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STATUTO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita un associazione di volontariato, ad esclusivo fine di solidarietà sociale e senza scopo di lucro, ai sensi degli artt. 14 e seguenti c.c., della L. 11 agosto 1991 n.266, e delle altre leggi statali e regionali che disciplinano tali organizzazioni, sotto la denominazione ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL ICTUS CEREBRALE TOSCANA SEZIONE DI FIRENZE ONLUS in sigla A.L.I.Ce. TOSCANA SEZIONE DI FIRENZE ONLUS, con sede in Firenze (FI), viale Morgagni n. 85, presso il Dipartimento delle Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell Università degli Studi di Firenze. La sede potrà essere cambiata su delibera del Consiglio Direttivo e ciò non comporterà alcuna modifica statutaria. ARTICOLO 2 PRINCIPI FONDAMENTALI L associazione si richiama al dovere di solidarietà che la carta costituzionale definisce inderogabile, ai sensi dell articolo 2 della Costituzione. L associazione ha indole di organizzazione di volontariato, è costituita esclusivamente per fini di solidarietà e, quindi, non ha scopo di lucro, ai sensi dell art.3 della L. 11 agosto 1991 n. 266. Ai sensi dell art. 10 del Dlgs. 460/97, l ASSOCIAZIONE A.L.I.Ce. TOSCANA SEZIONE DI FIRENZE ONLUS prevede: a) lo svolgimento della propria attività nel settore dell assistenza sociale e socio-sanitaria; b) l esclusivo perseguimento di fini di solidarietà sociale; c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate al punto a); d) il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale; e) l obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o di attività direttamente connesse; f) l obbligo di devolvere il patrimonio dell ente, in caso di scioglimento, a ONLUS o ai fini di pubblica utilità; g) l obbligo di redazione del bilancio o del rendiconto annuale; h) l utilizzo nella denominazione e in qualsiasi rapporto con il pubblico della locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell acronimo ONLUS. ARTICOLO 3 ADESIONE AD ASSOCIAZIONE DI II LIVELLO L associazione A.L.I.Ce. TOSCANA SEZIONE DI FIRENZE, aderisce all associazione regionale ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL ICTUS CEREBRALE TOSCANA ONLUS. L associazione A.L.I.Ce. TOSCANA SEZIONE DI FIRENZE ONLUS è libera ed autonoma nella sua attività, purchè questa non entri in contrasto con le norme nazionali, regionali e con quelle statutarie e regolamentari proprie dell Associazione regionale di II livello e sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale. I rapporti con tale associazione sono regolati nel successivo articolo 17.

ARTICOLO 4 DURATA La durata dell associazione è stabilita a tempo indeterminato. TITOLO II SCOPO DELL ASSOCIAZIONE ATTIVITA E FINALITA ARTICOLO 5 SCOPO L associazione opera nel settore dell assistenza sociale e socio-sanitaria, allo scopo di: - promuovere ed organizzare, mediante incontri, dibattiti, iniziative scientifiche, congressi e corsi di formazione sanitaria, e con tutti i mezzi di divulgazione idonei, un collegamento tra operatori tecnici interessati e pazienti o familiari allo scopo principale di prevenire o di limitare i danni e le sofferenze causate dall ictus cerebrale; - favorire le iniziative culturali che abbiano come finalità la diffusione delle informazioni atte a migliorare la prevenzione, l assistenza e la cura dell ictus cerebrale; - stimolare la ricerca scientifica sulle cause e la cura dell ictus cerebrale; - privilegiare la collaborazione con altre associazioni e gruppi scientifici aventi scopi simili; - aderire al progetto federativo delle associazioni regionali che abbiano adottato integralmente il presente articolo nel loro statuto; - fondare una rivista per la divulgazione delle informazioni, dei consigli e delle novità terapeutiche in tema di malattie cerebrovascolari. ARTICOLO 6 PATRIMONIO RISORSE ECONOMICHE Il patrimonio dell associazione è costituito dalle quote associative e dai beni a qualsiasi titolo acquisiti dall ente. I beni e le loro rendite sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie. Il patrimonio dell associazione A.L.I.Ce. TOSCANA SEZIONE DI FIRENZE onlus è autonomo da quello delle associazioni regionale e nazionale ed è costituito: da beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo; da titoli mobiliari pubblici e privati; da altri beni provenienti da lasciti, legali e donazioni, purchè accettati. La sezione redige ed aggiorna gli inventari dei beni immobili e mobili di proprietà o ricevuti in uso, per questi ultimi, se concessi da ALICE TOSCANA o da ALICE ITALIA ne trasmette copia alle medesime entro il mese di aprile di ciascun anno. L associazione persegue gli scopi statutari con: a - le rendite di beni mobili ed immobili; b - i contributi degli aderenti; c - i contributi di privati e/o di enti pubblici; d - le donazioni e i lasciti testamentari; e - i rimborsi derivanti da convenzioni; f- le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, ai sensi dell art. 5 comma primo, lettera g) della L. 11 agosto 1991 n. 266.

