FATTISPECIE SOGGETTE ALLA IV DIRETTIVA (2000/26/CE) A chi bisogna rivolgere la richiesta risarcitoria qualora un veicolo immatricolato in Italia venga coinvolto in un incidente nel territorio di uno Stato estero? DANNEGGIATO richiesta informazioni CENTRO INFORMAZIONI ISVAP ISVAP indica al danneggiato la compagnia estera ed il Mandatario in Italia RICHIESTA DI RISARCIMENTO AL MANDATARIO IN ITALIA DELLA COMPAGNIA ESTERA entro 90 giorni dalla richiesta al Mandatario per i sinistri avvenuti prima del 01.01.2012 entro 60 giorni dalla richiesta al Mandatario per i sinistri avvenuti dopo del 01.01.2012 MANDATARIO FORMULA OFFERTA RISARCITORIA RIFIUTO MOTIVATO IN FORMA SCRITTA Per mancato accertamento della responsabilità Contestazione della responsabilità Omessa quantificazione del danno
ORGANISMO DI INDENNIZZO (CONSAP) IL DANNEGGIATO HA LA FACOLTA DI RIVOLGERSI ALL ORGANISMO DI INDENNIZZO QUALORA IL MANDATARIO: Non formuli tempestivamente l offerta risarcitoria Non motivi sufficientemente il diniego La Compagnia Estera non abbia nominato un Mandatario in Italia Organismo d indennizzo (art. 6 della direttiva) deve prendere posizione entro 60 giorni dalla data della richiesta
LIQUIDAZIONE E SURROGA ORGANISMO INDENNIZZO ITALIANO (CONSAP) surroga ORGANISMO INDENNIZZO STRANIERO LIQUIDAZIONE DANNO COMPAGNIA ASSICURATRICE DEL RESPONSABILE RESPONSABILE DANNEGGIATO
SANZIONI ISVAP Qualora i Mandatari o le Compagnie di Assicurazione dovessero violare le disposizioni di legge troverà applicazione la disciplina di attuazione della IV. Direttiva prevista dallo Stato in cui è stato autorizzata l Impresa di Assicurazione interessata. Violazione dell iter procedurale previsto dalla IV. Direttiva Compagnia Italiana Compagnia Straniera o Mandatario ISVAP eroga sanzione pecuniaria da Euro 2.000,00 (min.) fino ad Euro 6.000,00 (mass.) ISVAP trasmette ad Organo di controllo dello stato straniero ove ha sede la Compagnia il relativo reclamo
IPOTESI RESIDUALE NON SOGGETTE ALLA IV DIRETTIVA 1 ) Sinistro cagionato da veicolo non immatricolato in uno Stato dello Spazio economico Europeo, ma si è verificato nel territorio di uno Stato aderente al Sistema Carta Verde : Danneggiato può rivolgere richieste Assicurazione del responsabile civile Al Bureau nazionale dello Stato ove si è verificato il sinistro se il veicolo che ha provocato il sinistro immatricolato in altra nazione
IPOTESI RESIDUALE NON SOGGETTE ALLA IV DIRETTIVA 2) Sinistro avvenuto in uno Stato non aderente al Sistema Carta Verde: Danneggiato può rivolgere richieste nei confronti del responsabile civile e nei confronti della Compagnia di Assicurazione tenuto conto della legislazione nazionale dello Stato dove è avvenuto il sinistro e sulla base delle norme di diritto internazionale privato
IPOTESI RESIDUALE NON SOGGETTE ALLA IV DIRETTIVA 3) Sinistro avvenuto in uno Stato dello Spazio Economico Europeo ma con veicolo : Non assicurato Non identificato O di cui risulta impossibile identificare l assicuratore entro 2 mesi dal sinistro Danneggiato può rivolgere richieste All UCI che gestirà il sinistro come Organismo di Indennizzo nazionale in vece della Consap - gestione Fondo di garanzia vittime della Strada
Il REGOLAMENTO CE 44/01: questioni circa l applicabilità di tale ai sinistri stradali Elemento di novità combinato disposto Art. 11 co II e art. 9 I co : La giurisdizione del foro del domicilio dell attore sulla domanda proposta dalla parte lesa nei confronti dell assicuratore Orientamento favorevole al foro dell attore Sentenza Corte di Appello di Colonia (Oberlandesgericht Köln 12 Settembre 2005, n.16 U 36/05) Orientamento contrario al foro dell attore Sentenza Tribunale di Amburgo (Landgericht Hamburg, 28 Aprile 2006, n. 3310 109/05) Sentenza Tribunale di Blomberg (Amtsgericht Blomberg, 06 Ottobre 2005 n. 4 C 373/04) Corte di Giustizia Europea, 13 Dicembre 2007 n. C 463/06 Il danneggiato può proporre azione giudiziale avanti i Magistrati dello Stato ove risiede
AZIONE NEI CONFRONTI DEL MANDATARIO DELLA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI ORIENTAMENTO DI ALCUNI GIUDICI IN ITALIA CHE SEGUONO IL PENSIERO DEL GIUDICE DOTT. ROSSETTI: Il mandatario può essere citato in giudizio in quanto ha un mandato di rappresentanza ARTICOLO 151 E S.S. CODICE DELLE ASSICURAZIONI NON PREVEDONO CHE IL MANDATARIO POSSA ESSERE CITATO IN GIUDIZIO IN NOME E PER CONTO DELL IMPRESA STRANIERA Accoglimento dell eccezione di carenza di legittimazione passiva del mandatario