REGOLAMENTO GENERALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI



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REGOLAMENTO GENERALE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 del 17/12/1998, successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 38 del 30/03/1999, n. 153 del 29/11/2000, n. 140 del 17/12/2002, n. 119 del 17/12/2003, n. 19 del 01/03/2007 e n. 26 del 27/02/2008)

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento 1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina in via generale delle entrate tributarie comunali e ha lo scopo di assicurare la correttezza, l'imparzialità, la trasparenza nella gestione dei tributi e la tutela dei contribuenti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti. 2. Le disposizioni del regolamento sono dirette: - ad individuare le modalità di gestione, di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie, stabilendo anche limiti di esenzione per importi valutati di modica entità; - a regolamentare l'istituto dell'autotutela e l'istituto dell'accertamento con adesione. 3. Non sono oggetto di disciplina l individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, essendo applicabili le relative disposizioni di legge vigenti, alle quali vi si rimanda espressamente. 4. Non sono altresì oggetto di disciplina le modalità di applicazione delle singole entrate tributarie, eventualmente regolamentate in modo specifico per ciascun tributo. In tal caso si intendono qui espressamente richiamati i particolari regolamenti tributari adottati. Art. 2 - Definizione di entrate tributarie 1. Costituiscono oggetto del presente regolamento le entrate tributarie che, per legge, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, sono di pertinenza del Comune, che agisce quale soggetto attivo e con l'onere di provvedere alla relativa riscossione, liquidazione ed accertamento. Art. 2 bis Addizionale Comunale all Irpef 1 1. Ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune di Collegno può disporre la variazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale Comunale all IRPEF di cui all art. 1, comma 2, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. 2. La variazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. 1 L art. 2 bis è stato inserito con deliberazione di C.C. n. 19 del 1/3/2007 1

3. L addizionale è dovuta dai contribuenti che, alla data del 1 gennaio dell anno a cui si riferisce l addizionale, abbiano il proprio domicilio fiscale nel Comune di Collegno. 4. L aliquota è determinata annualmente dal Comune, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, è confermata l aliquota stabilita nel precedente esercizio. 5. La deliberazione di conferma o variazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell Economia e delle Finanze 31 maggio 2002. L efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. 6. Il versamento dell addizionale Comunale all IRPEF è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità indicate dall art. 1, commi 4 e 5, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall art. 1, comma 142 della Legge 296/2006. 7. A decorrere dall anno d imposta 2007, il versamento dell addizionale Comunale all IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell Economia e delle Finanze, come stabilito dal comma 143, dell art. 1, della L. 296/06. TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE Art. 3 - Forme di gestione delle entrate tributarie 1. La scelta delle forme di gestione delle entrate tributarie, di competenza del Consiglio comunale ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è operata con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità. 2. Per ciascun tributo, possono essere determinate una delle forme di gestione previste dall art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97. Tali forme sono: a) gestione diretta in economia dell accertamento del tributo, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni; b) affidamento a terzi, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del tributo, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi per il contribuente. 2/bis Per ciascun tributo possono, altresì, essere determinate forme di gestione diretta in economia della riscossione, qualora questo comporti un vantaggio economico per l Ente. Alla Giunta Comunale compete, la determinazione, 2

