CAPITOLATO D ONERI AFFIDAMENTO DI ATTIVITA DI MEDICO COMPETENTE PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI DETTATE DAI D. LGS. 277/91 E 626/94 E S.M.I.



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CAPITOLATO D ONERI AFFIDAMENTO DI ATTIVITA DI MEDICO COMPETENTE PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI DETTATE DAI D. LGS. 277/91 E 626/94 E S.M.I. In base all art. 4 del D. Lgs. 626/94 tra gli obblighi del datore di lavoro vi è quello di nominare il Medico competente, nei casi in cui la normativa vigente prevede, per la struttura in esame l obbligo della sorveglianza sanitaria. Le funzioni del medico sono stabilite e regolamentate dal D.Lgs. 277/91 e dal D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 1 DURATA E IMPORTO L affidamento del servizio posto a base di gara avrà una durata di tre anni decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio. L importo netto del servizio posto a base di gara ammonta ad 40.000,00 annui (IVA esclusa) onnicomprensivo di tutti i controlli riguardanti la sicurezza e l igiene sui luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria da effettuare al personale dipendente, assunto a tempo indeterminato e determinato. Non è previsto alcun rimborso per spese oltre al compenso annuale dovuto che è onnicomprensivo. ART. 2: LA SORVEGLIANZA SANITARIA La sorveglianza sanitaria, come inquadrata dall art. 16 del D. Lgs. 626/94, definisce l area di intervento del medico competente. Essa comprende gli accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Le spese per tutti gli accertamenti saranno di competenza del medico. Ai sensi dell art. 17 c. 2 del D. Lgs. 626/94 le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni nonché gli eventuali accertamenti sanitari strumentali o di laboratorio non previsti dal presente capitolato e ritenuti necessari dal medico incaricato ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione saranno da questi, previa informazione alla Soprintendenza, demandati a specialisti e centri individuati dalla stessa, che ne sopporterà gli oneri. ART. 3 IL MEDICO COMPETENTE - TITOLI E REQUISITI In base all art. 2 del D. Lgs. 626/94 per medico competente deve intendersi un medico in possesso di uno dei seguenti titoli: Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro ed altre specializzazioni individuate con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell Università;

Docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; Autorizzazione di cui all art. 55 del D. Lgs. 277/91; Il medico competente svolge l opera richiesta in una delle qualità espressamente previste dall art. 17 c. 5 della L. 626/94. Requisiti richiesti dall Amministrazione: Esperienza di almeno 2 anni come medico competente ai sensi del D. Lgs.626/94 presso Enti pubblici o privati con almeno 100 dipendenti a carico, anche riferiti a più incarichi. ( in caso di società l esperienza richiesta deve essere del medico incaricato); In caso di Imprese commerciali, studi associati di liberi professionisti o soggetti temporaneamente raggruppati, l indicazione della persona designata ad assumere l incarico di medico competente all interno dell Amministrazione, sottintendendo che dovrà egli essere in possesso dei requisiti richiesti; Solo per le imprese commerciali, comprese le società di professionisti: iscrizione alla Camera di commercio per l esecuzione del servizio oggetto di gara ( o registro equipollente). Di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni e in ogni altra situazione che possa determinare l esclusione dalla gara e/o l incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; ART. 4: OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE Al medico competente vengono richieste tutte le prestazioni elencate all art. 17 c. 1 del D. Lgs. 626/94, da assicurarsi nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 dello stesso art. 17 citato. Allo stesso sono inoltre richieste prestazioni professionali nel campo della prevenzione primaria, consistente nella analisi della valutazione dei rischi inerenti ogni specifico lavoro, e della prevenzione secondaria, attraverso uno specifico impegno a tutelare la salute psicofisica del lavoratore con riferimento al lavoro e alle condizioni nelle quali esso si effettua. Il medico competente deve predisporre un protocollo di sorveglianza sanitaria in rapporto ai fattori di rischio, controllando che: Siano compresi esami mirati e necessari a definire effetti precoci di alterazione o danno e a definire correttamente il giudizio di idoneità alla mansione, a constatare l assenza di controindicazioni allo svolgimento dei compiti cui i lavoratori sono destinati, a riconoscere eventuali tecnopatie e a privilegiare esami integrativi semplici ed affidabili, non nocivi, non invasivi ed il più possibile predittivi; Sia ben correlato con eventuali protocolli di sorveglianza sanitaria già definiti per alcuni comparti o rischi, proposti e validati dal Servizio di Medicina preventiva e Igiene del lavoro o descritti in letteratura; Sia correlato con dati di eventuali indagini ambientali svolte. Il medico competente collabora all inserimento dei lavoratori con idoneità parziali o inidoneità a specifiche esposizioni; informa i lavoratori relativamente ai danni derivanti da esposizione a fattori di rischio, collabora alla scelta dei dispositivi di protezione individuale e all addestramento dei lavoratori per quanto riguarda il loro corretto utilizzo. Il medico competente collabora alla predisposizione dei presidi di pronto soccorso e delle procedure da attuare nelle emergenze. I compiti enunciati e quelli previsti dalla legge 626/94 sia agli artt.11 e 17 che al capo VI (informazione e formazione dei lavoratori) devono concretizzarsi in una relazione

