L anno 2008 e questo di ( ) del mese di in Firenze, V.le dei Mille 115 presso la sede ATAF S.p.A. FRA

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1 SERVIZIO DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DELLE ORDINANZE/INGIUNZIONI NOTIFICATE E INESITATE, RELATIVE A MULTE COMMINATE PER MANCANZA O IRREGOLARITA DEL TITOLO DI VIAGGIO. L anno 2008 e questo di ( ) del mese di in Firenze, V.le dei Mille 115 presso la sede ATAF S.p.A. FRA (cfr.: soggetto aggiudicatario) con sede in, via, CAP (C.F. e P.Iva ), in seguito identificata come Fornitore, rappresentata da nato a il, in qualità di, domiciliato ai fini di questo atto presso, da una parte E ATAF S.p.A. con sede in Viale dei Mille, Firenze (C.F P.IVA ) in seguito identificata come ATAF, rappresentata da Filippo Allegra, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato ai fini di questo atto presso la sede di ATAF stessa, dall altra Premesso che: ATAF intende procedere, mediante gara, all affidamento dell incarico di recupero stragiudiziale delle somme ad essa dovute in virtù di atti esecutivi emessi con riferimento a multe comminate nel periodo 1/7/ /12/2007; ai fini dell affidamento del servizio, ATAF ha esperito apposita Procedura di gara Informale; che il Fornitore, in qualità di società qualificata nel settore del recupero stragiudiziale dei crediti, in data (cfr.: soggetto aggiudicatario), rimetteva la propria offerta, dichiarando in tale sede, di accettare senza riserva alcuna quanto riportato nel Disciplinare d oneri che, allegato al presente Atto, ne costituisce parte integrante ed inscindibile; pag. 1 di 13

2 con Provvedimento n /Dir del, ATAF decideva di aggiudicare la fornitura del servizio al (cfr.: soggetto aggiudicatario); le parti intendono disciplinare il rapporto contrattuale alle condizioni stabilite nei successivi articoli del presente Atto. TUTTO CIO PREMESSO E FATTO PARTE INTEGRANTE E INSCINDIBILE DEL PRESENTE ATTO Art. 1 - OGGETTO DELL AFFIDAMENTO ATAF affida al Fornitore, che accetta, il compito di esperire le attività necessarie per la riscossione in via stragiudiziale dei crediti riguardanti le ordinanze/ingiunzioni notificate e inesitate, relative a multe comminate per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio nel periodo 1/7/ /12/2007; Il numero delle sanzioni da riscuotere è di (seimilasettantaquattro) con riferimento a detto periodo. L importo dei crediti da riscuotere ammonta ad ,60 (ottocentotredicimilatrecentootto/60). Con il presente accordo viene conferito al Fornitore il mandato per curare l esazione di somme per conto di ATAF. Il Fornitore opererà, ex art C.C. e seguenti, in nome proprio e per conto di ATAF e pertanto allo stesso non viene conferito alcun potere di rappresentanza nei confronti di terzi. Art. 2 MODALITA E TEMPI DI ESECUZIONE OBBLIGHI DELLE PARTI Le attività oggetto del presente incarico dovranno essere realizzate osservando le disposizioni di legge ed in modo da non configurare in alcun modo atti o comportamenti lesivi dell immagine di ATAF S.p.A. Il Fornitore si impegna inoltre ad eseguire le attività previste in piena autonomia e con organizzazione autonoma. In particolare dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito indicate. A) METODO OPERATIVO Il metodo operativo disciplinato dali art. 115 delle leggi di P.S. e s.m.i. - sarà articolato in due fasi: 1 FASE pag. 2 di 13

