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Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Atto di intervento Per il Sindacato Nazionale Dipendenti Ministero Affari Esteri, SNDMAE, in persona del Presidente in carica Min. Enrico Granara, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Paolo Stella Richter e Rosanna Serafini ed elettivamente domiciliato in Roma presso il loro Studio a viale Mazzini n.11, giusta mandato margine del presente atto; nel ricorso proposto dal Ministro Plenipotenziario Giorgio Di Pietrogiacomo; contro il Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro in carica; contro, occorrendo, il Ministero dell Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica; per la dichiarazione del diritto al pagamento delle spese sostenute per il viaggio aereo di trasferimento e corrispondenti a quelle per la prima classe; per l annullamento della comunicazione senza data con la quale l Amministrazione degli Esteri ha affermato di non rimborsare la differenza tra le spese di prima e quelle di classe economica sopportata dal ricorrente per il viaggio di trasferimento e dichiarato di provvedere al pagamento delle sole spese corrispondenti a quelle per la classe economica; nonché della nota del Ministero degli Affari Esteri del 30.12.2006 n.0514123 citata in tale comunicazione; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, inclusa la circolare n. 28 del 14.6.2006 del Ministero dell Economia e delle Finanze. 1

In fatto Il ricorso proposto dal Ministro Di Pietrogiacomo è volto a ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese del viaggio aereo in prima classe sostenute per il suo trasferimento da Roma a Al Kuwait, dove è stato destinato con funzioni di Ambasciatore d Italia. L Amministrazione resistente ha rifuso le spese del viaggio aereo di trasferimento nella misura praticata per la classe economica (non corrispondenti a quanto speso dal Min. Di Pietrogiacomo che ha utilizzato la prima classe), ritenendo (erroneamente) di dare in tal modo corretta applicazione alla previsione di contenimento della spesa pubblica contenuta nella finanziaria 2006. La riduzione del rimborso delle spese di viaggio aereo di trasferimento nella misura di quelle praticate per la classe economica incide sugli interessi degli iscritti al Sindacato interveniente i quali vengono lesi nei loro diritti di appartenenti a una categoria la cui organizzazione e il cui funzionamento sono regolati da legge speciale. Il Sindacato, nell interesse dei suoi iscritti, interviene nel presente ricorso per sostenere l illegittimità dell operato dell Amministrazione, formulando le seguenti censure In diritto La questione all esame origina dalla illegittima applicazione al personale diplomatico del Ministero degli Esteri della previsione della legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), art. 1, comma 216, in base alla quale Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, che si reca in 2

missione o viaggio di servizio all estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. E abrogato il quinto comma dell art. 12 della legge 18.12.1973, n. 836.. Le doglianze che seguono sono volte a evidenziare: 1. che la norma non è applicabile ai viaggi di trasferimento in generale e di trasferimento dei diplomatici in particolare; 2. che non è corretto da parte dell amministrazione individuare all interno della tariffa della classe economica quella più bassa praticata; 3. che, in ogni caso, vi è dubbio di legittimità costituzionale in ordine all applicazione della norma alla categoria dei diplomatici; 1.Sul primo punto: non applicazione della norma ai viaggi di trasferimento. Violazione e falsa applicazione dell art. 190 e ss del DPR n.18 del 5.1.1967 e successive modificazioni. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. La legge finanziaria nell ambito del perseguimento di una politica di contenimento della spesa pubblica fissa la regola che il rimborso delle spese di viaggio aereo sostenute dal personale appartenente alle pubbliche amministrazioni che si reca in missione o viaggio di servizio all estero spetta nel limite delle spese per la classe economica. Va detto che il contenimento della spesa vale soltanto per i viaggi di missione e di servizio, opportunamente selezionati e indicati dalla legge, dei pubblici dipendenti e non può essere suscettibile di estensione. Le previsioni restrittive non sono utilizzabili analogicamente perché vale invece la regola che devono essere espressamente previste le limitazioni e/o i contenimenti di prerogative acquisite. 3

Con riguardo, poi, alla categoria dei diplomatici non si può prescindere dal DPR n.18 del 1967, da ultimo modificato con legge n.186/2004, che contiene l ordinamento del personale appartenente alla carriera diplomatica il quale a seguito della riforma del pubblico impiego, che ha rimesso alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, ha conservato una propria e autonoma regolamentazione. Il DPR in esame contempla alla parte terza i viaggi all estero del personale diplomatico e stabilisce (art. 190) che detto personale ha diritto a un trattamento specifico per i viaggi di trasferimento, compiuti in occasione di destinazione all estero, di trasferimento da una ad altra sede all estero e di richiamo al Ministero; e che, in particolare, per i percorsi in aereo spetta il pagamento delle spese di prima classe... (art. 193). Inoltre, le norme finali del DPR 18/1967 stabiliscono che gli ordinamenti generali regolanti il personale pubblico si applicano al personale diplomatico soltanto in quanto compatibili con il decreto, che appunto contiene un ordinamento speciale, e che tutte le norme incompatibili devono considerarsi abrogate (art. 269). Quindi, da un lato esiste una disciplina speciale per gli appartenenti alla carriera diplomatica i quali hanno norme particolari e specifiche di funzione e di organizzazione; dall altro le prescrizioni generali contrastanti non trovano applicazione per espressa previsione del decreto stesso. Né può ritenersi che la dizione viaggi di servizio possa comprendere anche i viaggi di trasferimento dei diplomatici e ciò sia per la connotazione del tutto diversa di tali viaggi effettuati, come indicato dal DPR 18, in occasione 4