annuale riassuntiva al fine di fornire le linee guida necessarie per garantire al datore di lavoro la conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi individuati. La certificazione contenente il giudizio di idoneità alla mansione specifica deve essere nominale, con precisa indicazione per ogni lavoratore della mansione e dei compiti svolti, la data di compilazione ed il tempo di validità. Il certificato, nei casi di inidoneità parziale, totale o temporanea, deve riportare in modo chiaro quali compiti od esposizioni debbono essere evitati, deve essere specificato che il lavoratore è stato informato della possibilità di revisione del giudizio presentando ricorso entro 30 giorni all organo di vigilanza. Nel caso di certificazione di idoneità lavorativa preassuntiva il medico competente deve garantire il rilascio della attestazione entro 30 giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio. Le richieste di visita aventi carattere di urgenza debbono essere evase entro 8 giorni dalla richiesta. ART. 5: SOSTITUZIONE DEL MEDICO COMPETENTE In caso di società, associazione o raggruppamento, qualora durante lo svolgimento dell incarico si renda necessario provvedere alla sostituzione della persona designata a svolgere le funzioni di medico competente ciò potrà avvenire solo se il sostituto possieda i requisiti di idoneità richiesti e su espressa accettazione da parte della Soprintendenza. ART. 6: OBBLIGHI A CARICO DELLA SOPRINTENDENZA Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro La Soprintendenza, su preventiva comunicazione e indicazione del medico competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna, attraverso l Ufficio Personale, a: Trasmettere al medico competente gli elenchi del personale dipendete da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell art. 16 del D. Lgs. 626/94, indicando la mansione specifica e l articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale; comunicare tempestivamente al medico competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione o quant altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni; comunicare entro 3 giorni dalla data di assunzioni i nominativi del personale da avviare ad accertamenti per la verifica della idoneità lavorativa preassuntiva; comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche; archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate; conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo. La Soprintendenza metterà a disposizione del medico competente proprio idoneo locale che ne potrà disporre secondo necessità correlate alle esigenze dell incarico ricevuto. ART. 7: CONSENSO DEL LAVORATORE ALL ATTO MEDICO Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari: un suo eventuale rifiuto è sanzionato penalmente. Al medico competente sono richieste abilità relazionali e comunicative tese all ottenimento del consenso, che deve essere subordinato ad una adeguata informazione sugli obiettivi di tutela della salute della sorveglianza sanitaria in azienda. Il lavoratore ha altresì il diritto di ricevere copia degli esami da lui eseguiti con semplici spiegazioni dei risultati; deve essere informato degli effetti a lungo termine di certe esposizioni professionali e della necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche dopo la cessazione dell attività lavorativa o dell esposizione.

