ART. 1 - FINALITA' ART. 2 REQUISITI DEI BENEFICIARI ART. 3 INTERVENTI AMMISSIBILI



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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (Approvato con delibera di Giunta Camerale n. 49 del 16/04/2015) ART. 1 - FINALITA' Allo scopo di incentivare gli investimenti delle imprese locali finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in applicazione del Dlgs n. 81/2008 e s.m., delle norme in materia ambientale del Dlgs n. 152/2006 e s.m. (emissioni in atmosfera per agenti inquinanti), del Dlgs n. 257/2006 (esposizione ad amianto) e del D.M. 10.03.1998 (valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro), la Camera di commercio di Parma dedica uno stanziamento per la concessione di contributi a fondo perduto da utilizzarsi secondo le modalità e nei termini di cui ai seguenti articoli. ART. 2 REQUISITI DEI BENEFICIARI Possono presentare richiesta di contributo le imprese dei settori della produzione primaria di prodotti agricoli (di cui all allegato I del trattato CE) e della pesca, dell industria, dell artigianato, del commercio/turismo e dei servizi - iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio di Parma con sede operativa nella provincia di Parma, - costituite in forma individuale, societaria, cooperativa e consortile e che occupano massimo 50 dipendenti, - che abbiano denunciato al Registro Imprese l'inizio dell'attività. Sono escluse dal contributo le imprese: - controllate dalla Pubblica Amministrazione, - in liquidazione o soggette a procedure concorsuali, - con protesti a carico. Inoltre ai fini dell'erogazione del contributo l'impresa dovrà essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. ART. 3 INTERVENTI AMMISSIBILI Gli interventi oggetto del contributo sono i seguenti: 1) acquisto di attrezzature e/o macchinari in sostituzione di precedenti non a norma (Titolo III D.Lgs n. 81/2008); 2) adeguamento di macchinari esistenti in azienda non più rispondenti alle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza (Titolo III D.Lgs n. 81/2008); 3) acquisto dispositivi di protezione individuale (Titolo III - D.Lgs n. 81/2008); 4) messa a norma dell impianto elettrico; 5) attività di consulenza e supporto per la effettuazione della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e prima stesura ed elaborazione del relativo documento contenente le misure di prevenzione/protezione e il programma di attuazione delle stesse (Titolo I - D.Lgs n. 81/2008);

6) valutazione da agenti fisici (Titolo VIII D.Lgs n. 81/2008); 7) valutazione dell esposizione a sostanze pericolose (Titolo IX D.Lgs n.81/2008) e valutazione all esposizione ad amianto e adozione di idonee misure preventive (D.Lgs n. 257/2006); 8) consulenza e assistenza finalizzata all ottenimento dell autorizzazione prevista dal D.Lgs n. 152/2006 sulle emissioni in atmosfera degli agenti inquinanti; 9) interventi, inclusi la consulenza e l assistenza, necessari al rilascio del titolo autorizzativo ai fini della prevenzione incendi e finalizzati alla valutazione obbligatoria del rischio incendi nei luoghi di lavoro e alla redazione del Piano di Gestione delle Emergenze (DM 10/03/1998); 10) adeguamento dei luoghi di lavoro (Allegato IV - D.Lgs n. 81/2008); 11) realizzazione dei programmi di formazione generale obbligatoria in materia di sicurezza dei lavoratori, dirigenti e preposti, previsti dall art. 37, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9 del D.Lgs n. 81/2008 e dall accordo del 21/12/2011 pubblicato sulla G.U. n. 8 del 26/01/2012 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori; non sono finanziabili i Corsi di Formazione per RSPP e RLS; 12) altri interventi specifici, debitamente documentati, ai sensi degli altri titoli del D.Lgs n. 81/2008, da valutare caso per caso. ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo è pari al 20% delle spese documentate e ritenute ammissibili (IVA esclusa) e non potrà comunque superare l'importo di 1.500,00 euro per singolo intervento. Ciascuna impresa avente i requisiti indicati all art. 2, può ottenere l'agevolazione prevista dal presente regolamento: nell'arco di due anni consecutivi, per una cifra massima di 6.000,00 euro; nell'arco della vita dell'impresa, per una cifra massima complessiva di 10.000,00 euro. Non saranno ammesse le domande il cui contributo erogabile risulterà inferiore a 250,00 euro. In fase di rendicontazione il contributo sarà calcolato sulle spese ammissibili e documentate, limitatamente agli importi preventivati in sede di domanda di contributo. ART. 5 - PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA Le imprese interessate potranno presentare domanda a partire dal 04.05.2015 e fino al 30.09.2015 utilizzando la modulistica scaricabile dal sito della Camera di commercio www.pr.camcom.it Le domande, complete di marca da bollo appositamente annullata, dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC alla casella PEC della Camera di commercio: protocollo@pr.legalmail.camcom.it.

