Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all estero, OSSE)



Documenti analoghi
Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Legge federale sulle finanze della Confederazione

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

Ordinanza concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Legge federale sulla politica regionale

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.

Sezione 1: Obiettivi. Sezione 2: Strumenti. del 25 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza relativa alla tassa sul CO 2

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Su richiesta motivata degli offerenti, le forfettarie possono venire riesaminate e adeguate.

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Legge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990)

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Linee guida. Accreditamento dei corsi di formazione strutturati per pompieri professionisti

Regolamento del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione della Fondazione Helvetia Sana

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014)

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Ordinanza del DFI

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale

Regolamento sulla formazione continua dei docenti

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Regolamento sul pensionamento anticipato

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Regolamento della Conferenza universitaria svizzera

Ordinanza sull assicurazione malattie

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI

Ordinanza del DFI

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione

Legge sui consulenti in brevetti

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: 1 Dicembre 2014

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Transcript:

Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all estero, OSSE) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 3, secondo periodo, 8 capoverso 4, 10 capoverso 5, 15 capoverso 2 e 20 capoverso 1 della legge del 21 marzo 2014 1 sulle scuole svizzere all estero (LSSE), ordina: Sezione 1: Definizioni Art. 1 Ai sensi della LSSE e della presente ordinanza s intende per: a. allievi: i bambini e giovani di età compresa tra il compimento del 3 o e del 25 o anno di età che frequentano una scuola svizzera o che partecipano a un altra forma di diffusione della formazione svizzera all estero in conformità alla LSSE; b. persone in formazione: i giovani fino al compimento del 25 o anno di età che seguono una formazione professionale di base di cui all articolo 5 LSSE; c. persone abilitate a insegnare in Svizzera: i docenti titolari di un diploma d insegnamento riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione; d. livello secondario II: liceo e scuola professionale di base. Sezione 2: Riconoscimento delle scuole svizzere e delle loro offerte (art. 3 6 LSSE) Art. 2 Domande 1 La domanda di riconoscimento come scuola svizzera e della relativa offerta deve essere presentata dal comitato fondatore o dall ente responsabile della scuola. 2 La domanda deve contenere le indicazioni necessarie per valutare se la scuola soddisfa le condizioni richieste dalla legge. Deve prendere posizione in merito alle singole condizioni per il riconoscimento secondo la LSSE e contenere segnatamente i seguenti allegati: RS... 1 RS ; RU ; FF 2014 2605 2014 2159 1

a. una sinossi dei previsti sviluppi negli otto anni a venire con indicazioni sull effettivo di allievi nelle classi; b. una pianificazione finanziaria che informi sulle spese e sui ricavi da attendersi negli otto anni a venire; c. lo statuto; d. informazioni sull ente responsabile, la sua organizzazione e la sua composizione; e. informazioni sull impostazione pedagogica e, se si tratta di offerte nell ambito della formazione professionale di base, sull impostazione formativa; f. la prova che i docenti sono abilitati a insegnare ai rispettivi livelli; g. la documentazione sull utilità pubblica e sull impiego degli utili. 3 Per il riconoscimento di filiali di scuole è necessario presentare inoltre il regolamento sull organizzazione della scuola e la collaborazione con la filiale. 4 La domanda deve essere presentata all Ufficio federale della cultura (UFC) con copia alla rappresentanza svizzera competente. Art. 3 Esame delle domande 1 La rappresentanza svizzera competente esprime il proprio parere in merito alla domanda e lo comunica all UFC. 2 Per esaminare le domande concernenti offerte della formazione professionale di base l UFC consulta la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI). Sezione 3: Aiuti finanziari alle scuole svizzere (art. 10 LSSE) Art. 4 Basi di calcolo Per il calcolo degli aiuti finanziari per le spese d esercizio delle scuole svizzere riconosciute valgono i seguenti principi: a. il sussidio per allievo e persona in formazione può essere differenziato in base al livello scolastico; b. il sussidio per allievo e persona in formazione di cittadinanza svizzera è superiore al sussidio per gli altri allievi e per le altre persone in formazione; c. il sussidio per docente può essere differenziato in base al costo della vita nel Paese ospitante, agli anni di servizio del docente, al livello scolastico e all abilitazione all insegnamento svizzera o estera; d. per il calcolo del numero di persone abilitate a insegnare in Svizzera, per le quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi, vengono ponderati maggiormente 2

