CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, CARICO, TRASPORTO IN REGIME ADR (SE PREVISTO DALLE NORME), CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO PER RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO I DEPOSITI DI ATAF S.p.A. L'anno 2009 e questo dì ( ) del mese di in Firenze - V.le dei Mille 115 presso la sede ATAF S.p.A. FRA ATAF S.p.A., con sede e domicilio fiscale in Firenze V.le dei Mille 115, codice fiscale 80016730485, Partita IVA 01451500480, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Elisabetta Tesi, successivamente indicata come ATAF - da una parte E La Società con sede e domicilio fiscale in rappresentata da in qualità di, di seguito identificata come Fornitore da una parte Premesso che: ATAF S.p.A. ha necessità di smaltire i propri rifiuti speciali, pericolosi e non, provenienti dagli uffici, dalle mense e dai cicli produttivi delle proprie officine di manutenzione in modo efficace ed efficiente, conformemente alla normativa vigente in materia e nel rispetto delle linee metodologiche ed organizzative della gestione dei rifiuti; ATAF S.p.A. intende procedere, mediante gara, all affidamento del servizio di prelievo, carico, trasporto in regime ADR (se previsto dalle norme), conferimento ad impianto autorizzato per recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti presso i depositi di ATAF S.p.A.; ai fini dell affidamento del servizio ATAF S.p.A. ha esperito apposita Procedura di gara informale indetta il ; che il Fornitore, in data, rimetteva la propria offerta, dichiarando, in tale sede, di accettare senza riserva alcuna quanto riportato nel Disciplinare d oneri e nei documenti di gara ivi richiamati e allegati che, allegati al presente Atto, ne costituiscono parte integrante ed inscindibile; con Provvedimento n -----/-- del -----------, ATAF S.p.A. decideva di aggiudicare la fornitura del servizio come di seguito specificato negli articoli del presente Contratto; a garanzia degli obblighi previsti nel presente contatto, la società ha costituito un deposito cauzionale pari ad,00 Pag. 1 di 6
( /00) che verrà svincolato alla scadenza del contratto e comunque solo dopo il completo e regolare adempimento degli obblighi contrattuali. ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO L'oggetto del presente contratto è costituito nell affidamento al Fornitore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale, presso impianti autorizzati, di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dai cicli produttivi dei depositi di ATAF S.p.A. di Viale dei Mille n. 115, 50131 Firenze e di Via Pratese n. 105, 50145 Firenze. I suddetti servizi dovranno essere tassativamente prestati, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente contratto, al Disciplinare d oneri e dai documenti di gara ivi richiamati e allegati e, per quanto previsto dal presente contratto, all offerta del Fornitore. I servizi oggetto dell affidamento dovranno altresì essere svolti nella piena osservanza di tutte le norme regolamentari e di legge vigenti e applicabili in materia. Ai fini dell esecuzione delle prestazioni da contratto, si precisa che i quantitativi complessivi dei rifiuti da smaltire, riportati nella documentazione di gara, sono da ritenersi espressi a titolo indicativo nei limiti di una tolleranza in eccesso o in difetto del 20%; nei limiti di detta soglia resta ferma la facoltà di ATAF S.p.A. di variare detti quantitativi in relazione a mutate esigenze che si dovessero manifestare nel corso di validità del contratto senza che ciò comporti mutamento delle condizioni economiche di fornitura. Ai fini di quanto previsto nel presente contratto, il Fornitore nomina quale Responsabile Tecnico il sig. che costituirà l'unico ed esclusivo contatto nei confronti di ATAF. Il Responsabile della gestione del rapporto contrattuale per ATAF è Luigi Bandini. ART. 2 - SUBAPPALTO Il Fornitore si impegna ad eseguire le operazioni previste con la massima accuratezza e con diligenza e soltanto con personale alle proprie dirette dipendenze. E pertanto fatto divieto sia di subappaltare i servizi oggetto del presente contratto, sia di cedere il contratto stesso. La cessione in subappalto e/o la cessione del contratto, e qualsiasi atto diretto a nasconderlo fanno sorgere all ATAF il diritto a risolvere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari, ed affidare il servizio a terzi in danno del Fornitore, fermo restando il diritto al risarcimento per eventuali danni subiti. ART. 3 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO Per l esecuzione dei servizi previsti nel presente contratto, il Fornitore dovrà impiegare, esclusivamente, personale posto alla propria diretta dipendenza. Pag. 2 di 6
