PROPOSTA di modifica del DLgs 541/92



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PROPOSTA di modifica del DLgs 541/92 Art. 1. (Definizioni e ambito di applicazione della legge). 1.Ai fini della presente legge si intende per informazione sui farmaci ad uso umano qualsiasi azione di comunicazione tesa a divulgare le informazioni scientifiche sui farmaci diretta verso i soggetti autorizzati a prescrivere, ovvero i medici, o a dispensare i farmaci, ovvero i farmacisti. 2. La pubblicità sui farmaci ad uso umano è quella rivolta verso il pubblico. Art. 2. (Requisiti generali dell'informazione sui farmaci ad uso umano). 1.L'informazione e la pubblicità sui farmaci ad uso umano può riferirsi unicamente a quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni. 2.Tutti gli elementi dell'informazione e della pubblicità sui farmaci ad uso umano devono essere conformi a quanto contenuto nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni. 3. L'informazione e la pubblicità sui farmaci ad uso umano devono favorire l'uso razionale ed il corretto impiego del medicinale, presentandolo in modo obiettivo, senza esagerarne le proprietà e senza indurre in inganno il destinatario. 1

Art. 3. (Limiti della pubblicità sui farmaci ad uso umano presso il pubblico). 1.Possono formare oggetto di pubblicità presso il pubblico i farmaci ad uso umano che, per la loro natura e le loro caratteristiche, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati in regime di automedicazione, ovvero senza l'intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento e, se necessario, con il consiglio del farmacista. 2.E' vietata la pubblicità sui farmaci ad uso umano presso il pubblico che devono essere forniti solo dietro presentazione di prescrizione medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti. In deroga a quanto disposto dal precedente periodo il Ministero della salute può autorizzare specifiche campagne di vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche. 3.E' vietata la distribuzione al pubblico di farmaci ad uso umano a scopo promozionale. 4.Fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 2, e' vietata la pubblicità' presso il pubblico di farmaci ad uso umano compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, nonché' dei farmaci ad uso umano di cui agli articoli 1, comma 4 e 25 commi 2 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. 5.Nelle pubblicazioni a stampa e nelle trasmissioni radio-televisive e in messaggi non a carattere pubblicitario comunque diffusi al pubblico o per via informatica è vietato menzionare la denominazione di un farmaco ad uso umano, qualora il contesto possa favorire il consumo o un utilizzo non corretto del prodotto. La violazione di tale divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro. Art. 4. (Caratteristiche e contenuto minimo della pubblicità presso il pubblico). 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, la pubblicità sui farmaci ad uso umano presso il pubblico: a) è realizzata in modo che la natura pubblicitaria sia evidente e che consenta l'identificazione chiara del prodotto quale farmaco ad uso umano; b) comprende almeno: 1) la denominazione commerciale del medicinale e la denominazione comune del principio o dei princìpi attivi in esso contenuti; 2) un invito esplicito e chiaro a leggere attentamente le avvertenze figuranti, a seconda dei casi, nel foglio illustrativo o sull'imballaggio esterno; nella pubblicità' scritta l'invito deve risultare facilmente leggibile dal normale punto d'osservazione; nella pubblicità' sulla stampa quotidiana e periodica deve essere, comunque, scritto con caratteri di dimensioni non inferiori al corpo 9. Nella pubblicità radio-televisiva la velocità del messaggio fonico deve permettere la comprensione dell invito e l invito scritto deve essere facilmente leggibile dal normale punto d'osservazione. 2