della destinazione del diplomatico all estero o per essere spostato da una sede a un altra o infine per il richiamo al Ministero, mentre i viaggi di servizio costituiscono momenti, anche ricorrenti, dello svolgimento dell attività che ha luogo sul territorio nazionale; sia, inoltre, per la ragione che la legge finanziaria avrebbe dovuto prevedere l abrogazione della disciplina specifica dei viaggi di trasferimento dei diplomatici contenuta nel DPR 18, ove avesse inteso estendere anche a tali viaggi la restrizione imposta per quelli di missione e di servizio. 2.Sul secondo punto: erronea individuazione della tariffa più bassa tra quelle praticate per la classe economica. Violazione e falsa applicazione della legge finanziaria 2006 art. 1, co.216. Eccesso di potere e Sviamento. La legge finanziaria per il 2006 all art.1, co.216, stabilisce che il rimborso per le spese di viaggio aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. Il Ministero dell Economia e delle Finanze con circolare n. 28 del 14.6.2006, nel fornire indicazioni e chiarimenti sull applicazione delle disposizioni della legge finanziaria relative alle spese di personale, ha affermato che nei casi di missione o di viaggio di servizio all estero effettuati con mezzo aereo ai dipendenti pubblici, indipendentemente dalla qualifica e dalla carriere di appartenenza, la spesa di viaggio va rimborsata nel limite del costo della classe economica. Tenuto conto delle finalità del comma 216, si evidenzia che ove per la stessa tratta vengano praticate dalla compagnia utilizzata, per la classe economy, diverse tariffe, va fatto riferimento al prezzo più basso. 5

In sostanza, l interpretazione su indicata della previsione di contenimento delle spese di viaggio ha indotto l amministrazione a scegliere la tariffa più bassa in assoluto, che solitamente è quella praticata per la classe economica in orari particolarmente scomodi e con arrivo in aerostazioni disagevoli. Tale interpretazione forza oltremodo la lettera della previsione di contenimento della spesa perché è evidente che l uso del mezzo aereo deve essere effettuato per garantire il raggiungimento della destinazione in condizioni da poter svolgere la missione e/o il servizio e ciò non può certo accadere selezionando orari e aeroporti che arrechino gravi disagi. 3. Sul terzo punto: sulla questione di legittimità costituzionale. L art. 97 della Costituzione stabilisce il principio del buon andamento dell amministrazione. E evidente che a tale principio non risponde la previsione della legge finanziaria in esame e ciò anche a fronte di esigenze di bilancio dello Stato, le quali devono sempre correlarsi con le garanzie assicurate dalla Costituzione. La questione acquista poi maggiore pregnanza se si fa riferimento alla particolare funzione svolta dai diplomatici cui spetta la rappresentanza del paese e che devono offrire anche un certo tipo di immagine all estero. Soltanto per esemplificare si rammenta che l arrivo di un nuovo ambasciatore in un paese straniero sottostà ad un preciso cerimoniale, che i gli Stati osservano sempre, e che consiste ad esempio nel ricevimento all aeroporto da parte di funzionari del paese ospitante. Ebbene è assai, per così dire, imbarazzante dover indicare a tali funzionari che il nostro ambasciatore sbarcherà non nella capitale, ma in una città diversa, in ipotesi utilizzata dalle compagnie low cost ; oppure dover segnalare che il nostro 6

rappresentante arriverà a notte fonda e occorrerà attenderlo alla scaletta di sbarco della classe turistica. Tra l altro, la norma non considera, e invece dovrebbe, che il viaggio ha lo scopo di raggiungere una destinazione all estero per svolgere un attività lavorativa e che dunque necessariamente richiede il rispetto delle normali condizioni di svolgimento dell attività stessa che non possono risultare eccessivamente gravose per il diplomatico. PQM Voglia l Ecc.mo Tar adito dichiarare il diritto del ricorrente, nonché degli appartenenti alla carriera diplomatica, al rimborso delle spese di prima classe per il viaggio aereo di trasferimento ai sensi del DPR18/67 e successive modificazioni; annullare tutti gli atti con i quali l amministrazione degli Affari Esteri ha ritenuto di dovere il rimborso nei limiti della spesa della classe economica e/o della tariffa economica più bassa; ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale; con ogni conseguente pronuncia. La presente controversia è esente dal versamento del contributo unificato perché in materia di pubblico impiego. Roma, 20 settembre 2006 Prof. Avv. Paolo Stella Richter: Avv. Rosanna Serafini: Notificazione: Ad istanza come in atti Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di Roma ho notificato il su esteso ricorso a 7

Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro in carica, per la carica domiciliato in Roma presso l Avvocatura Generale dello Stato a via dei Portoghesi n.12, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di: Ministero dell Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, per la carica domiciliato in Roma presso l Avvocatura Generale dello Stato a via dei Portoghesi n.12, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di: 8