Resta inteso che nessun rapporto di lavoro viene con questo atto ad instaurarsi né fra ATAF e il Fornitore, né fra ATAF e le persone del Fornitore stesso si avvarrà per l'esecuzione dei lavori in oggetto. Tali persone dovranno essere ad ogni effetto sotto la diretta responsabilità del Fornitore, il quale assume a suo esclusivo carico tutti gli obblighi derivanti dall applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e le connesse responsabilità. Il Fornitore si impegna altresì ad applicare nei confronti dei dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in atto applicabili alla categoria di riferimento. Gli obblighi sopra menzionati vincolano il Fornitore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti i contratti collettivi o receda da essi ed indipendentemente dalla natura giuridica, dalla struttura e dimensione del Fornitore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. ATAF si intende completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito agli obblighi posti dal presente articolo in capo al Fornitore. ART. 4 - CORRISPETTIVI Per i servizi oggetto dell affidamento verranno riconosciuti al Fornitore i corrispettivi determinati in base all applicazione della TARIFFA PREZZI allegata al presente contratto. I corrispettivi s intendono fissi ed invariabili e comprensivi di tutti gli oneri già specificati e presentati dal Fornitore in base a calcoli di propria convenienza a tutto loro rischio esenti da qualsiasi eventualità quali aumenti del costo dei materiali, della mano d'opera, perdite e per ogni altra sfavorevole circostanza che potrà verificarsi durante il rapporto contrattuale. ART. 5 - PAGAMENTI Il corrispettivo come determinato al precedente art. 4) sarà oggetto di fatturazione con periodicità bimestrali. Le fatture verranno liquidate, dopo le verifiche d uso, a 90 giorni fine mese data fattura. Le parti convengono specificatamente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002, che: il termine di pagamento sopra indicato non ha come obiettivo principale di procurare liquidità aggiuntiva a spese del prestatore dei servizi; in caso di ritardato pagamento gli interessi moratori verranno determinati applicando il saggio di interesse legale vigente; il termine di pagamento e le conseguenze del ritardato pagamento sono conformi alla corretta prassi commerciale, sono adeguati alla natura del servizio e sono conformi ai rapporti commerciali intrattenuti. Pag. 3 di 6
ART. 6 CESSIONE CREDITI La cessione dei crediti potrà avvenire solo mediante scrittura pubblica o privata autenticata e le procure non potranno essere fatte dal Fornitore senza l'accettazione di ATAF in base alla formale notifica dei relativi atti. ATAF potrà opporre al cessionario ogni eccezione opponibile all appaltatore, ivi compresa la compensazione per l applicazione delle penali. ART. 7 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà validità fino al 31/12/2009. ART. 8 - PENALITÀ In caso di inadempienze del Fornitore o negligenza grave commessa dal Fornitore nell adempimento degli obblighi contrattuali, ATAF S.p.A. applicherà, per ciascuno dei casi sotto indicati, le penali di seguito riportate: a) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per il ritiro di cui al precedente art. 4, comma 4: Euro 50,00 (Euro cinquanta/00); b) per ogni prestazione non eseguita e/o eseguita in modo irregolare, incompleto o negligente che costituisca inadempienza sia rispetto al presente contratto, sia rispetto ad obblighi di legge: Euro 100,00 (Euro cento/00); c) in caso di interruzione del servizio senza giustificato motivo: Euro 100,00 (Euro cento/00); d) per ciascun utilizzo improprio dei mezzi d opera, di sollevamento e di trasporto, nonché delle attrezzature in genere: Euro 100,00 (Euro cento/00); e) per ogni violazione in materia di sicurezza sul lavoro: Euro 100,00 (Euro cento/00); L applicazione delle penali così determinate sarà comunicata all Appaltatore per iscritto con raccomandata A/R ed i corrispondenti importi saranno trattenuti in sede di liquidazione della somma dovuta da ATAF S.p.A. In caso di inadempienze gravi o ripetute oppure allorquando l'importo delle penali applicate raggiunga in un anno il 10% dell'importo globale previsto per le attività affidate, o in corso d opera si possa presumere che tale limite verrà raggiunto con certezza, ATAF avrà la facoltà, previa notifica scritta al Fornitore, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento delle penali applicate, e sempre impregiudicato il diritto al risarcimento ad ATAF dei danni e delle maggiori spese derivanti. Pag. 4 di 6
