CIRCOLARE N. 20/D. Roma, 16 aprile 2003. Alle Direzione Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI



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CIRCOLARE N. 20/D Protocollo: 2548 Roma, 16 aprile 2003 Rif.: Allegati: Alle Direzione Regionali dell Agenzia delle Dogane Alle Direzioni circoscrizionali dell Agenzia delle Dogane Agli Uffici Tecnici di Finanza Agli Uffici delle Dogane e per conoscenza: All Area affari giuridici e contenzioso All Area verifiche e controlli tributi doganali e accise- laboratori chimici All Area personale, organizzazione e informatica Agli uffici di diretta collaborazione del Direttore Al Servizio autonomo interventi nel settore agricolo S E D E Al Dipartimento delle Politiche Fiscali V.le Europa 242 R O M A Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario SE.C.I.T R O M A Al Comando Generale della Guardia di Finanza Ufficio Operazioni Viale XXI Aprile 00185 R O M A AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI Ufficio Regimi Doganali e Fiscali CAP 00143 Roma, Via Mario Carucci 71 Telefono +39/0650241 Fax +39/065001037 - e-mail: dogane.tributi.regimi@finanze.it

Alla Confederazione Generale dell Industria Italiana Viale dell Astronomia 30 00144 R O M A All ENI SpA Piazzale E.Mattei 1 R O M A All Unione Petrolifera Viale Civiltà del Lavoro 38 R O M A Alla FEDERCHIMICA Via Fatebenefratyelli 10 MILANO All Associazione fra le Società per Azioni Piazza Venezia 11 R O M A OGGETTO: OLI MINERALI Lavorazioni effettuate presso le raffinerie di oli minerali - Destinazioni particolari per trattamenti definiti - Esenzione daziaria Appl.ne articoli da 292 a 295 del reg.to (CEE) n.2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993. Com è noto a far data 1 gennaio 1993 è stato completamente modificato il regime tributario dei prodotti petroliferi, con il superamento della previgente regolamentazione delle ex imposte di fabbricazione attraverso l armonizzazione a livello comunitario, in relazione a quanto previsto con la direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, del sistema delle accise applicabile, tra gli altri, ai prodotti petroliferi. Si è passati quindi da un concetto di assoggettamento alle imposte di fabbricazione, ovvero alle corrispondenti sovrimposte di confine, a partire sin dalla materia prima ancorché da sottoporre alla lavorazione negli impianti di raffinazione, - ad un sistema di vigilanza e controlli effettuati presso tali impianti, ed assoggettamento alla disciplina delle accise al momento dell accertamento della produzione, con relativa presa in carico dei prodotti ottenuti e del relativo debito di 2

imposta sui registri di fabbrica ed esigibilità dell accisa all atto della immissione in consumo. Gli impianti di raffinazione di oli minerali vengono gestiti in regime di deposito fiscale, con l osservanza delle disposizioni di cui all art.5 del TUA 504/95.e previo rilascio di licenza fiscale di esercizio di cui all art.63 del TUA, sulla base a quanto autorizzato ( e collaudato) nei relativi decreti di concessione ai sensi della legge petrolifera, e dopo rituale verifica dell idoneità tecnico-fiscale da parte dei competenti uffici tecnici di finanza.. Le norme attualmente in vigore, - tranne che nel caso di gestione in regime Infoil, - prevedono che la vigilanza finanziaria sugli impianti in parola sia svolta attraverso la costituzione di Uffici finanziari di fabbrica (cfr. circ. n.335, prot.n. 1570/I/PC del 30.12.1992). Alla luce delle precedenti considerazioni in ordine alle sostanziali modifiche normative e regolamentari intervenute con l entrata in vigore del mercato unico per effetto della normativa comunitaria, la base giuridica e la relativa procedura applicabile, ai fini della sospensione daziaria, sono da ricercare ed individuare nelle disposizioni del Codice doganale comunitario approvato con regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (CDC) e del relativo citato codice di applicazione 2454 (DAC); in particolare, le norme cui occorre far riferimento sono quelle riportate negli articoli 21 e 82 del CDC e negli articoli 292, 293 e 294 delle DAC. A tale riguardo, occorre anche rilevare che, - in linea con gli indirizzi a suo tempo fissati dal Comitato Nomenclatura settore destinazioni particolari, che ha deliberato che < le procedure di controllo previste dalla regolamentazione relativa alle imposte di fabbricazione sono atte a confermare, senza alcun dubbio, il raggiungimento di utilizzazione dei prodotti relativi a destinazione agevolata > - i controlli di natura fiscale, previsti dalla normativa delle accise presso gli impianti di raffinazione soggetti a vigilanza finanziaria continuativa, sono sufficienti per la conferma della regolarità dei trattamenti e delle lavorazioni che giustificano l esenzione daziaria. Di conseguenza, tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, possono essere enunciate le seguenti linee di indirizzo generale: 3

