730 spese mediche cosa cambia adempimenti per professioni sanitarie

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730 spese mediche cosa cambia adempimenti per professioni sanitarie A cura Avv. Paola Maddalena Ferrari www.legalcorner.it I quaderni di Legal Corner

1 SOMMARIO NORMATIVA... 1 I TERMINI... 2 I SOGGETTI OBBLIGATI... 2 Quali sono le spese detraibili... 2 Gli interventi di estetici condizioni... 3 Se la spesa è sostenuta all estero... 3 CHI PUÒ TRASMETTERE TELEMATICAMENTE I DATI... 3 STUDI ASSOCIATI... 4 STUDI MEDICI SPECIALISTICI PRIVATI... 4 COSA DEVE FARE IL MEDICO SE IL CONTRIBUENTE NON HA IL 730 IN QUANTO PRESENTA LA DICHIARAZIONE ORDINARIA... 4 COME CI SI DEVE COMPORTARE SE L ACQUISTO È FATTO DA PERSONA DIVERSA DA QUELLA A CUI È INTESTATA LA RICETTA... 4 DATI DA INVIARE... 4 QUALI SPESE VANNO COMUNICATE... 5 CHI ACCEDE AI DATI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE... 6 COME DARE PROVA DELL OPPOSIZIONE DEL CON TRIBUENTE ALL INVIO... 6 LA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE... 6 COME SI ESERCITA IL DIRITTO DI OPPOSIZIONE... 7 COMUNICAZIONE OPPOSIZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE... 8 LA DELEGA AI PROFESSIONISTI ABILITATI... 8 CONSULTAZIONE DEI DATI DI DETTAGLIO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE... 9 SANZIONI PER INADEMPIMENTI... 9 allegato: il modello per esercitare l opposizione... 10 NORMATIVA a cura avv. Paola Maddalena Ferrari Pag. 1

2 Con il D.M. 31 luglio 2015 (G.U. n. 185 dell 11 agosto 2015), sono state fissate le regole che i soggetti obbligati devono seguire per inviare in via telematica fatture e scontrini per prestazioni sanitarie al STS Sistema Tessera Sanitaria. Nel caso di farmacie, laboratori di analisi e centri privati le linee essenziali sono desumibili dal Provvedimento del 31 luglio 2015 con cui il Direttore dell Agenzia delle entrate ha dettato modalità di trattamento e accesso ai dati (delle spese sanitarie sostenute privatamente). I TERMINI Per rendere più completo il modello 730 precompilato, entro martedì 9 febbraio 2016, salvo proroghe i soggetti obbligati devono inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015, ai fini della loro messa a disposizione da parte dell'agenzia delle Entrate. A partire dal 2016, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1 marzo di ciascun anno, metterà a disposizione dell Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi a: a) spese sanitarie sostenute nel periodo d imposta precedente; b) rimborsi effettuati nell anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite. Dunque, il primo invio dei dati entro il 31 gennaio 2016 riguarderà scontrini e fatture dell intero anno 2015. I SOGGETTI OBBLIGATI Le aziende sanitarie locali Le aziende ospedaliere Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico I policlinici universitari Le farmacie, pubbliche e private (scontrini e fatture) I presidi di specialistica ambulatoriale Le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. QUALI SONO LE SPESE DETRAIBILI Le spese sanitarie che consentono al contribuente di usufruire della detrazione del 19 per cento (calcolata sulla totale delle spese sostenute nel corso dell'anno, che supera la franchigia di 129,11 euro) sono, in generale, quelle sostenute per: prestazioni chirurgiche, prestazioni ospedaliere, trapianti di organi, prestazioni specialistiche, analisi, radiografie, acquisto di protesi dentarie e sanitarie in genere, a cura avv. Paola Maddalena Ferrari Pag. 2

