CONVENZIONE PER IL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO E PER IL TIROCINIO ABILITANTE ALL ESAME DI STATO PER LAUREATI/LAUREANDI IN: PSICOLOGIA (V.O), SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (CLASSE 34), PSICOLOGIA DELL ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (CLASSE 58/S), PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO E DELLE RELAZIONI (CLASSE 58/S), L Università degli Studi di Bari Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Psicologia, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche (classe 34), Corso di Laurea in Psicologia dell Organizzazione e della Comunicazione (classe 58/S), Corso di laurea in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni (classe 58/S), rappresentata dal prof. Cosimo Laneve Preside, nato a Taranto il 14 gennaio 1940 E Azienda Sanitaria Locale con sede legale in Andria (70031) alla Via Fornaci n 201, C.F. 90062670725, d ora in poi denominata ASL BAT rappresentata dal Direttore Generale Dr Rocco Michelangelo CANOSA, nato a San Costantino Albanese, il 19/07/1950 Premesso che: - il D. M. 13. 1. 1992 n. 239 stabilisce che all Esame di Stato per l esercizio della professione di psicologo sono ammessi i 1
laureati in Psicologia che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale tirocinio post-lauream può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d intesa con il competente Consiglio dell Ordine; - al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito del processi formativi, i soggetti richiamati all art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l obbligo scolastico ai sensi Legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla Legge 20gennaio 1999, n. 9; - l Università degli Studi di Bari ha stipulato con l Ordine degli Psicologi della Puglia una convezione per lo svolgimento dei tirocini per i profili formativi e professionali dei laureandi/laureati in Psicologia, dei laureandi/laureati in Scienze e Tecniche psicologiche (classe 34), dei laureandi/laureati in Psicologia dell Organizzazione e della Comunicazione (classe 58/S), dei laureandi/laureati in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni (classe 58/S), in base al disposto normativo previsto dal DM n. 509/99, dal DPR 328, del 5 giugno 2001; 2
- il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico dell Università degli Studi di Bari hanno approvato, nella seduta del 22.04.2005 e del 03.05.2005 il testo regolamentare della presente convenzione da attivare con Enti pubblici e privati, presso cui favorire stage, tirocini di formazione e professionalizzanti; Convengono quanto segue: Art. 1 Ai sensi dell art. 18 della legge 24. 6. 1997, n. 196 e del DM 25. 3. 1992, n. 142, l Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture n 30 soggetti per semestre in tirocinio di formazione ed orientamento alla professione su proposta dell Università. Art. 2 Le attività di tirocinio formativo e di orientamento e quello per l ammissione all esame di Stato per la professione di dottore in tecniche psicologiche e di psicologo, non costituiscono rapporto di lavoro. Art. 3 Per la classe 34, il tirocinio strutturato in 500 ore, può essere svolto in parte durante il corso degli studi universitari, nell'arco di sei mesi continuativi (DPR 328/01 art. 6, comma 1) presso un unica sede riconosciuta, secondo modalità stabilite nella convenzione stipulata tra l Ordine e l Università, giusto il DPR 328/01, art. 6 comma 1. Il tirocinio è requisito per l ammissione 3
all esame di Stato nella sezione B dell Albo Regionale degli Psicologi. Per la classe 58/S, il tirocinio strutturato in 500 ore, può essere svolto in due semestri continuativi presso una sede riconosciuta, nell'arco di un anno, almeno uno dei due semestri deve essere successivo all acquisizione del titolo di laurea specialistica o magistrale, secondo modalità stabilite nella convenzione stipulata tra l Ordine e l Università. Il tirocinio è requisito per l ammissione all esame di Stato nella sezione A dell Albo Regionale degli Psicologi. Art. 4 Per il tirocinio qualificante per l accesso all esame di Stato per Laureati in Psicologia (V.O.), l Ente ospitante prende atto che lo stesso la durata di due semestri consecutivi, fissati dal D.M. 13.1.1992 n.239 con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno. I due semestri dovranno riguardare attività psicologiche relative a due delle seguenti aree: - psicologia generale - psicologia clinica - psicologia sociale - psicologia dello sviluppo. L attività di tirocinio è gestita e supervisionata secondo le modalità indicate negli art. 5 e 6 della presente Convenzione. Art. 5 4
L attività di tirocinio, definita in base a specifici progetti formativi e/o piano di attività é seguita da un tutor designato sulla base di quanto stabilito dalla Convenzione Ordine-Università, individuato tra gli psicologi iscritti da almeno due anni alla Sezione A dell Albo Professionale degli Psicologi. Qualora non fosse disponibile tale tutor, sarà compito della Commissione Tirocini individuare, tra i docenti del Corso di Laurea, un supervisore del tirocinio che affiancherà il referente interno dell ASL BAT nello svolgimento delle attività. Le attività e le presenze dei tirocinanti dovranno essere documentate nel libretto personale, rilasciato al tirocinante dall Università, a firma del tutor designato (o dal supervisore del tirocinio), che si assume la responsabilità formativa, e del responsabile della struttura ospitante,. Sarà compito dello studente consegnare tale libretto agli Uffici deputati (Segreteria Studenti o Ufficio esame di Stato o Ufficio Tirocini), insieme ad una relazione sulle attività svolte, controfirmata dal tutor (o dal supervisore del tirocinio). Art. 6 Per ciascun tirocinante, inserito nelle strutture ospitanti, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e/o un piano di attività contenente: il nominativo del tirocinante; il corso di laurea frequentato (solo nel caso di tirocinio formativo e di orientamento) 5
il nominativo del tutor (e, ove presente, del supervisore universitario); il periodo di svolgimento del tirocinio le aree dei due semestri di tirocinio (solo nel caso di tirocinio di ammissione all esame di Stato) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile gli obblighi del tirocinante. Il progetto formativo e/o piano di attività debitamente firmato dal tirocinante, dal tutor assegnato (o eventuale supervisore del tirocinio), dal responsabile della struttura che accoglie il tirocinante e dal soggetto promotore dovrà essere presentato, contestualmente alla domanda di tirocinio, presso il competente Ufficio, secondo le scadenze previste. La relativa modulistica è allegata al presente testo. Art. 7 Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante é tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi 6
produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Art. 8 L Ente ospitante può decidere, in piena autonomia, le modalità di attribuzione della sede di tirocinio e il numero di tirocinanti da accogliere nei periodi previsti, nel rispetto del D.M. n. 142 del 25 Marzo 1998, art. 1. Art. 9 Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna, ai sensi dell art. 5 DM 142/98, a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento. Art. 10 Ad integrazione di quanto disposto dall art. 9, nel caso di svolgimento di particolari attività, il soggetto promotore si impegna, mediante il competente Ufficio e nel rispetto dei 7
Regolamenti vigenti dell Università di Bari ad ampliare l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con un ulteriore polizza presso apposita compagnia. Art. 11 La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di 4 anni e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell altra....(data)... (Timbro e firma per l Università)... (Timbro e firma per l ASL BAT )... 8