L applicazione delle penalità da parte di ATAF avverrà in maniera mensile mediante l emissione di una o più Note di Debito. Il pagamento delle Note di Debito di cui sopra avverrà secondo una delle seguenti modalità ad esclusiva scelta di ATAF: a) mediante trattenuta tramite compensazione, da intendersi fin da ora autorizzata, dell importo della/e Nota/e di Debito dalla fattura emessa dal Fornitore per il periodo di competenza; b) mediante trattenuta tramite compensazione, da intendersi fin da ora autorizzata, dall importo che andrà a maturazione nei periodi di tempo successivi alla rilevazione delle penali mediante emissione della/e relativa/e Nota/e di Debito fino al concorso fra il credito del Fornitore e le penali maturate; c) escutendo la garanzia prestata a titolo di cauzione. ART. 9 - IPOTESI DI RISOLUZIONE ATAF si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in ogni momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 c.c., in caso di: a) in caso di frode, di gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa aggiudicataria, o in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale, quando richiesto; b) ritardo nella consegna che, non dovuto a causa di forza maggiore, si protragga oltre 30 giorni rispetto al termine previsto nel Capitolato Tecnico; c) ritardo nell ultimazione dei lavori da eseguire che, non dovuto a causa di forza maggiore, si protragga oltre 30 giorni rispetto al termine previsto nel Capitolato Tecnico; d) violazione, da parte dell appaltatore, degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; e) violazione, da parte dell appaltatore, nel caso in cui, nel corso dell esecuzione dell appalto, venisse accertata la sopravvenuta mancanza della idoneità tecnicoprofessionale di cui all art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro; f) in caso di violazione del divieto di subappalto o di cessione del contratto; g) in caso di cessazione di attività, di fallimento, di concordato preventivo, di stato di moratoria. h) nei casi previsti al precedente art. 8. La risoluzione opererà di diritto, previa diffida ad adempiere con notifica scritta, con assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni. Pag. 5 di 6
Nei predetti casi di risoluzione del contratto, il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, ai prezzi di contratto, con diritto per ATAF di affidare a terzi il servizio in danno del Fornitore inadempiente addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando l applicazione delle penali previste ed il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte di ATAF per le procedure di gara e l esecuzione di quanto oggetto dell affidamento. In caso di risoluzione del contratto ATAF avrà altresì il diritto all incameramento del deposito cauzionale posto a garanzia e richiamato in premessa. ART. 10 - CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia od interpretazione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Firenze. ART. 11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI Con la sottoscrizione del presente atto il Fornitore dichiara di aver ricevuto l informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e di conoscere i propri diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 e autorizza, ai sensi e nei termini di quanto previsto dalla normativa di cui al D.LGS. 196/2003, ATAF alla conservazione ed al trattamento dei dati personali forniti in relazione ai soli adempimenti e obblighi derivanti dall esecuzione del presente affidamento. Letto approvato e sottoscritto. Per la società ( ) Per ATAF S.p.A. ( ) Ai sensi e per gli effetti dell art. 1341 C.C. si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli artt. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO; 5 PAGAMENTI; 7 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO; 8 - PENALITÀ; 9 - IPOTESI DI RISOLUZIONE; 10 CONTROVERSIE; 11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI. Per la società ( ) Pag. 6 di 6