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LaSETTIMANA Dichiarazioni 2013 MODELLO UNICO 2013 PF QUADRO RP PRINCIPALI ONERI DETRAIBILI e DEDUCIBILI di Mario Jannaccone DICHIARAZIONI 2013 QUADRO NORMATIVO In alcuni casi la normativa fiscale concede, in sede di dichiarazione dei redditi, riduzioni dell Irpef ai contribuenti che hanno sostenuto particolari tipologie di spese di carattere personale e familiare. Si tratta sostanzialmente degli: oneri detraibili, cioè le spese che danno diritto ad una detrazione d imposta (attualmente nella misura del 19%), che serve a ridurre direttamente l imposta lorda che si deve allo Stato; oneri deducibili, che servono a diminuire il reddito complessivo su cui si calcola successivamente l imposta lorda. Le spese devono essere state effettivamente sostenute nel corso dell anno per il quale la dichiarazione stessa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (principio di cassa). Gli oneri e le spese devono essere stati sostenuti dal contribuente, nel proprio interesse o, in taluni casi, nell interesse delle persone fiscalmente a carico. Gli artt. 15 e 16-bis, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF ➋ 5115 e 5116a] disciplinano gli oneri detraibili, mentre l art. 10 dello stesso D.P.R. [CFF ➋ 5110] fornisce un elencazione degli oneri integralmente deducibili. Da ultimo la C.M. 9.5.2013, n. 13/E fornisce chiarimenti in merito agli oneri detraibili. MODELLO UNICO 2013 PF QUADRO RP ONERI e SPE- SE: il Quadro RP del Mod. Unico 2013 PF va utilizzato per indicare gli oneri e le spese sostenuti dal contribuente per calcolare le relative deduzioni (oneri deducibili) e detrazioni (oneri detraibili). Esso è composto da 6 sezioni, in cui vanno indicati: nella Sezione I, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta la detrazione del 19%; nella Sezione II, gli oneri e le spese deducibili dal reddito complessivo; nella Sezione III-A, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 36%, del 41% o del 50%; nella Sezione III-B, i dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50%; nella Sezione IV, gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d imposta del 55%; nella Sezione V, i dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione; nella Sezione VI, i dati per fruire di altre detrazioni. SPESE MEDICHE: le spese sanitarie di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, ecc.) sono cumulabili fra loro ai fini del calcolo della detrazione d imposta nella misura del 19%, calcolata sull importo che eccede la franchigia di e 129,11. SPESE per MEDICINALI: le spese sostenute per l acquisto di medicinali devono essere documentate da fattura o da scontrino fiscale, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l indicazione del codice fiscale del destinatario. In particolare, per quanto concerne l indicazione della qualità del prodotto, va indicato il numero di autorizzazione all immissione in commercio (Aic), rilevato mediante lettura ottica del LA SETTIMANA N.20 17

DICHIARAZIONI 2013 codice a barre di ciascun farmaco. Per quanto riguarda l indicazione della natura del prodotto acquistato, è sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di «farmaco» o di «medicinale», nonché le abbreviazioni «med.» o «f.co». Con riferimento al prodotto omeopatico è sufficiente che il documento di spesa riporti la dicitura «omeopatico». SPESE MEDICHE per ASSISTENZA SPECIFICA e per PAR- TICOLARI TIPOLOGIE: si può fruire della detrazione del 19% anche per le spese sostenute per l assistenza specifica resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica. La detrazione spetta senza limiti di spesa sull importo eccedente e 129,11, a tutte le persone che necessitano di assistenza specialistica. Inoltre, le spese mediche relative a particolari patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione da parte dei contribuenti che le hanno sostenute per conto del coniuge, dei figli e degli altri familiari, non fiscalmente a carico, per la parte di detrazione che non trova capienza nell imposta dovuta dai familiari affetti dalle predette patologie, calcolata su un importo massimo di spesa pari a e 6.197,48. SPESE per DIETISTI e CHIROPRATICI: le prestazioni effettuate da dietisti che, di norma, hanno carattere di complementarietà a diagnosi specialistiche, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, purché prescritte da un medico. La documentazione necessaria per fruire della detrazione è costituita dalla fattura del dietista e dalla prescrizione del medico. Anche le spese per prestazioni chiropratiche, purché prescritte da un medico, sono spese mediche detraibili, a condizione che siano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. La documentazione necessaria per fruire della detrazione Irpef è costituita dalla fattura della struttura autorizzata e dalla prescrizione del medico. SPESE per PRESTAZIONI SANITARIE RIABILITATIVE: l Agenzia delle Entrate, nella C.M. 1.6.2012, n. 19/E, modificando il precedente orientamento espresso nella C.M. 1.7.2010, n. 39/E, secondo cui la detraibilità di tali spese era subordinata alla prescrizione di un medico, e tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, precisa che le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dall art. 3, D.M. 29.3.2001 (fisioterapista, logopedista, ecc.) e, in via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti, possono essere ammesse alla detrazione