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LA PROCEDURA IN PILLOLE Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento LA LEGGE Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, Capo II - Sezione I, come integrata e modificata con Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (modifiche entrate in vigore il 18 gennaio 2013). Grazie a questa Legge i consumatori e tutti i soggetti non-fallibili hanno a disposizione una nuova procedura per agevolare il risanamento delle propria condizione debitoria, ovvero di sovraindebitamento, godendo di una decurtazione dei debiti e soprattutto della c.d. esdebitazione. COS'È IL SOVRAINDEBITAMENTO E la situazione che si crea quando c è un perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (cioè i pagamenti da effettuare) ed il proprio patrimonio liquidabile: quando cioè ci si trova nella definitiva impossibilità di far fronte ai propri impegni pur godendo di un reddito o di un patrimonio (ad es. immobili o titoli).

QUALI SONO LE PROCEDURE Le nuove procedure introdotte dalla Legge 3/2012 sono: A)l'accordo con i creditori per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, sulla base di un piano proposto dal debitore; B)il piano del consumatore, che tende al medesimo risultato senza necessità di preventivo accordo con i creditori. C) la liquidazione del patrimonio del debitore, che invece rappresenta la terza procedura prevista dalla legge ed alla quale si ricorre in caso di insuccesso delle prime due ovvero in caso di volontà del debitore di liquidare direttamente per intero tutto il suo patrimonio. CHI PUO' RICORRERE ALLE PROCEDURE Tutte le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento (che è regolato dal Regio Decreto 16/03/1942 n.267, c.d. legge fallimentare): quindi i c.d. piccoli imprenditori, i professionisti, gli artigiani, i privati in genere, ecc. Il piano è riservato ai soli consumatori (che sono tutte le persone fisiche che risultano gravate da debiti che non sono derivanti da attività di impresa o professione). Possono ricorrere alla proposta di accordo di ristrutturazione tutti gli imprenditori che, pur esercitando un'attività commerciale, possano

dimostrare il possesso contemporaneo dei seguenti requisiti: - avere avuto, nei tre esercizi antecedenti o dall'inizio della attività, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 per ciascun anno; - avere realizzato, nei medesimi esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo non superiore ad euro 200.000 per ciascun anno; - avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro 500.000. COME SI SVOLGE LA PROCEDURA Il debitore deve presentare un istanza al Presidente del Tribunale per la nomina di un Ente o Professionista abilitato (denominato Organismo di Composizione della Crisi), che cura la proposta di accordo o il piano di rientro del debito. L'accordo richiede il voto favorevole dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, infatti la procedura tende al raggiungimento di un accordo con i creditori, che si esprimeranno a maggioranza (ma attenzione, il silenzio vale come accettazione); il debitore viene ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo.

Analogo scopo ha la procedura relativa al piano del consumatore, con la differenza che in questo caso non è necessario l'accordo con i creditori, in quanto il piano può essere omologato (cioè reso efficace nei confronti di tutti) sulla base della sola valutazione del Tribunale. Con entrambe le procedure la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori può avvenire in qualsiasi modo, anche con la cessione di eventuali propri crediti futuri. In ogni caso il debitore deve indicare come intende ristrutturare i debiti e soddisfare i crediti, con scadenze e modalità di pagamento, precisando per quali elementi l'accordo o il piano risulta fattibile (cioè realizzabile). E possibile prevedere l'intervento di terzi che offrano garanzie, previo loro consenso scritto. Dopo il deposito della richiesta, si avvia un procedimento che deve verificare se sussistono le condizioni per l'omologazione (cioè il provvedimento che rende vincolante l accordo o il piano per tutti i creditori). Con la presentazione del piano del consumatore si ha la convocazione dei creditori per la loro audizione, ma non per la raccolta di un voto o consenso come avviene nell ipotesi della proposta di accordo. Il giudice omologa il piano, a prescindere dal consenso dei creditori, quando: - verifica che sia assicurato il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti (impignorabili, alimenti, imposte e tasse, ecc.);

- esclude che il consumatore abbia assunto dei debiti senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere; - esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Durante le procedure il giudice sospende ogni azione esecutiva (ad es. pignoramento) sui beni del debitore. Nel corso di entrambe le procedure ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza dell'accordo o del piano. In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall esecuzione dell accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore. L'IPOTESI DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Qualora non sia possibile ricorrere all accordo con i creditori oppure al piano del consumatore, che permettono un certo margine di scelta su quali e quanti beni cedere, è possibile chiedere volontariamente la liquidazione di tutto il proprio patrimonio (ad eccezione di alcuni beni che sono impignorabili).

L intero patrimonio, qualunque sia il suo valore, viene così messo a disposizione dei creditori liberando il debitore da tutti i suoi impegni ed obbligazioni. Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedure concorsuali diverse, o se si è già fatto ricorso nei precedenti 5 anni al piano del consumatore o all'accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure). La procedura di liquidazione, oltre che volontaria, può essere disposta dal Tribunale nei seguenti casi: - quando il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria - nel caso in cui durante la procedura risultino compiuti atti diretti a frodare le ragioni dei creditori - quando con dolo o con colpa grave è stato aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero siano state dolosamente simulate attività inesistenti - quando il debitore non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo o dal piano, le garanzie promesse non vengono costituite o l'esecuzione dell'accordo

o del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore stesso. I VANTAGGI PER IL DEBITORE: L ESDEBITAZIONE Con l'esecuzione dell accordo con i creditori, del piano del consumatore o della procedura di liquidazione, il consumatore risulta esdebitato, ovvero ottiene il beneficio di essere liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori, anche se non soddisfatti o soddisfatti in parte. Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà quindi sollevato da ogni debito ancora non onorato: avrà quindi davanti a sé una fresh start o nuovo inizio