Segnaletica ciclabile



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Segnaletica ciclabile Ing. Enrico Chiarini Premessa Questo documento, redatto a titolo personale, riporta domande relative alla normativa in materia di mobilità, in special modo quella ciclistica, e le risposte ritenute più coerenti. E soggetto a continui aggiornamenti dovuti a modifiche normative, inesattezze interpretative o errori di scrittura. In seno alla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) è aperto il dibattito su come interpretare e applicare alcune norme stradali, sul valore da attribuire ai pareri e chiarimenti ministeriali in materia. Alcune valutazioni riportate nel presente documento non sono pienamente condivise e quindi non si possono ritenere espressione ufficiale della FIAB, ma solo l attuale convincimento dell autore. Riferimenti normativi Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo codice della strada (CDS) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (REG) D.M.LL.PP. 30 novembre 1999, n. 557 Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili (DM) Direttiva M.LL.PP. 24 ottobre 2000 Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l installazione e la manutenzione (DIR1) Bozza Direttiva M.LL.PP. aprile 2006 non pubblicata sulla G.U. in previsione di modifica del CDS Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l installazione e la manutenzione (DIR2) Competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Rif. art.35 CDS) c.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, ( ). c.3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa. Pagina 1 di 10

SEGNALETICA VERTICALE IN GENERE le piste ciclabili devono essere provviste della specifica segnaletica verticale di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 122 del DPR 495/92 all'inizio ed alla fine del loro percorso, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione. (art.10 c.1 REG) il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni; (art.122 c.9 let.b REG) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni; (art.122 c.9 let.c REG) La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figg. II.89 - II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95). (art.122 c.10 REG) SEGNALETICA ORIZZONTALE IN GENERE la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m. (art.7 c.1 REG) Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore venga protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata. (art.7 c.2 REG) La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m. (art.7 c.4 REG) Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile (fig. II.427/b). (art.140 c.7 REG) Pagina 2 di 10

CORSIA CICLABILE PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE PERCORSO PEDONALE E CICABILE (CICLOPEDONALE) Pagina 3 di 10

Le piste ciclabili devono essere provviste di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico, anche se la pavimentazione delle stesse è contraddistinta nel colore da quella delle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli a motore ed ai pedoni. Analogamente deve essere segnalato, con apposite frecce direzionali sulla pavimentazione, ogni cambio di direzione della pista. (art.10 c.2 REG) I simboli possono costituire ripetizione dei segnali verticali, o di simboli in essi contenuti; in particolare, sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili può essere tracciato il segnale o il simbolo del segnale di pista ciclabile (fig. II.442/b); in ogni caso essi devono essere opportunamente deformati in funzione del tipo di strada, al fine di consentirne la corretta percezione. (art.148 c.11 REG) In sintesi, ad ogni intersezione/attraversamento vanno rappresentati simboli e frecce direzionali che indichino l uso specialistico delle piste ciclabili, in modo da fornire sufficienti informazioni all utenza stradale. Pagina 4 di 10

DOMANDE E RISPOSTE E possibile realizzare una corsia riservata monodirezionale in carreggiata su una strada a senso unico in senso opposto a quello dei veicoli? (Rif. art.6 c.2 let.a D.M.557/99 e chiarimento Ministero dei Trasporti Prot. 25807 del 19/03/2008) No, ma solo se è delimitata da uno spartitraffico invalicabile, Qual è la condizione affinché lo spartitraffico di una pista ciclabile in sede propria sia invalicabile? (Rif. art.6 c.4 D.M.557/99 e chiarimento Ministero dei Trasporti Prot. 25807 del 19/03/2008) Deve essere un manufatto di larghezza pari o superiore a 50 cm, e di adeguata altezza, che impedisca agli altri veicoli di accedere lateralmente alla corsia in sede propria. Si possono realizzare corsie ciclabili in doppio senso di marcia sulla carreggiata? (Rif. art.6 c.4 D.M. 557/99) Di norma no. Secondo il chiarimento del Ministero dei Trasporti Prot. 25807 del 19/03/2008 non è mai possibile Quale dimensione devono avere i percorsi promiscui pedonali e ciclabili? (Rif. art.4 c.5 art.7 c.1 D.M. 557/99) 150 cm + incremento adeguato nel caso di unidirezionalità delle biciclette 250 cm + incremento adeguato nel caso di bidirezionalità delle biciclette Commento L incremento adeguato deve essere commisurato al flusso di ciclisti e pedoni previsti. Potrebbe essere di alcune decine di centimetri fino a 150 cm (oltre i 150 cm si rientra nelle misure standard per realizzare una pista ciclabile affiancata a un percorso pedonale). ATTRAVERSAMENTI Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue, di larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima tra i bordi interni delle due strisce trasversali è di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso (fig. II.437). In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale è sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale. (art.146 c.2 REG) Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei velocipedi che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta. (art.146 c.3 REG) Pagina 5 di 10