gli allievi e le persone in formazione di cittadinanza svizzera rispetto agli altri bambini e giovani che frequentano la scuola; e. l UFC può, con il consenso del Cantone patrono, riconoscere come sussidiabili anche docenti non abilitati a insegnare in Svizzera; f. il numero dei docenti non abilitati a insegnare in Svizzera per i quali la scuola riceve un sussidio non può superare il numero dei docenti sussidiabili abilitati a insegnare in Svizzera. Art. 5 Aliquote di sussidio e ordine di priorità 1 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) stabilisce le aliquote di sussidio in un ordinanza. 2 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il DFI istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande secondo l articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990 2 sui sussidi. Art. 6 Presentazione delle domande 1 Le domande devono essere presentate dall ente responsabile delle scuole svizzere. 2 Le domande devono contenere segnatamente gli elenchi degli allievi, delle persone in formazione e dei docenti. L UFC mette a disposizione un modulo apposito. 3 Le domande devono essere presentate all UFC con copia alla rappresentanza svizzera competente. 4 Le domande devono essere presentate al più tardi tre mesi dopo l inizio dell anno scolastico. Art. 7 Esame delle domande 1 La rappresentanza svizzera competente esprime il proprio parere in merito alle domande e lo comunica all UFC. 2 Essa esamina segnatamente: a. il numero degli allievi e delle persone in formazione di cittadinanza svizzera; b. l attestazione della scuola svizzera relativa alla copertura assicurativa sociale delle persone abilitate a insegnare in Svizzera. 2 RS 616.1 3

Sezione 4: Aiuti finanziari ad altre forme di diffusione della formazione svizzera all estero (art. 14 e 15 LSSE) Art. 8 Aiuti finanziari per la retribuzione di persone abilitate a insegnare in Svizzera 1 Per gli aiuti finanziari per la retribuzione di persone abilitate a insegnare in Svizzera valgono le seguenti condizioni: a. la scuola è frequentata da almeno 15 allievi o persone in formazione di cittadinanza svizzera; b. il numero degli allievi o delle persone in formazione di cittadinanza svizzera è proporzionato al numero complessivo di allievi o persone in formazione; c. il docente per il quale la scuola ha diritto a ricevere sussidi impartisce l insegnamento secondo i piani di studio svizzeri o secondo i documenti determinanti della formazione professionale di base e diffonde nozioni sulla Svizzera e sui relativi valori culturali. Impartisce l insegnamento principalmente in una lingua nazionale svizzera. 2 L aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili. Sono considerati costi computabili le spese salariali e i contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali. 3 L aiuto finanziario massimo può ammontare eccezionalmente al 70 per cento dei costi computabili, se il contesto economico della scuola lo richiede. 4 Ogni 15 allievi o persone in formazione di cittadinanza svizzera può essere richiesto un sussidio per la retribuzione di una persona abilitata a insegnare in Svizzera. Art. 9 Aiuti finanziari per la diffusione della formazione svizzera in forma di corsi 1 Per gli aiuti finanziari per la diffusione della formazione svizzera in forma di corsi valgono le seguenti condizioni: a. i corsi sono frequentati da almeno otto allievi o persone in formazione di cittadinanza svizzera; b. i corsi sono impartiti da persone abilitate a farlo e principalmente in una lingua nazionale svizzera; c. i corsi si basano su materiale didattico svizzero e diffondono nozioni sulla Svizzera e sui relativi valori culturali. 2 L aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 70 per cento dei costi computabili. Sono considerati costi computabili le spese salariali, i contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali e gli oneri amministrativi direttamente legati all offerta. 4

Art. 10 Aiuti finanziari per l acquisto di materiale didattico 1 Per gli aiuti finanziari per l acquisto di materiale didattico valgono le seguenti condizioni: a. la scuola è frequentata da almeno sei allievi o persone in formazione di cittadinanza svizzera; b. il materiale didattico serve alla diffusione della formazione svizzera. 2 L aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 70 per cento dei costi computabili. Sono considerati costi computabili le spese per l acquisto e la fornitura di materiale didattico. Art. 11 Aiuti finanziari per la fondazione e la creazione di nuove scuole svizzere 1 Per gli aiuti finanziari per la fondazione e la creazione di nuove scuole svizzere il comitato fondatore o l ente responsabile deve provarne la necessità fornendo uno studio di fattibilità. 2 Per fondazione e creazione di nuove scuole svizzere s intendono: a. la rifondazione di scuole in nuove sedi; b. le filiali di scuole in nuove sedi; c. gli ampliamenti strutturali di scuole allo scopo d integrarvi scuole professionali di base. 3 Per gli aiuti finanziari per la fondazione e la creazione di nuove scuole svizzere valgono le seguenti condizioni: a. la Confederazione può concedere un sussidio del 50 per cento al massimo ai costi computabili per la fondazione e la creazione di una nuova scuola svizzera; b. il sussidio non deve superare i 3 milioni di franchi. 4 Per costi computabili s intendono le spese per: a. la progettazione; b. l acquisto e l urbanizzazione di terreni; c. la costruzione di nuovi edifici, comprese le spese edili accessorie; d. l acquisto o la ristrutturazione di edifici esistenti; e. gli arredi; f. il materiale didattico. 5 Non sono computabili segnatamente le spese per: a. gli studi di fattibilità; b. la manutenzione di edifici; c. tributi pubblici, ammortamenti e interessi dei capitali. 5