ARTICOLO 7 ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIALI MARGINALI Per l attuazione del proprio scopo, l associazione può svolgere attività produttive e commerciali direttamente connesse alla realizzazione dello scopo sociale, definite marginali, ai sensi dell art. 5, comma primo, lettera g) della L. 11 agosto 1991 n. 266. E fatto divieto assoluto di svolgere altre attività non istituzionali. TITOLO III GLI ASSOCIATI ARTICOLO 8 GLI ASSOCIATI, OBBLIGHI E DIRITTI, PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL PARI TRATTAMENTO, CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE L adesione all associazione è libera. Possono aderire ed essere ammessi all associazione pazienti affetti da malattie cerebrovascolari o i loro familiari, medici ed operatori sociosanitari interessati ad affrontare insieme le problematiche specifiche riguardanti la prevenzione e la terapia delle patologie secondarie a danno cerebrovascolare e tutte le persone che, condividendo le finalità dell associazione, si rendono disponibili ad offrire una collaborazione gratuita. Costituisce condizione per l ammissione essere residenti o domiciliati nella provincia di Firenze o in altre provincie della Toscana ove non sia stata ancora costituita la sezione locale. La domanda di ammissione deve essere redatta per iscritto. I soci si distinguono in: a) soci fondatori: sono coloro che partecipano alla costituzione dell ente; b) soci ordinari: sono i soci successivamente ammessi; c) soci sostenitori: la qualifica, conferita dal consiglio direttivo, consegue ad un apporto particolarmente qualificato nel servizio o nel sostegno finanziario all associazione; d) soci benemerito o onorari: sono soci che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti dell ente. Quest ultima qualifica viene attribuita dall assemblea. L ordinamento dell associazione è ispirato al principio di eguaglianza: le distinzioni succitate hanno valenza meramente etica e gli associati, in quanto tali, hanno pari diritti e doveri. Tutti hanno diritto di intervento e di voto in assemblea e sono parimenti eleggibili alle cariche sociali. Gli associati hanno altresì diritto di partecipare in modo effettivo alla vita e alle iniziative dell associazione. L associato ha diritto di accesso agli atti dell associazione, fatta eccezione per i dati personali. E dato all associato di liberamente recedere dal rapporto associativo. Gli associati sono tenuti a pagare l annuale quota associativa. I rapporti interni fra gli associati e verso l esterno nei confronti dei terzi sono retti dal principio di correttezza e buona fede. Tutti gli associati sono tenuti all osservanza delle delibere legittimamente prese dagli organi sociali. Agli associati viene richiesta fedeltà e coerenza avuto riguardo alla componente deontologica dell associazione. La prestazione dell associato è personale, spontanea, libera, gratuita e del tutto disinteressata.

L associato non può essere remunerato neppure in modo indiretto e nemmeno dai beneficiari del suo servizio. E consentito soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell attività volontaria. La cognizione di ogni questione attinente l ammissione, la decadenza, l esclusione dell associato è devoluta al consiglio direttivo. In caso di rigetto della domanda per adesione o di provvedimento di esclusione, rispettivamente all aspirante aderente e all associato è dato il ricorso all assemblea, impregiudicata l audizione dell autorità giudiziaria. L esclusione consegue a gravi inadempienze e il relativo procedimento deve ispirarsi al principio del contradditorio e, quindi, all obbligo di motivazione. Nel caso, il consiglio direttivo delibera, previa contestazione all interessato, degli addebiti che gli si muovono e sentito il collegio dei garanti. La decadenza consegue al mancato pagamento della quota associativa per due annualità consecutive. Chi recede, decade, è escluso o cessa comunque l appartenenza all associazione non può riprendere i contributi a qualsiasi titolo versati, ne pretendere la quota dal fondo comune. TITOLO IV GLI ORGANI DELL ASSOCIAZIONE ARTICOLO 9 LIBERA ELETTIVITA E GRATUITA DELLE CARICHE Sono organi dell associazione: - l assemblea - il consiglio direttivo - l eventuale collegio dei revisori dei conti - gli eventuali comitati scientifici La struttura dell associazione è democratica. Le cariche sono liberamente elettive e gratuite, ai sensi dell art. 3 della L. 11maggio 1991 n.266. E riconosciuto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l espletamento del mandato. Tutte le cariche durano tre anni. Lo stesso presidente può essere rieletto per due mandati consecutivi. ARTICOLO 10 ASSEMBLEA PRINCIPIO DI SOVRANITA PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO L assemblea è l organo sovrano dell associazione. L assemblea è formata da tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, che come tali risultano iscritti al tempo della convocazione. L assemblea è convocata, con deliberazione del consiglio direttivo, almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio. L assemblea sarà altresì convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità ovvero quando lo richieda almeno un decimo degli associati. La convocazione avviene mediante avviso ad ogni singolo associato da inoltrarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l