entro il 31 maggio di ogni anno, delle modalità di esecuzione dei versamenti di ciascun tributo, sia in autotassazione sia a seguito di accertamenti. In mancanza di tale deliberazione, i tributi comunali sono riscossi secondo le modalità vigenti previste per legge. 2 3. L affidamento a terzi di cui alla lettera b) del precedente comma 1 può avvenire: a) mediante convenzione, alle aziende speciali di cui all articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8/6/90, n.142; b) mediante convenzione e nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, di cui al medesimo art. 22, comma 3, lettera. e), della citata legge 142/90, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all albo per l accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali di cui all art. 53 D.Lgs. 446/97; c) in concessione, mediante procedure di gara, alle società miste, per la gestione presso altri Comuni; d) in concessione, mediante procedure di gara, ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43; e) in concessione, mediante procedura di gara, ai soggetti iscritti nell albo di cui all art. 53 D. Lgs. 446/97. 4. Le valutazioni riguardanti l introduzione di una gestione differente da quella diretta devono risultare da apposita e dettagliata relazione del Dirigente del Settore Finanziario e del Funzionario Responsabile del tributo, contenente la configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini destinati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono, altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta. 5. Le attività di accertamento e liquidazione delle somme dovute, nel caso di affidamento in gestione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità previste nella convenzione che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto. Art. 4 - Soggetti responsabili delle entrate 1. Il responsabile delle attività organizzative e gestionali generali delle entrate tributarie comunali è il Dirigente del Settore Finanziario, al quale le stesse risultano affidate nell ambito del piano esecutivo di gestione. 2. Con Ordinanza Sindacale si provvede alla designazione di un Funzionario Responsabile specifico per ogni tributo di competenza del Comune, anche diverso dal Dirigente di cui al comma 1, scelto tra: a) il personale dipendente, in caso di gestione diretta del tributo, tenuto conto dei requisiti attitudinali e professionali posseduti e della qualifica funzionale ricoperta; 2 Il comma 2/bis dell art. 3 è stato aggiunto con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/03/1999 3

b) il personale individuato dal Concessionario, in caso di gestione del tributo affidato a terzi. 3. Il Funzionario designato Responsabile dei tributo, tenuto conto degli indirizzi fissati dal Dirigente di cui al comma 1: a) cura tutte le operazioni necessarie all acquisizione dell entrata tributaria, comprese le attività di riscossione, controllo, verifica e accertamento; b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni atto gestionale che impegna il Comune verso l esterno; c) appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, ordinaria e coattiva, anche qualora il servizio sia affidato a terzi; d) cura il contenzioso tributario; e) dispone i rimborsi; f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dal titolo IV ( ) del presente regolamento e provvede a compiere gli atti riguardanti l accertamento con adesione di cui al titolo V ( ) del presente regolamento. g) si occupa dei rapporti con il concessionario della riscossione; h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo. 4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all art. 52, comma 5 lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente la liquidazione, l accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse. Art. 5 - Tutela giudiziaria 1. Spetta al concessionario individuato ai sensi del precedente articolo 3 ( ) oppure al Sindaco, nelle vesti di rappresentante legale dell Ente e previa autorizzazione della Giunta comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie. Il Sindaco tuttavia, ha la facoltà di delegare tale compito al Funzionario Responsabile del tributo o ad altro dipendente dell Ente. 2. Durante lo svolgimento dell attività in giudizio il rappresentante dell Ente può avvalersi dell assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge. 3. L attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura. 4. Con apposito atto, la Giunta Comunale può decidere l abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche da apposita relazione del Funzionario Responsabile del tributo e del Dirigente del Servizio Finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori: a) esame della giurisprudenza formatasi in materia; b) grado di probabilità di soccombenza dell amministrazione; 4

c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna d) costo derivante da inutili carichi di lavoro. TITOLO III DENUNCE CONTROLLI RELAZIONI CON I CONTRIBUENTI Art. 6 Dichiarazione tributaria 1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento dei singoli tributi. 2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario Responsabile del tributo invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. 3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale oppure a chi ne ha l amministrazione, anche di fatto, al momento della regolarizzazione. Art. 7 - Attività di verifica e controllo 1. Con deliberazione della Giunta Comunale sono fissati annualmente gli indirizzi per le operazioni di controllo e accertamento su particolari settori di intervento, relativamente ai singoli tributi. 2. Il programma annuale dell attività di controllo di cui al comma 1 deve tenere conto delle scadenze di legge, degli indicatori di evasione/elusione eventualmente disponibili, nonché della capacità operativa dell Ufficio Tributi in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa, verificata con il Dirigente del Settore finanziario e con il Funzionario Responsabile del tributo. Art. 8 - Rapporti con il contribuente 1. I rapporti con i contribuenti devono essere improntati alla massima collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità. 5

