MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA
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- Enrico Boni
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1 Prot. n. 5339/A14 Sorso, 30 settembre 2014 Ai Medici del Lavoro del Territorio Interessati All Albo Pretorio OGGETTO: Richiesta preventivo consulenza e collaborazione medico competente Si richiede, con cortese sollecitudine, la miglior offerta di preventivo per la consulenza e la collaborazione in qualità di medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in particolar modo per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con l esecuzione di accertamenti medico-sanitari presso la nostra scuola. A tal fine si specifica che il personale ATA di questo Istituto è così composto: - n 06 unità personale amministrativo (video terminalisti per più di 20 ore settimanali) - n 18 collaboratori scolastici. Si precisa che le ultime visite mediche del personale amministrativo sono state effettuate nell anno Il plico contenente l offerta dovrà pervenire alla scuola debitamente sigillato e controfirmato, con la dicitura Conferimento Incarico Medico Competente entro e non oltre le ore 13,00 del 15 OTTOBRE 2014 (non fa fede il timbro postale). Si allega schema della convenzione tipo. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Gianni Esu
2 Prot. n. Sorso,. Conferimento dell incarico per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di medico competente (d.lgs n 81/2008) TRA Istituto Comprensivo Sorso di Sorso, rappresentato legalmente dal Prof. Gianni Esu - Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Codrongianus il 10/03/1953, e domiciliato per la sua carica presso l Istituto Comprensivo Sorso, codice fiscale E Il Dott. medico chirurgo e specialista in medicina del lavoro, nato a e residente a in via. Domicilio Fiscale a in via C.F.. PREMESSO 1) Che l Istituto Comprensivo Sorso deve provvedere al conferimento dell incarico per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di Medico Competente in conformità a quanto disposto dal D. Lgs n 81/ ) Che il Dirigente della Scuola ha individuato, per il conferimento di cui sopra, il Dott.., il quale è in possesso dei titoli e dei requisiti necessari per l espletamento dell incarico suddetto previsti dall art. 38 del D.Lgs 81/08 Art. 1 SI CONVIENE QUANTO SEGUE Il Dirigente scolastico, ai sensi dell art. 18 del D.Lgs. 81/08, affida al Dott., medico chirurgo e specialista in medicina del lavoro, nato a.. il e residente a in via, Domicilio Fiscale a.. in via.. C.F., l incarico per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di Medico Competente Le prestazioni professionali avranno come oggetto tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare a norma dell art. 41, dello stesso decreto, l attività del Medico competente, sarà rivolta ai dipendenti e consisterà nella sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla normativa in vigore. La sorveglianza comprenderà tutti gli adempimenti previsti dall art. 25 del D.Lgs. 81/08, ed in particolare: a) visita medica preventiva intesa a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
3 Secondo quanto previsto dall art. 25 del decreto in argomento il Medico Competente dovrà inoltre: a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborerà inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale; b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Sarà da concordare con il datore di lavoro il luogo di custodia; d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n 196, e con salvaguardia del segreto professionale; e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione; f) inviare all INAIL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n Il lavoratore interessato potrà chiedere copia delle predette cartelle all INAIL anche attraverso il proprio medico di medicina generale; g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria; i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; l) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; m) partecipare alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Per lo svolgimento dell incarico suddetto, il Datore di Lavoro si impegna a fornire al medico competente informazioni in merito a : - natura dei rischi - organizzazione del lavoro e programmazione-attuazione delle misure preventive e protettive; - descrizione degli impianti e dei processi produttivi - dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento e quelli relativi alle malattie professionali; - eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza
4 La collaborazione del Medico del Lavoro Competente si svolgerà in piena autonomia di organizzazione e di orario, compatibilmente con le esigenze aziendali e decorrerà dal..al.(l eventuale rinnovo non sarà automatico ma dovrà essere stipulato un nuovo contratto). Nell esercizio della attività il Dott. potrà avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialistici, che sarà cura dell Azienda individuare sulla base delle indicazioni fornite dal Medico stesso; potrà inoltre disporre, nell ambito degli accertamenti sanitari di propria competenza, le indagini diagnostiche e gli accertamenti clinici e biologici mirati al rischio ritenuti necessari. L incarico di cui alla presente convenzione, si intende automaticamente rescisso in caso di gravi inadempienze da parte del Datore di Lavoro: mancata pianificazione dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro con il R.S.P.P. e delle visite mediche preventive e periodiche (da effettuarsi durante l orario di lavoro), o nel caso di inadempimenti legislativi con particolare riferimento a: - Art. 28 del D.Lgs. 81/08 Documento Valutazione dei Rischi ; art. 35 del D. Lgs. 81/08 Riunione annuale per aziende con più di 15 dipendente. - Normativa minori, apprendistato, Primo Soccorso (D.M. 388/03); - Vaccinazioni prescritte non effettuate, ecc. L idoneità lavorativa specifica dovrà essere richiesta al Medico del Lavoro Competente secondo la mansione specifica effettuata dal Lavoratore dipendente e non secondo la qualifica. A tal proposito il Datore di Lavoro si impegna a comunicare tempestivamente al Medico di Lavoro Competente qualunque variazione dell organico in termini di nuove assunzioni, riduzioni del personale, cambi di mansione specifica (con conseguenti variazioni dei rischi specifici per la salute), anche se di carattere temporaneo. Inoltre il Datore di Lavoro si impegna a comunicare tempestivamente ogni cessazione dei rapporti di lavoro al Medico del Lavoro Competente che, in accordo alle modalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, provvederà a consegnare al lavoratore cessato copia della relativa Cartella Sanitaria e di Rischio. Il Medico del Lavoro dovrà rendersi disponibile ad effettuare i corsi formazione e informazione sui rischi specifici per la salute che sopportano i Lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni (ai sensi degli artt. 36, 37 del D.Lgs. 81/08). Inoltre il Medico del Lavoro Competente, previo accordo sui compensi da corrispondere, si impegna a collaborare con il Datore di Lavoro e il R.S.P.P. Rischi alla definizione del Macro e Micro progetto formativo partecipando alla redazione di un progetto scritto e documentato che, alla luce dei bisogni formativi individuati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, definisca dettagliatamente gli argomenti da sviluppare e la spesa stimata per la relativa copertura. Il Datore di lavoro si impegna a ritirare la documentazione sanitaria (cartelle sanitarie e di rischio, certificati di idoneità alla mansione specifica e i referti medici da consegnare ai singoli Lavoratori) entro quindici giorni e a corrispondere quanto dovuto per il servizio prestato. Art 2 REVOCA Qualora il professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Dirigente Scolastico oppure sorgano divergenze nell esecuzione dell incarico, l amministrazione scolastica potrà disporre, con motivato provvedimento, la revoca dell incarico stesso. Analogamente si provvederà alla revoca dell incarico qualora vengano riscontrate gravi inefficienze o inadempienze comportanti danno per l Amministrazione Scolastica o insoddisfacente risultato della prestazione. In tal caso i compensi da corrispondere verranno commisurati all entità delle prestazioni effettivamente svolte. Art. 3
5 COMPENSI Il compenso annuo da corrispondere al Professionista,a presentazione fattura, per lo svolgimento dell incarico di medico competente per consulenza viene fissato in.. (onnicomprensivo) ed.. (onnicomprensivo) per visita medica Impiegato Videoterminalista, o altra fattispecie solo se effettuata. Tale somma sarà soggetta all atto della liquidazione, all applicazione da parte dell Istituzione scolastica, della ritenuta d acconto del 20% ai sensi delle disposizioni in vigore, a presentazione fattura. Art. 4 RECESSO Il medico competente e l amministrazione scolastica possono recedere anticipatamente dal presente contratto previa comunicazione motivata da far pervenire alla controparte almeno trenta giorni prima. Art. 5 NORME E LEGGI Per quanto non previsto nella presente convenzione valgono le leggi statali e regionali vigenti in materia. Art. 6 CONTROVERSIE Le controversie, ove non composte in via amministrativa, sono deferite all autorità giudiziaria. Il foro competente è il Foro di Sassari Art.7 VALIDITA La presente convenzione ha la durata di un anno, con inizio il. e termine il. Sassari, IL MEDICO COMPETENTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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