordinaria 10,6 per mille Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 4,8 per mille Categorie A/10, C/1, C/3 e D (tranne D/10 e D/5) 8,8 per mille Terreni agricoli ed aree fabbricabili 9,9 per mille Immobili posseduti dagli enti non commerciali rientranti nell art. 87 lett. C) del D.P.R. 917/86 che hanno per oggetto esclusivo o principale l assistenza e la cura 5,3 per mille

degli anziani e non utilizzati per fini istituzionali (perché altrimenti esenti) FATTISPECIE ESENTATE DALL APPLICAZIONE DELL IMU - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA, ad eccezione delle abitazione classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, nonché degli immobili assimilati ad abitazione principale per norma di legge o regolamentare; - UNITA IMMOBILIARI POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETA O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - COOPERATIVE EDILIZIE L IMU non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - CONIUGE SEPARATO L IMU non si applica alla case coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - FABBRICATI RURALI L IMU non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 13, c. 8, del Decreto-Legge 201/2011, con riconoscimento della ruralità attestata dall Agenzia delle Entrate con apposita annotazione riscontrabile nella visura catastale (soggetti a TASI); - FORZE DELL ORDINE L IMU non si applica a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall art. 28, c. 1, del D. Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - IMMOBILI MERCE Esenti i cosiddetti beni merce per i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, così come definiti dall art. 13, c. 9 bis, D.L. 201/2011 convertito con modifiche dalla L. 214/2011. Sono i fabbricati invenduti iscritti nel catasto edilizio urbano costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati. - ABITAZIONE POSSEDUTA DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL ESTERO (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. Nel caso in cui il cittadino iscritto all AIRE non sia già pensionato nel paese di residenza l immobile è soggetto a IMU con aliquota ordinaria.

CALCOLO BASE IMPONIBILE L imposta annua si calcola applicando l aliquota, al valore degli immobili (base imponibile) così calcolato: FABBRICATI: il valore è pari alla rendita catastale risultante all Agenzia delle Entrate (Catasto) vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione rivalutata e moltiplicata come segue: - categoria catastale A (ad eccezione della A/10): rendita catastale rivaluta del 5% e moltiplicata per 160 - categoria catastale A/10: rendita catastale rivaluta del 5% e moltiplicata per 80 - categoria catastale B: rendita catastale rivaluta del 5% e moltiplicata per 140 - categoria catastale C/1: rendita catastale rivaluta del 5% e moltiplicata per 55 - categorie catastali C/2 C/6 C/7: rendita catastale rivaluta del 5% e moltiplicata per 160 - categoria catastale C/3 C/4 C/5: rendita catastale rivaluta del 5% e moltiplicata per 140 - categoria catastale D (ad eccezione della D/5): rendita catastale rivaluta del 5% e moltiplicata per 65 - categoria catastale D/5: rendita catastale rivaluta del 5% e moltiplicata per 80 (Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato rivalutando i valori contabili risultanti dalle scritture contabili, in base ai coefficienti stabiliti dall art. 5 del D. Lgs. 504/92). TERRENI:: reddito dominicale risultante all Agenzia delle Entrate (Catasto) vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione rivalutato del 25% e moltiplicato per 135 per i terreni non posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. AREE FABBRICABILI: il valore è quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione ai sensi dell art. 5, del D.Lgs. 504/92. RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE La base imponibile è ridotta del 50% per: - i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art. 10 del D.Lgs. 42/2004 - gli immobili inagibili/inabitabili. QUANDO SI DEVE PAGARE Acconto 1^ RATA: entro il 16 giugno 2016 Saldo 2^ RATA: entro il 16 dicembre 2016 Non è dovuto alcun versamento se l importo annuo da versare è inferiore a 12,00.. Il versamento dell IMU è effettuato in autoliquidazione dai contribuenti utilizzando il mod. F24 indicando: - codice catastale del Comune di Filottrano (D597) - codice IMU per abitazione principale e pertinenze (3912)

- codice IMU per i terreni (3914) - codice IMU per le aree fabbricabili (3916) - codice IMU per gli altri fabbricati (3918) - codice IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati in cat. D - Stato (3925) - codice IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati in cat. D - Comune (3930) DICHIARAZIONE IMU Si premette che la quali totalità dei contribuenti non deve presentare nessuna dichiarazione IMU in quanto rimangono valide le precedenti dichiarazioni ICI in quanto compatibili. L obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni che non sono comunque conoscibili dal Comune. Quindi, ad esempio, andrà dichiarato se un immobile diviene inagibile, oppure andrà dichiarata la variazione del valore venale di un area fabbricabile se diverso rispetto al 2015 o nel caso di immobili concessi in comodato d uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado (genitori figli) ecc. Mentre ad esempio non sarà necessario dichiarare: l abitazione principale, l acquisto o vendita di un immobile in quanto informazioni che il Comune già conosce. Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili non sono obbligati a presentare dichiarazione IMU. La dichiarazione (quando dovuta) va presentata entro il 30 giugno successivo all intervenuta variazione (es. 30/06/2017 per variazioni avvenute nel corso dell anno 2016). TASI Con la Legge di Stabilità 2016 (L. 28/12/2015 n. 208) è stata eliminata la TASI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1-A/8-A/9), nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. ALIQUOTE TASI Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 8 del 12/04/2016, ha stabilito, per l anno 2016, le seguenti aliquote: Fabbricati rurali ad uso strumentale Tutte le altre fattispecie imponibili 1 per mille 0 per mille

Per il fabbricati rurali ad uso strumentale ai quali si applica l aliquota dell 1 per mille la base imponibile deve essere determinata utilizzando gli stessi moltiplicatori previsti per l IMU in relazione alla categoria catastale assegnata all immobile. Il versamento della TASI per l anno 2016 si effettua in due rate alle scadenze sotto indicate: acconto 1^ RATA: entro il 16 giugno 2016 acconto 2^ RATA: entro il 16 dicembre 2016 Non è dovuto alcun versamento se l importo annuo da versare è inferiore a 12,00. Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione dai contribuenti utilizzando il mod. F24 indicando: - codice catastale del Comune di Filottrano (D597) - codice TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale (3959) Informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all Ufficio Tributi del Comune di Filottrano tel. 07172278244-238 email: tributi@comune.filottrano.an.it Orari di apertura al pubblico: Lunedì e martedì dalle 11 alle 13 Mercoledì e giovedì dalle 16 alle 18.30 Venerdì dalle 10 alle 13