2. In deroga al comma 1, la pubblicità' può' limitarsi a contenere la denominazione del medicinale, qualora essa abbia lo scopo esclusivo di rammentarla. Art. 5. (Contenuti pubblicitari vietati). 1. E' vietata la pubblicità sui farmaci ad uso umano presso il pubblico che: a) faccia apparire superflua la consultazione di un medico, ovvero offra un servizio diagnostico e di cura per corrispondenza; b) induca a sottovalutare gli effetti secondari derivanti dall'impiego del medicinale; c) induca a ritenere che il medicinale possa migliorare il normale stato di buona salute del soggetto; d) induca a ritenere che la mancanza del medicinale possa avere effetti pregiudizievoli sul normale stato di buona salute del soggetto; tale divieto non si applica alle campagne di vaccinazione di cui all'articolo 3, comma 2; e) si rivolga esclusivamente ai soggetti minorenni ed, in particolare, agli adolescenti; f) comprenda una raccomandazione di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico; g) assimili il medicinale ad un prodotto di consumo, alimentare o cosmetico; h) induca a collegare la sicurezza o l'efficacia del prodotto alla sua qualità di sostanza naturale e non di sintesi; i) possa indurre all'autodiagnosi; l) facendo leva sull'emotività dei soggetti, esponga casi non documentati di guarigioni dovute all'uso del medicinale in oggetto; m) utilizzi immagini del corpo umano non a scopi scientifici ma al fine di suscitare forti reazioni emotive 3

Art. 6. (Autorizzazione della pubblicità sui farmaci ad uso umano presso il pubblico). 1. Nessuna pubblicità sui farmaci ad uso umano presso il pubblico può essere effettuata senza autorizzazione del Ministero della salute. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero della salute previa istruttoria da parte degli uffici preposti. 3. Gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute devono essere indicati nel materiale pubblicitario relativo al medicinale. 4. Qualora la pubblicità presso il pubblico sia effettuata in violazione alle disposizioni della presente legge, il Ministero della salute: a) ordina l'immediata cessazione della pubblicità; b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica la cui redazione è curata dal Ministero stesso; c) dispone, sulla base della gravità del fatto, l'applicazione di una sanzione amministrativa di 100.000 euro o il ritiro dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale oggetto della pubblicità. 5. Chi effettua pubblicità' presso il pubblico in violazione delle disposizioni del presente decreto e' soggetto alle sanzioni penali previste dall'ultimo comma dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni. Art. 7. (Informazione sui farmaci ad uso umano presso gli operatori sanitari). 1.Gli operatori sanitari ai quali può essere rivolta l'informazione sui farmaci ad uso umano sono esclusivamente quelli autorizzati a prescriverli o a dispensarli. Per tutti gli altri soggetti, anche se operanti nel settore sanitario, si applica quanto previsto per la pubblicità al pubblico. 2. L'informazione sui farmaci ad uso umano presso gli operatori sanitari deve sempre comprendere le informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e specificare la classificazione anatomica, terapeutica e chimica (ATC) del medicinale. A tali indicazioni può essere aggiunto il nome del titolare dell'autorizzazione dell'immissione in commercio seguito, eventualmente, dal nome del responsabile dell'effettiva commercializzazione del prodotto 3. In deroga al disposto del comma 2, la informazione sui farmaci ad uso umano presso gli operatori sanitari può' limitarsi alla sola denominazione del medicinale, con la specificazione della denominazione comune del principio o dei principi attivi che lo compongono. A tali indicazioni può' aggiungersi il nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio seguito, nell'ipotesi prevista dal comma 5, dal nome di chi provvede all'effettiva commercializzazione del prodotto. 4