adunanza. Dell avviso è data altresì pubblicità mediante affissione nella sede sociale. L avviso deve contenere luogo, data ed ora dell adunanza nonché l indice analitico degli oggetti di trattazione. In prima convocazione l assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, che dovrà aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione l assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per modificare lo statuto, occorre in seconda convocazione, la presenza di almeno un decimo degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Ogni associato dispone di un voto soltanto. E dato il voto per rappresentanza e ciascun intervenuto non può essere latore di più di cinque deleghe, rese per iscritto e da conservarsi agli atti dell associazione. Per l elezione alle cariche sociali risultano eletti gli aventi diritto che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti, viene eletto il candidato più anziano per iscrizione. Compete, tra l altro, all assemblea: a) l approvazione e la valutazione della programmazione annuale, ivi compresa la definizione delle linee e dei settori prioritari d intervento e dagli indirizzi politici generali dell associazione b) l elezione dei componenti del consiglio direttivo, ad eccezione dei primi consiglieri che sono eletti nell atto costitutivo c) la nomina del collegio dei Revisori dei Conti d) la nomina del Comitato Scientifico e) l approvazione del rendiconto dell esercizio e il bilancio preventivo, predisposti dal consiglio direttivo f) l adozione di regolamenti g) l approvazione di modifiche statutarie su proposta del consiglio h) di stabile l ammontare dell annuale quota associativa i) l eventuale costituzione di commissioni, fissandone le funzioni j) la nomina, su proposta del consiglio direttivo dei Soci Onorari e del Presidente onorario k) la delibera, su proposta del consiglio direttivo, di espulsione dei soci l) di fissare la quota associativa annuale m) la ratifica degli atti emanati dal consiglio direttivo su questioni non previste dallo statuto n) di deliberare su ogni proposta ad essa trasmessa dall associazione regionale o) di deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal consiglio direttivo. Le deliberazioni assembleari devono constare da apposito verbale redatto dal segretario sotto la direzione del presidente. ARTICOLO 11 AMMINISTRAZIONE IL CONSIGLIO DIRETTIVO L associazione è amministrata e gestita dal consiglio direttivo che è composto da un numero dispari e variabile fino ad un massimo di nove, incluso il presidente, di membri eletti dall assemblea. La determinazione del numero spetta ogni volta all assemblea. L amministrazione dell ente è ispirata ai principi di trasparenza e del buon andamento. Il consiglio elegge fra i suoi membri il presidente, il segretario e il tesoriere.

La convocazione del consiglio avviene mediante avviso da inoltrarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l adunanza; nei casi di urgenza può essere disposta a mezzo telegramma o via fax almeno tre giorni liberi prima della data stabilita per l adunanza. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza ed è palese. Spetta al presidente di convocare il consiglio; il presidente è tenuto a riunirlo senza ritardo quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri. Il mandato di consigliere è gratuito. Nel caso di vacanza della carica di consigliere, a chi viene meno subentra il primo dei non eletti all esito dell ultimo scrutinio elettorale. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza naturale dell organo. ARTICOLO 12 PRESIDENTE VICEPRESIDENTE Il presidente del consiglio direttivo è presidente dell associazione. Il presidente rappresenta l unità e l identità dell associazione. Il presidente ha la rappresentanza dell associazione di fronte ai terzi e in giudizio, e può delegare alcune funzioni. Il presidente presenta all assemblea una relazione annuale sullo stato dell associazione. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il vicepresidente, al quale spetta in tal caso il potere di rappresentanza dell associazione di fronte ai terzi e in giudizio. L intervento del vicepresidente, per i terzi, costituisce di per se solo prova dell impedimento del presidente. ARTICOLO 13 TESORIERE Il tesoriere cura la gestione della cassa dell associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, cura la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandoli da idonea relazione contabile. ARTICOLO 14 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il collegio dei revisori dei conti può essere nominato dall assemblea dei soci. Esso è l organo di controllo e di vigilanza dell amministrazione. Il collegio deve controllare l amministrazione dell associazione, vigilare sulla osservanza della legge, accertare la regolare tenuta della contabilità. Il collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall assemblea anche tra non associati. L ufficio è gratuito ed è incompatibile con il mandato di consigliere. Nella prima seduta il collegio nomina il suo presidente. ARTICOLO 15 I COMITATI SCIENTIFICI I comitati scientifici svolgono funzioni consultive nella loro specifica competenza, affiancando il consiglio direttivo in tutte le attività e manifestazioni del loro settore. I componenti sono nominati dal consiglio direttivo con mandato triennale rinnovabile.

