l'autorizzazione all'impianto ed esercizio di un allevamento di fauna selvatica appartenente alle seguenti specie: a scopo: ALIMENTARE RIPOPOLAMENTO



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Marca da bollo 14,62 MOD. A Alla PROVINCIA DI TORINO Servizio Tutela della Fauna e della Flora Corso Inghilterra, 7/9 10138 - TORINO II sottoscritto nato a (Prov. ) il / / residente in C.A.P. Via n. tel. / a norma dell' art. 22 della L.R. 4/9/1996 n. 70 e sulla base delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 35-20710 del 7/7/1997 CHIEDE l'autorizzazione all'impianto ed esercizio di un allevamento di fauna selvatica appartenente alle seguenti specie: a scopo: ALIMENTARE RIPOPOLAMENTO A tal fine allega alla presente domanda: o planimetria dell'area destinata all'allevamento; o relazione tecnico-gestionale. Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. MOD. ripalim_a rev.01 (data) (firma)

1. Titolare: RELAZIONE TECNICO-GESTIONALE SULL'ALLEVAMENTO (Art. 3 delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 35-20710 del 7/7/1997) Sig. _ nato a (Prov. ) il / / residente a C.A.P. Via n. tel. 2. Localizzazione: Strutture situate in Via n. località del Comune di 3. Tipologia: ALIMENTARE RIPOPOLAMENTO 4. Strutture in dotazione: gabbie n. totale mq. voliere n. totale mq. recinti n. totale mq. altre strutture: n. totale mq. n. totale mq. n: totale mq. 5. Attrezzature in dotazione: (*) tipologia: 6. Numero di riproduttori a regime, per ogni specie allevata: Specie: n. M n. F n. M n. F n. M n. F n. M n. F n. M n. F

7. Tecniche di produzione: 8. Produzione annua presunta per specie allevata: Specie: 9. Note eventuali: (data) (firma)

Legge Regionale 4 settembre 1996 n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" Art. 22 - Allevamento di fauna selvatica a scopo di Ripopolamento e a scopo alimentare. 1. La Giunta provinciale, sulla base di apposite disposizioni dettate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge può rilasciare, a persone nominativamente indicate, l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare. Non è consentito l allevamento di cinghiali a scopo di ripopolamento. 2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e all'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. 3. Gli allevamenti di cui al comma 1 sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dalla Azienda sanitaria regionale competente per territorio. 4. Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno inamovibile indicante il mese e l'anno di nascita, il numero progressivo, la matricola, e sul retro del contrassegno, il numero di autorizzazione dell'allevatore. 5. Le disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 1 disciplinano altresì il prelievo, con i mezzi di cui all'articolo 48, di mammiferi e di uccelli in stato di cattività, operato esclusivamente da parte del titolare dell'allevamento a scopo di ripopolamento, che sia organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. 6. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione al Presidente della Giunta provinciale. I titolari degli allevamenti di cui al presente comma sono tenuti al rispetto delle norme regionali.

Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 1997 n. 35-20710. Disposizioni in ordine al rilascio da parte delle Province, dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare. Art. 22 L.R. 70/96 (omissis) LA GIUNTA REGIONALE A voti unanimi delibera Di approvare ai sensi dell'art. 22 comma 1 della L. R. 70/96, le disposizioni in ordine al rilascio, da parte delle Province, dell autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopi di ripopolamento o a scopo alimentare, riportate nel testo allegato che forma integrante e sostanziale del presente provvedimento. La presente deliberazione sarà trasmessa alle Province per í provvedimenti di competenza. (omissis) Allegato Disposizioni in ordine all'impianto e all'esercizio degli allevarne fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare. (Art. 22 L.R. 4 settembre 1996, n. 70). Art. 1 - Finalità 1. Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a s alimentare sono autorizzati dalla Provincia competente per territori sensi dell'art. 17 della legge 157/92 e dell'art. 22 della L.R. 4 sette 1996, n. 70, nel rispetto delle presenti disposizioni. Art. 2 - Categoria degli allevamenti 1. Gli allevamenti di fauna selvatica possono avere ad oggetto: a) uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna selvatica aut a scopo di ripopolamento m natura; b) uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, a alimentare. 2. Non e' consentito l'allevamento de! cinghiale a scopo di ripopolamento. Art. 3 - Allevamento a scopo dl ripopolamento. Costituzione 1. I soggetti che intendono avviare attività per l'impianto e 1'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento debbono essere autorizzati dalla Provincia competente per territorio. 2. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dai seguenti documenti: planimetria dell'area destinata all'allevamento; relazione tecnico-gestionale, in cui siano indicati, tra l'altro, la locazione e la tipologia dell'allevamento; le strutture e le attrezzature in dotazione; il numero di riproduttori a regime per ogni specie allevata; le tecniche di produzione; le previsioni di massima sui quantitativi prodotti annualmente per specie. 3. Nel caso di accoglimento della richiesta, la Provincia detta con il provvedimento di autorizzazione e prescrizioni per la gestione dell allevamento. 4. II soggetto interessato, che dimostri di essere titolare di impresa agricola, e' tenuto a dare comunicazione alla Provincia dell'avvio dell'attività di allevamento, corredandola dei documenti sopra indicati, ed al rispetto delle norme regionali e delle presenti disposizioni. Art. 4 - Condizioni e requisiti dell'allevamento 1. Gli allevamenti di fauna selvatica a di ripopolamento sono destinati alla produzione di specie autoctone, che debbono essere mantenute in condizioni di purezza e tali da prescrivere la rusticità e le caratteristiche comportamentali delle singole specie. A tale fine: - deve essere comprovata la provenienza dei capi riproduttori, mediante idonea documentazione di origine, marcatura inamovibile ed iscrizione nei registro di allevamento" dr cui all'articolo 5; - gli impianti e le tecniche di allevamento debbono essere conformi ai regolamenti di polizia veterinaria ed alle nonne sanitarie vigenti. Dovranno essere attuati e documentati con verbale, da allegarsi al registro di allevamento, periodici controlli sanitari sulla fauna selvatica presente, a cura del Servizio veterinario dell'azienda sanitaria regionale competente, cui e' altresì demandata l'effettuazione dei necessari interventi di profilassi e di disinfezione; - gli impianti destinati alla stabulazione di più di venti capi riproduttori debbono essere dotati di apposite strutture per l isolamento degli animali malati, pari ad almeno un decimo delle strutture comprensivamente destinate alla stabulazione; - la densità degli animali allevati non può superare, per le specie di fauna selvatica più comunemente allevate, i rapporti minimi sotto indicati: - galliformi da 30 a 60 giorni 0,50 mq/capo; - galliformi oltre i 60 glomi 1 mq/capo; - lepre (per il preambientamento in recinto) 10 mq/capo; - ungulati (in recinto) 5.000 mq/capo. 2. Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento debbono essere segnalati con apposite tabelle perimetrali, poste a distanza non superiore a 100 metri una dall'altra, recanti la scritta Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento - Divieto di caccia. Art. 22 L. R. 70/96. Art. 5 - Registro di allevamento 1. Ad ogni allevatore di fauna selvatica sarà rilasciato dalla Provincia competente un registro di allevamento vidimato. In tale registro debbono essere indicati: - I numero dei riproduttori e la loro origine documentata; - Il numero degli animali nati, morti, acquisiti e ceduti, con indicazione dei - soggetti cedenti e cessionari; - gli eventi patologici significativi. 2. AI registro debbono essere allegati i verbali dei controlli sanitari ed amministrativi. 3. I1 registro deve essere sempre tenuto nei locali ove ha sede l'allevamento, a disposizione dei soggetti preposti alla vigilanza.