3 Entro 3 giorni lavorativi successivi all assegnazione delle pratiche, di cui al successivo punto B, il Fornitore invierà una nota di costituzione in mora all indirizzo comunicato da ATAF S.p.A., con l invito a pagare entro i successivi 15 gg. dalla data di ricezione. 2 FASE Qualora tale pagamento non venga effettuato e dopo aver reperito il debitore, il Fornitore procederà ad effettuare visite domiciliari a mezzo procuratori stragiudiziali, che in via conciliativa tenteranno di esigere i crediti insoluti. B) DOCUMENTAZIONE Dl SUPPORTO ATAF S.p.A. fornirà, su supporto informatico, l elenco dei debitori con l indicazione specifica degli estremi delle singole ordinanze/ingiunzioni e importo della relativa sanzione. Terrà, inoltre, a disposizione la seguente documentazione cartacea di supporto per ogni singola posizione: anagrafica debitore; copia del verbale di accertamento e contestazione della sanzione amministrativa; copia dell ordinanza ingiunzione e della ricevuta di notifica; documentazione comprovante i tentativi di riscossione già effettuati C) MODALITÀ DI DEFINIZIONE DELLE PRATICHE Il Fornitore è autorizzato a riunire le diverse ordinanze riferibili ad uno stesso debitore, ma tutte le statistiche e le rendicontazioni devono essere effettuate con riferimento ad ogni singola ingiunzione e il codice guida cui fare riferimento è il numero del verbale di accertamento. Il tempo per la conclusione delle pratiche è indicato al successivo art. 6. ATAF potrà procedere all assegnazione delle pratiche in più lotti. ATAF si riserva la possibilità di revocare il mandato per singole pratiche fino ad un massimo dell 1% del totale assegnato senza che niente sia dovuto al Fornitore. ATAF si riserva la facoltà di autorizzare transazioni su proposta del Fornitore il quale, anche, potrà rateizzare la riscossione del credito senza alcuna autorizzazione da parte di ATAF. Qualora il tentativo di riscossione stragiudiziale dia esito negativo e secondo il Fornitore vi sia, invece, la possibilità di riscuoterlo, il Fornitore stesso incaricherà legali di propria fiducia affinché sia inviato al debitore un ulteriore atto di intimazione pag. 3 di 13

4 al pagamento. Resta inteso che il facsimile di detto atto dovrà essere preventivamente concordato con ATAF. ATAF si riserva di effettuare controlli in relazione alle pratiche dichiarate inesigibili e negative. D) RENDICONTAZIONE Entro il giorno 15 di ciascun mese e con riferimento alle attività svolte nel mese precedente, il Fornitore si impegna a rimettere ad ATAF, su supporto informatico, una situazione riepilogativa con le seguenti informazioni: a) Pratiche assegnate (numero complessivo e importo); b) Pratiche inesigibili (numero di ciascun verbale di accertamento, motivo della inesigibilità); c) Pratiche riscosse (numero di ciascun verbale di accertamento, importo unitario e totale incassato); d) Pratiche negative (numero di ciascun verbale di accertamento, importo, motivo del mancato pagamento, valutazione di solvibilità del debitore e, ove opportuno, attestazione dell avvenuto invio dell ulteriore intimazione di cui al punto C); e) Pratiche in lavorazione (numero di ciascun verbale di accertamento). Ai fini di quanto sopra indicato si conviene quanto segue: Pratiche assegnate: sono tali le pratiche relative a ordinanze/ingiunzioni per le quali viene affidato il servizio di cui al presente atto. Pratiche inesigibili: sono tali le pratiche che, secondo il Fornitore, si riterranno chiuse per la irreperibilità del debitore o altro motivo di carattere non economico; Pratiche riscosse: sono tali le pratiche che si concludono con la riscossione del credito. Pratiche negative: sono tali le pratiche che si concludono senza la riscossione del credito per rifiuto del pagamento o per motivi di carattere economico del debitore; Pratiche in lavorazione: sono tali le pratiche il cui esito è tuttora non definito. Su richiesta di ATAF il Fornitore dovrà essere in grado di fornire in ogni momento la situazione di ogni singola pratica. Per le pratiche inesigibili nonché per quelle classificate negative a causa delle condizioni economiche del debitore, il Fornitore deve rilasciare motivata dichiarazione di inesigibilità. pag. 4 di 13