3 acquisto e affitto di attrezzature sanitarie e dispositivi medici, Le spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (es., l'apparecchio per aerosol e quello per la misurazione della pressione arteriosa) rappresentano spese sanitarie che danno diritto alla detrazione del 19 per cento, purché dallo scontrino o dalla fattura risulti la persona che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico (che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE). La generica dicitura "dispositivo medico" sullo scontrino fiscale, infatti, non consente la detrazione della relativa spesa. acquisto di medicinali, prestazioni mediche generiche, assistenza specifica. Regole specifiche sono poi previste per le spese sostenute dai portatori di handicap e dalle persone affette da patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket. La spesa per l'acquisto di pannoloni per incontinenti è da includersi tra le spese mediche ed è pertanto detraibile (paragrafo 2 della circolare 17/E del 2006). I pannoloni, infatti, sono mezzi ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (Dm 332 del 27/8/1999 emanato dal ministero della Sanità). In generale, le spese mediche devono essere documentate e il contribuente deve conservare la documentazione fino alla scadenza dei termini entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento. GLI INTERVENTI DI ESTETICI CONDIZIONI Ai fini Irpef sono detraibili solo le spese sostenute per interventi chirurgici necessari per il recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona. Pertanto, non sono detraibili le spese relative a interventi di chirurgia plastica diretti esclusivamente a rendere più gradevole l'aspetto di una persona. Qualora, invece, l'intervento di chirurgia estetica sia diretto a eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti, la relativa spesa è detraibile. SE LA SPESA È SOSTENUTA ALL ESTERO Sarà il paziente ad inserirla nella documentazione fiscale. Le spese mediche sostenute all'estero seguono le stesse regole che si applicano a quelle sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata la documentazione, debitamente quietanzata. Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero, sia pure per motivi di salute, non possono essere considerate fra quelle che danno diritto alla detrazione, in quanto non sono spese sanitarie. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va accompagnata di una traduzione in italiano. In particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se, invece, è redatta in un'altra lingua, la documentazione va corredata da una traduzione giurata. Per i contribuenti con domicilio fiscale in Valle d'aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena. CHI PUÒ TRASMETTERE TELEMATICAMENTE I DATI I predetti dati possono essere trasmessi: Direttamente dai soggetti interessati a cura avv. Paola Maddalena Ferrari Pag. 3

4 Attraverso apposita delega per il tramite delle associazioni di categoria e dai professionisti che si occupano della contabilità degli stessi. Il Sanitario resta l unico responsabile dell invio anche quando fornisce delegal Come precisato nell allegato A al citato D.M. par. 4.4, nel caso di documenti fiscali cartacei, i soggetti delegati possono essere individuati solo nell ambito di coloro che già trattano per conto del medesimo soggetto delegante lo stesso documento fiscale per altre finalità previste dalla normativa vigente. Le Asl e/o gli Ordini professionali non sono indicati tra coloro che possono sostituirsi all interessato. In questo caso, le associazioni di categoria o i soggetti che si occupano della contabilità dei soggetti sopra elencati, devono richiedere al MEF Ministero Economia e Finanze, una specifica abilitazione per l invio telematico dei dati per conto del delegante (art. 2, comma 4, D.M. 31 luglio 2015). STUDI ASSOCIATI Ad oggi l Agenzia non ha dato una risposta precisa in proposito. Secondo le interpretazioni più accreditate l onere di trasmissione è in capo al medico responsabile dello studio. STUDI MEDICI SPECIALISTICI PRIVATI Anche i medici specialisti devono inviare i dati. COSA DEVE FARE IL MEDICO SE IL CONTRIBUENTE NON HA IL 730 IN QUANTO PRESENTA LA DICHIARAZIONE ORDINARIA Deve comunque inviare le fatture. L Agenzia delle Entrate ed il Contribuente avranno poi l onere di valutarne la deducibilità. COME CI SI DEVE COMPORTARE SE L ACQUISTO È FATTO DA PERSONA DIVERSA DA QUELLA A CUI È INTESTATA LA RICETTA Sul punto è possibile richiamare la circolare dell Agenzia delle Entrate n. 30 del 2008 emessa a chiarimento dell articolo 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007). In conseguenza delle modifiche apportate dal richiamato articolo 1 della legge finanziaria 2007, la deducibilità o la detraibilità delle spese sanitarie relative all acquisto di medicinali è subordinata alla certificazione delle stesse mediante la relativa fattura o lo scontrino fiscale in cui devono essere riportati e specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario, ovvero del soggetto che dedurrà o detrarrà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo (il c.d. scontrino parlante ). DATI DA INVIARE Le strutture sanitarie e i medici (o i loro incaricati) devono trasmettere in via telematica al Sistema. In particolare i dati di spesa sanitaria, una volta trattati e predisposti possono essere trasmessi al sistema TS: 1. direttamente dai soggetti/strutture/medici tramite i propri sistemi gestionali; 2. per il tramite dei sistemi regionali, autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto; a cura avv. Paola Maddalena Ferrari Pag. 4