4. La pubblicità' dei medicinali presso gli operatori può' essere svolta soltanto dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio e, se queste risiedano all'estero, anche dalle imprese che le rappresentano in Italia. Restano comunque fermi gli obblighi e le responsabilità dell'impresa titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale, in ordine all'attività di informazione svolta dalle altre imprese coinvolte nella effettiva commercializzazione. 5. Relativamente all'informazione sui farmaci ad uso umano realizzata attraverso canali informatici, ovvero siti aziendali specifici per l'italia, devono essere osservate le seguenti disposizioni: a) il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve predisporre le opportune barriere di accesso al fine di ottemperare a quanto previsto al comma 1; b) il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve esercitare gli opportuni controlli al fine di verificare il rispetto di quanto disposto alla lettera a); c)il contenuto informativo relativo ai medicinali deve essere conforme a quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 8, ad eccezione di quanto possa essere ricondotto ad una mera informazione bibliografica nel rispetto comunque di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 8. 6. il numero di visite annue per operatore sanitario non deve essere superiore a quattro, salvo casi eccezionali documentabili. 7. l informatore scientifico del farmaco svolge, univocamente e a tempo pieno, attività di informazione presso gli operatori sanitari, secondo le direttive del Responsabile del servizio Scientifico da cui dipende, illustrando loro le caratteristiche farmaco-tossicologiche e terapeutiche dei farmaci al fine di assicurarne il corretto impiego. L Informazione sarà effettuata sulla base delle conoscenze scientifiche, arricchite da una adeguata, idonea preparazione specifica sui farmaci fornita dall Azienda Farmaceutica titolare dell A.I.C.. L informatore raccoglie capillarmente e riferisce al Responsabile del Servizio Scientifico e/o al Responsabile della Farmacovigilanza elementi sugli effetti terapeutici e collaterali nell impiego dei farmaci al fine di promuoverne il costante miglioramento. Collabora con il Ministero della Salute anche con indicazioni e suggerimenti al fine di assicurare il corretto svolgimento del Servizio di Informazione sui farmaci ad uso umano. Art. 8. (Disposizioni particolari relative all'informazione sui farmaci ad uso umano presso i medici). 1. Nessuna documentazione sui farmaci ad uso umano, ad eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, può essere fornita al medico dall'impresa farmaceutica se non sono decorsi quarantacinque giorni dalla data di deposito della documentazione stessa presso il Ministero della salute. La data di deposito deve essere indicata nel materiale divulgato. 2. Il Ministero della salute può in qualsiasi momento, anche decorso il termine di cui al comma 1, vietare o sospendere la divulgazione della documentazione di cui al medesimo comma ove la ritenga in contrasto con le disposizioni e i princìpi della presente legge. 5

3. Le informazioni contenute nella documentazione di cui al comma 1 devono esatte, aggiornate, verificabili e sufficientemente complete per consentire ai destinatari una valutazione del valore terapeutico e delle caratteristiche del medicinale. Le informazioni inoltre devono essere conformi alla documentazione presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ed ai suoi successivi eventuali aggiornamenti. 4. Gli articoli, le tabelle e le altre illustrazioni tratti da pubblicazioni di carattere medico o scientifico devono essere riprodotti integralmente e fedelmente nei rispettivi contenuti fondamentali e riportare l'indicazione esatta della fonte. Non sono consentiti stralci o citazioni che possano indurre a valutazioni parziali del materiale di cui al presente comma. Art. 9 (Requisiti e attività degli informatori scientifici del farmaco ad uso umano). 1. L'informazione sui farmaci ad uso umano può essere fornita al medico dalle imprese produttrici esclusivamente dagli informatori scientifici del farmaco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8. 2. Ogni anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio, ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare al Ministero della salute i seguenti dati: a) l'elenco degli informatori scientifici del farmaco operanti presso l'impresa aggiornati al 31 dicembre del precedente anno ed al 30 giugno dell anno in corso; b) il numero degli operatori sanitari oggetto dell'attività di informazione scientifica dei farmaci ad uso umano; c) il numero medio mensile di interventi effettuati dagli informatori presso gli operatori sanitari oggetto dell'attività di informazione scientifica dei farmaci ad uso umano; d) il numero medio mensile di interventi, per informatore, effettuato presso ciascun medico; 3. Fatte salve le situazioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, gli informatori scientifici del farmaco devono essere in possesso del diploma di laurea in una delle seguenti discipline: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche.il Ministro della Salute può', con decreto, riconoscere come idonei, ai fini del presente articolo, altri diplomi di laurea o altri diplomi di livello universitario. In tutti i casi gli informatori scientifici devono ricevere una formazione adeguata da parte delle imprese da cui dipendono, cosi' da risultare in possesso di sufficienti conoscenze scientifiche per fornire informazioni precise e quanto più' complete sui medicinali presentati. 4. E' fatto obbligo alle aziende farmaceutiche di fornire adeguata formazione ai propri informatori scientifici del farmaco sulle disposizioni della presente legge e sulle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di farmacovigilanza. E' inoltre previsto che gli informatori scientifici del farmaco, indipendentemente dal livello di formazione già acquisito, ricevano dalla propria azienda tutte le informazioni scientifiche necessarie a consentire loro una conoscenza adeguata dei medicinali e delle modalità d'impiego in relazione ai diversi contesti patologici, finalizzata all'ottimale esercizio della propria attività 6