5 I pagamenti diretti che ATAF dovesse ricevere dai debitori relativamente alle pratiche assegnate al Fornitore saranno comunicati tempestivamente per iscritto ai fini del computo del corrispettivo di cui all art. 4. Art. 3 ONERI ECONOMICI APPLICABILI AL DEBITORE Si conviene che si dovrà procedere alla riscossione del credito con le seguenti modalità: 1. a tutti i debitori dovrà essere consentito di saldare il proprio debito entro gg. 15 dalla messa in mora con il pagamento dei seguenti oneri massimi di recupero per ciascuna ingiunzione e senza addebito di alcuna altra spesa: a. residenti a Firenze e Provincia = b. residenti in altre località = 2. dopo la scadenza dei 15 giorni, oltre alla sorte capitale per l importo comunicato da ATAF, saranno addebitati gli oneri massimi di cui alla seguente tabella: RESIDENZA CONTRAVVENTORE FIRENZE E PROVINCIA TERRITORIO NAZIONALE DIRITTI DI AGENZIA DIRITTI DI ESAZIONE DOMICILIARE (per ogni accesso) 3. ai debitori titolari di più ingiunzioni dovranno essere addebitati oneri unitari progressivamente inferiori in relazione alla quantità delle ingiunzioni stesse ed alle condizioni di cui alla tabella allegata denominata ONERI PROGRESSIVI DI RECUPERO APPLICATI AI DEBITORI CON PIÙ INGIUNZIONI ; Resta inteso che dovranno essere applicate le stesse condizioni per i residenti nel comune di Firenze e nella stessa Provincia. Art. 4 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI Il servizio sarà remunerato col pagamento da parte di ATAF di una percentuale del % ( percento) sul capitale recuperato. Il corrispettivo come sopra determinato si intende oltre IVA. Per capitale recuperato s intendono le somme effettivamente versate a ATAF. In tal senso il Fornitore si obbliga a versare, con riferimento e nei termini di presentazione della rendicontazione di cui al precedente art. 2, punto D, le somme incassate mensilmente al lordo del compenso sopra previsto, a mezzo bonifico pag. 5 di 13

6 bancario intestato a ATAF c/o BANCA TOSCANA Ag. 13, Viale dei Mille 111/A FI. PAESE CIN EUR CIN ABI CAB N Conto IT 32 F Nel caso di pagamenti rateizzati, l eventuale provvigione verrà calcolata sull importo delle rate versate a ATAF. Nulla sarà dovuto per la lavorazione delle pratiche inesigibili e/o negative. Nessun altro compenso, nessun rimborso, indennizzo e/o risarcimento di qualsivoglia natura per qualsiasi causa, motivo o ragione saranno riconosciuti al Fornitore per effetto delle attività del presente Contratto. Contestualmente al versamento ad ATAF delle somme incassate nei termini sopra previsti, il Fornitore provvederà ad emettere fattura per il corrispettivo dovuto che sarà corrisposto a 60 gg. d.r.f.. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002, che: il termine di pagamento sopraindicato non ha come obiettivo principale di procurare liquidità aggiuntiva a spese del Fornitore e che non è più lungo rispetto ai termini di pagamento alla stessa accordati da altre imprese; in caso di ritardato pagamento gli interessi moratori verranno determinati applicando il saggio di interesse legale vigente; il termine di pagamento e le conseguenze del ritardato pagamento sono conformi alla corretta prassi commerciale, sono adeguati alla natura del servizio e sono conformi ai rapporti commerciali intrattenuti. Le Parti concordano che, con riferimento agli adempimenti di cui al successivo art. 11, lett. A), punto 8), le relative spese sostenute dal Fornitore verranno rimborsate da ATAF nella misura di 2,84 (due/84) per ciascuna lettera raccomandata A.R. inviata al debitore. Le Parti concordano che detto rimborso spese verrà riconosciuto per un importo complessivo massimo pari alla misura percentuale del 1% (unpercento) sul capitale recuperato. Art Cessione crediti La cessione dei crediti potrà avvenire solo mediante scrittura pubblica o privata autenticata e le procure non potranno essere fatte dall'impresa aggiudicataria senza l'accettazione di ATAF in base alla formale notifica dei relativi atti. pag. 6 di 13

