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Normativa sulla Trasparenza Bancaria (T. U. Leggi Bancarie D. Lvo 385/93 e norme di attuazione) Q ALTRI SERVIZI: - Cassette di Sicurezza Plichi Pellicce Polizza Infortuni Clienti - Attestazioni Richiesta documentazione bancaria- Spese di Ammortamento Cassa Continua Assegni Circolari Assegni di Traenza e Quietanza. FOGLIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI E SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA

FOGLIO INFORMATIVO Q ALTRI SERVIZI : - Cassette di Sicurezza - Plichi - Pellicce - Polizza Infortuni Clienti - Attestazioni - Richiesta documentazione bancaria - Spese di Ammortamento - Cassa Continua - Assegni Circolari - Assegni di Traenza e Quietanza - Informazioni sulla Banca Banca Popolare di Vicenza scpa Via Btg. Framarin 18-36100 - Vicenza Tel.: (numero verde) 800023555 - Fax: 0444-537491 Sito internet: www.popolarevicenza.it Iscrizione n 1515 dell Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari codice fiscale, Partita Iva e n iscriz. Registro Imprese C.C.I.A.A. di Vicenza n 00204010243- Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza CASSETTE DI SICUREZZA PLICHI PELLICCE Con questo servizio la banca mette a disposizione del cliente un contenitore ( cassetta di sicurezza ), del quale la banca garantisce l integrità, collocato in appositi Locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). II cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo te modalità contrattualmente pattuite con la banca. Il cliente può tenere informata la banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta. Il servizio di cassetta di sicurezza deve essere appoggiato su conto corrente per la regolamentazione dei canoni e delle spese. Nei casi eccezionali in cui la regolamentazione fosse consentita per cassa dalla Banca, il contratto per la cassetta di sicurezza è soggetto all'imposta di bollo (attualmente euro 14,62 -decorrenza 1 /6/2005 -legge 311 del 30/12/2004). Principali rischi (generici e specifici) variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto; la banca risponde verso il cliente per l idoneità e la custodia dei locali e per l integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art.1839 cod.civ.). 1. Cassette di sicurezza - Canone di locazione annuo anticipato (per dmc) - fino a 39 dmc 4,00 - a partire da 40 dmc 2,60 - Canone di locazione semestrale anticipato (per dmc) - fino a 39 dmc 2,40 - a partire da 40 dmc 1,70 - Maggiorazione canone per ogni persona delegata o cointestata 3,65 2

- Commissione relativa al massimale assicurativo: - fino al massimale assicurativo base pari ad 10.500,00 nessuna commissione - per ogni ulteriore 516,46 oltre i limiti del massimale assicurativo base e fino ai massimali sotto indicati: 1,80 (annui) - 0,15 (mensili) Nota bene: il massimale assicurativo dichiarato in eccedenza rispetto al limite di 10.500,00 fissato nella polizza assicurativa sottoscritta dalla Banca per ciascuna cassetta di sicurezza, plico e involucro, non potrà superare i seguenti limiti: 130.000,00 per ciascuna cassetta, plico o involucro contenuti in cassaforte; 260.000,00 per ciascuna cassetta, plico o involucro contenuti in camera corazzata o di sicurezza. - Apertura forzata cassetta standard - spese fisse 130,00 - Apertura forzata cassetta antiscasso - spese fisse 275,00 - Nessuna spesa per estinzione del rapporto 2. Plichi chiusi - Canone semestrale anticipato (per dmc.) 0,90 (min. 31,00) - Maggiorazione canone per ogni persona delegata o cointestata 3,65 - Commissione relativa al massimale assicurativo: - fino al massimale assicurativo base pari ad 10.500,00 Nessuna commissione - per ogni ulteriore 516,46 oltre i limiti del massimale assicurativo base e fino ai massimali sopra indicati: 1,80 (annui) - 0,90 (semestrali) - Nessuna spesa per estinzione del rapporto 3. Custodia pellicce - Canone anticipato per capo e per semestre 80,00 - Commissione relativa al massimale assicurativo: - fino al massimale assicurativo base pari ad 10.500,00 Nessuna commissione per capo - per ogni ulteriore 516,46 oltre i limiti del massimale assicurativo base e fino ai massimali sopra indicati: 4,20 (annui) - 2,10 (semestrali) - Nessuna spesa per estinzione del rapporto Legenda: Canone di locazione Massimale assicurativo E il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla banca per l utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente. E un dato che viene desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella cassetta di sicurezza e che viene dichiarato dal cliente alla banca a! momento dell accensione del rapporto o durante il suo svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta, In relazione ai valori dichiarati la Banca si assicura per coprirsi dal rischio di risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, a dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta. POLIZZA INFORTUNI CLIENTI La polizza assicura ai clienti titolari di conto corrente in euro di età non superiore agli 80 anni che abbiano manifestato l adesione, gli infortuni professionali ed extra professionali che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%. La polizza prevede tre pacchetti di garanzie: 3