6 Se i costi complessivi o singoli elementi superano il volume abituale per progetti paragonabili, i costi computabili possono essere ridotti di conseguenza. L UFC decide nel singolo caso quali costi sono computabili. Art. 12 Presentazione delle domande 1 Le domande secondo gli articoli 8 10 devono essere presentate dall ente responsabile di cui all articolo 14 capoverso 1 LSSE. Le domande secondo l articolo 11 devono essere presentate dal comitato fondatore o dall ente responsabile della scuola. 2 Le domande devono contenere le indicazioni necessarie per valutare se le condizioni richieste dalla legge sono soddisfatte. L UFC mette a disposizione un modulo apposito. 3 Le domande devono essere presentate all UFC con copia alla rappresentanza svizzera competente. 4 Le domande devono essere presentate al più tardi tre mesi prima dell inizio dell anno scolastico o del corso o dell acquisto del materiale didattico. Art. 13 Esame delle domande 1 La rappresentanza svizzera competente esprime il proprio parere in merito alle domande e lo comunica all UFC. 2 Nel caso di domande secondo gli articoli 8 10 essa esamina segnatamente: a. il numero degli allievi e delle persone in formazione di cittadinanza svizzera; b. i conteggi delle scuole relativi alla copertura assicurativa sociale dei docenti abilitati a insegnare in Svizzera. 3 Per esaminare le domande concernenti offerte della formazione professionale di base l UFC consulta la SEFRI. Sezione 5: Aiuti finanziari per la consulenza, l assistenza e il sostegno ai giovani Svizzeri all estero (art. 14 cpv. 2 lett. d LSSE) Art. 14 L UFC eroga aiuti finanziari a organizzazioni che forniscono globalmente consulenza, assistenza e sostegno ai giovani Svizzeri all estero. 6

Sezione 6: Assicurazione sociale dei docenti (art. 8 LSSE) Art. 15 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione malattie 1 Le persone abilitate a insegnare in Svizzera occupate presso una scuola svizzera sono affiliate all assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (AVS/AI), all assicurazione svizzera contro gli infortuni (AINF) e all assicurazione malattie svizzera (AM), nella misura in cui la legislazione applicabile prevede che sottostiano alle disposizioni legali svizzere. 2 Gli obblighi dei datori di lavoro sono regolati dalle disposizioni giuridiche applicabili. Art. 16 Previdenza professionale 1 Le persone abilitate a insegnare in Svizzera, che sono obbligatoriamente affiliate all AVS/AI, sottostanno al diritto svizzero anche nella previdenza professionale. 2 Il datore di lavoro provvede a una previdenza professionale delle persone abilitate a insegnare in Svizzera che corrisponde alle esigenze minime della legge federale del 25 giugno 1982 3 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità. 3 Se il docente ha la possibilità di restare affiliato alla sua cassa pensioni o di assicurarsi presso la cassa pensioni del Cantone patrono, è il datore di lavoro che decide se consentirlo. Se l affiliazione non avviene tramite queste casse, il docente viene ammesso alla cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA). 4 L UFC fissa in modo forfettario il guadagno assicurato delle persone abilitate a insegnare in Svizzera che sono assicurate presso PUBLICA. Esso tiene conto dei differenti livelli scolastici. Art. 17 Rappresentanza delle scuole svizzere nei confronti delle assicurazioni sociali svizzere 1 L UFC può designare un organo esterno che rappresenti le scuole svizzere nei confronti delle assicurazioni sociali svizzere per le persone abilitate a insegnare in Svizzera da assicurare in conformità all articolo 8 LSSE. 2 Questo organo rappresenta le scuole svizzere segnatamente al momento di concludere e modificare il contratto di affiliazione a PUBLICA. 3 RS 831.40 7

