Il caso Costa e Pavan



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Il caso Costa e Pavan 1

Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 28 agosto 2012 Ricorso n.54270/10 - Causa Costa e Pavan c. Italia All'origine della causa vi è un ricorso proposto da una coppia la sig.ra Rosetta Costa e il sig. Walter Pavan ("i ricorrenti") alla Corte europea dei diritti umani I ricorrenti, portatori sani di fibrosi cistica, lamentavano di non poter accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) e alla diagnosi genetica preimpianto (DGP) al fine di selezionare un embrione che non fosse affetto da tale patologia. 2

Il caso Tale tecnica è infatti vietata dalla Legge n. 40/2004. Inoltre, solo coppie sterili o infertili possono accedere alla PMA A questo titolo invocavano la violazione da parte dell Italia degli articoli 8 (rispetto della vita privata) e 14 della Convenzione (non-discriminazione). 3

Il caso - I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1977 e 1975 e risiedono a Roma. - Dopo la nascita della prima figlia, nata nel 2006, i ricorrenti appresero di essere portatori sani di fibrosi cistica. La figlia era stata colpita da questa patologia. -Nel mese di febbraio 2010, avendo iniziato una seconda gravidanza, i ricorrenti eseguirono una diagnosi prenatale dalla quale risultò che il feto era affetto da fibrosi cistica. Decisero quindi di effettuare una interruzione medica di gravidanza ("IMG"). -Volevano ora ricorrere alla DGP 4

Cos è la fibrosi cistica? Malattia ereditaria caratterizzata da una anormale viscosità del muco secreto dalle ghiandole pancreatiche e dai bronchi. Questa patologia, che si manifesta nella maggior parte dei casi con attacchi respiratori, evolve più o meno rapidamente verso una grave insufficienza respiratoria, spesso mortale in mancanza di trapianto di polmone. (Fonte: Dizionario Medico Larousse) 5

Cosa è la Diagnosi Genetica Preimpianto? Identificazione di una anomalia genetica dell'embrione grazie alle tecniche di biologia molecolare nel corso di una fecondazione in vitro. (Fonte: Dizionario Medico Larousse). La diagnosi preimpianto eseguita su embrioni in vitro rende possibile identificare alcune malattie genetiche, quali l emofilia, la fibrosi cistica, la sindrome di Tay Sachs. 6

Non è il primo ricorso dinanzi a corti internazionali in materia di PMA Corte europea sui diritti umani: Caso Evans vs. Regno Unito: controversia tra una coppia sull utilizzo di embrioni crioconservati. Dickson vs. Regno Unito: richiesta di accesso alla PMA da parte di un detenuto. S.H. v. Austria: legittimità divieto fecondazione eterologa previsto dalla legislazione austriaca. 7

Corte inter-americana sui diritti umani Caso Murillo et al. v. Costa Rica Sentenza del novembre 2012 Il divieto di accesso alle tecniche di fecondazione assistita previsto dalla legislazione del Costa Rica è lesivo della salute riproduttiva e sessuale della coppia Citato il caso Costa e Pavan tra le fonti 8

Il caso Costa Rica Nello specifico, la Corte inter-americana ha affermato che il diritto alla vita privata è strettamente collegato a: l autonomia riproduttiva; il diritto all accesso ai servizi di salute riproduttiva che comprendono il diritto ad accedere alla tecnologia medica necessaria. 9

Le conclusioni della Corte La decisione sull essere o meno madre o padre fa parte del diritto alla vita privata e include, nel caso in esame, la decisione di essere madre o padre nel senso genetico o biologico. il fatto che le vittime avessero dovuto interrompere i trattamenti medici o espatriare verso altri Paesi per poter accedere alla fecondazione in vitro ha costituito un interferenza nella loro vita privata e familiare, poiché hanno dovuto modificare le proprie possibilità di accesso alla stessa. 10