5. L'attività degli informatori scientifici del farmaco è svolta sulla base di un rapporto di lavoro subordinato, esclusivo, univoco e a tempo pieno, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di lavoro interinale. Il rapporto di lavoro è disciplinato sulla base delle relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981, ed allo stesso non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 6. Gli informatori scientifici del farmaco devono consegnare al medico, per ciascun medicinale presentato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, completo delle informazioni sul prezzo e, se del caso, delle condizioni alle quali il prodotto può essere prescritto con onere a carico del servizio sanitario nazionale. Il presente comma non si applica se il medico è in possesso di una pubblicazione che riproduca i testi aggiornati dei riassunti delle caratteristiche dei prodotti autorizzati dal Ministero della salute e gli eventuali successivi aggiornamenti. 7. Gli informatori scientifici del farmaco devono essere regolarmente iscritti in un apposito albo tenuto dalla regione nel cui territorio si svolge prevalentemente la loro attività. Le aziende che assumono personale non iscritto all'albo devono provvedere alla regolarizzazione della sua posizione terminato il periodo di prova e comunque entro sei mesi dalla data dell'assunzione. 8. Gli informatori scientifici del farmaco devono riferire al servizio scientifico di cui all'articolo 14 da cui dipendono, funzionalmente e gerarchicamente, ed al Responsabile del servizio di farmacovigilanza, di cui al DLgs 44/97 tutte le informazioni sugli effetti secondari dei farmaci, collaborando, senza riserve, con il medico e con il farmacista. Art. 10. (Disposizioni particolari relative all'informazione sui farmaci ad uso umano presso i farmacisti). 1. L'informazione presso i farmacisti sui medicinali deve consentire a questi ultimi di fornire al paziente tutte le informazioni atte ad assicurare il buon utilizzo del prodotto. 2. Alla documentazione diversa dalla semplice riproduzione del riassunto delle caratteristiche del prodotto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8. 3. Il comma 2 non si applica alle informazioni sui medicinali di contenuto esclusivamente commerciale. 4. E fatto divieto agli informatori scientifici del farmaco ad uso umano di effettuare, anche indirettamente, attività di vendita in farmacia. 7

Art. 11. (Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura). 1. Nell'ambito dell'attività di informazione e di presentazione dei medicinali svolta presso medici e farmacisti, è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore esiguo, come definito ai sensi del comma 2, trascurabile e siano comunque collegabili all attività' espletata dal medico e dal farmacista. 2. Per valore esiguo si intende il valore riferito al prezzo di acquisto di una singola unità. Tale valore non può comunque eccedere il limite di 2 euro per visita e di 8 euro annui. 3. In caso di violazione dei commi 1 e 2 e in relazione alla gravità dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa da 50.000 a 500.000 euro e si procede alla denuncia penale nei confronti del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale e dell'operatore sanitario interessato. Art. 12. (Convegni o congressi riguardanti i medicinali). 1. Gli eventi disciplinati dal presente articolo devono essere organizzati prevedendo che la componente conviviale non prevalga su quella scientifica. 2. Ogni impresa farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali che organizzi o contribuisca a realizzare, mediante finanziamenti anche indiretti, in Italia o all'estero un congresso, un convegno o una riunione su tematiche comunque attinenti all'impiego di medicinali, deve trasmettere al competente ufficio del Ministero della Salute, almeno sessanta giorni prima della data dell'inizio del congresso o incontro, una comunicazione, con firma autenticata, contenente i seguenti elementi: a) propria denominazione o ragione sociale, codice fiscale e sede; b) sede e data della manifestazione; c) destinatari dell'iniziativa; d) oggetto della tematica trattata e correlazione esistente fra questa e i medicinali di cui l'impresa e' titolare; e) qualificazione professionale e scientifica dei relatori; f) preventivo analitico delle spese; quando l'impresa si limiti a fornire un contributo agli organizzatori, devono essere indicati l entità' e le modalità' dello stesso, nonché' eventuali diritti o facoltà' concessi dagli organizzatori come corrispettivo. 3. Per le riunioni di non più' di dieci medici organizzate direttamente dall'impresa farmaceutica, la comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al Ministero della salute, all Assessorato Regionale alla Salute alla ASL competente per territorio almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. 8

