STATUTO VARIATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16.04.2008 (articolo variato: 15 ) Statuto dell Associazione di Volontariato Art. 1: Denominazione Il dono Titolo I Disposizioni generali L Associazione di volontariato Il dono, più avanti chiamata per brevità Associazione, è costituita ai sensi della legge 266/91. Art. 2: Sede L Associazione ha sede legale in Siena, Via Del Colle n 25; e la sede operativa in Siena, Via Montanini n. 144. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, distaccate e/o altre sedi operative, in Italia ed all Estero, qualora lo richieda e se ne ravvisi la necessità al fine del raggiungimento dello scopo sociale. Art. 3: Finalità L Associazione è apartitica, apolitica e persegue il fine esclusivo di dare ad ogni persona pari dignità ed opportunità, attraverso le varie espressioni di solidarietà sociale, umana, civile, culturale e religiosa. L Associazione pone la cultura del dare a base ideale della sua attività e in campo economico condivide il progetto della Economia di Comunione e se ne fa promotrice. In campo sociale vuole portare il proprio contributo ovunque ci siano persone nel bisogno materiale e morale. Essa vuole educare alla mondialità, al riconoscimento ed al rispetto di ogni cultura, realizzare nuovi rapporti tra popoli ed individui, nella convinzione che i valori propri della solidarietà e dell amicizia siano comuni a tutti gli uomini di buona volontà. L Associazione può aderire ad istituzioni, anche internazionali che perseguono finalità compatibili con il presente Statuto. Può partecipare anche a singole attività, progetti ed iniziative svolte dalle predette istituzioni. L Associazione opera in maniera specifica, con attività di volontariato, nelle seguenti aree di intervento: sanitaria e sociale; umanitaria in Italia ed all Estero; realizzazione di progetti per lo sviluppo della promozione umana;
attività ricreative e culturali; attività di sostegno e di recupero dell emarginazione; attività di informazione e formazione professionale, artistica e culturale; attività di accoglienza; attività di tutela dell ambiente e della natura; attività economiche strumentali marginali. Art. 4: Richiamo alla Costituzione L Associazione si richiama al dovere di solidarietà costituzionalmente sancito. (artt. 2 e 4 Costituzione Italiana) Art. 5: Ammissione Titolo II Aderenti Possono far parte dell Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nei principi e nei valori dichiarati nell Atto Costitutivo ed espressi nelle finalità statutarie, al cui raggiungimento intendono collaborare. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta con motivata decisione. Il rifiuto della richiesta di adesione all Associazione non può comunque mai essere legato a distinzioni e diversità di etnia, sesso, religione, cittadinanza. Art. 6: Diritti I soci che si impegnano a versare la quota richiesta, o che motivano la loro impossibilità al versamento, hanno pari diritto a frequentare i locali dell Associazione, a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l Associazione, ad eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo per decesso o per dimissioni qualora il socio, liberamente, non ne ravvisasse più l utilità. In ogni caso non potrà richiedere rimborsi di quote versate. Art. 7: Rapporti sociali Gli aderenti all Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente o autonomo. L Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo
regolare funzionamento, oppure in quanto necessario a qualificare o specializzare l attività da essa svolta. Art. 8: Indicazione Titolo III Organi sociali Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell Associazione: - L Assemblea generale degli iscritti; - Il Consiglio Direttivo; - Il Presidente. Art. 9: Composizione dell Assemblea L Assemblea generale é composta da tutti i Soci ed é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l Assemblea elegge un proprio temporaneo Presidente tra i soci presenti. Il Presidente nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale dell Assemblea, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. Art. 10: Convocazione L Assemblea degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il Consiglio deve convocare l Assemblea ordinaria dei Soci almeno una volta l anno entro il 30 aprile. Inoltre può convocare, quando lo ritiene necessario, altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima. Art. 11: Validità dell Assemblea L Assemblea ordinaria é regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l Assemblea é regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all ordine del giorno. L Assemblea straordinaria é valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell Associazione il Consiglio Direttivo dovrà