7 ATAF S.p.A. potrà opporre al cessionario ogni eccezione opponibile al Fornitore, ivi compresa la compensazione per l applicazione delle penali. Art. 5 PROPRIETA DEI DATI, RISERVATEZZA E PRIVACY Il Fornitore sarà impegnato alla massima riservatezza e segretezza a fronte di conoscenza di know-how, di dati e informazioni su procedure aziendali interne, metodologie e tecniche operative e quant'altro relativo ad ATAF S.p.A. venisse a conoscenza durante l'esecuzione dell appalto oggetto del presente disciplinare. Tutti i dati e le informazioni di cui sopra non possono, in alcun caso, essere utilizzati dal Fornitore al di fuori di quanto necessario per l'esecuzione dell appalto oggetto del presente contratto. Il Fornitore sarà tenuto all'osservanza delle leggi in materia di privacy e dovrà quindi prestare particolare cura nella conservazione dei dati personali di cui entrerà in possesso: qualsiasi violazione di dette norme potrà dar luogo all'immediata risoluzione del contratto, fatte salve tutte le eventuali azioni legali che ATAF S.p.A. riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi lesi. In merito sarà facoltà di ATAF S.p.A. di effettuare verifiche casuali sullo stato di conservazione di detti dati. Il Fornitore sarà impegnato a far osservare lo stesso vincolo di riservatezza ai propri dipendenti o collaboratori. Il vincolo di riservatezza e segretezza dovrà essere osservato anche successivamente alla cessazione del contratto. Si comunica, ai sensi del D.LGS. 196/2003, che i dati forniti dai partecipanti alla presente procedura di gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di pubblici appalti esclusivamente per le finalità connesse al presente contratto. Art. 6 DURATA Il rapporto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 18 mesi. ATAF si riserva la facoltà: - di prorogare il presente Contratto per ulteriori 6 (sei) mesi previa notifica formale trasmessa al Fornitore, a mezzo raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla scadenza del rapporto contrattuale, in mancanza del quale il Contratto s intenderà concluso; - di estendere il mandato di cui al presente contratto per la riscossione in via stragiudiziale di ulteriori crediti riguardanti le ordinanze/ingiunzioni notificate pag. 7 di 13

8 e inesitate, relative a multe comminate per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio fino ad un massimo del 20% del quantitativo di sanzioni o dell importo presunto di crediti di cui al precedente art. 1; l estensione avverrà previa notifica formale trasmessa al Fornitore, a mezzo raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla scadenza del rapporto contrattuale, in mancanza del quale il Contratto s intenderà concluso. Con la scadenza del Contratto si estingue il mandato e resta fermo l adempimento degli obblighi a carico del Fornitore di cui al successivo art. 11. Art. 7 SUBAFFIDAMENTO O CESSIONE DEL CONTRATTO Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio affidato con la massima accuratezza e con diligenza e soltanto con personale alle proprie dirette dipendenze; è pertanto fatto divieto sia di subappaltare in tutto o in parte i lavori oggetto del contratto, sia di cedere il contratto stesso. La cessione in subaffidamento e /o la cessione del contratto, e qualsiasi atto diretto a nasconderlo fanno sorgere in capo ad ATAF S.p.A. il diritto a risolvere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari per clausola risolutiva ex art c.c., ai sensi di quanto disposto al successivo art. 10. Art. 8 - CAUZIONE Si dà atto che il Fornitore ha costituito, a garanzia degli obblighi contrattuali, il deposito cauzionale, per un importo pari a ( /00) mediante fideiussione (assicurativa/bancaria) costituita dai seguenti documenti agli atti di ATAF: - fideiussione (assicurativa/bancaria) n emessa da in data - Il predetto deposito sarà svincolato una volta scaduto il Contratto ed in ogni caso solo dopo risolta ogni eventuale contestazione circa il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. Art. 9 - PENALITA' Per ogni giorno solare di ritardo nella presentazione della rendicontazione di cui al precedente art. 2) punto D, sarà applicata nei confronti del Fornitore una penale pari ad 50,00 (cinquantaeuro/00), con facoltà di rivalersi anche sulla cauzione di cui all art. 8). pag. 8 di 13