2. Tutte le informazioni utili riferite ai tributi sono reperibili presso lo Sportello del contribuente, oppure presso gli sportelli del concessionario esterno, nominato ai sensi del precedente articolo 3 ( ). 3. ABROGATO- 3 4. Nell ambito dell attività di verifica e controllo il cittadino può essere invitato a fornire chiarimenti o a produrre documenti di cui il Comune non dispone. Art. 8 bis Diritto di interpello 4 1. Il contribuente, anche mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune stesso e all applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. Il Funzionario Responsabile del tributo è tenuto a formulare risposta, scritta e motivata, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta. TITOLO IV RISCOSSIONE Art. 9 - Sospensione e differimento dei termini per i versamenti 1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi e differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi che si trovino in situazioni particolari, quali: gravi calamità naturali; particolari situazioni di disagio economico o sociale, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione; cause di forza maggiore (ricoveri ospedalieri, decessi) che impediscono al contribuente di effettuare i versamenti tempestivamente. 2. La Giunta Comunale può eccezionalmente consentire, su richiesta dell interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o se trattasi di tributi arretrati e/o anche in sede di accertamento con adesione, il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un massimo di dodici, o in rate trimestrali fino ad un massimo di quattro. Le rate mensili possono essere elevate a 24 e le rate trimestrali possono essere elevate ad otto, se le somme complessivamente dovute superano i dieci milioni. Sull'importo delle rate 3 Il comma 3 dell art. 8 è stato abrogato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 153 del 29/11/2000 che così recitava: Il contribuente, anche mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine di interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune stesso. Il Funzionario Responsabile del tributo è tenuto a formulare risposta, eventualmente scritta, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta. 4 L art. 8 bis è stato aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 153 del 29/11/2000 6

successive alla prima sono applicati gli interessi legali. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di lire cento milioni, dovrà essere richiesta adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un unica soluzione ed entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Art. 10 - Limiti di esenzione per riscossioni, accertamenti e rimborsi 5 1. Tenuto conto di costi diretti ed indiretti delle attività di riscossione: a) il versamento dei tributi comunali non è dovuto qualora l ammontare complessivo annuale da versare non superi Euro 2,50 ed è dovuto in un unica soluzione qualora tale ammontare annuale non superi gli Euro 10. b) i limiti di versamento del presente comma non si applicano alla tassa/tariffa rifiuti giornaliera, alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche temporanea, all imposta sulla pubblicità ed al diritto di pubbliche affissioni. 2. Tenuto conto di costi diretti ed indiretti delle attività di controllo e rimborso: a) i crediti tributari accertati, compresivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, non sono riscossi qualora l ammontare complessivo annuo da versare non superi Euro 12,00; b) i rimborsi tributari non sono disposti qualora l importo annuo non dovuto per ciascun tributo non superi Euro 12,00; 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per periodi di imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia. Art. 10 bis Misura degli interessi, Arrotondamenti nei pagamenti, Compensazione, Spese di notifica 6 1. Gli interessi a carico del contribuente sono determinati in misura pari al tasso di interesse legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 5 L Art. 10 Limiti di esenzione per riscossioni, accertamenti e rimborsi è stato abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 157 del 22/12/1999 che così recitava: 1. Ai sensi dell art. 17, comma 88 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell art. 16 della legge 8 maggio 1998, n. 146 e tenuto conto dei costi diretti e indiretti delle attività di controllo e di riscossione: a) il versamento dei tributi non è dovuto e non sono effettuati i rimborsi, qualora l ammontare complessivo da versare non superi lire 15.000=. b) i crediti tributari liquidati o accertati, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, non sono riscossi, qualora l ammontare complessivo da versare non superi Lire 15.000=. 2. I tributi sono comunque dovuti e sono rimborsabili e accertabili per l intero ammontare se i relativi importi superano il limite di Lire 15.000=. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1., l Ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, è autorizzato a non procedere alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva, nonché all evasione delle richieste di rimborso Nuovo Art. 10 Limiti di esenzione per riscossioni, accertamenti e rimborsi inserito con deliberazione di C.C. n. 19 dell 1/3/2007 6 L Art. 10 bis è stato aggiunto con deliberazione di C.C. n. 19 dell 1/3/2007 7