LA LEGGE N. 40/2004 SULLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA Due ordini di problemi: 1.Articolo 4: solo coppie sterili o infertili possono accedere alla PMA (Costa e Pavan non lo erano!!). 2. Art. 13, par. 3, lett. b): vietata la selezione di gameti e di embrioni : equiparata a una pratica eugenetica 11

Il fine delle proibizioni poste dalla legge 40 è quello di tutelare l esistenza dell embrione, che la medesima legge definisce come soggetto titolare di diritti (art. 1). 12

Le critiche alla Legge 40 E una legge sulla protezione dell embrione : definizione giustificata da una delle sue conseguenze più paradossali, vale a dire le maggiori tutele dell embrione rispetto al feto: infatti, è vietata la DGP ma in via di ipotesi, alla coppia che decida di concepire per vie naturali rimarrà aperta la possibilità di ricorrere a diagnosi pre-natale e procedere ad aborto volontario nel caso il feto risulti malato. 13

Legislazioni comparate La diagnosi preimpianto è autorizzata nei seguenti Stati: Germania, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Federazione Russa, Serbia, Slovenia e Svezia. Tale tecnica è espressamente vietata solo in: Italia Austria 14

La posizione dei ricorrenti Invocando l articolo 8 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto al rispetto della vita privata e familiare a motivo del fatto che, per loro, l unica strada percorribile per generare figli che non siano affetti dalla malattia di cui sono portatori sani è iniziare una gravidanza secondo natura e procedere all interruzione medica di gravidanza ogni qualvolta una diagnosi prenatale dovesse rivelare che il feto è malato. Per i ricorrenti, «il diritto al rispetto della decisione di diventare o di non diventare genitore», soprattutto nel significato genetico del termine, rientra nel concetto di diritto al rispetto della vita privata e familiare (Evans c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, 71, CEDU 2007 I). Pertanto, lo Stato dovrebbe, da un lato, astenersi da qualsiasi interferenza nella scelta dell individuo di diventare o meno genitore di un figlio, dall altro, porre in atto le misure necessarie perché una tale scelta possa essere compiuta in piena libertà. 15

L incorenza del sistema legislativo italiano Da un lato, esso vieta l impianto limitato ai soli embrioni non affetti dalla malattia di cui i ricorrenti sono portatori sani dall altro, autorizza i ricorrenti ad abortire un feto affetto da quella stessa patologia. 16

Le conclusioni della Corte Stante l incoerenza del sistema legislativo italiano in materia di diagnosi preimpianto nel senso sopra descritto, la Corte ritiene che l ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare sia stata sproporzionata. Pertanto, l articolo 8 della Convenzione è stato violato nel caso di specie (par. 71). 17

E adesso? Ordinanza del Tribunale di Cagliari (novembre 2012) Ricorso di una coppia (coniugati e conviventi), hanno esposto di essersi rivolti al Presidio Ospedaliero Microcitemico della Asl di Cagliari, per accedere alla fecondazione medicalmente assistita, avendo accertato una loro condizione di infertilità. Nell'ambito di tale procedura, i ricorrenti hanno domandato di poter effettuare una indagine clinica diagnostica sull'embrione, essendo la signora affetta da talassemia major e il coniuge portatore sano della stessa patologia e determinando la loro unione un rischio del 50% di generare un figlio anch'egli affetto dalla medesima severa patologia. Il giudice relatore ha ordinato alla ASL di effettuare la DGP, e ha richiamato, inter alia, la sentenza della Corte europea nel caso Costa e Pavan, pur non essendo ancora definitiva all epoca. 18

Non è la prima sentenza che in Italia autorizza la DGP Si assiste pertanto ad una progressiva riscrittura della Legge n. 40, non sulla base di una modifica in Parlamento, ma per via giurisprudenziale. 19

Il ricorso dell Italia L Italia ha presentato ricorso dinanzi alla Grande Camera il 28 novembre 2012. Il ricorso è stato bocciato l 11 febbraio 2013. 20

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