Guida Pratica al Servizio di Conto Corrente non Bancario (CCNB) Cosa c è in questa guida Le domande di base 1. Chi è Genercom Merchant Bank? 2. Come posso contattare Genercom Merchant Bank? 3. Che cos è il? 4. Quali sono le finalità del servizio? 5. Che cos è il software di gestione? 6. Come viene effettuata la registrazione e l archiviazione dei movimenti operati sul conto corrente non bancario? 7. Possono essere effettuate deleghe per la gestione del? 8. Quali sono i rischi tipici del sevizio di conto corrente non bancario? 9. Qual è la durata del servizio? 10. Il cliente può recedere anticipatamente dal servizio? 11. Possono essere modificate le condizioni economiche applicate al servizio? 12. Come viene attestata la prova del credito? 13. Cosa bisogna fare nel caso di controversie? 14. Esiste la possibilità di avviare una composizione stragiudiziale delle controversie? 15. Perché i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie vengono definiti "alternativi"? 16. Qual è la differenza tra l'arbitrato, la conciliazione e l'abf? 17. Chi può ricorrere all'abf? 18. Cosa accade se la decisione dell'abf non pone fine alla controversia? 19. Posso essere ascoltato personalmente dall'abf per spiegare le ragioni del mio ricorso? 20. Quanto costa ricorrere all ABF? Genercom Merchant Bank S.p.a. Sede Legale e Presidenza San Nicola Palazzo De Gemmis Via Venezia, n. 55-70122 Bari P.IVA - C.F. - R.I. 05988070727 - REA BA 454370 - Cap. Soc. 20.000.000 N.ro iscriz. Elenco Generale degli Intermediari Finanziari della Banca d Italia 36340 - ABI 330118 Tel. 0805282 731-0805730 097-0805 212 529 Fax. 0805 225 763-0805 282 763 web: www.gmbank.it e-mail: info@genercom.it pec: genercom.merchant@legalmail.it - pagina 1 -
Chi è Genercom Merchant Bank? Genercom Merchant Bank S.p.A. è una società di intermediazione finanziaria iscritta al numero 36340 dell Elenco Generale degli intermediari finanziari della Banca d Italia (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). I dati identificativi dell intermediario sono così contraddistinti: Sede Legale ed operativa Via Venezia, n. 55-70122 Bari, Telefono 0805 282 731 Fax 0805 282 763, sito web: www.gmbank.it, indirizzo di posta elettronica: info@genercom.it, Capitale sociale versato Euro 3.350.000,00 deliberato Euro 20.000.000,00, Partita IVA e Codice Fiscale Numero 05988070727. Con verbale di assemblea straordinaria del 30 maggio 2011 (a rogito Notaio Bruno Volpe Rep. N. 32127 Racc. 12137 del 30/05/2011) - in attuazione dei suoi indirizzi strategici - la Società ha deliberato l avvio del suo progetto di trasformazione da Banca d Affari in Banca Ordinaria. Come posso contattare Genercom Merchant Bank? La sede legale ed operativa di Genercom Merchant Bank è in Bari alla Via Venezia, numero 55. Il recapito telefonico è 0805 282 731 e il numero di Fax è 0805 282 763 Il suo sito web è: www.gmbank.it e la e-mail è info@genercom.it E inoltre possibile contattare gratuitamente il numero verde digitando il numero 800416700. Che cos è il? Il, (d ora in poi per brevità denominato anche Servizio ), si riferisce alla sola attività di incasso, pagamento e trasferimento fondi connessa ai soli rapporti economici istituiti tra l intermediario e la propria clientela. Sul medesimo conto vengono pertanto effettuate tutte le movimentazioni dei crediti derivanti da reciproche rimesse con la clientela fino alla chiusura del conto. Quali sono le finalità del servizio? Il Servizio, non obbligatorio per il cliente, è connesso alla gestione dei prodotti finanziari trattati dall intermediario e più precisamente alla contabilizzazione delle partite dare/avere rivenienti dalla concessione e/o dall erogazione degli stessi. Si tratta quindi di un rapporto finalizzato a consentire alle parti, reciprocamente creditrici e/o debitrici a fronte di determinate manifestazioni, di gestire i rispettivi crediti in modo unitario. Le parti, attraverso l'utilizzo del Servizio, possono così operare una liquidazione per differenza delle loro posizioni, attraverso una compensazione dei rispettivi crediti e debiti. Pertanto, il rapporto di conto corrente non bancario assume le caratteristiche dello strumento per la gestione di crediti, originati da un rapporto sottostante, sorto tra le parti e distinto da quello di conto corrente consentendone anche la rispettiva disciplina per i rapporti futuri ed eventuali che potranno sorgere tra le parti medesime. Che cos è il software di gestione? La gestione del servizio viene effettuata direttamente dall intermediario con l ausilio di uno specifico software di gestione (di seguito per brevità denominato software ). Il software, installato presso il Centro Elaborazione Dati dell intermediario, consente la gestione di specifici conti correnti non bancari con relativa archiviazione elettronica delle transazioni effettuate in esecuzione del servizio medesimo. L intermediario è titolare delle licenze d uso del software. L utilizzo del software può pertanto essere effettuato direttamente dallo stesso sia presso la propria sede sia presso proprie dipendenze autorizzate. - pagina 2 -