2. Gli interessi che spettano al contribuente sono determinati in misura pari al tasso di interesse legale e sono dovuti a decorrere dalla data dell eseguito versamento presentazione della domanda. 3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 4. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, il rimborso di un tributo può essere concesso attraverso compensazione con somme dovute al Comune per la stessa tipologia di tributo, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme. Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall applicazione dell istituto dell autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso gli uffici competenti tramite personale appositamente autorizzato. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario degli atti di accertamento dell Amministrazione. Art. 11 - Agevolazioni ed esenzioni particolari 7 1. Ai sensi dell art. 1, comma 86, della legge 28/12/1995, n. 549, con deliberazione di Giunta Comunale possono essere deliberate agevolazioni sui tributi comunali, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. 2. Tali agevolazioni e/o esenzioni dovranno essere limitate alle vie o piazze direttamente interessate dall'intervento, a condizione che l'opera da realizzare sia pubblica, coinvolga tutta la via, corso o piazza o loro tratti autonomi e che la preclusione alla circolazione veicolare si protragga per oltre sei mesi 2bis Al fine di incentivare il commercio in particolari zone della Città, (come il centro storico) 8, per le quali siano stati approvati specifici progetti di riqualificazione urbana tra i quali i progetti di qualificazione urbana (PQU) e i progetti integrati di rivitalizzazione (PIR) di cui all allegato A della deliberazione C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999-, la Giunta Comunale può deliberare la durata e l entità di agevolazioni, fino alla totale esenzione, dei tributi comunali 9. Tali agevolazioni e/o esenzioni si applicano, su istanza del contribuente, per il primo anno di esercizio 10 e per i due anni successivi, esclusivamente ai 7 L art. 11 è stato integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 17/12/2002 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.119 del 17/12/2003. 8 Il comma 2bis del art. 11 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 27/02/2008 9 Il comma 2bis dell art. 11 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 27/02/2008, aggiungendo le parole la durata e l entità di 10 Il comma 2bis dell art. 11 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 27/02/2008, abrogando le parole da avviare entro il 31.12.2005 dopo il primo anno di esercizio 8

soggetti che intendono intraprendere una delle seguenti attività commerciali o artigianali: a) commercio al dettaglio in sede fissa; commercio su aree pubbliche; vendita al dettaglio da parte di imprenditori agricoli; somministrazione di alimenti e bevande; vendita di quotidiani e periodici; vendita di generi di monopolio; farmacie; esposizione e/o vendita delle proprie opere d arte, nonché di quelle dell ingegno a carattere creativo; b) barbiere, parrucchiere, estetista; esposizione e/o vendita di prodotti propri da parte di imprese che abbiano inoltrato domanda alla Commissione provinciale per l artigianato, per ottenere il riconoscimento di impresa artigiana del settore artistico e/o tradizionale e/o tipico, di cui all art. 28 della l.r. 21/1997, a condizione che tale domanda sia stata approvata. 2ter Al fine di supportare gli esercizi commerciali ed artigianali situati in particolari zone della città interessate da grandi cantieri per la realizzazione di opere pubbliche di lunga durata, che si protraggono per oltre sei mesi, quali per esempio i lavori della metropolitana, la Giunta Comunale può deliberare agevolazioni, fino alla totale esenzione, dei Tributi Comunali, fatta eccezione per l Imposta Comunale sugli Immobili. Tali agevolazioni e/o esenzioni saranno concesse, su istanza del contribuente a fronte della dimostrazione di diminuzione dei ricavi (autocertificazione) dell anno di attivazione del cantiere nella zona interessata, o negli anni successivi in cui il cantiere sia ancora attivo nella medesima zona, rispetto all anno precedente. 2quater Al fine di contrastare i fenomeni di declino dei mercati che offrono alla città un servizio di rifornimento di merci in zone con scarsa o nulla presenza di esercizi in sede fissa, supportando gli operatori di commercio su aree pubbliche (ambulanti) ed al fine di supportare gli operatori del commercio, concessionari di posteggio in aree mercatali interessate da riqualificazione o spostamento temporaneo 11, la Giunta Comunale può deliberare agevolazioni, fino alla totale esenzione, esclusivamente della tassa giornaliera di smaltimento rifiuti e della tassa occupazione suolo determinandone le modalità per la concessione. 3. La deliberazione che istituisce le agevolazioni o esenzioni di cui al presente articolo deve indicare l esatta quantificazione della perdita di gettito conseguente, che deve essere iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa. 11 Il comma 2quater dell art. 11 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 27/02/2008 9