5 3. per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi (soggetti delegati), ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto. Il sistema TS riceve i dati in modalita' sicura, su rete di comunicazione SPC ovvero, tramite Internet, mediante protocollo SSL per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche. Tutte le operazioni di trasmissione dei dati sono tracciate dal sistema TS e registrati in appositi file di log che vengono conservati per un periodo di 12 mesi. I dati elencati nella circolare dell Agenzia delle Entrate sopra richiamata: Per ciascuna spesa o rimborso: a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto erogante; c) data del documento fiscale che attesta la spesa; d) tipologia della spesa; e) importo della spesa o del rimborso; f) data del rimborso. QUALI SPESE VANNO COMUNICATE a) Ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale. b) Farmaci: spese relative all acquisto di farmaci, anche omeopatici. c) Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE. d) Servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna. e) Farmaci per uso veterinario. f) Prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica certificazione medica ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort. g) Spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera). a cura avv. Paola Maddalena Ferrari Pag. 5

6 h) Altre spese. CHI ACCEDE AI DATI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L Agenzia delle entrate accede ai dati delle spese sanitarie e dei rimborsi avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema Tessera Sanitaria. I dati non comprendono le spese sanitarie e i rimborsi per i quali l assistito abbia manifestato l opposizione, per le spese 2015 è possibile, utilizzando l apposito modulo scaricabile dal sito dell agenzia delle entrate. COME DARE PROVA DELL OPPOSIZIONE DEL CON TRIBUENTE ALL INVIO Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, i totali di spesa ed i totali dei rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l assistito abbia manifestato l opposizione. L Agenzia delle Entrate elabora i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria con sistemi automatici, determinando l importo complessivo delle spese agevolabili ai fini fiscali da utilizzare per la dichiarazione dei redditi precompilata. I sistemi di elaborazione dell Agenzia delle Entrate li suddividono in: Spese automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale vigente; Spese agevolabili solo a particolari condizini LA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza nell elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata i seguenti dati riferibili anche ai familiari a carico con esclusione di quelli per i quali sia stata manifestata l opposizione: a) totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi aggregati b) totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni e dei relativi rimborsi. Il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili viene, inoltre, esposto, secondo la legislazione fiscale vigente, negli appositi campi della dichiarazione precompilata, al netto delle relative spese rimborsate riferibili al medesimo anno d imposta. Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese vengono inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico. I rimborsi delle spese sanitarie riferite ad annualità differenti, dovuti alla mancata erogazione totale o parziale della prestazione sanitaria ed erogati in un annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nella dichiarazione precompilata del contribuente nel quadro relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa sanitaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui è stata sostenuta, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l importo del relativo rimborso. a cura avv. Paola Maddalena Ferrari Pag. 6

7 Le informazioni sono rese disponibili ai CAF e ai professionisti abilitati, nonché ai sostituti d imposta, preventivamente delegati dal contribuente con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015, e ai dipendenti dell Agenzia delle entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata. COME SI ESERCITA IL DIRITTO DI OPPOSIZIONE Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all Agenzia delle Entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell anno precedente e ai rimborsi effettuati nell anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Se l assistito è un familiare a carico i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata di cui al punto né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio. L opposizione di cui viene manifestata con le seguenti modalità: a) Nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria; b) Negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l annotazione dell opposizione sul documento fiscale. L informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria. INDICAZIONI PER LA FATTURAZIONE Si consiglia di inserire, nel caso di diniego alla spedizione all interno della fattura un campo con una dicitura analoga a questa: fattura non trasmessa al sistema tessera sanitaria ai fini della predisposizione del 730 precompilato per opposizione del cliente ai sensi dell art. 3 d.m. 31/07/2015 e dell art.7 d.lgs. n 196/2003. Il paziente, di ha negato al medico l assenso alla comunicazione del suo dato sanitario ai fini fiscali. Nel caso di fattura con pagamento in parte in carico al cittadino ed in parte a carico di terzi sulla fattura potrà essere inserito un campo apposito: a carico del signor.con pagamento a mezzo.; a carico di. Le disposizioni di cui lettera b), non si applicano con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso del 2015. Oltre a quanto previsto al punto, già a partire dal 2016 per i dati relativi all anno 2015, l opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 1 al 28 febbraio dell anno successivo al periodo d imposta di riferimento, accedendo all area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall Agenzia delle Entrate. L assistito può consultare l elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all Agenzia delle entrate per l elaborazione della dichiarazione precompilata. L opposizione all utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l automatica esclusione anche dei relativi rimborsi. a cura avv. Paola Maddalena Ferrari Pag. 7

