Convenzione tra la Tavola valdese e la Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano



Documenti analoghi
Convenzione tra la Chiesa metodista coreana di Roma, la Tavola valdese e il Comitato permanente OPCEMI

Convenzione tra la Chiesa presbiteriana coreana Chanyang di Milano e Piacenza e la Tavola valdese

STATUTO DELLA FEDERAZIONE FEMMINILE EVANGELICA VALDESE METODISTA S.FF/1980

Statuti CERT Chiesa evangelica riformata nel Ticino

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO A.I.C. Italia. STATUTO Approvato dal Consiglio Nazionale Il 25 Maggio 1995 STATUTO. Art.

Associazione Italiana di Acustica

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e finalità)

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO DELL UNIVERSITA DI GENOVA. Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AD LIMINA PETRI : ASSOCIAZIONE ECCLESIALE ITALIANA DELLA VIA FRANCIGENA E DELLE ANTICHE VIE DI PELLEGRINAGGIO

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica. Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

Unità di staff Coordinamento Aziende Pubbliche. STATUTO (atto costitutivo in data )

STATUTO DELLA COMUNITÀ SERVIZIO CRISTIANO DI RIESI. S.Rie/2014

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO

CONSULTA EVANGELICA. Unione federale di chiese evangeliche STATUTO

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, COMITATO DI OTTAWA STATUTO. Parte I - Finalità

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

1 Associazione Internazionale delle Carità fondate da San Vincenzo dè Paoli.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

STATUTO DI AGAPE. S.Ag/2010

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

Statuto della Iglesia Evangelica Hispano-Americana

STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani Articolo 2 Finalità

STATUTO DELLA CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

STATUTO ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI GLI SCRICCIOLI DI SERAFINO ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO VARIATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL (articolo variato: 15 ) Statuto dell Associazione di Volontariato. Il dono.

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

UNIIC Unione Imprenditori Italia Cina 中意商

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale FIMAVLA EBAT Viterbo. Art. 1 - Costituzione e denominazione

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

Associazione Direttori Casse Rurali Trentine

STATUTO FORUM UNIREC-CONSUMATORI

Statuto Associazione IL ROLANDO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. ASSOCIAZIONE dei MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO. Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento

statuto società delle donne dell onda

ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto. 2. Essa è apolitica e aconfessionale e non persegue scopo di lucro.

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DEL CENTRO RETE ECUMENES

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

ASSOCIAZIONE ITALIA IRAN STATUTO

Il Fondaco per Feltre

LICEO STATALE SCIENTIFICO E CLASSICO ETTORE MAJORANA DI DESIO. Statuto dei Majores. Comitato Ex Studenti

Statuto dell associazione Coordinamento Attività Scoutistiche Distrettuali v.2010 STATUTO

Statuto della Società Italiana di Luce di Sincrotrone (S.I.L.S.)

FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA. Statuto

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

CITTA DI SAN MAURO TORINESE

FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA S T A T U T O

Statuto dei Giovani UDC Sezione Ticino

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ANTONIO GRAMSCI DELLA SARDEGNA» TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

REGOLAMENTO FINANZIARIO

PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI

STATUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE DI UDINE ART. 1 Denominazione e Sede È costituita con sede in Udine la Fondazione


COMUNE DI LODRINO... STATUTO DEL FONDO COMUNALE OPERE SOCIALI

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

Società Interdisciplinare per lo Studio delle Malattie Sessualmente Trasmissibili

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

ATTO NORMATIVO DIOCESANO 1

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

Allegato A Statuto. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GUINEA BISSAU Onlus

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

VERBALE DELL ASSEMBLEA DEI SOCI DEL FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI ACI INFORMATICA (FIACI) del 16/05/2018

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVERA Articolo 1 Denominazione e sede. E costituito il Comitato dei Genitori della

STATUTO. Associazione Peace Human Rights Alumni

ASSOCIAZIONE INSIEME PER SARAJEVO ONLUS STATUTO

SAFETYPLAYERS NAZIONALE ITALIANA SICUREZZA SUL LAVORO

1. L Associazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi dell art.10 del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997, n.460.

STATUTO COSTITUZIONE- SEDE- SCOPO

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO ASSOCIAZIONE REGIONALE

STATUTO DELLA FONDAZIONE LUIGI EINAUDI. Art. 1) Fondazione E istituita con sede legale a Torino la Fondazione Luigi Einaudi.

STATUTO dell Associazione "FAMIGLIA APERTA" (approvato il 30 novembre 2013)

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.

