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CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELIBERA IN DATA 27/10/2009, n 64 OGGETTO: Parere in ordine D.L. n.488 del 29/9/2009 "Nuova disciplina regionale in materia di protezione civile ed antincendio boschivi. L anno duemilanove, addì ventisette del mese di ottobre, alle ore 15.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all ordine del giorno.

Presiede il Presidente Repetto Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto Sono presenti all esame della pratica n. Consiglieri Il Consiglio delle Autonomie Locali Visto l art. 5, 1 comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13; Considerato che in data 30.09.2009 è pervenuto al C.A.L. il D.L. n.488 del 29.09.2009; Visto l o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 85 in data 16 ottobre 2009 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.4) l espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato; Sentito il Presidente Delibera Di formulare il parere in ordine al sopraindicato al D.L. n.488 del 29.09.2009: Il Disegno di Legge n.488 Nuova Disciplina regionale in materia di protezione civile ed antincendio boschivo ha ripercussioni su diverse competenze svolte dall Amministrazione provinciale: Viabilità, Edilizia, Pianificazione di bacino e di settore, Difesa del Suolo, Ambiente, Polizia Provinciale e Protezione Civile. Dall analisi emerge l istituzione di nuovi soggetti intermedi (Comitati intercomunali organizzati CIO) con compiti oltre che di antincendio boschivo anche di protezione civile (deleghe dei Comuni in base alla LR 24/2008 Comunità Montane). Le problematiche di carattere generale riguardanti la Provincia riguardano aspetti istituzionali e aspetti tecnici: 1) Agli atti approvativi di Consiglio Provinciale (approvazione dei PdB) gli Uffici regionali potrebbero opporre norme più cautelative creando un anomala sovrapposizione di competenze e di norme e la possibile incoerenza tra la pianificazione di bacino e la Cartografia di criticità; 2) Permane un aggravamento delle competenze delle Province per gli aspetti relativi ai danni e alle azioni conseguenti alle calamità; 3) Non è indicata la disponibilità di risorse umane e finanziarie per la gestione delle azioni di ripristino delle aree e delle strutture danneggiate; 4) Non è chiaro il significato dell attuazione delle attività in zona sismica; 5) Il DdL amplia i compiti delle Province con maggiore fabbisogno di personale. Il DdL pone dubbi sulla gerarchia tra la pianificazione di bacino e la pianificazione di protezione civile, con riflessi negativi sulla programmazione degli interventi di difesa del suolo. Con la nuova legge si creerebbe una sovrapposizione di norme anche tra la pianificazione di bacino e la programmazione di difesa del suolo. Sono, infatti, già definiti ed esistenti vincoli che condizionano la pianificazione territoriale senza dover ricorrere a

strumenti quali la Cartografia di criticità che andrebbe a sovraordinarsi alla pianificazione e alla programmazione esistente (articolo 28). Gravoso per la struttura esistente è l impegno di verificare la compatibilità degli interventi comunali di ripristino del danno con la pianificazione di bacino. Tale attività può essere svolta da personale di ciascuna amministrazione interessata dai lavori, in possesso delle informazioni necessarie che hanno carattere pubblico. Più onerosa è la gestione affidata alle Province dei contributi assegnati dalla Regione per gli interventi relativi alle opere pubbliche danneggiate (articolo 17 e articolo 34). Non si comprendono come e con quali risorse si possano svolgere i compiti di cui all articolo 11 lettere a) ed f) che riguardano l attuazione di interventi di prevenzione dei rischi ed attività in materia di rischio sismico (articolo 11). Permane l impegno della Regione ad adoperarsi affinché la Provincia fornisca temporaneamente personale per il superamento di particolari emergenze non riguardanti il proprio territorio (articolo 16). Si avanzano dubbi sull inserimento di un altro ente, con competenze in materia di protezione civile, nel quadro dei soggetti istituzionalmente preposti all espletamento delle relative funzioni, poiché si ritiene che tale introduzione potrebbe rallentare la funzionalità del sistema di protezione civile, sia nelle fasi di emergenza e post emergenza che durante lo svolgimento delle ordinarie attività. Si avanzano inoltre le seguenti proposte : Proposta di emendamento : Si chiede di sostituire nel DDL, coerentemente con l attività reale e non compresa in quella normata dalla LR sulla formazione, il termine formativa con addestrativa ( da articolo 11 a articolo 45). Proposte integrative : Capo III - Prevenzione, all art. 11 Competenze delle Province : si propone l integrazione del comma 1 con il seguente punto: g) la facoltà di esercizio delle attività di coordinamento organizzativo a livello provinciale del volontariato secondo quanto previsto dai programmi, piani regionali in materia di protezione civile; nell ipotesi di mancato esercizio le suddette funzioni saranno gestite dagli enti delegati; Capo III Prevenzione, all art. 12 Competenze degli Enti delegati : si propone l integrazione del comma 1, con il seguente punto: g) attività di coordinamento organizzativo a livello intercomunale del Volontariato, secondo quanto previsto dal Piano regionale AIB o da altre disposizioni della giunta regionale, qualora tale attività non sia espressamente svolta dalla Provincia; Capo IV Emergenze, Sezione II Attività di emergenza di protezione civile, art. 17 Competenze delle Province : si propone l integrazione del comma 1 con il seguente punto:

g) la facoltà di esercizio delle attività di assistenza logistica al volontariato impegnato nelle attività di protezione civile, in raccordo con i Comuni e con i Referenti del Volontariato; nell ipotesi di mancato esercizio la suddetta attività sarà gestita dagli enti delegati; Capo IV Emergenze, Sezione II Attività di emergenza di protezione civile, art. 18 Competenze degli Enti delegati : si propone l integrazione del comma 1, lett b) con la seguente previsione: qualora tale attività non sia espressamente svolta dalla Provincia. Titolo III VOLONTARIATO, art. 41 Gestione operativa del Volontariato : si propone l integrazione del comma 1. con la seguente previsione: a) su richiesta diretta del Sindaco per il gruppo comunale e intercomunale o le organizzazioni di volontariato convenzionate informando tempestivamente il referente provinciale e la Struttura regionale competente e nel rispetto dell attività di coordinamento della Provincia nell ipotesi in cui la stessa eserciti la facoltà di cui agli artt. 11 e 17 della presente Legge regionale. Il C.A.L. alla luce delle considerazioni suesposte chiede che una delegazione del C.A.L. composta da: Loriano Isolabella - Presidente del Consiglio Comunale della Spezia Maurizio Giacomelli Presidente del Consiglio Provinciale della Spezia Piero Fossati Assessore Provinciale di Genova Anselmo Biale Presidente della Comunità Montana del Giovo venga audita dalla competente Commissione Regionale e dall Assessore competente. Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato: Presenti N. 32 Votanti N. 32 Maggioranza N. 17 Voti Favorevoli N. 32 Voti contrari N. 0 Astenuti N. 0 Il Presidente in conformità dichiara approvata all unanimità la proposta. DEL CHE SI E REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 64 CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI SOTTOSCRITTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (F.TO Alessandro REPETTO) IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO ( F.TO Bruno CERVETTO)

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2009 Genova 27 ottobre 2009 Il Segretario Dr. Bruno Cervetto