9 L applicazione delle penalità da parte di ATAF S.p.A. avverrà mediante l emissione di una o più Note di Debito, in esclusione di IVA, ai sensi dell art. 15 del DPR 633/72, di norma con cadenza mensile con riferimento alle inadempienze e contestazioni rilevate nel mese precedente. ATAF provvederà alla liquidazione delle fatture esigibili in tale data, relative all esecuzione dei servizi in oggetto, solo successivamente al pagamento della nota di debito emessa per penalità. Il pagamento delle Note di Debito di cui sopra potrà altresì avvenire secondo una delle seguenti modalità ad esclusiva scelta di ATAF S.p.A.: mediante trattenuta tramite compensazione, da intendersi fin da ora autorizzata, dell importo della nota di debito emessa per penalità dalle fatture emesse dal Fornitore per il medesimo periodo di competenza, escutendo la garanzia prestata a titolo di cauzione di cui all art. 8. Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga, in un anno, il 10% dell'importo complessivo del relativo affidamento o in corso d opera si possa presumere che tale limite verrà raggiunto con certezza, ATAF S.p.A. ha la facoltà di risolvere il contratto come previsto al successivo art. 10. Art IPOTESI DI RISOLUZIONE ATAF S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Fornitore ai sensi dell art del Codice Civile, con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno del Fornitore stesso: frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Fornitore, nel caso in cui il ritardo nel versamento delle somme recuperate si protragga di oltre quindici giorni solari rispetto ai termini stabiliti all art. 4 nei casi previsti dai precedenti articoli 7 e 9, nei casi previsti dal successivo articolo 12. La risoluzione opererà di diritto previa notifica scritta all'impresa aggiudicataria di diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni. Nei predetti casi di risoluzione del contratto: - il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, ai prezzi di contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a pag. 9 di 13

10 qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall articolo 1671 del Codice Civile; - ATAF S.p.A. ha il diritto di affidare a terzi l appalto in danno del Fornitore inadempiente addebitando a quest'ultimo le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto all applicazione delle penali previste eventualmente applicabili, al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte di ATAF S.p.A. per le procedure di gara e l esecuzione di quanto oggetto di Appalto in relazione o conseguenza dell inadempimento dell Impresa aggiudicataria. In caso di risoluzione del contratto si provvede altresì all'incameramento della cauzione definitiva. Il Fornitore previa diffida all adempimento, potrà operare la risoluzione del Contratto per ritardi nei pagamenti delle fatture emesse che oltrepassino i 60 giorni dalla naturale scadenza di cui all articolo 4. In caso di risoluzione troveranno applicazione gli obblighi a carico del Fornitore di cui al successivo art. 11. Art IPOTESI DI RECESSO E facoltà di ATAF recedere, ai sensi e per gli effetti dell art. 1373, 4 comma, del Codice Civile, in qualsiasi momento con preavviso di giorni 60, da inviare al Fornitore anche a mezzo fax, senza che per ciò stesso il Fornitore possa pretendere alcunché a qualsivoglia titolo. Resta inteso che l esercizio di detta facoltà comporta la revoca del mandato ancorché non formalmente notificata. In caso di esercizio da parte di ATAF di detta facoltà, il Fornitore dovrà adempiere alle obbligazioni di seguito riportate. A) Il Fornitore dovrà presentare entro il termine di estinzione del mandato il rendiconto della propria attività dal quale risulti: 1. i nominativi dei soggetti nei confronti dei quali è stato esperito il tentativo di recuperare del credito; 2. la data di invio del sollecito; 3. termine entro il quale il debitore avrebbe dovuto provvedere ad effettuare il pagamento; 4. l intervento o gli interventi eseguito/i presso il domicilio del debitore; pag. 10 di 13