Ogni comitato scientifico nomina al suo interno un coordinatore/presidente ed un segretario in occasione della sua prima riunione convocata dal presidente del consiglio direttivo. Ogni comitato scientifico potrà, a sua discrezione, nominare commissioni a carattere temporaneo cui affidare compiti specifici. Ogni comitato scientifico potrà disciplinare le sue funzioni e attività con un regolamento da sottoporre all approvazione del comitato direttivo. ARTICOLO 16 ESERCIZIO SOCIALE OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO L esercizio sociale inizia l 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, predisposto a cura del consiglio direttivo, deve essere approvato dall assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ogni esercizio; in caso di particolari ragioni entro 6 (sei) mesi. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e precisione. Il documento deve essere depositato presso la segreteria dell ente almeno 15 (quindici) giorni prima della data della seduta stabilita per la sua approvazione; ciascun associato ha diritto di averne visione. Gli eventuali avanzi di gestione, non possono in nessun modo essere distribuiti agli associati ma dovranno essere utilizzati per la realizzazione di attività istituzionali o delle attività direttamente connesse. ARTICOLO 17 RAPPORTI CON L ASSOCIAZIONE REGIONALE ALICE TOSCANA Il rapporto tra l associazione regionale e la sezione locale è regolato da specifiche clausole aventi l obiettivo di mantenere una unità di intenti e di comportamenti. La sezione oltre ad assolvere ai compiti statutari, è il primo momento di aggregazione ed organizzazione dei soci. La sezione locale organizza autonomamente le iniziative nel proprio territorio: tali iniziative non dovranno comunque interferire con altre attività indette da ALICE Toscana su scala regionale. L elezione degli organi sociali e delle nomine dovrà essere data comunicazione a Alice Toscana entro quindici giorni. Il presidente dell associazione locale: la rappresenta nei rapporti con Alice Toscana e, nell assemblea di questa, ha diritto di elettorato attivo e passivo; tiene i rapporti con Alice Toscana per quegli eventi che nel rispetto delle linee guida e di indirizzo comportino l interessamento degli organi suddetti. Alice Toscana, su richiesta motivata da parte del consiglio direttivo, può convocare un assemblea straordinaria o un consiglio direttivo della sezione autonoma. Copia delle deliberazioni attinenti interessi comuni o di indirizzo con Alice Toscana, dovranno essere inoltrate a Alice Toscana entro quindici giorni dalla loro approvazione. Il bilancio dell anno precedente deve pervenire al consiglio direttivo di Alice Toscana 8 giorni prima dell assemblea chiamata a discuterlo. Entro 15 giorni dall approvazione i bilanci o rendiconti devono essere inviati a Alice Toscana. La sezione locale redige ed aggiorna gli inventari dei beni immobili e mobili di proprietà o ricevuti in uso, per questi ultimi, se concessi da Alice Toscana, ne trasmette copia alla medesima, entro il mese di aprile di ciascun anno. Le modifiche statutarie devono essere sottoposte al consiglio direttivo di Alice Toscana per l assenso, mancando il quale, le proposte sono respinte. La sezione locale può proporre all assemblea, modifiche statutarie solo dopo aver ottenuto il parere favorevole di Alice Toscana.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti e previa la congiunta autorizzazione di Alice Toscana, gli articoli che definiscono l irrinunciabile fisionomia dell associazione e le sue finalità. ARTICOLO 18 SCIOGLIMENTO DEVOLUZIONE DEI BENI L associazione potrà essere sciolta per delibera assembleare se si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento o rimanga un numero di associati tale da non poter svolgere la propria attività. Per la delibera di scioglimento occorre la preventiva autorizzazione di Alice Toscana onlus. Dovrà essere rivolto tempestivo invito di partecipazione ad Alice Toscana, che interverrà all assemblea straordinaria con un delegato per esprimere il proprio parere, nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà. In presenza di situazione debitoria della sezione che viene sciolta, risponderanno di tale situazione i responsabili della sezione locale stessa. In caso di scioglimento dell associazione, i beni che residuano dopo l esaurimento della liquidazione sono devoluti ad Alice Toscana onlus, o in mancanza devoluti ad altre onlus. ARTICOLO 19 NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di associazioni di volontariato, L. 11 agosto 1991 n. 266, e delle altre leggi statali e regionali che disciplinano tali organizzazioni e alle norme contenute nel libro I del Codice Civile.