INSEGNANTE DI SOSTEGNO NORMATIVE LEGGE 118 del 1971 Stabiliva per la prima volta, all articolo 28, comma 2, il principio secondo il quale per gli allievi in situazione di handicap l istruzione dell obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali.
Sarà "FACILITATA", inoltre la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori e alle università. LEGGE 517 del 1977 Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonchè altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico. L'abolizione delle classi differenziali per tutti gli alunni svantaggiati. Con l'art. 10 sono estese, in quanto applicabili, anche ai fanciulli sordomuti le norme sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
La stessa legge norma in modo specifico i vari livelli di scolarità fino alla scuola dell'obbligo. CIRC. MINISTERIALE 262 del 1988 Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 1987 - Diritto di iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap (salvo parere negativo espresso dalla U.S.L.) Dispone che "È ASSICURATA" e non più facilitata (L. 118/71) la frequenza delle scuole medie superiori
LEGGE 104 del 5 Febbraio 1992 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili - diritto all'istruzione e all'educazione nelle sezioni e classi comuni. Qesta definisce le prassi d integrazione scolastica negli articoli da 12 a 16 e nel 43. ART.12 ART.13 ART.14 ART.15 ART.16 ART.43 Diritto all educazione e all istruzione. Integrazione scolastica. Modalità di attuazione dell integrazione. Gruppi di lavoro per l integrazione scolastica. Valutazione del rendimento e prove d esame. Abrogazioni tra cui comma 2 e 3 dell art. 28 L. 118/1971.
Decreto Ministeriale 256 del 1992 Criteri per la stipula degli Accordi di programma fra Amministrazione scolastica, Enti Locali e Unità Sanitarie Locali, concernenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. D.P.R. del 24 Febbraio 1994 Definisce il ruolo di supporto tecnicospecialistico che i servizi sanitari devono avere nei confronti delle scuole. Quest'atto normativo assieme alla 104/92 regolano a tutt oggi le prassi quotidiane di integrazione scolastica. Nell agosto del 2006 un Decreto della Presidenza del Consiglio ridefinisce molto parzialmente e in modo restrittivo le procedure di certificazione sanitaria degli alunni disabili.
L'art. 34 della Legge 27 dicembre 1947 della Costituzione italiana, nel sancire che la scuola è aperta a tutti, si rivolge chiaramente anche agli alunni con handicap non solo fisico ma anche psichico. Costituzione della repubblica Italiana Art. 34 Legge 27 dicembre 1947 La scuola è aperta a tutti. L istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. Prof. Sebastiano Basile [www.superscuola.com] per Il Corso di Aggiornamento 2011 del CTRH di Noto - Distretto Sanitario n. 46
INSEGNANTE DI SOSTEGNO RUOLO E COMPETENZE D.M. del 3 giugno 1977 La Formazione dei Primi Corsi Biennali è intesa sopratutto come: Capacità di analisi delle proprie ed altrui motivazioni. Capacità di operare vive relazioni umane. Capacità di iniziativa, correlata alla disponibilità all'azione pluriprofessionale con interventi coordinati sulla realtà sociale e in ordine alla stretta integrazione tra scuola, famiglia e ambiente sociale.
Larga tolleranza alle frustrazioni. Capacità di autodeterminazione nell'aggiornamento permanente sul campo. Commissione istituita nel 1984 Aspetti caratterizzanti la figura del docente specializzato: Preparazione polivalente. Formazione particolarmente accurata. Competenza specificamente pedagogica. Conoscenza di strategie per realizzare al meglio le esigenze curricolari, tenuto conto di bisogni di natura prevalentemente educativa.
Legge 104 del 5 agosto 1992 Compiti del docente specializzato: Ruolo di facilitatore della comunicazione e della relazione tra docenti, alunno in situazione di handicap, alunni della classe e altri soggetti interessati all'integrazione quali: famiglia, personale ASL, educatori, assistenti all autonomia e alla comunicazione. Contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera. Partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
Documento Berlinguer del 1999 Compiti del docente specializzato: Garantire un reale supporto alla classe nell assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative. Svolgere un lavoro di effettiva consulenza a favore della classe e dei colleghi curricolari nell adozione di metodologie individualizzanti e quindi dirette a costruire un piano educativo personalizzato per l alunno disabile. Condurre direttamente interventi specializzati, centrati sulle caratteristiche e le risorse dell allievo disabile, a partire dalla conoscenza di metodologie particolari, che non sono in possesso dell insegnante curricolare.