4. Quando alla realizzazione di uno stesso congresso, convegno o riunione contribuiscono più' imprese farmaceutiche, le comunicazioni di cui al comma 2 devono pervenire congiuntamente, per il tramite degli organizzatori, con un prospetto riepilogativo delle imprese partecipanti. Le comunicazioni inviate in difformità' da quanto stabilito dal presente comma sono prive di efficacia. 5. Le manifestazioni di cui ai commi 2 e 3 devono attenersi a criteri di stretta natura tecnica ed essere orientate allo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica, biochimica, fisiologia, patologia e clinica. E' vietata la partecipazione di imprese farmaceutiche a convegni o riunioni di carattere sindacale. 6. Nel caso di eventi che prevedano spese di ospitalità, tali spese sono limitate ai soli soggetti chiamati a partecipare ai lavori, esclusi gli accompagnatori. Per i medici di medicina generale le spese di ospitalità sono consentite solo qualora l'evento abbia ad oggetto un tema rientrante nelle loro aree di competenza o nel titolo di specializzazione dagli stessi medici posseduto. In tutti i casi, comunque, l'ospitalità deve essere limitata alla sola durata dell'evento, inclusi i tempi necessari al viaggio e comunque non superiori alle 12 ore prima e dopo l'inizio e la fine dell'evento stesso. 7. L'impresa farmaceutica può' realizzare o contribuire a realizzare il congresso, il convegno o la riunione se, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 o nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre cinque giorni della data della riunione, il Ministero della Salute non comunica la propria motivata opposizione. 8. Per le manifestazioni che si svolgono all'estero e per quelle che comportano, per l'impresa farmaceutica, un onere superiore a cinquanta milioni, l'impresa stessa deve ottenere espressa autorizzazione dal Ministero della Salute, il quale adotta le proprie determinazioni entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Nelle ipotesi disciplinate dal presente comma la comunicazione predetta deve essere redatta in carta legale. Per gli eventi autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4, le imprese farmaceutiche sono tenute a versare al Ministero della Salute un contributo pari al 8 per cento delle spese di ospitalità in loco e delle spese di trasporto aereo eccedenti le tariffe di classe turistica, opportunamente documentate dal consuntivo di spesa presentato dalle stesse aziende. 9. Le somme di cui al comma 8 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva rassegnazione ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della Salute relativi ai progetti di informazione e di educazione continua in medicina. 10. In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o collateralmente allo stesso, non può' essere effettuata alcuna forma di distribuzione o esposizione di campioni medicinali o di materiale illustrativo di farmaci, ad eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, approvato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 1991, n. 178, agli atti congressuali e di lavori scientifici, purché' integrali e regolarmente depositati presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 8, comma 1. 9

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai congressi, convegni e riunioni di farmacisti su tematiche comunque attinenti ai medicinali. 12. Il presente articolo si applica agli eventi svolti a decorrere dal terzo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 13. (Campioni gratuiti). 1. I campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere rimessi solo ai medici autorizzati a prescriverlo. 2. I campioni non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario. 3. Gli informatori scientifici possono consegnare a ciascun sanitario due campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica di un medicinale esclusivamente nei diciotto mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di dieci campioni annui per ogni dosaggio o forma. 4. Fermo restando il disposto del comma 2, gli informatori scientifici possono inoltre consegnare al medico non più' di 5 campioni a visita, entro il limite massimo di 25 campioni annui, scelti nell'ambito del listino aziendale dei medicinali in commercio da più' di diciotto mesi. 5. E vietata la consegna dei campioni gratuiti negli ospedali, nelle strutture sanitarie pubbliche, nelle case di cura private e nei poliambulatori pubblici e privati; 6. I limiti quantitativi dei commi 3 e 4 non si applicano ai medicinali vendibili al pubblico in farmacia non compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale. 7. Ogni campione deve essere graficamente identico alla confezione più' piccola messa in commercio. Il suo contenuto può' essere inferiore, in numero di unita' posologiche o in volume, a quello della confezione in commercio, purché' risulti terapeuticamente idoneo; la non corrispondenza del contenuto e, eventualmente, del contenitore alla confezione autorizzata deve essere espressamente richiamata in etichetta. 8. Unitamente ai campioni gratuiti deve sempre essere consegnato il riassunto delle caratteristiche del medicinale, ad esclusione di quanto previsto al comma 6 dell'articolo 9. 9. Su tutte le confezioni di campioni gratuiti deve essere riportata in modo indelebile l'indicazione "campione gratuito-vietata la vendita". 10. Non può essere fornito alcun campione gratuito dei medicinali disciplinati dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 10