11 5. l importo e data di riscossione distintamente per debitore; 6. i debitori insolventi e possibilmente la causa dell insolvenza; 7. copia della documentazione inviata ai debitori; 8. copia della lettera unitamente a copia del relativo avviso di ricevimento che il Fornitore ha inviato ai debitori nei cui confronti è in corso il procedimento di recupero e con la quale viene comunicata l estinzione del mandato e la data di scadenza. Tale lettera dovrà essere inviata entro dieci giorni successivi alla comunicazione ad ATAF della rinuncia al mandato. B) Il Fornitore dovrà versare, contestualmente alla presentazione del rendiconto, con le modalità riportate all art. 4, le somme incassate, presentando regolare fattura per la liquidazione delle commissioni ivi previste. Il Fornitore potrà recedere anch esso dal Contratto in qualsiasi momento con preavviso di giorni 60, da inviare ad ATAF anche a mezzo fax, senza che ATAF stessa possa vantare pretesa alcuna, ottemperando agli obblighi di cui ai punti A) e B) sopracitati. Anche dopo l estinzione del mandato il Fornitore dovrà dare tempestiva notizia ad ATAF, dei fatti nuovi da essa appresi dopo l estinzione del mandato stesso e ad esso collegabili, ivi incluse eventuali riscossioni di cui importi dovranno essere trasferiti ad ATAF senza ritardo, pena l applicazione delle penali di cui all art. 8. Art. 12 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA Il Fornitore prende atto che l esecuzione del servizio è subordinata all integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell organo di amministrazione del Fornitore, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a trasmettere entro 20 giorni, a mezzo lettera raccomandata ad ATAF ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria per la verifica presso la Prefettura del sussistere dei requisiti previsti dalla legge in materia di prevenzione della delinquenza di tipo pag. 11 di 13

12 mafioso. In caso di ritardo ingiustificato protratto per oltre 30 giorni dal citato termine, ATAF si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Art RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, il Fornitore si impegna - nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto - ad attenersi rigorosamente a quanto previsto nel Codice Etico di ATAF e che dichiara di aver letto e di ben conoscere. Art ONERI FISCALI E CONTRATTUALI Tutte le eventuali spese di contratto, di scritturazione, bollo, registrazione o altro, nonché imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti alla fornitura, sono a totale carico del Fornitore ad eccezione di quelle che per legge competono ad ATAF. Art CONTROVERSIE Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia connessa all esecuzione e/o interpretazione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Firenze. Art. 16 DISPOSIZIONI GENERALI Tutte le comunicazioni e/o notifiche relative all esecuzione del presente contratto dovranno essere formulate per iscritto anche via fax. Le parti eleggono a tal fine domicilio all indirizzo delle parti di cui in epigrafe. Art. 17 TRATTAMENTO DATI PERSONALI Con la sottoscrizione del presente atto il Fornitore dichiara di aver ricevuto l informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e autorizza, ai sensi e nei termini di quanto previsto dalla normativa di cui al D.LGS. 196/2003, ATAF alla conservazione ed al trattamento dei dati personali forniti in relazione ai soli adempimenti e obblighi derivanti dall esecuzione del presente contratto. In ogni momento il Fornitore potrà esercitare i propri diritti nei confronti dei titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. pag. 12 di 13

13 Per quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia al documento allegato Disciplinare di Gara che, nei modi sopra previsti, ne diventa parte integrante e inscindibile. Letto, approvato e sottoscritto. p. IL FORNITORE p. ATAF S.p.A. IL DIRETTORE GENERALE (Filippo Allegra) Ai sensi e per gli effetti dell'art C.C. si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli artt. 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 del presente Contratto. p. IL FORNITORE pag. 13 di 13

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