PACCHETTO A: sono assicurate: le persone fisiche intestatarie e/o cointestatarie di rapporti nominativi; le persone fisiche titolari di ditte individuali, che siano intestatarie di rapporti nominativi; i partecipanti, in qualità di soci, a Società di Persone al nome delle quali siano intestati i rapporti nominativi; Garanzie Assicurate: 1. MORTE 2. INVALIDITA TOTALE PERMANENTE (di grado pari o superiore al 60%, sulla base della tabella INAIL). In questo caso la somma risarcita a termini di Polizza è elevata al doppio del saldo di chiusura, sempre nei limiti del massimale. 3. RETTE DI DEGENZA: è previsto un rimborso giornaliero di 52,00 per le rette di degenza in Ospedali, Cliniche, Case di Cura, fino alla concorrenza massima di 5.200, a causa di infortunio che abbia avuto come conseguenza la Morte o l Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%. 4. SPESE DI RIMPATRIO SALMA: è previsto un rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio dell Assicurato o per il rimpatrio della salma a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, con il limite massimo annuo di 2.500,00. PACCHETTO B: sono assicurate: le persone fisiche intestatarie e/o cointestatarie di rapporti nominativi; le persone fisiche titolari di ditte individuali, che siano intestatarie di rapporti nominativi; i partecipanti, in qualità di soci, a Società di Persone al nome delle quali siano intestati i rapporti nominativi; Garanzie Assicurate: Per tutti i rapporti assicurati si applicano le garanzie previste dal PACCHETTO A + Per i soli conti correnti e libretti di deposito a risparmio nominativi è previsto il RIMBORSO AGGIUNTIVO dato dalla sommatoria delle operazioni di accredito, eseguite sul conto/libretto assicurato nei 12 mesi precedenti quello dell infortunio. PACCHETTO C: è assicurato: l Amministratore o altra persona specificatamente designata dalle Società di Capitali Dedicato esclusivamente alle Società di Capitali, nella persona dell Amministratore o qualsiasi altra persona specificatamente designata dalla Società di Capitali stessa. Garanzie Assicurate: 1. MORTE 2. INVALIDITA TOTALE PERMANENTE (di grado pari o superiore al 60%, sulla base della tabella INAIL). In questo caso la somma risarcita a termini di Polizza è elevata al doppio del saldo di chiusura, sempre nei limiti del massimale. 3. RETTE DI DEGENZA: è previsto un rimborso giornaliero di 52,00 per le rette di degenza in Ospedali, Cliniche, Case di Cura, fino alla concorrenza massima di 5.200, a causa di infortunio che abbia avuto come conseguenza la Morte o l Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%. 4

4. SPESE DI RIMPATRIO SALMA: è previsto un rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio dell Assicurato o per il rimpatrio della salma a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, con il limite massimo annuo di 2.500,00. La garanzia è prestata per una somma uguale al saldo di chiusura creditore o debitore risultante alla mezzanotte del giorno precedente quello dell infortunio con un massimo di 150.000 quale limite di garanzia. - Commissione annua per assicurazione rapporti clientela: PACCHETTO A 15,00 per ogni rapporto assicurato PACCHETTO B 30,00 per ogni conto corrente o libretto di deposito assicurato PACCHETTO B 15,00 per ogni mutuo ipotecario o prestito chirografario assicurato PACCHETTO C 30,00 per ogni rapporto assicurato Per i rapporti assicurati dopo il 30 giugno (II semestralità) per il primo anno di adesione, il premio sarà ridotto del 50% per ogni singolo rapporto assicurato. Informazioni utili relativamente alla polizza infortuni clienti DENUNCIA DEL SINISTRO La denuncia del sinistro deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato. Deve essere corredata da certificato medico e deve essere fatta alla Compagnia, direttamente o tramite lo sportello presso il quale è instaurato il rapporto,entro 5 giorni feriali dall infortunio o dal momento in cui l Assicurato, i suoi familiari o i suoi eredi ne abbiano avuto la possibilità o ne siano venuti a conoscenza. Quando l infortunio abbia cagionato la morte dell Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso a: ABC Assicura Ufficio Sinistri Via Valle di Pruviniano, 20 37020 S. Floriano di San Pietro in Cariano, Verona (VR) oppure telefonando al numero 800-206692 La denuncia dell infortunio potrà essere fatta anche dalla Banca Contraente qualora l Assicurato, i suoi familiari o i suoi eredi non vi provvedano. L Assicurato, i suoi familiari o eredi si impegnano a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l erogazione delle prestazioni di polizza. Se non viene adempiuto dolosamente all obbligo della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l Assicurato ed i suoi eredi perdono il diritto all indennità. In caso di sinistro la Banca Contraente dovrà produrre alla Società copia della Dichiarazione di Adesione sottoscritta dall Assicurato;in mancanza di detta documentazione saranno ritenute sufficienti le evidenze contabili, ferma la facoltà di rivalsa nei confronti della Banca Contraente qualora l Assicurato rifiuti tale qualifica. Per ulteriori informazioni il cliente può chiedere in Filiale il testo dell Estratto delle condizioni generali di assicurazione infortuni correntisti a favore dei clienti della Banca Popolare di Vicenza Scpa (MTCATT129) ATTESTAZIONI - Attestazione di capacità finanziaria/certificazioni e dichiarazioni varie: 26,00 - Attestazione di capacità finanziaria per l iscrizione all Albo degli Autotrasportatori (Dlgs 395/2000): non più rilasciata in quanto sostituita dalla fideiussione prevista dal Decreto 25 novembre 2011 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per le condizioni economiche di detta fideiussione si rinvia al Foglio Informativo Crediti di Firma ): 50,00 annui per l attività di monitoraggio sulla sussistenza della capacità finanziaria relativamente alle attestazioni di capacità finanziaria già rilasciate tuttora in essere. 5