PATTO COSTITUTIVO dell Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia

Transcript:

13 Convenzione tra la Tavola valdese e la Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano

N O T A La Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano chiede nel 2006 di essere accolta nell Unione delle chiese metodiste e valdesi. Lo statuto e la convenzione, che ne regola i rapporti con la Tavola valdese, sono stati approvati dal sinodo con 106/SI/2006 e 108/SI/2006. La convenzione viene indicata con sigla CCHM/2006. 208

STATUTO Art. 1 - (costituzione, sede, denominazione) La Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano è stata costituita ai sensi degli articoli 8, 18, 19 e 20 della Costituzione della Repubblica Italiana. La sede è in Milano, via Luigi Dottesio, 15. Art. 2 - (scopo) La Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano ha per scopi: a) fare dei cittadini coreani dei discepoli di Cristo; b) prestare servizio e assistenza sociale; c) promuovere l espansione del Vangelo in Italia ed Europa. Art. 3 - (confessione di fede) La confessione di fede della Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano, in comunione con la fede della chiesa universale, è: a) noi crediamo in Dio Uno e Trino, Padre, Figlio, Spirito Santo; b) crediamo in Gesù di Nazareth quale Figlio di Dio, manifestato nella carne, nato dalla vergine Maria, Salvatore del mondo, unico mediatore tra Dio e gli esseri umani; crediamo nella sua resurrezione e ascensione corporale e nel suo ritorno. c) la fede della Chiesa si fonda sulle Sacre Scritture dell Antico e del Nuovo Testamento; la Chiesa riconosce solo a queste Sacre Scritture autorità sopra la propria vita. Art. 4 - (membri della chiesa cristiana evangelica hanmaum di milano) Tutti coloro che vengono a conoscenza dell esistenza di questa chiesa e della sua base confessionale hanno diritto a esserne membri come membri semplici o membri con diritto di voto. I membri semplici sono: coloro che partecipano regolarmente agli incontri e alle riunioni della Chiesa; coloro che contribuiscono attivamente con le loro offerte e i loro doni; I membri con diritto di voto sono: i membri che accettano la confessione di fede e il presente statuto. 209

CCHM/2006 È possibile presentare domanda al consiglio direttivo per diventare membro con diritto di voto dopo sei mesi dall iscrizione alla chiesa. Il consiglio direttivo delibera sulle domande ricevute. Art. 5 - (rapporti con la chiesa evangelica valdese) La Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano fa parte dell ordinamento valdese, che ne disciplina vita e attività, salve le deroghe di cui al presente statuto. In considerazione del carattere particolare della Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano, come espresso negli art. l e 2 del presente statuto, i rapporti tra questa e la Chiesa evangelica valdese sono regolati tramite convenzione cui espressamente si rimanda. Art. 6 - (il pastore) La Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano sceglie il proprio pastore o pastora seguendo il criterio adottato dalla Chiesa presbiteriana coreana, per cui - per diventare pastore o pastora - un membro deve presentare una lettera di raccomandazione da parte del pastore o della chiesa di appartenenza; dopo aver finito l università di 4 anni deve proseguire 3 anni di seminario teologico e deve lavorare altri 2 anni come Intern Pastor (tirocinante). Di fatto necessitano almeno 7 anni di studi e 2 di tirocinio pratico per diventare pastore. I candidati vengono proposti dal consiglio direttivo all assemblea cui spetta eleggere il pastore o la pastora con 2/3 dei voti dei presenti. Esso o essa dura in carica cinque anni, con la possibilità di essere rieletto. Il pastore rappresenta a tutti gli effetti la chiesa verso terzi. Art. 7 - (assemblea) L assemblea è responsabile della vita della chiesa ed elegge il consiglio direttivo. Essa è costituita da tutti i membri e prende le proprie decisioni a maggioranza dei membri con diritto di voto presenti. L assemblea si riunisce almeno una volta l anno. In tale riunione essa esamina e approva il rapporto delle attività svolte nel periodo annuale precedente, il bilancio consuntivo, quello preventivo e il programma di lavoro per il periodo annuale successivo, predisposti dal consiglio direttivo. L assemblea viene convocata dal consiglio direttivo. In assemblea ogni membro ha diritto a un voto espresso personalmente. 210