del 19% anche senza una specifica prescrizione medica. LaSETTIMANA ACQUISTO di DISPOSITIVI MEDICI in ERBORISTERIA: nella citata C.M. 19/E/2012 si precisa che è possibile beneficiare della detrazione d imposta del 19% delle spese sostenute per l acquisto di dispositivi medici effettuato in erboristeria, in quanto non è rilevante la qualifica del venditore, essendo invece necessario che: dallo scontrino/fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; per ciascuna tipologia di prodotto il contribuente sia in grado di comprovare che la spesa riguarda dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura Ce, attestante la conformità alle Direttive 1993/42/Cee, 1990/385/ Cee e 1998/79/Ce. IPPOTERAPIA e MUSICOTERAPIA: come precisato nella C.M. 19/E/2012, per poter beneficiare della deduzione delle spese sostenute per familiari portatori di handicap per la frequenza di corsi di ippoterapia e musicoterapia, effettuati in centri specializzati, sono necessari la prescrizione di un medico che ne attesti la necessità per la cura della patologia da cui è affetto il portatore di handicap e la fattura di un centro specializzato dalla quale risulti che le prestazioni sono state effettuate direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, ecc.) ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica. SPESE MEDICHE SOSTENUTE all ESTERO: ai fini della loro detraibilità o deducibilità valgono gli stessi criteri applicabili per le spese mediche sostenute in Italia. Se la documentazione delle spese mediche è redatta in lingua inglese, francese, spagnola o tedesca, la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dallo stesso contribuente. Se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate, occorre la traduzione giurata. Per i contribuenti con domicilio fiscale in Valle d Aosta e nella Provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione in lingua italiana, se la documentazione delle stesse spese mediche è redatta, rispettivamente, in francese e in tedesco. VARIE TIPOLOGIE di MUTUI IPOTECARI: ai fini di una corretta applicazione della normativa, è necessario distinguere fra i contratti di mutuo ipotecario stipulati anteriormente all 1.1.1993 e quelli stipulati in data successiva. Mutui ipotecari stipulati entro il 31.12.1990: per i mutui stipulati anteriormente all 1.1.1991, la detrazione del 19% va commisurata su un ammontare massimo complessivo di e 4.000 per ciascun intestatario del 18 LA SETTIMANA N.20

LaSETTIMANA mutuo ed è ammessa a condizione che l unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell 8.12.1993, e nella rimanente parte dell anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso, se nel corso dell anno l immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull importo massimo di e 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo. Mutui ipotecari stipulati negli anni 1991 e 1992: la detrazione Irpef del 19% va calcolata su un importo massimo complessivo di e 4.000 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa se ricorrono le condizioni di cui ai punti sopra indicati. Per i contratti di mutuo stipulati per l acquisto di immobili adibiti a «propria abitazione» diversa da quella principale, la detrazione va commisurata su un importo massimo di e 2.065,83 per ciascun intestatario. Mutui stipulati a partire dall 1.1.1993: per i mutui garantiti da ipoteca, stipulati dall 1.1.1993 per l acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale, la detrazione del 19% va calcolata su un importo massimo di e 4.000, ed è ammessa se l unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dall acquisto (ovvero entro l 8.6.1994 per i soli mutui stipulati nel corso del 1993), ovvero a decorrere dal 2001 entro un anno dall acquisto, e l acquisto sia avvenuto nei 6 mesi (nell anno, a decorrere dal 2001) antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo riferibili all acquisto dello stesso immobile, la detrazione si applica su un importo massimo complessivo di e 4.000. MUTUI IPOTECARI STIPULATI per la COSTRUZIONE e la RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA dell ABITAZIONE PRINCIPALE: l art. 3, co. 1, L. 27.12.1997, n. 449, che ha modificato l art. 15, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF ➋ 5115], ha disposto che, ai fini Irpef, sia detraibile dall imposta lorda e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% calcolato sull importo complessivo non superiore a e 2.582,28, degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui stipulati a decorrere dall 1.1.1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Anche per questo tipo di mutui il limite massimo va riferito a tutti gli eventuali cointestatari e comprende gli interessi, gli DICHIARAZIONI 2013 oneri accessori e le quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione Irpef spetta anche per la costruzione e la ristrutturazione di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto. A decorrere dall 1.12.2007, per usufruire della detrazione in questione, è necessario che il mutuo sia stipulato nei 6 mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi all inizio dei lavori di costruzione; l immobile sia utilizzato quale abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori; il contratto di mutuo sia stipulato dallo stesso soggetto che avrà il possesso dell unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale. RIPARAMETRAZIONE degli INTERESSI PASSIVI: in caso di mutui eccedenti il costo sostenuto per l acquisto dell immobile, la detrazione del 19% non spetta sull intero ammontare degli interessi passivi pagati nell anno, ma è limitata al rapporto tra l ammontare del costo, risultante dalla sommatoria del valore dell immobile indicato nel rogito e degli altri oneri accessori connessi con l operazione di acquisto, ed il capitale dato a mutuo. PREMI ASSICURATIVI: il contribuente può detrarre dall Irpef, per le polizze stipulate o rinnovate entro il 31.12.2000, il 19% dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, per un importo complessivo non superiore a e 1.291,14. Deve trattarsi di contratti di assicurazione di durata non inferiore a 5 anni dalla data della stipula, senza la possibilità di concessione di prestiti per la durata minima prevista. Per i contratti stipulati dall 1.1.2001, la detrazione è consentita sempre entro il limite complessivo non superiore ad e 1.291,14, a condizione che il contratto abbia per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana. In quest ultimo caso l impresa di assicurazione non deve avere la facoltà di recesso dal contratto. SPESE di ISTRUZIONE: le spese sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione, tenuti presso Istituti o Università italiane o straniere, pubbliche o private, sono ammesse alla detrazione del 19%. In caso di frequenza di corsi di studi presso istituti o Università straniere pubbliche o private, nonché presso Università italiane non statali, l importo massimo sul quale calcolare la detrazione spettante non deve essere superiore a quello stabilito per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani. LA SETTIMANA N.20 19

DICHIARAZIONI 2013 SPESE per la FREQUENZA di ASILI NIDO: è prevista la detrazione per le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni. Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è pari a e 632 annui; pertanto, la detrazione massima è pari ad e 120 (e 632 x 19%). La detrazione spetta per le rette pagate, per ogni figlio, per la frequenza di asili nido sia pubblici che privati. SPESE per ADDETTI all ASSISTENZA PERSONALE: le spese sostenute per gli addetti all assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a e 2.100, a condizione che il reddito complessivo del contribuente non sia superiore ad e 40.000. SPESE per CANONI di LOCAZIONE SOSTENUTE da STU- DENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE: le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso un Università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 9.12.1998, n. 431, sono detraibili per il 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore ad e 2.633. Per fruire della detrazione l Università dev essere ubicata in un Comune distante almeno 100 Km dal Comune di residenza e comunque in una Provincia diversa. La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. SPESE per INTERVENTI di RECUPERO del PATRIMONIO EDILIZIO: le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono quelle relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e loro pertinenze; relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali; di restauro e di risanamento conservativo; relative, a partire dal 2012, agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e relative agli interventi di ristrutturazione edilizia (ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica, ecc.). La detrazione d imposta è pari al: 41% per le spese sostenute nel 2006 relative a LaSETTIMANA fatture emesse dall 1.1 al 30.9.2006; 36% per le spese sostenute dal 2003 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse in data antecedente all 1.1.2006 e a quelle emesse dall 1.10.2006 al 31.12.2006, e per le spese sostenute dal 2007 al 25.6.2012; 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2012. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale è di: e 48.000 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 25.6.2012; e 96.000 per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2012. Si evidenzia che per l anno 2012 la detrazione del 50% spetta per le spese sostenute dal 26.6 al 31.12.2012 nel limite di e 96.000, al netto delle spese sostenute fino al 25.6.2012 nel limite di e 48.000. Per le spese sostenute dall 1.10.2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio, comproprietari), il limite di spesa va ripartito tra gli stessi. La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 75 o a 80 anni non possono più scegliere una diversa ripartizione della spesa, rispettivamente in 5 o 3 rate annuali. Questa scelta non può essere effettuata neppure per le spese sostenute in anni precedenti. Invece, i contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 o 3 rate, possono proseguire secondo tale detrazione. Si ricorda che per espressa previsione normativa, anche per le spese di acquisto e di realizzazione su un edificio residenziale di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013, la detrazione d imposta del 36% è elevata al 50% ed anche il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione passa da e 48.000 ad un massimo di e 96.000 euro per singola unità immobiliare. DETRAZIONI d IMPOSTA per il RISPARMIO ENERGETICO: nella Sezione IV del Quadro RP vanno indicate le spese sostenute nell anno 2012 e/o negli anni dal 2008 al 2011 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, per cui spetta la detrazione d imposta del 55%. Per le spese sostenute nel 2011 e nel 2012 la detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo 20 LA SETTIMANA N.20

