PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO, DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVA DELLA SUA MANUTENZIONE E GESTIONE FUNZIONALE CUP: F52G12000010009 CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 4222682B69 CHIARIMENTO n. 01 del 22-05-2012 Relativamente ai requisiti di idoneità professionali, richiamati in disciplinare al paragrafo 3.3 pag. 3 ed al paragrafo 6.2 pag 4, si precisa che si è individuato quale riferimento progettuale per la dimostrazione del possesso dei requisiti, in quanto ritenuta di maggiore attinenza rispetto alle opere da progettare, la classe IV, categoria c Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafie e radio telefonia (ex art. 14 L. 143/1949). Si precisa tuttavia che, ai sensi sia della Determinazione n. 5 del 27-07-2010 sia dell art. 2 della Deliberazione n. 49 del 03-05-2012 dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, i concorrenti potranno dimostrare il possesso dei requisiti purché attinenti alla progettazione di opere di pubblica illuminazione anche con riferimento alla classe III, categoria c di cui alla Tabella 3 della succitata determinazione n. 5/2010. CHIARIMENTO n. 02 del 24-05-2012 QUESITO: Al punto 6.2.2/3 del disciplinare di gara, per i requisiti di progettazione, viene richiesto l'espletamento di servizi di architettura ed ingegneria, inclusi la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza. Si chiede se è possibile utilizzare servizi di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza oppure è necessario che per ogni servizio si siano svolte tutte le prestazioni (progettazione + direzione lavori + sicurezza)? Il possesso dei requisiti relativi alla progettazione dell opera, di cui ai paragrafi 6.2.2 e 6.2.3 del disciplinare di gara, può essere palesato attraverso la dimostrazione dell avvenuto espletamento, nei 10 anni precedenti il bando di gara, di servizi attinenti all architettura ed all ingegneria considerati nella loro totalità (riferimento parere n. 97 del 13/05/2010 dell Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). Quindi il concorrente potrà presentare dimostrazione di avvenuto espletamento di servizi di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza effettuati in modo congiunto o disgiunto. Il possesso dei requisiti relativi alla progettazione dell opera, di cui ai paragrafi 6.2.2 e 6.2.3 del disciplinare di gara, può essere palesato attraverso la dimostrazione dell avvenuto espletamento, nei 10 anni precedenti il bando di gara, di servizi attinenti all architettura ed all ingegneria considerati nella loro totalità (riferimento parere n. 97 del 13/05/2010 dell Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). Quindi il concorrente potrà presentare dimostrazione di avvenuto espletamento di servizi di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza effettuati in modo congiunto o disgiunto.
CHIARIMENTO n.03 del 13-06-2012 Nel capitolato speciale d'appalto Specifiche Amministrative, all'art. 40 Adeguamento del canone per maggiori servizi e revisioni periodiche del corrispettivo, si dice che: per l'adeguamento annuo dei prezzi si assume per semplicità un tasso di aggiornamento del canone complessivamente pari in media al tasso di crescita dei prezzi al consumo NIC : Si chiede se tale parametro di riferimento in sede di offerta (nella bozza di convenzione) è possibile sostituirlo con altri più specifici per la fornitura di energia elettrica, il tutto per assicurare una lineare previsione degli importi in base alla variazioni dei prezzi di mercato. In merito alla domanda che precede si precisa che non è possibile sostituire con un altro criterio di adeguamento, il criterio di adeguamento annuo dei prezzi assunto pari al tasso di crescita dei prezzi al consumo NIC per la fornitura di energia elettrica. Una sostituzione di questo tipo renderebbe inefficace il criterio di valutazione B Offerta Economica- Modalità di aggiornamento del canone DOMANDA 2: Premesso che il costo di riferimento dell'energia elettrica, indicato nello studio di fattibilità un costo annuo pari a /kwh 0,10 e dalle verifiche eseguite si ritiene sia valorizzato all'anno 2007, si può ipotizzare che i parametri iniziali di riferimento per l'adeguamento del canone sono da considerarsi da gennaio 2007? No, non si può ipotizzare che i parametri iniziali di riferimento per l'adeguamento del canone siano da considerarsi da gennaio 2007. In merito alla domanda si precisa che la data di riferimento per l'adeguamento del canone è da considerarsi pari alla data di pubblicazione del bando. Detta data di decorrenza dell'adeguamento andrà assunta e specificata all'interno della bozza di convenzione che verrà valutata tramite il criterio di valutazione I Offerta Tecnica Qualità della bozza di convenzione proposta. DOMANDA 3: Si chiede se è possibile avere l'elenco degli interventi che hanno portato al calcolo sommario della spesa dei lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento normativo della rete di pubblica illuminazione da voi stimati complessivamente in 2.442.575 come da allegato A5 In relazione a questa domanda si rimanda i concorrenti all'elaborato A3 Studio di fattibilità Linee guida per la predisposizione del progetto preliminare dal quale si possono desumere i macro dati necessari per la redazione del progetto preliminare e la sua relativa quantificazione economica.