TITOLOV AUTOTUTELA Art. 12 Presupposti dell'autotutela 1. Il Funzionario Responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati di seguito, può procedere, in qualsiasi fase del procedimento impositore, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità dell'atto ritenuto illegittimo o infondato: a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati. Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie di illegittimità dell atto: errore di persona o di soggetto passivo; evidente errore logico; errore sul presupposto del tributo; doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo; prova di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza; errore di calcolo nella liquidazione del tributo; sussistenza di requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni, esenzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall Ufficio Tributi; b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, sussistendo un interesse pubblico concreto ed attuale, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo; c) al mero ritiro dell atto ancora inefficace (in quanto non esecutivo o non ancora comunicato all interessato), con conseguente rinuncia all'imposizione, in caso di errore o di inopportunità dell atto stesso 2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Art. 13 - Potere di iniziativa 1. L esercizio del potere di autotutela è attribuito al Funzionario Responsabile del tributo che ha emesso l atto, che può procedere, in via autonoma o su istanza di parte. 2. Il procedimento di autotutela avviato su iniziativa del contribuente che si conclude con provvedimento di non annullamento, deve essere comunicato allo stesso e può essere motivato con conferma dei motivi dell accertamento. 3. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente del Servizio Finanziario. 10

Art. 14 - Esclusione dell autotutela 1. E escluso l annullamento o la revoca d ufficio o il mero ritiro dell atto di imposizione nelle seguenti circostanze: a) quando si tratti di motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole all Ente; b) quando vi sia un univoco indirizzo giurisprudenziale. Art. 15 L autotutela in caso di attività contenzioso 1. In pendenza di giudizio l annullamento del provvedimento è possibile, purché si sia proceduto all analisi dei fattori di cui al comma 4 dell'articolo 5 del presente regolamento. 2. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario Responsabile del tributo, sentito il Dirigente del Servizio Finanziario, dimostrata la sussistenza dell interesse del Comune ad attivarsi mediante l autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento. 3. L annullamento totale o parziale del provvedimento deve essere comunicato, oltre che al contribuente, al Sindaco per la necessaria desistenza dal contenzioso, nonché alla competente Commissione Tributaria. TITOLO VI ACCERTAMENTO CON ADESIONE Art. 16 Introduzione dell istituto dell accertamento con adesione 1. L accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19.6.1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, e secondo le disposizioni seguenti. Art. 17 Ambito di applicazione 1. L istituto dell accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all attività di controllo formale delle dichiarazioni. 2. L accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno 11

degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. 3. Il ricorso all accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell istituto le questioni cosiddette di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. 4. L'Ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costo-benefici della operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso. 5. L'Ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio di autotutela. Art. 18 Attivazione del procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente 1. Il procedimento per la definizione può essere attivato: a) a cura dell ufficio impositore, prima della notifica dell avviso di accertamento b) su istanza del contribuente, subordinatamente all avvenuta notifica dell avviso di accertamento. Art. 19 Procedimento ad iniziativa dell ufficio 1. L ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata, con l indicazione della fattispecie tributaria (elementi identificativi dell atto di accertamento) suscettibile di adesione, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'eventuale accertamento con adesione. 2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune ai fini dell esercizio dell attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l eventuale definizione dell accertamento con adesione. 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all invito stesso non è sanzionabile così come l attivazione del procedimento da parte dell ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. 4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica 12