Sezione 7: Disposizioni varie (art. 3, 7, 9 LSSE) Art. 18 Ente responsabile 1 Per ente responsabile di una scuola svizzera s intende l associazione scolastica, una fondazione, una società di capitali o di persone, una società cooperativa o una forma giuridica analoga. 2 Alle riunioni dell ente responsabile partecipano anche il direttore della scuola e un rappresentante della rappresentanza svizzera competente. Per gli affari che non riguardano il personale e gli stipendi partecipa con voce consultiva anche una rappresentanza dei docenti. Art. 19 Identità visiva 1 Le scuole svizzere sono tenute a utilizzare la denominazione «scuola svizzera» nel proprio nome. In casi fondati l UFC può ammettere designazioni che vi fanno riferimento. 2 Il DFI stabilisce a. un logo che deve essere parte integrante dell identità visiva di una scuola svizzera; b. un logo che contrassegna altre forme di diffusione della formazione svizzera all estero ai sensi dell articolo 14 LSSE. Art. 20 Rendiconto 1 L ente responsabile di una scuola svizzera deve rendere conto annualmente all UFC con copia al Cantone patrono al più tardi tre mesi dopo la fine dell anno d esercizio. 2 Il rendiconto contiene: a. indicazioni sull effettivo degli allievi, delle persone in formazione e dei docenti distinti per livello scolastico e per cittadinanza; b. una copia del rapporto annuale. 3 L UFC può fissare ulteriori condizioni per il rendiconto nella decisione sugli aiuti finanziari. 4 Le scuole svizzere forniscono inoltre indicatori finanziari al più tardi tre mesi dopo l approvazione del consuntivo. L UFC mette a disposizione un modulo apposito. Art. 21 Diffusione della cultura svizzera e cura dell immagine della Svizzera Le scuole svizzere e gli enti responsabili di altre forme di diffusione della formazione svizzera all estero sfruttano la loro rete locale per diffondere la cultura svizzera anche in contesti extrascolastici e per curare l immagine della Svizzera. 8

Sezione 8: Esecuzione Art. 22 Compiti delle rappresentanze svizzere 1 La rappresentanza svizzera competente segue le attività della scuola svizzera. Partecipa alle riunioni dell ente responsabile in qualità di osservatrice senza diritto di voto. 2 Essa esprime per scritto il proprio parere in merito alla documentazione presentata per l ottenimento degli aiuti finanziari. 3 Informa l UFC su avvenimenti di particolare importanza e sugli sviluppi concernenti le condizioni per il riconoscimento di cui agli articoli 3 6 LSSE o le condizioni del sostegno di cui all articolo 14 LSSE. Art. 23 Commissione per la diffusione della formazione svizzera all estero (art. 21 cpv. 1 LSSE) 1 La Commissione per la diffusione della formazione svizzera all estero è una commissione amministrativa permanente ai sensi dell articolo 8a capoverso 2 dell ordinanza del 25 novembre 1998 4 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione. 2 Essa è composta di nove membri. Il Consiglio federale nomina il presidente e gli ulteriori membri. 3 Nella Commissione sono rappresentati: a. l Amministrazione federale con due membri, di cui uno del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e uno del Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca (DEFR); b. la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e l Associazione dei Cantoni patroni con un membro ciascuna; c. le scuole svizzere con due membri, di cui uno a rappresentanza degli enti responsabili e uno a rappresentanza delle direzioni delle scuole; d. l Associazione mantello dei docenti svizzeri con un membro; e. l Associazione delle scuole svizzere con un membro; f. l Organizzazione degli Svizzeri all estero con un membro. 4 La Commissione consiglia l UFC segnatamente in merito ai seguenti affari: a. riconoscimento di una nuova scuola svizzera secondo l articolo 3 LSSE; b. riconoscimento del livello secondario II, di offerte della formazione professionale di base e di filiali di scuole svizzere secondo gli articoli 4 6 LSSE; c. revoca del riconoscimento di una scuola svizzera o delle sue offerte formative di cui agli articoli 4 6 LSSE o imposizione di oneri per il riconoscimento; d. modifiche della presente ordinanza; 4 RS 172.010.1 9

e. stesura di un ordine di priorità del DFI di cui all articolo 5 capoverso 2; f. sostegno di altre forme di diffusione della formazione svizzera all estero di cui all articolo 14 LSSE, nella misura in cui assume carattere pregiudiziale. Sezione 10: Disposizioni finali Art. 24 Abrogazione e modifica di altri atti normativi 1 L ordinanza del 29 giugno 1988 5 sull istruzione degli Svizzeri all estero è abrogata. 2 L ordinanza del 25 novembre 1998 6 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione è modificata come segue: Allegato 2, n. 1.3 Alla rubrica DFI «Commissione per il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero» è sostituita con «Commissione per la diffusione della formazione svizzera all estero». Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2015. In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 5 RU 1988 1102, 1996 2243, 2007 4477, 2008 2181, 2011 5227 6 RS 172.010.1 10