- Istruzione pratiche di successione: 2,50 per 500,00 (Min. 31,00 Max 210,00) - Certificazione interessi: 5,00 per sola certificazione ai fini fiscali interessi passivi sui Mutui, se richiesta presso la filiale. Tramite servizio BPViGO! il documento è gratuito. - Spese per certificazione di bilancio per Revisori: 230,00 - Dichiarazioni varie: 26,00 - Richiesta documentazione bancaria (art.119 D.Lgs 385/1993): spesa per ricerca, rilascio fotocopia e/o duplicati di documentazione bancaria: massimo 15,00 (per documento, a seconda dei costi sostenuti). AMMORTAMENTO -Istruzione pratica ammortamento, assegni, depositi a risparmio e certificati di deposito A carico del ricorrente: 31,00 CASSA CONTINUA L'impianto del Servizio di "CASSA CONTINUA" consente al Correntista di far pervenire alla Banca, anche fuori del normale orario di cassa, determinati valori (contante, assegni e vaglia), che saranno accreditati sul conto a lui intestato. - Servizio gratuito Valute e disponibilità sui versamenti: I giorni di valuta e di disponibilità per il versamento tramite cassa continua- di contante, e assegni (bancari, circolari e postali) e vaglia postali o Banca d Italia sono gli stessi concordati tra Banca e Cliente nel contratto di conto corrente per l operatività allo sportello. I giorni decorrono dalla data di verbalizzazione e quindi dal giorno di apertura del mezzo di custodia. Spesa per comunicazioni ai sensi normativa Trasparenza Bancaria: invio in formato cartaceo 1,30 invio con modalità telematica - servizio D.O.L. Documenti On Line 0,00 - Comunicazione variazione condizioni contrattuali ai sensi art. 118 Dlgs 385/1993 (TUB): qualunque sia la modalità di invio 0,00 - estinzione del rapporto nessuna spesa 6

CASSA CONTINUA ESERCENTE SERVIZIO DI CONTAZIONE E VERSAMENTO CONTANTE PRESSO LA SALA CONTA E un servizio che prevede l'inserimento e la custodia di banconote in una cassaforte dotata di particolari sistemi di sicurezza, il trasferimento con vettore specializzato in centro di contazione ed il successivo versamento sul conto corrente presso la banca. - costo di contazione delle banconote 0,06% + IVA dell importo introitato - costo di contazione delle monete metalliche 1% + IVA dell importo introitato -Spesa per invio comunicazioni ai sensi normativa sulla Trasparenza Bancaria in formato cartaceo 1,30 -Comunicazione variazione condizioni contrattuali ai sensi art. 118 Dlgs 385/1993 (TUB qualunque sia la modalità di invio 0,00 -Valute e disponibilità sui versamenti contanti: entro ore 09,00 giorno lavorativo di ricezione dopo ore 09,00 giorno lavorativo successivo - Estinzione del rapporto nessuna spesa ASSEGNI CIRCOLARI Rilascio al richiedente di un titolo di credito a favore di un ben identificato prenditore a fronte della costituzione della provvista necessaria al momento dell emissione Il Dlgs 231/2007 (normativa Antiriciclaggio) stabilisce che gli assegni circolari devono essere emessi Non Trasferibili. E comunque consentita la richiesta di emissione di assegno circolare in forma libera (senza la clausola Non Trasferibile ) solo se detta richiesta: è effettuata per iscritto, è relativa ad assegno circolare di importo inferiore al limite previsto dalla normativa. Inoltre, per ogni assegno emesso libero, il Dlgs 231/2007 impone a chi ne richiede l emissione il pagamento dell imposta di bollo di 1,50. La Banca emette obbligatoriamente con la clausola di Non trasferibilità gli assegni circolari di importo oltre al limite previsto dalla normativa (in adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2007 antiriciclaggio). Gli assegni circolari hanno un termine di prescrizione di tre anni (legge assegno R.D. 21/12/1933 n 1736). La richiesta di emissione assegno circolare può essere presentata alla Banca tramite una delle seguenti modalità: compilazione e sottoscrizione del modulo di richiesta presso gli sportelli delle Filiali, canale telematico (da parte dei clienti che hanno sottoscritto il servizio di @time impresa o altro prodotto di remote banking); in detta ipotesi non è prevista la possibilità di richiedere assegni circolari in forma libera (cioè privi della clausola di non trasferibilità). canali interni per il servizio di Tesoreria. Principali rischi (generici e specifici) 7