i controlli sulla avvenuta destinazione del prodotto possono essere prevalentemente di natura contabile e non fisici, stante che la gestione tecnicofiscale degli impianti sotto il profilo delle accise è tale da garantire anche la verifica sulla regolarità dei processi produttivi e delle operazioni poste in essere in raffineria, attraverso anche la documentazione tecnica degli operatori; le disposizioni procedurali stabilite a suo tempo con la circolare n.318/082, prot.n. 12967/XII del 30 ottobre 1964 della Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette sono in parte superate laddove viene fatto esclusivo riferimento a controlli di tipo fisico, con previsione in taluni casi di separazione di strutture di stoccaggio e di movimentazione. Tutto ciò premesso e visto quanto già regolamentato da questa Agenzia in materia di destinazioni particolari con circolare n.37/d, prot.n.5148/iii/agt del 24 maggio 2002, si forniscono le seguenti istruzioni relative alla disciplina delle agevolazioni daziarie previste in particolare per gli oli minerali destinati a subire un trattamento definito presso gli impianti di raffinazione. 1 DEFINIZIONI a) Trattamenti definiti Si definiscono trattamenti definiti comprese le preparazioni preliminari tecnicamente necessarie - quelli individuati secondo le definizioni riportate nella nota complementare 4 del capitolo 27 della vigente Nomenclatura Combinata. E appena il caso di precisare che gli oli minerali possono subire uno o più di tali trattamenti, tuttavia il primo di essi costituisce titolo giustificativo dell esenzione daziaria. b) Prodotti destinatari dell esenzione daziaria Come precisato nella citata circolare 37/D, gli oli minerali del capitolo 27 destinati a subire un trattamento definito (comprese le preparazioni preliminari tecnicamente necessarie) per i quali è prevista l esenzione daziaria sono quelli per i quali è riportato a piè pagina della tariffa il richiamo dell applicazione degli articoli da 291 a 300 delle DAC ( in particolare, essi vengono indicati con la dicitura NC023 nelle note al capitolo 27 della tariffa). 4