convocare un Assemblea straordinaria che, in prima convocazione, si intende validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti. Dalla seconda convocazione in poi, si procede con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti, a prescindere dal numero degli intervenuti. Art. 12: Votazioni Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci. Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità. Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa una sola delega per ciascun socio. Art. 13: Compiti dell Assemblea L Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta sia presentata alla sua attenzione ed in particolare: - elezione (o sostituzione) del Consiglio Direttivo; - approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo; - approvazione dei programmi dell attività da svolgere; - redazione-modifica- revoca dei regolamenti interni; Le decisioni prese dall Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale dei lavori dell assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Tutta la vita dell Associazione è animata dalla buona fede e dalla reciproca comprensione. Art. 14: Variazioni dello Statuto Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un Assemblea straordinaria appositamente convocata. Art. 15: Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo é formato da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti dall Assemblea dei Soci. Esso nomina al suo interno il Presidente, uno o due Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese; dura in carica per quattro anni e può essere rieletto. Art. 16: Cessazione
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a sostituirli; gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea al cui ordine del giorno deve essere posto l argomento della nomina del Consigliere cessato. Chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l intero Consiglio direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione. Art. 17: Compiti del Consiglio Direttivo E di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di compito esclusivo dell Assemblea dei Soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo: - eseguire le delibere dell Assemblea; - formulare i programmi dell attività sociale sulla base delle linee approvate dall Assemblea; - predisporre il rendiconto annuale; - predisporre tutti gli elementi utili all Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell anno sociale; - deliberare circa l ammissione dei soci; - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all attività sociale; - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell Associazione o ad essa affidati. Art. 18: Compiti del Presidente I compiti principali del Presidente sono: - rappresentare l Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa; - convocare e presiedere le riunioni dell Assemblea e del Consiglio Direttivo; - deliberare spese in nome e per conto dell Associazione al di fuori di quanto stabilito dall Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo stabilito ogni anno dall'assemblea ordinaria. - deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell Assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell Associazione. Art. 19: Compiti del Vice-Presidente Il Vice-Presidente incaricato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all esercizio delle sue funzioni.
Art. 20: Compiti del Segretario Il Segretario svolge la funzione di verbalizzare durante le riunioni dell Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei Soci. Art. 21: Compiti del Tesoriere Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili. Predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Art 21 bis: Il Revisore dei conti Il Revisore dei conti è nominato dall Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Egli dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. L incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Il Revisore dei conti partecipa all Assemblea, se non Socio senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e verifica la regolare tenuta della contabilità dell Associazione e dei relativi libri, dando un proprio parere sui bilanci. Art. 22: Le Commissioni e i Comitati Il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni o Comitati composti da un numero variabile di membri a seconda di quanto opportuno caso per caso, eletti anche fra persone estranee all Associazione; essi durano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio: le Commissioni hanno il compito di svolgere funzioni consultive per il Consiglio con modalità e termini che esso reputerà fissare. Art.23: Entrate e patrimonio sociale Titolo IV Risorse economiche Le entrate dell Associazione sono costituite da: - contributi dei Soci; - contributi di privati; - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - contributi di Organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentali - marginali. Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da: - beni mobili, attrezzature ed immobili; - donazioni, lasciti o successioni. Art. 24: L esercizio sociale L esercizio sociale dell Associazione ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile il rendiconto consuntivo dell esercizio trascorso e quello preventivo per l anno in corso. Art. 25: Utili Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell Associazione. Art. 26: Attività secondarie L Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche strumentali - marginali di cui al D.M. del 28/5/1995. Titolo V Responsabilità Art. 27: Responsabilità ed assicurazione Gli aderenti all Associazione sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi. L associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell organizzazione stessa. Titolo VI Disposizioni finali Art. 28: Durata e scioglimento dell Associazione
La durata dell Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico od analogo settore. L Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente fra i soci. Art. 29: Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle norme e dagli altri atti emessi dagli organi competenti in materia, decide l Assemblea ai sensi delle vigenti disposizioni e dei principi generali dell ordinamento giuridico.