CCHM/2006 Art. 8 - (consiglio direttivo) Il consiglio direttivo è composto da 9 membri. Tutti i membri del consiglio direttivo, eccetto il pastore o la pastora, vengono eletti a maggioranza semplice dall assemblea dei membri con diritto di voto e rimangono in carica per due anni; possono essere rieletti per una volta e, successivamente, dopo almeno un anno di pausa. Ogni membro del consiglio direttivo ha un voto. Tutte le delibere vengono adottate con la maggioranza semplice. Nel consiglio direttivo viene eletto un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. Il consiglio direttivo segue la vita della chiesa, organizza e dirige le sue attività, esercita la disciplina e le funzioni amministrative secondo l ordinamento valdese, il presente statuto e la convenzione, stabilisce la misura e le condizioni del sostentamento del pastore o della pastora. Art. 9 - (revisori, segretario e tesoriere) Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall assemblea a maggioranza semplice, e durano in carica due anni. Essi controllano la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Il segretario si occupa della stesura dei verbali di tutte le riunioni sia del consiglio direttivo sia della assemblea; gestisce la corrispondenza della chiesa e tiene aggiornato il libro dei membri iscritti alla chiesa, i registri e cura le tabelle statistiche da inviare annualmente alla Tavola valdese. Il tesoriere ha il compito di curare la contabilità ed è responsabile della cassa; provvede alla redazione dei bilanci e alla tenuta dei libri contabili; redige inoltre la relazione finanziaria da presentare all assemblea dei membri. Art. 10 - (finanze) Le attività della Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano sono sostenute finanziariamente dalle contribuzioni dei membri e da contributi volontari provenienti anche da soggetti esterni alla chiesa. La gestione dei fondi della comunità è curata dal consiglio direttivo. Art. 11 - (modifiche) Il presente statuto può essere modificato su proposta rivolta all assemblea tramite il consiglio direttivo; ogni modifica richiede il voto favorevole della maggioranza dei membri con diritto di voto presenti. 211

CCHM/2006 Le modifiche entrano in vigore con l approvazione del sinodo delle chiese metodiste e valdesi. Art. 12 - (scioglimento) In caso di cessazione dell attività, lo scioglimento è deliberato dall assemblea con la maggioranza a 3/4 degli aventi diritto, la quale provvederà alla destinazione del patrimonio. Il consiglio direttivo si prenderà cura della liquidazione. Art. 13 - (entrata in vigore) Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte del sinodo della Chiesa valdese. Copia dello statuto redatto sia in lingua italiana sia in lingua coreana è depositato presso la Tavola valdese. 212

CONVENZIONE La Tavola valdese, rappresentata dalla sua moderatora, past. Maria Bonafede La Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano, rappresentata dal rev. Song Young Ho, premesso che in data 30 maggio 2005 la Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano (d ora in avanti indicata con la sigla CHM) ha chiesto di entrare a far parte dell Unione delle chiese metodiste e valdesi e pertanto di inserirsi nella giurisdizione sinodale, che, trattandosi della domanda di una chiesa locale formatasi fuori dell ordinamento valdese, comune alle chiese valdesi e metodiste che sono in Italia, è stata seguita la procedura prevista dalla vigente regolamentazione, ma per le caratteristiche proprie della CHM la stessa è dotata di un proprio statuto, per cui è necessario regolare con convenzione alcuni aspetti della partecipazione di detta chiesa alla vita dell Unione, sia pur nel quadro del regolamento per le chiese locali valdesi che a essa si applica; tutto ciò premesso, convengono quanto segue: 1) la CHM conserva il suo nome e accetta interamente le discipline dell ordinamento valdese e pertanto anche l inserimento nell ordinamento del circuito, del distretto e del sinodo, discipline derogate solo da quanto previsto dallo statuto di cui alla premessa e che il sinodo è chiamato contestualmente ad approvare; 2) alla CHM si applica il regolamento per le chiese locali valdesi in quanto non derogato dallo statuto proprio di detta chiesa; 3) la cura pastorale della CHM viene assicurata da pastore o pastora scelto/a dalla CHM stessa, normalmente in accordo con le Chiese presbiteriane in Corea; la scelta deve essere approvata dalla Tavola valdese; tale pastore o pastora viene iscritto/a nel ruolo della Tavola medesima fra i pastori in attività di servizio amministrativamente dipendenti da altro ente; 4) il sostentamento del pastore o pastora, compresi gli oneri derivanti dall iscrizione al Fondo di previdenza dei ministri di culto e le spese locali, sono a carico della CHM; 5) la CHM contribuirà annualmente alle spese generali della Chiesa valdese (cassa centrale) e degli organi settoriali (circuito, distretto) nella misura indicata dagli organi competenti; 6) la presente convenzione e lo statuto allegato sono sottoposti all approvazione del sinodo delle chiese metodiste e valdesi. Torre Pellice, 24 agosto 2006 per la Tavola valdese La moderatora past. Maria Bonafede per la Chiesa Cristiana Evangelica Hanmaum di Milano past. Song Young Ho 213