CHIARIMENTO n.04 del 27-06-2012 In seguito a quanto dichiarato nell'elaborato: B - Capitolato speciale d'appalto B1 - Specifiche Amministrative, art. 40 Adeguamento del canone per maggiori servizi e revisioni periodiche del corrispettivo ll canone corrisposto dall Amministrazione è composto da tre componenti (ammortamento opere, energia elettrica e manodopera) che hanno dinamiche di crescita dei prezzi assai diverse. Per l adeguamento annuo dei prezzi si assume per semplicità un tasso di aggiornamento del canone complessivamente pari in media al tasso di crescita dei prezzi al consumo NIC. Pertanto, nello sviluppo dei flussi in entrata, negli anni successivi al primo il valore del contributo dell Amministrazione è aggiornato in misura del 100% del tasso prima indicato. Nel corso del periodo di validità del contratto, l elenco prezzi da utilizzare per la contabilizzazione degli eventuali nuovi interventi sugli impianti, aggiuntivi e diversi da quelli offerti in sede di gara, sarà il prezzario Prezziario DEI opere elettriche, in corso di validità, sui quali l appaltatore formulerà opportuna offerta... Chiediamo se il suddetto indice NIC utilizzato per la revisione dei prezzi sia coerente con il reale andamento dei prezzi dell'energia elettrica che compongono la quota prevalente dell'appalto in oggetto. Ciò si può evidenziare mediante il notevole disallineamento di variazione percentuale fra l'indice NIC e l'andamento del costo dell'energia dal 2007 al 2011. Previsioni analoghe o peggiori si possono attendere per il 2012. Chiediamo altresì, in virtù della simulazione allegata di considerare un indice di revisione dei prezzi differente e più congruo con il reale andamento dei prezzi di mercato, In merito alla domanda che precede si ribadisce, come già precisato nell'analogo chiarimento del 13-06-2012, che non è possibile considerare un diverso indice di revisione del prezzo dell'energia elettrica rispetto a quello previsto nel bando di gara ed assunto pari al tasso di crescita dei prezzi al consumo NIC. Si ritiene infatti, a seguito di opportune considerazioni, che nell'arco della durata contrattuale ipotizzata di 30 anni, le variabilità del prezzo dell'energia dovute a fluttuazioni anomale di mercato tendano a riportarsi nell'ambito di una variazione in linea con l'indice NIC considerato.
DOMANDA 2: In seguito a quanto dichiarato nell'eaborato: Risposte e quesiti... DOMANDA 2: Premesso che il costo di riferimento dell'energia elettrica, indicato nello studio di fattibilità un costo annuo pari a /kwh 0,10 e dalle verifiche eseguite si ritiene sia valorizzato all'anno 2007, si può ipotizzare che i parametri iniziali di riferimento per l'adeguamento del canone sono da considerarsi da gennaio 2007? No, non si può ipotizzare che i parametri iniziali di riferimento per l'adeguamento del canone siano da considerarsi da gennaio 2007. In merito alla domanda si precisa che la data di riferimento per l'adeguamento del canone è da considerarsi pari alla data di pubblicazione del bando. Detta data di decorrenza dell'adeguamento andrà assunta e specificata all'interno della bozza di convenzione che verrà valutata tramite il criterio di valutazione I Offerta Tecnica Qualità della bozza di convenzione proposta. Ribadiamo la domanda facendo notare l'incompatibilità fra il costo considerato nello studio di fattibilità e quello effettivo alla data di pubblicazione del bando che porta alle seguenti valutazioni di massima: In merito alla domanda che precede, si ribadisce quanto già precisato nell'analogo chiarimento del 13-06-2012 relativamente alla data di riferimento per l'adeguamento del canone. CHIARIMENTO n.05 del 02-07-2012 Con riferimento al punto 6.2 del disciplinare ed in particolare dove si afferma testualmente: "Qualora il concorrente non disponga dei requisiti prescritti per i servizi di progettazione, dovrà avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell offerta, o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti di cui all art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h), del D.Lgs. n. 163/2006, i quali dovranno necessariamente ricoprire nell associazione temporanea il ruolo di mandante/i", si chiede se è sufficiente indicare, in
sede di offerta i progettisti con i requisiti tecnico economici oppure se occorre ricorrere all avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/06. Nel caso in cui sia sufficiente l'indicazione, quali dichiarazioni dovranno produrre i progettisti? In merito alla domanda che precede si precisa che è possibile, a discrezione del concorrente, dimostrare il possesso dei requisiti di cui al punto 6.2 del disciplinare sia mediante avvalimento, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, sia mediante la costituzione di un associazione temporanea di tipo verticale. In quest ultimo caso i progettisti dovranno produrre, con le opportune modifiche dettate dalla peculiarità del caso in specie, le dichiarazioni in merito al possesso sia dei requisiti di ordine generale sia di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la progettazione delle opere. DOMANDA 2: Nel caso in cui si partecipi in A.T.P. con un soggetto di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h), del D.Lgs. n. 163/2006, è possibile partecipare come costituendo A.T.P. o è necessario avere già costituito l'associazione? E consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamento. In tal caso l offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e contenere l impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.