sugli attraversamenti ciclabili può essere tracciato il segnale di pista ciclabile (fig. II.442/b) (rivolto verso la direzione di provenienza dei veicoli); in ogni caso essi devono essere opportunamente deformati in funzione del tipo di strada, al fine di consentirne la corretta percezione. (art.148 c.11 REG); Per gli attraversamenti a raso, in aree di intersezione ad uso promiscuo con i veicoli a motore ed i pedoni, le piste ciclabili su corsia riservata devono in genere affiancarsi al lato interno degli attraversamenti pedonali, in modo tale da istituire per i ciclisti la circolazione a rotatoria con senso unico antiorario sull'intersezione medesima. (art.9 c.2 REG) DOMANDE E RISPOSTE Quale segnaletica orizzontale va utilizzata per rappresentare gli attraversamenti dei percorsi promiscui pedonali e ciclabili? (Chiarimento Ministero dei Trasporti Prot. 25807 del 19/03/2008 punto 4) Quella di attraversamento pedonale. Ciò segue il principio che sul percorso ciclopedonale i pedoni e i ciclisti si muovono spesso secondo traiettorie non ben definite. Tuttavia è molto diffusa la prassi di utilizzare la segnaletica di attraversamento pedonale e ciclabile. si NO?! Si può utilizzare il segnale verticale di attraversamento ciclabile per indicare un attraversamento promiscuo pedonale e ciclabile? (Chiarimento Ministero dei Trasporti Prot. 81669 del 14/10/2008) Pagina 6 di 10

No. Si ritiene che poter installare il segnale di attraversamento ciclabile sugli attraversamenti pedonali e ciclabili aiuterebbe sia gli automobilisti che i pedoni a comprendere la presenza dei ciclisti. Si possono collocare segnali di fine pista ciclabile o fine pista ciclabile contigua al marciapiede prima di un attraversamento ciclabile? (Rif. art.146 c.1 REG 8.2 DIR2) No, perché gli attraversamenti ciclabili garantiscono la continuità delle piste. NO Si possono collocare segnali di fine percorso pedonale e ciclabile prima di un attraversamento lungo un percorso pedonale e ciclabile? (Chiarimento Ministero dei Trasporti Prot. 81669 del 14/10/2008) Si. Occorre osservare che l installazione di fine percorso dovrebbe essere motivata da particolari problemi di sicurezza. Infatti, obbligare i ciclisti a condurre a mano la bicicletta, limiterebbe molto il senso della presenza del percorso pedonale e ciclabile creato, si immagina, per favorire il transito dei ciclisti. Si può colorare il fondo di attraversamenti pedonali e/o ciclabili con vernice colorata? (Parere Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale Prot. 8128 del 22/12/2000 e Prot. 4294 del 03/02/2004) No, serve una autorizzazione ministeriale alla sperimentazione. Si tratta di una prassi molto diffusa, soprattutto da quando sono in commercio prodotti ad alta resistenza allo scivolamento. In molti casi non si è richiesta l autorizzazione ministeriale. Tale norma andrebbe modificata per semplificarne l applicazione. Pagina 7 di 10

Quanto deve essere largo il varco di un isola salvagente? (Rif. art.176 c.3 REG) Deve avere una larghezza pari a quella del passaggio pedonale. Sebbene la norma parli solo di passaggio pedonale è logico estendere lo stesso trattamento anche per i passaggi pedonali e ciclabili o solo ciclabili. Ing. Enrico Chiarini Recapiti personali: Via Cesare Battisti, 30 25018 Montichiari (BS) Tel. 030/964984 Fax 030/9652987 info@studiochiarini.it Recapiti FIAB: enrico.chiarini@fiab-onlus.it Foto: Enrico Chiarini ALLEGATO: ESEMPI FOTOGRAFICI Pagina 8 di 10

Ing. Enrico Chiarini 31/07/2011 ESEMPI FOTOGRAFICI Pagina 9 di 10

Ing. Enrico Chiarini 31/07/2011 Pagina 10 di 10