L istanza trasmessa dovrà essere conservata agli atti dal richiedente per eventuali controlli da parte della Camera di commercio. Al modulo di domanda, sottoscritto dal legale rappresentante dell impresa, dovranno essere allegati: - descrizione dettagliata dell intervento/relazione tecnica, - copia delle fatture, se già in possesso dell azienda, relative alle spese ammissibili e aventi data a partire dal 01.01.2015, complete di quietanza. Se non in possesso, preventivi di spesa resi dai fornitori, - eventuali prescrizioni di autorità pubbliche: ASL/VV.FF/Ispettorato del Lavoro ecc, - copia del documento d identità del legale rappresentante dell impresa. La richiesta di contributo relativa a più interventi può essere presentata attraverso il medesimo modulo di domanda. Le domande sono sottoposte all esame di una Commissione Tecnica nominata dalla Giunta camerale e così composta: - Presidente della Camera di commercio, o suo delegato con la funzione di Presidente della Commissione; - Segretario Generale della Camera, o suo delegato; - rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei settori dell agricoltura, dell artigianato, dell industria, del commercio/turismo e servizi e della cooperazione. Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte da un funzionario camerale designato dal dirigente di area. L Ufficio Agevolazioni Economiche, accertate le condizioni di cui all art. 2, comunica all azienda richiedente la formale ammissibilità della domanda di contributo. In caso di domanda incompleta e/o priva degli allegati previsti, l Ufficio richiederà la regolarizzazione/integrazione della stessa; per ottemperare agli adempimenti richiesti è assegnato un termine di 15 giorni a decorrere dalla data di invio della comunicazione, pena l inammissibilità della domanda. L Ufficio Agevolazioni Economiche potrà inviare le comunicazioni relative alla richiesta di contributo all indirizzo e-mail che l impresa avrà indicato sul modulo di presentazione della domanda. ART. 6 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO Le domande concorrono al contributo secondo l ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento dello stanziamento definito. A conclusione dell intervento l impresa dovrà consegnare: - copia delle fatture quietanzate comprovanti la realizzazione all'intervento. Le fatture devono avere data successiva al 01.01.2015, - dichiarazione di conformità (in caso di intervento per la messa a norma dell'impianto elettrico). La consegna della documentazione sopra citata - se non avvenuta contestualmente alla presentazione della domanda - dovrà avvenire tassativamente entro 12 mesi dalla data di presentazione della richiesta di contributo.

I contributi camerali non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse sullo stesso titolo di spesa. La liquidazione dei contributi avverrà con determinazione dirigenziale previa valutazione della documentazione probatoria consuntiva, effettuata con il supporto della Commissione Tecnica. L Ufficio Agevolazioni economiche provvederà a comunicare alle imprese l esito della valutazione relativamente alla liquidazione del contributo. ART. 7 CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO Ai sensi del DPR 445/2000 che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di commercio è tenuta ad effettuare controlli mirati ovvero a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate. Inoltre l Ufficio si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento. La Camera di commercio procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca del contributo qualora emergano falsità nelle dichiarazioni sostitutive e/o che non sussistano ovvero non siano state rispettate le condizioni previste del presente Regolamento. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite dall azienda maggiorate degli interessi legali fino a quel momento maturati. ART. 8 REGIME DE MINIMIS Il contributo è erogato in base al regime de minimis, di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18.12.2013 della Commissione (GUUE L 352 del 24.12.2013). Ciò comporta che un impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime de minimis per un importo complessivo superiore a 200.000 EURO nell arco degli ultimi tre esercizi finanziari (100.000 EURO nel caso di imprese del settore trasporti su strada di merci per conto terzi. Gli aiuti de minimis non possono essere utilizzati per l acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada). Il regime de minimis non si applica: alle imprese operanti nel settore della pesca e dell acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; alle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; alle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: qualora l importo dell aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; qualora l aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; per attività connesse all esportazione (aiuti connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti inerenti all attività di esportazione); per gli aiuti condizionati all impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto a quelli d importazione; per gli aiuti destinati all acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese di trasporto merci per conto terzi. Per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli i contributi sono erogati in base al regime de minimis, di cui al Regolamento (UE) n. 1408 del 18.12.2013 della

Commissione (GUUE L352 del 24/12/2013). Ciò comporta che un impresa appartenente al settore della produzione primaria di prodotti agricoli non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime de minimis per un importo complessivo superiore a 15.000 EURO nell arco di tre esercizi finanziari. ART. 9 TUTELA DELLA PRIVACY I dati personali forniti alla Camera di commercio saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente regolamento e per scopi istituzionali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati forniti è la Camera di commercio; responsabile del trattamento è il Segretario Generale dell Ente camerale.