ART. 8: MODALITA DI EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI Congiuntamente al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l anno e partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza, come previsto dall art. 17, lettera h del d.lgs 626/94 Di ogni visita è redatto verbale, con indicate le conclusioni, sottoscritto dal medico competente e dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. ART. 9: INFORMAZIONI UTILI PER VALUTARE L OFFERTA ECONOMICA L offerta economica effettuata dal medico competente si intende valida per la durata complessiva dell affidamento delle attività di medico competente. Ai fini di una corretta ed equa valutazione dell offerta ed onde adempiere agli obblighi di cui ai punti precedenti si elencano le figure lavorative con i profili professionali assegnati, di ruolo e a tempo determinato, presenti in Amministrazione al momento dell indizione della gara. N 600 dipendenti di ruolo e n 31 dipendenti non di ruolo, distribuiti in totale rispetto alle mansioni come di seguito : n 169 impiegati amministrativi n 42 (giardinieri,restauratori, addetti laboratorio ricerca applicata e pittori) n 20 muratori, n 6 tra idraulici,elettricisti e falegnami, n 6 addetti al servizio archeoambulanza, n 5 addetti al servizio portierato, n 4 autisti, n 14 addetti alla sala regia, n 364 addetti al servizio vigilanza n 1 addetto al servizio fotocopie Annualmente si è effettuata la sorveglianza sanitaria sui dipendenti che svolgono mansioni a rischio per un totale di circa 592 dipendenti. Tutto il personale amministrativo e tecnico ha effettuato la sorveglianza sanitaria scaglionato nell ultimo triennio. Il fabbisogno presunto di accertamenti di laboratorio o sanitari strumentali può essere calcolato sul dato storico del precedente triennio, che viene indicato di seguito per fornire al concorrente un orientamento sul prossimo fabbisogno triennale: spirometria di base n 42 visita ortottica n 160 a cadenza biennale ECG n 420 Analisi laboratorio n 420 esami ematourinari Anali laboratorio n 42 esami ematourinari +tossicologici Visite mediche n 631 di cui 199 a cadenza biennale E contemplata una fluttuazione del 10% annua nel numero dei lavoratori dipendenti, fluttuazione che si considera compresa all interno della proposta. ART. 10: MODALITA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Il servizio di cui trattasi verrà affidato ai sensi degli artt. 55 e 82 del D. Lgs. 163/2006 mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a

base di gara, ed al concorrente che avrà sottoscritto il capitolato d oneri per presa visione degli obblighi e impegni. La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse. ART. 11 : ONERI GARANZIE E RESPONSABILITA CIVILE Il contratto di appalto sarà stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo. Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti alla stipula e relativa esecuzione del contratto sono a carico dell affidatario, che assumerà altresì tutti i rischi derivanti da infortuni o da responsabilità verso terzi. Nell espletamento di quanto previsto nelle prestazioni l affidatario dovrà essere assicurato mediante polizza di responsabilità civile e professionale verso terzi, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell attività di cui trattasi, per un massimale minimo di 1.000.000,00. A garanzia degli adempimenti richiesti l aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire a favore dell ente appaltante una garanzia fidejussoria del 10% dell importo del contratto, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di affidamento dell incarico. Nel caso l'offerta di gara presentasse un ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, l aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" della Soprintendenza. Resta salvo per la Soprintendenza l'esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Soprintendenza avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo di appalto. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. ART. 12: PAGAMENTI I pagamenti del corrispettivo spettante al medico competente per le prestazioni professionali eseguite verranno effettuati entro 90 giorni dalla data di emissione delle fatture, da presentarsi con cadenza trimestrale a scadenza del trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il 4 trimestre di ogni anno le prestazioni verranno liquidate solo se corredate dalla relazione annuale riassuntiva del lavoro eseguito, come richiesto all art. 4 del presente capitolato d oneri.

Le fatture dovranno essere vidimate dal responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell art. 13 della L. 196/2003 e successive modificazioni i dati personali dell incaricato del servizio e/o dei suoi dipendenti dallo stesso forniti in vista della formalizzazione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di adempimento contrattuale potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale e adempimenti di legge. Il rifiuto dell incaricato del servizio al trattamento comporterà l impossibilità di dare esecuzione al presente contratto. ART 14 : RECESSO DAL CONTRATTO La Soprintendenza, previa assunzione di apposito provvedimento motivato per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dandone preavviso al medico competente mediante lettera raccomandata con A/R nel rispetto e con le modalità di cui all art. 1671 del Codice civile. ART. 15: PENALI All interno della durata del contratto il Medico competente è tenuto a rispettare le scadenze imposte dalla Soprintendenza. Qualora dette scadenze venissero ritardate rispetto ai tempi stabiliti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a. 100,00 (euro cento/00). ART. 16: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Ai sensi dell art. 1456 del Codice civile il contratto si intende risolto di diritto in caso di inadempienza del medico competente anche di una sola delle obbligazioni contrattuali di cui ai precedenti punti del capitolato, previa notificazione scritta da inviarsi a cura della Soprintendenza a mezzo di lettera raccomandata A/R al domicilio del medico competente, fatta salva la richiesta di risarcimento dell eventuale danno subito. ART. 17: CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Soprintendenza e la Ditta Aggiudicataria in ordine all applicazione o all interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto è competente il Foro di Torre Annunziata (NA).