dell avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune. Art. 20 - Procedimento ad iniziativa del contribuente 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall invito di cui al precedente art. 19 ( ), può formulare, anteriormente all impugnazione dell atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico. 2. L impugnazione dell avviso comporta rinuncia all istanza di definizione. 3. La presentazione dell istanza produce l effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell istanza sia i termini per l impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. 4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell istanza di definizione l Ufficio, anche telefonicamente, formula l invito a comparire. 5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinunzia alla definizione dell'accertamento con adesione. 6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. Art. 21 - Verbalizzazione delle operazioni 1. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, della comparizione o dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario Responsabile del tributo, responsabile del procedimento. Art. 22 - Atto di accertamento con adesione 2. A seguito del contraddittorio, ove l accertamento venga concordato con il contribuente, l ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del tributo. 3. Nell atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute, anche in forma rateale, in dipendenza della definizione. 13

Art. 23 - Perfezionamento della definizione 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell atto stesso, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti all'art. 9 ( ) del presente regolamento. 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all ufficio la quietanza dell avvenuto pagamento e la documentazione relativa all'eventuale garanzia. L ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza e della garanzia rilascia al contribuente l esemplare dell atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. 3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni), per la quale allo stato attuale l unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata. Art. 24 - Effetti della definizione 1. Il perfezionamento dell atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. 2. L accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell ufficio. 3. L intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità, per l ufficio, di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile o nuovi elementi sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né degli atti in possesso alla data medesima. 4. Qualora l adesione sia conseguente alla notifica dell avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione. Art. 25 - Riduzione della sanzione 1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. 2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di 14

detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. 3. L infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all accertamento del Comune rendono inapplicabile la riduzione, se il pagamento delle somme dovute avviene oltre il termine per la proposizione del ricorso 12. 4. Le sanzioni scaturenti dall attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta risposta a richieste formulate dall ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione. TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 26 - Norme finali 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento. Art. 27 - Decorrenza e validità Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999. 12 L art. 25 comma 3, è stato modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2003. 15

SOMMARIO TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE ART. 1 - OGGETTO E FINALITA DEL REGOLAMENTO. 1 ART. 2 - DEFINIZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE.. 1 ART. 2 bis ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF... 1 TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ART. 3 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE... 2 ART. 4 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE... 3 ART. 5 - TUTELA GIUDIZIARIA... 4 TITOLO III - DENUNCE - CONTROLLI - RELAZIONI CON I CONTRIBUENTI ART. 6 - DICHIARAZIONE TRIBUTARIA 5 ART. 7 - ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO... 5 ART. 8 - RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE... 5 ART. 8/BIS - DIRITTO DI INTERPELLO. 6 TITOLO IV - RISCOSSIONE ART. 9 - SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI. 6 ART. 10 - LIMITI DI ESENZIONE PER ACCERTAMENTI E RIMBORSI.... 7 Art. 10BIS MISURA DEGLI INTERESSI, ARROTONDAMENTI NEI PAGAMENTI..... 8 ART. 11 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI PARTICOLARI. 8 TITOLO V - AUTOTUTELA ART. 12 - PRESUPPOSTI DELL AUTOTUTELA. 10 ART. 13 - POTERE DI INIZIATIVA... 10 ART. 14 - ESCLUSIONE DELL AUTOTUTELA.. 11 ART. 15 - L AUTOTUTELA IN CASO DI ATTIVITA CONTENZIOSO... 11 TITOLO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE ART. 16 - INTRODUZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE 11 ART. 17 - AMBITO DI APPLICAZIONE 11 ART. 18 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE. 12 ART. 19 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL UFFICIO 12 ART. 20 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE.. 13 ART. 21 - VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI 13 ART. 22 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE... 13 ART. 23 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE. 14 ART. 24 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE 14 ART. 25 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE.. 14 TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 26 - NORME FINALI. 15 ART. 27 - DECORRENZA E VALIDITA.. 15 16