Art. 6 -Contrassegno 1. Tutti gli esemplari esistenti nell'allevamento debbono essere muniti di contrassegno inamovibile da applicarsi non oltre il 90 glomo dalla nascita, indicante il mese e l'anno di nascita, il numero progressivo, la matricola, e, sul retro, il numero di autorizzazione dell'allevatore. 2. I giovani nati da riproduttori allevati stabilmente in recinto devono essere contrassegnati all'atto della prima cattura. Art. 7 - Prelievo e cessione degli animali 1. I capi allevati debbono essere prelevati con i normali mezzi di cattura previsti per le diverse specie. 2. Il titolare di allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, o persona dallo stesso indicato, può essere di volta in volta autorizzato dalla Provincia, esclusivamente per ragioni sanitarie, al prelievo di uccelli e mammiferi pertinenti all'allevamento con i mezzi di caccia di cui all'art. 48 della L.R 4 settembre 1996 n. 70. 3. Al momento della cessione degli animali, l'allevatore deve rilasciare all'acquirente, oltre ai documenti aventi natura fiscale, una ricevuta attestante il nominativo ed il numero di autorizzazione dall'allevatore, il nominativo dell'acquirente,la specie ed il numero dei capi ceduti. Gli esemplari allevati potranno essere ceduti esclusivamente ai soggetti legittimati all'attività di ripopolamento o ad altri allevatori autorizzati. 4. I capi provenienti da un allevamento a scopo di ripopolamento possono essere utilizzati anche ai fini alimentari, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 10. Art. 8 - Vigilanza, controlli e sanzioni L'affluita' di vigilanza e controllo sugli allevamenti e' svolto dagli agenti della Provincia, dal personale dipendente dall'azienda sanitaria regionale competente per territorio, nonché dagli altri soggetti giuridicamente autorizzati ai sensi della normativa urgente. In caso di violazione delle disposizioni di gestione viene comminata la sanzione di cui agli artt. 30 e 31 della legge 1592 e all'art. 53 della L.R 70/96. Art. 9 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie 1. Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di pertinenza delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, in quanto esercizio di una attività strumentale all azienda la cui produzione è destinata esclusivamente all immissione all interno della stessa, non sono soggetti alla richiesta di autorizzazione di cui all art. 3 e all applicazione del contrassegno di cui all art. 6. 2. Il concessionario deve dare semplice comunicazione della presenza dell'allevamento alla Giunta Regionale, alla Provincia e all'azienda sanitaria competente, ed e' tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento. 3. Qualora la produzione di tali allevamenti sia destinata anche ad altri utilizzatori, diversi dall'azienda faunistica in cui l'impianto e' ubicato l'allevamento e' soggetto a tutti gli adempimenti previsti dal presente provvedimento. Art. 10 - Allevamento a scopo alimentare 1. Per la costituzione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare si applicano le disposizioni di cui all'art. 3. 2. Gli impianti finalizzati alla produzione di esemplari a scopo alimentare debbono essere separati da quelli destinati alla produzione di fauna a scopo di ripopolamento e debbono essere contrassegnati da tabelle perimetrali, poste a distanza non inferiore a cento metri una dall'altra, recanti la dizione: Allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare. Divieto di caccia. Art. 22 L.R 70/96". 3. L'allevamento a scopo alimentare deve corrispondere a precise necessità di carattere zootecnico e commerciale, e deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. 4. 1 capi allevati devono essere catturati con i normali mezzi di cattura previsti per le diverse specie. Per gli ungulati di prelievo può essere effettuato dal titolare dell'allevamento o da persone dallo stesso individuate nella domanda di autorizzazione, con i mezzi di caccia di cui all'art. 48 della L.R. 70/96. 5. La cessione degli esemplari sia vivi che morti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti. La cessione degli esemplari vivi e' consentita unicamente per la vendita a centri di macellazione autorizzati. 6. Non e' consentita la cessione a fini di ripopolamento di capi provenienti da allevamenti a scopo alimentare. 7. Gli allevamenti a scopo alimentare debbono essere dotati di un "registro di carico e scarico", rilasciato e vidimato dalla Provincia competente, nel quale debbono essere annotati il numero degli animali, acquistati e ceduti, nonchè i nominativi dei soggetti cedenti e cessionari. Art. 11 - Cessazione dell'allevamento 1. In caso di cessazione dell'attività di allevamento titolare dell'autorizzazione e' tenuto a darne comunicazione scritta alla Provincia e all'azienda sanitaria regionale competente entro il termine di 30 giorni. Alla Provincia devono essere restituiti l'autorizzazione e i registri di cui agli arti. 5 e 10. Art. 12 - Custodia, sospensione e revoca 1. Per la custodia degli animali allevati si applicano le disposizioni vigenti in materia 2. La Provincia, con il provvedimento di autorizzazione, disciplina i casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione. Art. 13 - Disposizioni transitorie 1. La Provincia e' tenuta a dare tempestiva comunicazione delle intervenute nuove determinazioni ai titolari di allevamenti di fauna selvatica. 2. 1 soggetti che, al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni svolgono attività di allevamento di specie appartenenti alla fauna selvatica, sono tenuti, entro novanta giorni dalla comunicazione delle intervenute nuove determinazioni, a richiedere nuova autorizzazione alla Provincia competente nel rispetto delle modalità di cui all'art 3. 3. Entro i centoventi giorni successivi, la Provincia comunica agli. interessati le determinazioni relative all'allevamento, nonchè le prescrizioni relative agli eventuali interventi di adeguamento, e stabilisce un termine per il completamento delle relative opere.