11. Le imprese farmaceutiche sono tenute ad assicurare che le condizioni di conservazione previste dalle caratteristiche del medicinale siano seguite sino alla consegna dello stesso al medico; in particolare le imprese devono: a) fornire ai propri informatori scientifici del farmaco le informazioni necessarie sulle norme di buona conservazione; b) fornire ai propri informatori scientifici del farmaco gli appositi strumenti per la custodia e lo stivaggio durante il trasporto; c) fornire ai propri informatori scientifici del farmaco solo i farmaci espressamente richiesti dagli stessi, evitando disfunzioni conseguenti alla conservazione, alla scadenza ed allo stivaggio dei farmaci inviati per la consegna ai medici che ne dovessero fare richiesta. 12. Le imprese farmaceutiche sono tenute a ritirare dagli informatori scientifici ogni richiesta medica di cui al comma 2 e conservare, per diciotto mesi, documentazione idonea a comprovare che la consegna di campioni e' avvenuta nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. 13. In caso di violazione alla disposizione di cui al comma 7 si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro. In caso di violazione delle altre disposizioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa di 30.000 euro. In caso di violazione delle restanti disposizioni del presente articolo si applica il disposto dell'articolo 15. Art. 14. (Servizio scientifico). 1. Ogni impresa farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali deve essere dotata di un servizio scientifico incaricato a garantire la qualità dell'informazione sui prodotti che immette sul mercato. Il servizio è diretto da un laureato in medicina e chirurgia o in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica. 2. Per i medicinali il cui titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha sede all'estero, l'obbligo previsto dal comma 1 è posto a carico dell'impresa farmaceutica che rappresenta in Italia lo stesso titolare o che, comunque, provvede all'importazione e alla distribuzione dei prodotti. 3. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali e i soggetti previsti al comma 2, attraverso il rispettivo responsabile del servizio scientifico, devono: a) assicurare che l'informazione da essi divulgata sia conforme a quanto previsto dalla presente legge b) verificare che gli informatori scientifici del farmaco alle proprie dipendenze siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge e di una formazione adeguata all'espletamento dei propri compiti; 11

c) assicurare che gli informatori scientifici del farmaco alle proprie dipendenze, nello svolgimento dell'attività, rispettino le norme della presente legge; d) assicurare il flusso informativo verso il Ministero della Salute di cui al comma 2 dell'articolo 9; e) assicurare la piena attuazione dei provvedimenti adottati dal Ministero della Salute ai sensi della presente legge. 4. Nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 7, gli obblighi indicati ai commi 1 e 3 del presente articolo devono essere adempiuti dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e dal responsabile dell'effettiva commercializzazione dei medicinali. 5. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da 50.000 a 300.000 euro. Art. 15. (Informazione sui farmaci ad uso umano presso gli operatori sanitari svolta irregolarmente) 1. La violazione delle disposizioni del la presente legge sulla informazione su farmaci ad uso umano' presso gli operatori sanitari comporta l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 201 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni. Il Ministero della Salute adotta, se del caso, i provvedimenti indicati all'art. 6, comma 4. 2. Per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale l irregolarità' comporta, altresì', la sospensione del medicinale dal prontuario stesso per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni, tenuto conto della gravita' del fatto. Il provvedimento di sospensione e' adottato previa contestazione del fatto al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il quale può' far pervenire controdeduzioni al Ministero della Salute entro quindici giorni dalla contestazione stessa. Art. 16. (Abrogazioni - Entrata in vigore). 1. Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, incompatibili con le norme di cui alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 12