2 MODALITA DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE I trattamenti definiti come sopra specificati, previsti dalle voci di tariffa per i singoli prodotti, individuano la tipologia delle lavorazioni per le quali è previsto il ricorso alla procedura di destinazione particolare E consentito lo stoccaggio promiscuo di prodotti immessi in libera pratica, in sospensione daziaria, con quelli di provenienza comunitaria ovvero con quelli ottenuti dalle lavorazioni effettuate in raffineria, fermo restando l obbligo di avviare al trattamento definito dichiarato almeno un quantitativo pari alla quota parte di prodotti per i quali è stata concessa il trattamento tariffario favorevole ai sensi dell art.21 del CDC. A tale ultimo riguardo, in via generale, al fine di assicurare un controllo efficace della lavorazione oggetto di autorizzazione alla destinazione particolare, l avvio dei prodotti al trattamento dovrà risultare in tutti i casi da apposite comunicazioni da produrre all ufficio finanziario di fabbrica con cadenza giornaliera, ovvero da stabilire caso per caso a seconda della frequenza e tipologia delle lavorazioni. Più in dettaglio, con riferimento a quanto specificatamente riportato nella già citata nota 4 delle note complementari della nomenclatura combinata, si precisa che: la desolforazione con impiego di idrogeno dei prodotti delle sottovoci da 2710.0061 a 2710.0099 di cui alla lettera k) dovrà consentire il controllo della condizione relativamente alla riduzione almeno dell 85% del contenuto di zolfo del prodotto trattato, sulla base delle caratteristiche qualitative del prodotto immesso in libera pratica e quelle dei prodotti che, dopo il trattamento, vengono accertati dall ufficio fin.rio di fabbrica. Purché sia tassativamente rispettata tale prescrizione, da verificare attraverso i rituali campionamenti e controlli analitici, su richiesta del depositario potrà essere consentito lo stoccaggio promiscuo di prodotto importato, in sospensione daziaria, con quelli di provenienza comunitaria e di produzione di raffineria, a condizione che l intera quantità venga avviata al trattamento definito della desolforazione previa apposita comunicazione all Ufficio fin.rio di fabbrica; 5

la distillazione atmosferica dei prodotti delle sottovoci da 2710.0071 a 2710.79, anche in promiscuo con oli di petrolio greggio, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalla lettera n). Tutte le movimentazioni dei prodotti per i quali viene richiesta la concessione del beneficio tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare dovranno essere per il futuro contabilizzate su appositi registri fiscali, opportunamente distinti per tipologia di trattamento definito, con riferimento, per il carico e lo scarico, ai rispettivi documenti di accompagnamento e alle citate comunicazioni di avvio alle particolari lavorazioni da trasmettere come detto all Ufficio finanziario di fabbrica. Nei relativi verbali di appuramento finale dovrà necessariamente sempre farsi espresso riferimento alle risultanze dei suddetti registri. 3 PROCEDURE AUTORIZZATIVE Sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni del DAC, l esenzione daziaria per i prodotti destinati a subire una destinazione particolare ( trattamento definito) sotto controllo doganale viene concessa secondo la procedura fissata dall articolo 292 del DAC. Come anche precisato con la ripetuta circolare 37/D, resta ferma la possibilità di avvalersi delle facilitazioni previste dall art.292, commi 3 e 4, ritenendo la dichiarazione di immissione in libera pratica quale richiesta, e l accettazione della stessa quale autorizzazione. ---ooo===ooo--- Allo scopo di definire dubbi interpretativi e a maggiore chiarezza in ordine ad operazioni di specie già poste in essere ed alla luce di giurisprudenza consolidata, saranno ritenute valide ai fini del riconoscimento delle procedure di destinazione particolare e quindi della esenzione fiscale le dichiarazioni doganali presentate e debitamente accettate dalle dogane, nelle quali figura espressamente riportata la destinazione particolare del trattamento definito, secondo quanto riportato al precedente punto 1. Ai fini del relativo appuramento ( definizione del cosiddetto daziato sospeso ), in considerazione che, come già precisato, gli impianti di raffinazione di che trattasi vengono eserciti in regime di deposito fiscale, e che per il tipo di vigilanza continuativa cui sono sottoposti per essi si ritiene realizzato, con 6

garanzia per l Erario, il buon esito del trattamento, potranno, qualora ritenuto necessario, essere prese in esame oltre evidentemente alla rituale documentazione fiscale, compreso i bilanci di materia anche quelle contabilità tenute a fini diversi da parte dell azienda raffinatrice. Si prega di far conoscere con immediatezza qualunque inconveniente derivante dalla pratica applicazione delle presenti istruzioni. Il Direttore dell Area Centrale Dr. Aldo Tarascio 7