necessità di ricorso alla procedura di ammortamento nel caso di assegno emesso libero e denunciato smarrito/rubato. Condizioni economiche commissione di emissione per cassa o conto corrente: nessuna giorni di addebito all emissione per conto corrente: stesso giorno data di emissione. ASSEGNI DI TRAENZA E QUIETANZA ( f.a.d. fondi a disposizione) Gli assegni bancari di traenza e quietanza vengono emessi a fronte di fondi precostituiti e sono utilizzabili per il solo fine per il quale sono stati emessi; ossia il trasferimento di denaro verso soggetti di cui non si dispone di un riferimento bancario. L utilizzo di assegni di traenza risulta particolarmente adatto per le seguenti tipologie di pagamento: mandati di pagamento emessi da Enti di Tesoreria, fornitori, per prodotti / servizi acquistati, clienti, per rimborsi, riaccrediti (assicurazioni e altro). Il servizio viene riservato esclusivamente a clienti Banca e regolato contabilmente sul c/c dell ordinante, che dà incarico alla Banca di spedirli al destinatario. Sono emessi non trasferibili e riportano il termine prestabilito di validità: vengono quindi rimborsati all ordinante se non incassati dal beneficiario entro il termine indicato sull assegno. L ordine di emissione degli assegni di traenza e quietanza può essere impartito alla Banca solo tramite: canale telematico (da parte dei clienti che hanno sottoscritto il servizio di @time impresa o altro prodotto di remote banking), canali interni per il servizio di Tesoreria. Principali rischi (generici e specifici) restituzione dell assegno all ordinante per mancato recapito al beneficiario (indirizzo inesatto, sconosciuto, trasferito, ecc); smarrimento/sottrazione dell assegno durante la fase di spedizione postale. Condizioni economiche commissione di emissione: 3,00 valuta di addebito commissione di emissione: stesso giorno data di emissione giorni di addebito all emissione: zero giorni di validità per l incasso: 180 (massimo) rimborso automatico alla scadenza dei termini di validità, per gli assegni non incassati dal beneficiario con valuta 3 giorni lavorativi successivi rimborso automatico, per gli assegni denunciati smarriti/trafugati, dopo 20 giorni fissi dalla data di denuncia da parte dell ordinante. addebito per recupero spese postali come tariffe postali in vigore: nel caso di richiesta di spedizione dell assegno di traenza a mezzo raccomandata. CONDIZIONI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO - Spesa per comunicazioni ai sensi normativa sulla Trasparenza Bancaria 1) invio in formato cartaceo 2) invio con modalità telematica (servizio D.O.L Documenti On line ) - Comunicazione variazione condizioni contrattuali ai sensi art. 118 Dlgs 385/1993 (TUB) 1,30 0,00 0,00 qualunque sia la modalità di invio 8

RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura dei rapporti. Risoluzione stragiudiziale delle controversie: reclami, conciliazione e mediazione Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R, all Ufficio Reclami -Via Btg Framarin, 18, 36100 Vicenza o per via telematica a reclamiordinari@popvi.it. (i recapiti, compreso il fax, sono consultabili anche sul sito internet della Banca). La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari ed entro il termine di 90 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento. Se il reclamante non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti può rivolgersi: - per i reclami relativi ai servizi bancari, all Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., o chiedere presso le Filiali della Banca d'italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'abf assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all art. 5 del DLgs 04/03/2010 n. 28; - per i reclami relativi ai servizi di investimento, può rivolgersi alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato presso la Consob, per la quale può consultare il sito www.camera-consob.it; o all Ombudsman-Giurì Bancario, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, consultando il relativo sito internet. Il ricorso alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato presso la Consob assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all art. 5 del DLgs 28/2010, mentre il ricorso all Ombudsman-Giurì Bancario non assolve alla suddetta condizione di procedibilità; - ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it. Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, l art. 5 del DLgs 28/2010 prevede che il Cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione di cui al citato art. 5 del DLgs 28/2010, presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. 9