Come viene effettuata la registrazione e l archiviazione dei movimenti operati sul conto corrente non bancario? Tutte le operazioni connesse all esecuzione del servizio, vengono registrate ed archiviate su di un conto corrente non bancario intestato al Cliente in relazione ai rapporti economici da quest ultimo intrattenuti direttamente con l intermediario. Il cliente, intestatario del conto corrente non bancario, è pertanto colui il quale ha espressamente accettato di utilizzare il servizio come effettiva modalità di gestione e di certificazione dei crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Le registrazioni delle operazioni sono espresse in Euro e si distinguono in movimenti di ACCREDITO e in movimenti di ADDEBITO. Il saldo effettivo riveniente dal conto costituisce il credito, se positivo, o debito, se negativo, in essere tra l intestatario del rapporto e il cliente, e più precisamente: nel caso in cui il saldo effettivo sia negativo, ovvero contraddistinto da un valore minore di zero, l importo di tale saldo costituirà l effettivo credito vantato dalla Genercom Merchant Bank S.p.A. nei confronti del cliente; nel caso in cui il saldo effettivo sia positivo, ovvero contraddistinto da un valore maggiore di zero, l importo di tale saldo costituirà l effettivo credito vantato dal cliente nei confronti della Genercom Merchant Bank S.p.A.; nel caso in cui il saldo effettivo risulti essere pari a zero per un periodo superiore a sei mesi, il rapporto cui lo stesso si riferisce si intenderà automaticamente estinto senza null altro a pretendere dalle parti. Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili dell Intermediario fanno sempre piena prova, in qualsivoglia sede e ad ogni effetto di legge, del credito vantato dall Intermediario nei confronti del Cliente, per capitale, spese ed interessi anche di mora. Possono essere effettuate deleghe per la gestione del servizio di conto corrente non bancario? Si, per l esecuzione del servizio il cliente può nominare propri delegati. Tale nomina può essere effettuata solo ed esclusivamente mediante compilazione e relativa firma di appositi modelli predisposti dall intermediario. Con la firma del modello medesimo, il cliente esonera espressamente l intermediario da qualsivoglia responsabilità connessa e/o dipendente dal rapporto cui la delega stessa si riferisce e lo autorizza ad accettare, in relazione al medesimo rapporto, tutte le disposizioni di addebito e di accredito nonché le relative ricevute e/o dichiarazioni disposte e/o firmate dal delegato. Quali sono i rischi tipici del sevizio di conto corrente non bancario? Il principale rischio per il cliente è quello di una variazione sfavorevole delle commissioni e spese di servizio. Qual è la durata del servizio? La durata del Servizio di conto corrente non bancario è connessa alla durata del finanziamento sottostante e si estingue automaticamente: A) con la cessazione del rapporto economico a cui il Servizio si riferisce; B) con l estinzione diretta del conto; C) con l inadempienza da parte del cliente con uno qualsiasi degli articoli contenuti in questo documento e/o nel contratto di finanziamento sottostante e/o in conformità con le norme di legge. - pagina 3 -
Il cliente può recedere anticipatamente dal servizio? E riconosciuta in favore del cliente la facoltà di recedere dal servizio in qualsiasi momento senza aggravio di spese. In tale caso, il termine per la chiusura del rapporto sarà di trenta giorni dall avvenuta estinzione delle obbligazioni di pagamento relative al rapporto di finanziamento sottostante al Servizio. L intermediario ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal servizio, ancorché concesso e tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno. Le eventuali disposizioni allo scoperto che l intermediario ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell apertura del servizio neppure per l importo delle disposizioni eseguite. L eventuale scoperto consentito oltre il limite di esposizione su crediti non comporta l aumento di tale limite. Possono essere modificate le condizioni economiche applicate al servizio? L intermediario si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche ed i prezzi concordati rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le prescrizioni di cui al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 e delle relative disposizioni di attuazione. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell effettuazione di altre forme di comunicazione il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto, l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Come viene attestata la prova del credito? Nel contratto inerente il viene stabilito che gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili dell Intermediario fanno sempre piena prova, in qualsivoglia sede e ad ogni effetto di legge, del credito vantato dall Intermediario nei confronti del Cliente, per capitale, spese ed interessi anche di mora. Cosa bisogna fare nel caso di controversie? Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito a questioni relative alla validità, interpretazione o esecuzione di quanto oggetto del contratto saranno rimesse alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, che verranno nominati uno da ciascuna parte, e il terzo, Presidente del collegio, dai primi due così nominati. La parte che riterrà di promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il nome dell'arbitro dalla stessa nominato. La parte che avrà ricevuto tale comunicazione dovrà a propria volta comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte il proprio nominato. In caso di disaccordo tra i due arbitri nella nomina del terzo, ovvero in caso di mancata nomina dell'arbitro nel termine di venti giorni, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Bari. La sede dell'arbitrato sarà eletta presso il domicilio del Presidente del Collegio, e ivi si riunirà il Collegio, salvo che decida diversamente per determinati fatti incombenti. L'arbitrato sarà irrituale ma secondo diritto, e le parti si danno reciprocamente atto e si impegnano con la firma del contratto a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale, e a rispettarla come tale, ai sensi dell'art.1372 Cod. Civ. Eventuali reclami vanno indirizzati con lettera raccomandata A/R o Fax o e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: Se a mezzo lettera raccomandata A/R a: GENERCOM MERCHANT BANK S.P.A. UFFICIO RECLAMI Via Venezia, n. 55, 70122 Bari se a mezzo fax al numero: 0805 225 763 se a mezzo e-mail a: ufficio.reclami@genercom.it - pagina 4 -
Esiste la possibilità di avviare una composizione stragiudiziale delle controversie? GENERCOM MERCHANT BANK S.P.A. ADERISCE ALL ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO IN SIGLA ANCHE ABF (SISTEMA DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI, AI SENSI DELL ART. 128-BIS DEL D. LGS. N. 385/1993). Il servizio offre un alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. Il Regolamento della procedura è a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito internet dell intermediario (www.gmbank.it). OGNI CLIENTE può rivolgersi all UFFICIO RECLAMI dell Intermediario, ENTRO DUE ANNI da quando l operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R, fax o e-mail a: 1. Se a mezzo lettera raccomandata A/R a: GENERCOM MERCHANT BANK S.P.A. UFFICIO RECLAMI Via Venezia, n. 55, 70122 Bari 2. Se a mezzo fax al numero: 0805 225 763 3. Se a mezzo e-mail a: ufficio.reclami@genercom.it L Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se l Ufficio Reclami dell Intermediario dà ragione al Cliente, lo stesso deve comunicare i tempi tecnici entro i quali l Intermediario si impegna a provvedere. Il Cliente - QUALORA SIA RIMASTO INSODDISFATTO DAL RICORSO ALL UFFICIO RECLAMI (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dall Intermediario) - può presentare un ricorso all Arbitro Bancario Finanziario. Il ricorso può essere presentato, per conto del cliente, da un associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca; in tali casi il ricorso è firmato anche dal cliente o corredato di procura. Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it) e può essere alternativamente: - inviato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente o a qualunque Filiale della Banca d Italia, che provvede ad inoltrarlo alla segreteria tecnica del collegio competente; - presentato presso tutte le Filiali della Banca d Italia aperte al pubblico, che provvedono come sopra. Il ricorso all ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all intermediario ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine. Il cliente che abbia proposto un ricorso ai sensi di questa disciplina deve darne tempestiva comunicazione, inviando all'intermediario copia del ricorso con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata; entro 30 giorni dalla ricezione (al fine di consentire la verifica del rispetto di tale termine, l intermediario comunica tempestivamente all indirizzo di posta elettronica della segreteria tecnica competente la data di ricezione della comunicazione del cliente) l'intermediario trasmette alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni unitamente a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso, ivi compresa quella relativa alla fase di reclamo. Se l'intermediario aderisce a un'associazione degli intermediari, le controdeduzioni e la citata documentazione sono trasmesse, entro il medesimo termine di 30 giorni, alla predetta associazione, che entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse provvede a inoltrarle alla segreteria tecnica. La segreteria tecnica trasmette copia delle controdeduzioni dell'intermediario al cliente. - pagina 5 -