LaSETTIMANA (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato). Per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 la detrazione è ripartita in 5 rate annuali. Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano ad essere quelle scelte (da 3 a 10). Le tipologie di interventi previste sono la riqualificazione energetica di edifici esistenti; gli interventi sull involucro di edifici esistenti; l installazione di pannelli solari; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. SPESE VETERINARIE: per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva è prevista una detrazione del 19% sulla parte che eccede l importo di e 129,11 e nel limite massimo di e 387,34. DICHIARAZIONI 2013 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI e ASSISTENZIALI: si tratta dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per proprio conto o dei familiari fiscalmente a carico, in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché dei contributi volontari versati alla gestionew della forma pensionistica obbligatoria d appartenenza. In questa categoria rientrano anche i contributi sanitari obbligatori per l assistenza erogata nell ambito del Ssn effettivamente versati nel 2012, con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (la deduzione dal reddito spetta solo per la parte di contributi che supera complessivamente l importo di e 40); i contributi agricoli unificati versati all Inps Gestione ex Scau; i contributi versati per l assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (cd. «assicurazione casalinghe»); i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi (ad es. per il riscatto degli anni di laurea). In caso di contributi corrisposti per conto di altri, se la legge prevede l esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. ONERI CONTRIBUTIVI per gli ADDETTI ai SERVIZI DO- MESTICI e FAMILIARI: il contribuente può dedurre dal reddito complessivo, fino all importo di e 1.549,37, i contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all assistenza personale o familiare (ad es. colf, baby sitter e assistenti alle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. EROGAZIONI LIBERALI a FAVORE di ISTITUZIONI RE- LIGIOSE: le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose sono deducibili dal reddito complessivo fino all importo per ciascuna erogazione di e 1.032,91. I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in c/c postale o dei bonifici bancari e le quietanze rilasciate dall istituzione che ha ricevuto il contributo. articoli correlati Impianti fotovoltaici Applicazione della detrazione del 36% o 50% (Mario Jannaccone) La Settimana fiscale, n. 16/2013, pag. 27. prodotti correlati Unico 2013 Persone fisiche (F. Furlani, S. Pellegrino, L. Mambrin, G. Valcarenghi) Il Sole 24 Ore, pagg. 744, euro 40,00. LA SETTIMANA N.20 21

(D02231) Cognome nome SI, desidero abbonarmi a 48 numeri della rivista: SETTIMANA (carta+versione digitale) a soli 119,00 IVA compresa* anzichè 239,00 DATI ANAGRAFICI * L importo della versione digitale è di 2 euro IVA inclusa. MODALITÀ DI PAGAMENTO PER UNA RAPIDA ATTIVAZIONE DELL ABBONAMENTO UTILIZZI INTERNET O IL TELEFONO CON LA CARTA DI CREDITO: 54043 ragione sociale INDIRIZZO on line - All indirizzo http://offerte.ilsole24ore.com/settimanafiscale VIA TelEFONO - Al numero 02 o 06 30225680 CAP CITTà PROV. TELEFONO E-MAIL Partita iva codice fiscale CELLULARE attenzione! campi obbligatori OPPURE CON BOLLETTINO POSTALE: INVII IN ALLEGATO LA FOTOCOPIA DI QUESTO COUPON COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, PER IL PAGAMENTO RICEVERA IL BOLLETTINO DI CCP DIRETTAMENTE AL SUO RECAPITO VIA POSTA Il Sole 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti Via Tiburtina Valeria km. 68,700-67061 Carsoli (AQ) VIA FAX al numero 02 o 06 30225402 VIA mail all indirizzo: fax.5402@ilsole24ore.com Clausola contrattuale: la sottoscrizione dell offerta dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi di Gruppo 24 Ore. Se non desidera riceverle, barri la casella qui accanto o Informativa ex D.Lgs. 196/03: Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, raccoglie presso di Lei e tratta, con modalità anche automatizzate connesse ai fini, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma serve per conferire i servizi indicati e, se ha espresso la relativa opzione, per aggiornarla su iniziative ed offerte del Gruppo. Potrà esercitare i diritti dell art. 7 D.lgs 196/ 03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc) rivolgendosi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Generale Area Tax & Legal presso Il Sole 24 ORE S.p.A. - Database Marketing Via Carlo Pisacane 1, 20016 Pero (Mi). L elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è disponibile presso l Ufficio Privacy al medesimo indirizzo. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all amministrazione e al servizio clienti e potranno essere comunicati alle Società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne che svolgono attività connesse all evasione dell ordine e all eventuale invio di nostro materiale promozionale. Consenso: Con il conferimento dell indirizzo e-mail e del numero di telefono (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico consenso all utilizzo di detti strumenti per l invio di informazioni commerciali.