NOTIZIARIO 2015 / 1 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 1 2 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Le informazioni contenute in questa nota informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono né possono essere interpretate come un parere legale sulle materie trattate. NOTIZIARIO 2015/1 G E N N A I O 2 0 1 5 Brisciani & Partners Srl via G. B. Pergolesi, 24 20124 Partita Iva 01818660209 T +39 02 66 90 142 +39 02 67 07 43 09 info@briscianipartners.it F +39 02 66 98 99 80 www.briscianipartners.it
La legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto numerose disposizioni nell ambito del diritto del lavoro. Riepiloghiamo di seguito le principali novità. I) Credito d imposta Art. 1, commi 12-13 La legge di stabilità ha introdotto a regime, nell art. 13 c. 1-bis del TUIR, il credito d imposta Irpef originariamente istituito, in via sperimentale per l anno 2014, dal D.L. n. 66 del 2014. Tale credito d imposta spetta ai lavoratori dipendenti o assimilati, titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 26.000,00. Il bonus è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 960,00, che deve essere riproporzionato in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel caso in cui quest ultimo sia inferiore all anno. Il credito spetta interamente solo ai titolari di un reddito complessivo inferiore a 24.000,00 euro, mentre viene riconosciuto in misura ridotta ai lavoratori il cui reddito complessivo sia compreso tra 24.000,00 euro e 26.000,00 euro. II) Buoni pasto Art.1, commi 16, 17 Dal 1 luglio 2015 la quota dei buoni pasto che non concorre a formare il reddito imponibile è elevata da euro 5,29 a euro 7,00. Tale disposizione si applica solo qualora i buoni pasto siano erogati in forma elettronica. III) IRAP Art. 1, commi 20-23 Per promuovere forme di occupazione stabile, la Legge di Stabilità prevede la deduzione integrale, ai fini del calcolo IRAP, del costo sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. In materia di calcolo dell Imposta Regionale sulle Attività Produttive, la legge di Stabilità ha abrogato le riduzioni delle aliquote IRAP introdotte dal D.L. 66/2014: l aliquota ordinaria, con decorrenza retroattiva dal 2014, torna dunque al 3,9%. IV) TFR in busta paga Art. 1, commi 26-34 In via sperimentale, relativamente ai periodi di paga tra il 1 marzo 2015 e il 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti avranno la possibilità di ottenere la liquidazione mensile del rateo di TFR maturando. Questa opzione è rivolta a tutti i dipendenti del settore privato che abbiano maturato almeno sei mesi di anzianità presso lo stesso datore di lavoro e, una volta esercitata, sarà irrevocabile fino al termine del periodo di sperimentazione. Le quote di TFR liquidate mensilmente, erogate al netto del contributo IVS dello 0,5%, saranno parte integrativa della retribuzione e saranno soggette a tassazione ordinaria; le suddette quote non saranno imponibili ai fini previdenziali. La norma ha previsto anche un canale di finanziamento speciale destinato ai datori di lavoro che si trovino a dover erogare mensilmente il TFR ai propri lavoratori. Essi potranno infatti ricorrere a prestiti bancari stipulati con istituti convenzionati, usufruendo di un tasso di prestito agevolato pari al tasso di rivalutazione del TFR.
L azienda con meno di 50 dipendenti che faccia ricorso a questo canale di finanziamento dovrà versare un contributo al Fondo di Garanzia INPS nella misura dello 0,2%. Al datore di lavoro che, invece, decidesse di far fronte all impegno di liquidazione del TFR attingendo a risorse proprie si applicano i seguenti tre benefici: deducibilità del 4% del TFR liquidato; esonero dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia INPS; riduzione contributiva dello 0,28%. V) Ricerca e sviluppo Art. 1 ai commi 35 e 36 Viene introdotta una nuova disciplina relativamente al credito d imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Tale credito è previsto nella misura del 25% delle spese di ricerca e sviluppo sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti effettuati nei tre periodi d imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Qualora l impresa sia attiva da meno di tre periodi d imposta, la media si dovrà calcolare sul minor periodo a decorrere dalla costituzione. Il credito d imposta è destinato alle aziende che abbiano realizzato investimenti in attività di ricerca e sviluppo per un importo pari almeno a euro 30.000,00. VI) Esonero per le assunzioni a tempo indeterminato Art.1, commi 118-120 A fronte delle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015, ai datori di lavoro privato è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi INAIL. Il beneficio è previsto per un periodo massimo di trentasei mesi e nella misura massima di 8.060,00 annui. Beneficiari dello sgravio contributivo sono tutti i datori di lavoro privato che effettuino nuove assunzioni, ad eccezione dei seguenti casi: assunzioni con contratto di apprendistato e lavoro domestico; assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; assunzioni di lavoratori per i quali il datore di lavoro abbia usufruito del beneficio in relazione a precedenti assunzioni. L esonero contributivo è riconosciuto dall INPS in base all ordine cronologico di presentazione delle domande e nel limite delle risorse stanziate. VII) Assunzione di lavoratori disoccupati Art. 1, comma 121 A decorrere dal 1 gennaio 2015 non è più possibile beneficiare degli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi.
VIII) Bonus bebè Art. 1, commi 125-129 Per incentivare la natalità viene riconosciuto un bonus ai genitori di figli nati tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. L incentivo prevede l erogazione di 960,00 euro annui, sotto forma di assegno mensile. Tale importo è corrisposto a partire dal mese di nascita (o di adozione) del bambino fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare nel caso di adozione). IX) Tassazione fondi pensione e rivalutazione TFR Art. 1, c. 621-625 Con decorrenza dal periodo d imposta corrente al 31 dicembre 2014, l aliquota d imposta relativa ai fondi pensione è innalzata dall 11% al 20%. A decorrere dal 1 gennaio 2015 l aliquota di tassazione dei redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il TFR è aumentata di sei punti percentuali, passando dall 11% al 17%. (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) 2 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Con il provvedimento n. 301 del 15 gennaio 2015 l Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di certificazione unica CU2015, che sostituisce il modello CUD in vigore fino all anno 2014. I) Contenuti Tramite tale modello il datore di lavoro dovrà comunicare ai percipienti e all Agenzia delle Entrate i seguenti dati riferiti all anno 2014: l ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente o assimilato assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d imposta e ad imposta sostitutiva; l ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; l ammontare complessivo delle provvigioni corrisposte per prestazioni anche occasionali; l ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti d appalto; l ammontare dei redditi corrisposti che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi; l ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma; le relative ritenute di acconto operate; le detrazioni effettuate;
2 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 l ammontare dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all INPS comprensivo delle Gestioni Dipendenti Pubblici (ex INPDAP). Qualora, prima dell approvazione della Certificazione Unica, il sostituto d imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione CUD relativa ai compensi erogati nel 2014, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica comprensiva dei dati già certificati. II) Trasmissione La certificazione dei compensi deve essere trasmessa ai percipienti entro il 28 febbraio e inviata in via telematica all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. La Certificazione Unica prevede due parti distinte per i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, e per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Qualora un modello CU2015 sia redatto per attestare solo uno dei due tipi di reddito, il datore di lavoro ha la facoltà di trasmettere la sola parte relativa alle tipologie reddituali erogate. Limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all INPS, la Certificazione Unica deve essere rilasciata anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. In tal caso, ai fini degli adempimenti istituzionali, il datore di lavoro può presentare la Certificazione Unica all INPS. III) Sanzioni Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della certificazione corretta viene effettuata entro i cinque giorni successivi al termine ultimo stabilito per l invio del modello (7 marzo). (Provvedimento n. 301 del 15 gennaio 2015 l Agenzia delle Entrate)