8 Con riferimento alle sole spese sostenute nell anno 2015, dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, l assistito, in alternativa alla modalità di cui al punto precedente, può esercitare l opposizione a rendere disponibili all Agenzia delle Entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa del presente provvedimento, comunicando all Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici esposti nel modello di cui all allegato 1 e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. L opposizione all utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta la cancellazione degli stessi e l automatica esclusione anche dei relativi rimborsi. COMUNICAZIONE OPPOSIZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE Per esercitare i diritti di cui sopra: a) Inviare un e-mail all indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell Agenzia delle entrate; b) Telefonare al Centro di assistenza multicanale dell Agenzia delle Entrate mediante l utilizzo dei numeri 848.800.444-0696668907 (da cellulare) +39 0696668933 (da estero); c) Recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell Agenzia delle Entrate e consegnare l apposito modello di richiesta di opposizione di cui all allegato 1 del presente provvedimento. Se l assistito utilizza le modalità di cui alle lettere a) e b) può inviare il modello di richiesta di opposizione di cui all allegato 1 o fornire le informazioni sopra indicate in forma libera. In tutti i casi di utilizzo del modello di cui all allegato 1, alla richiesta occorre allegare copia del documento di identità, mentre nell ipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente indicare il tipo di documento di identità, il numero e la scadenza dello stesso. L opposizione all utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall assistito che abbia compiuto i sedici anni d età. Se l assistito non ha compiuto i sedici anni d età o è incapace d agire l opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore. Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge. LA DELEGA AI PROFESSIONISTI ABILITATI Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d imposta che presta assistenza fiscale acquisiscono le deleghe per l accesso attraverso l apposito sistema informatico, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. La delega può essere sottoscritta elettronicamente, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. a cura avv. Paola Maddalena Ferrari Pag. 8

9 Se il sostituto d imposta ha fornito ai contribuenti sostituiti utenza e password personali per l accesso al sistema informativo aziendale o a un area di questo appositamente dedicata, in alternativa alle modalità indicate al punto 5.1 è possibile per i contribuenti sostituiti conferire la delega utilizzando le suddette credenziali. La delega per l accesso ai documenti contiene le seguenti informazioni: a. codice fiscale e dati anagrafici del contribuente; b. anno d imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata; c. data di conferimento della delega; d. indicazione che la delega si estende, oltre all accesso alla dichiarazione 730 precompilata anche alle informazioni riguardanti l aspetto in discorso L eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita con le stesse modalità. Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il CAF o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all accesso alla dichiarazione 730 precompilata. Il sostituto d imposta, il CAF e il professionista abilitato conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. CONSULTAZIONE DEI DATI DI DETTAGLIO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE Ai fini dell eventuale consultazione dei dati delle spese sanitarie indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dal 15 aprile di ciascun anno il contribuente può verificare sul sito dell Agenzia delle Entrate nell area autenticata le informazioni di dettaglio relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche con riferimento a alle spese e ai rimborsi relativi ai familiari a carico, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l assistito abbia manifestato l opposizione. Le informazioni di dettaglio non possono essere visualizzate né dai dipendenti dell Agenzia delle Entrate, in sede di assistenza, né dai soggetti delegati che accedono alla dichiarazione precompilata. SANZIONI PER INADEMPIMENTI L art. 23 del D.lgs. n. 158/2015 ha introdotto la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa fino ad un massimo di 50.000 euro. La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, nei casi di segnalazione da parte dell Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la segnalazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta d un terzo con un massimo di 20.000 euro. a cura avv. Paola Maddalena Ferrari Pag. 9

10 allegato: il modello per esercitare l opposizione L allegato può essere scaricato anche dal sito dell Agenzia delle Entrate. a cura avv. Paola Maddalena Ferrari Pag. 10

11 a cura avv. Paola Maddalena Ferrari Pag. 11

12 a cura avv. Paola Maddalena Ferrari Pag. 12