La decisione, corredata della relativa motivazione, è comunicata dalla segreteria tecnica alle parti entro 30 giorni dalla pronuncia. Se accolga il ricorso in tutto o in parte, il collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione; in mancanza di fissazione del termine, l'intermediario è tenuto ad adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Resta ferma la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi. All ABF possono essere sottoposte tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari: a) fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro; b) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Non possono essere sottoposte all ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009. L Organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi: Milano: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d Aosta, Veneto. Roma: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero. Napoli: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia. Per domicilio si intende l indirizzo dichiarato dal cliente nel ricorso. Gli indirizzi delle Segreterie tecniche dell Arbitro Bancario Finanziario sono: Segreteria tecnica del Collegio di Milano: Via Cordusio, 5-20123 Milano - Tel.: 02 724241 Segreteria tecnica del Collegio di Roma: Via XX Settembre, 97/e - 00187 Roma - Tel.: 06 47921 Segreteria tecnica del Collegio di Napoli: Via M. Cervantes, 71-80133 Napoli - Tel.: 081 7975111 Sito Internet dell Arbitro Bancario Finanziario: www.arbitrobancariofinanziario.it Perché i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie vengono definiti "alternativi"? I sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie sono alternativi rispetto alla giustizia ordinaria. L'azione giudiziaria è il canale normalmente utilizzato da chi chiede tutela per i propri diritti. Peraltro, il tempo necessario per la pronuncia della decisione è spesso molto lungo e il costo del procedimento giudiziario è elevato. Tali fattori rendono senza dubbio conveniente il ricorso a procedure che, pur essendo volte a porre fine a una controversia, tendono a essere informali, rapide, economiche e flessibili. - pagina 6 -
Qual è la differenza tra l'arbitrato, la conciliazione e l'abf? L'arbitrato nasce da un accordo delle parti, che può essere preesistente all'insorgere della controversia o successivo a questa e si conclude con un giudizio vincolante adottato da un terzo neutrale (arbitro). Anche la conciliazione ha origine in un accordo tra le parti; in questo caso, però, il terzo neutrale (conciliatore) non decide ma aiuta le parti stesse a elaborare la loro personale soluzione. L'Arbitro Bancario Finanziario è un sistema nuovo, la cui istituzione è prevista direttamente dalla legge. Gli intermediari sono obbligati ad aderirvi ma le sue decisioni non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. Chi può ricorrere all'abf? Tutti coloro che hanno attualmente o hanno avuto in passato un rapporto contrattuale con una banca o con un intermediario finanziario possono presentare ricorso all'abf, anche senza l'assistenza di un avvocato. Le questioni da sottoporre all'arbitro non possono però riguardare operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009. Cosa accade se la decisione dell'abf non pone fine alla controversia? Qualora la decisione dell'abf non sortisca gli effetti desiderati, si è liberi di ricorrere a ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento. Resta infatti possibile instaurare il procedimento giudiziario ovvero ricorrere alla conciliazione o all'arbitrato. Posso essere ascoltato personalmente dall'abf per spiegare le ragioni del mio ricorso? La procedura di risoluzione della controversia si svolge esclusivamente in forma scritta, sulla base della documentazione fornita dalle parti. L'acquisizione di tale documentazione è curata dalla Segreteria tecnica nel corso dell'istruttoria. Non è pertanto possibile rivolgersi di persona all'abf per esporre fatti o esprimere valutazioni relative alla controversia. Quanto costa ricorrere all ABF? Per presentare il ricorso basta versare un contributo spese di 20 euro, che viene rimborsato dall intermediario se il ricorso è accolto. - pagina 7 -