CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PROGRAMMA COVER LOJACK. FINDOMESTIC BANCA SPA (in applicazione alla polizza collettiva n. ITAMC13A1301250F0000)



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An AmTrust Financial Company CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PROGRAMMA COVER LOJACK FINDOMESTIC BANCA SPA (in applicazione alla polizza collettiva n. ITAMC13A1301250F0000) Il presente Fascicolo Informativo contenente: 1. Nota Informativa, comprensiva del Glossario 2. le Condizioni di Assicurazione 3. Fac-simile del Modulo di Adesione 4. Informativa sul trattamento dei dati personali deve essere consegnato all'assicurato prima della sottoscrizione del contratto e, ove prevista, della proposta di assicurazione Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ivass, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ivass. L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1) Informazioni generali AmTrust Europe Limited - società controllata da AmTrust International Insurance Limited - ha sede legale in Market Square House, St. James's Street, NOTTINGHAM NG1 6FG, Regno Unito. La Società Am Trust Europe Limited - Reg. n 1229676 Member of the Associations of the British Insurers - autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dal Prudential Regulation Authority (Regno Unito) con n di iscrizione 202189. La rappresentanza Generale per l'italia Am Trust Europe Limited, via Paolo da Cannobio 9-20122 Milano, tel. 0283438150, fax 0283438174, e-mail amtrustmilan@amtrustgroup.com, www.amtrustinternational.com, è iscritta dal 21.03.2012 al n I.00103 dell' Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ed ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento con codice IVASS impresa n.d904r. 2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa L'ammontare del patrimonio netto dell'impresa evidenziato nell'ultimo bilancio approvato è pari a 202 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 86 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 116 milioni di euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 143%. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto non prevede tacito rinnovo. Avvertenza: Le garanzie decorrono dalle ore 00:00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione, purché sia stato pagato il premio, e scadranno alle ore 24:00 del giorno indicato nel Certificato e in ogni caso si intenderanno risolte contestualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato. 1) Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di autoveicoli di clienti di FINDOMESTIC BANCA S.p.A. L'Assicurato potrà scegliere tra i seguenti programmi disponibili: A. PROGRAMMA COVER LOJACK LIGHT, in alternativa al programma B, copre i danni totali o parziali a seguito delle garanzie principali quali furto e incendio e inoltre include la garanzia valore a nuovo per 36 mesi; B. PROGRAMMA COVER LOJACK FULL, in alternativa al programma A, oltre alle garanzie principali, comprende le garanzie aggiuntive quali atti vandalici- eventi naturali - cristalli e altre garanzie aggiuntive danni e inoltre include la garanzia valore a nuovo per 36 mesi e la seguente garanzia opzionale: C. Garanzia KASKO, garanzia opzionale abbinabile ai programmi A o B. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 16,17,18,19,20,21 e 22 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: non sono assicurabili i Veicoli intestati ad aziende di autonoleggio a breve termine senza conducente. Avvertenza: le Condizioni di Assicurazione prevedono i casi nei quali il risarcimento del danno è escluso o limitato Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli art. 21 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: le Condizioni di Assicurazione prevedono Franchigie, Scoperti e massimali o limiti di risarcimento la cui applicazione può ridurre l'ammontare del risarcimento Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli art. 23 delle Condizioni di Assicurazione. Franchigia è la parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'assicurato. Ad esempio: danno 1.000,00 franchigia 100,00 risarcimento 900,00 Scoperto è la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato. Ad esempio: danno 1.000,00 Scoperto 15% 150,00 risarcimento 850,00 Se per lo Scoperto è previsto un importo minimo, tale importo rappresenta la parte che rimane in ogni caso a carico dell'assicurato. Ad esempio: danno 1.000,00 Scoperto 15% col minimo di 300,00 300,00 risarcimento 700,00 Limite di risarcimento (o massimale) è la somma massima con la quale può essere risarcito il Danno. Ad esempio: danno 1.000,00 limite di risarcimento 450,00 risarcimento 450,00 NOTA INFORMATIVA Pagina 1 di 3 TA3386 ed. 06/2014

2) Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza: dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto potrebbero comportare effetti sulle prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 1892 e 1893 c.c. Per le conseguenze si rinvia all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. 3) Aggravamento e diminuzione del rischio L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio (ad esempio in base all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione costituisce aggravamento o diminuzione del rischio la variazione della residenza o della sede legale dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di Sinistro, si applicheranno gli scoperti e le franchigie di cui all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione previsti per il nuovo luogo di residenza o di sede al momento del Sinistro). 4) Premi Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione e non è frazionabile. Oltre al finanziamento del premio tramite Findomestic Banca, sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazioni o all'intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento, bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, addebiti su conti correnti o carte di credito dell'assicurato, che abbiano quale beneficiario uni dei soggetti di cui al punto 1; 3. denaro contante, con il limite di 750,00 annui. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. 5) Diritto di recesso Avvertenza: Per il diritto di recesso da parte dell'assicurato nel caso di polizza poliennale o per quello dell'assicurato e della Società in caso di Sinistro, relativamente ai termini e alle modalità di esercizio di tale diritto nonché per gli effetti che ne conseguono, si rinvia all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: In particolare, in caso di durata pluriennale l'assicurato ha la facoltà di recedere senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione). 6) Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda (vedi art. 2952 c.c.). 7) Legge applicabile al contratto In base all'art 180 del D. lgs 209/2005 "Codice delle Assicurazioni" il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana. 8) Regime fiscale. Al momento della redazione del presente fascicolo informativo i premi sono soggetti all'applicazione di un imposta pari a quella stabilita per la Garanzia Corpi Veicoli Terrestri, 13.5% sul premio imponibile (di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-racket). C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 1) Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo Avvertenza: I Sinistri debbono essere denunciati entro tre giorni dalla conoscenza o conoscibilità del fatto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli art. 26 delle Condizioni di Assicurazione. Le procedure di liquidazione, sono indicate in dettaglio negli art. 28 delle Condizioni di Assicurazione. La gestione dei Sinistri relativi alla rottura dei Cristalli è affidata a CARGLASS. Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione. 2) Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Centro Assistenza Clienti MACH 1 - Via Filippo Turati, 8-20121 MILANO, Numero verde 800-178047 (dall'estero +39 0287087208) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 - fax +39 0289015828 - email: info@mach-1.it. Qualora l'esponente non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ivass - Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma oppure al Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK complaint.info@financial-ombudsman.org.uk, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 3) Arbitrato Non è previsto Arbitrato. Avvertenza: per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti è comunque possibile, in ogni caso, rivolgersi anche all'autorità Giudiziaria. AM Trust Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'italia, è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. AMTRUST EUROPE LIMITED Il Rappresentante Generale per l'italia Il rappresentante legale Emmanuele Netzer NOTA INFORMATIVA Pagina 2 di 3 TA3386 ed. 06/2014

GLOSSARIO Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'asicurazione e che aderisce alla polizza collettiva n. ITAMC13A1301250F0000. Assicurazione: Il contratto di assicurazione. Certificato di assicurazione: Il documento (Mod. CERT201405FINDO) che riporta: i dati contenuti nel Modulo di Adesione; la sottoscrizione da parte della Società. a conferma dell'attivazione delle garanzie. Contraente: FINDOMESTIC BANCA S.p.A., via Jacopo da Diacceto, 48-50123 Firenze, che stipula l'assicurazione. Danno totale: Il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore dell'autoveicolo al momento del Sinistro. Danno previsto dal contratto: un evento dannoso per il quale AM TRUST EUROPE LTD presta la garanzia assicurativa. Dealer: L'azienda venditrice dell'autoveicolo assicurato. Sono parificate al Dealer anche le altre Società del medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate) dell'azienda venditrice dell'autoveicolo assicurato. Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità. Franchigia: La parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'assicurato. Furto: L'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati all'autoveicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli all'autoveicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva. Garanzia: La prestazione dovuta in caso di Sinistro. Guasto: il danno subito dall'autoveicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al guasto la mancanza o l'errore di carburante. Incendio: La combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. Incidente: l'evento occorso all'autoveicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni all'autoveicolo stesso. Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Limite di risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il Danno. Modulo di Adesione: Il documento che riporta: i dati anagrafici del'assicurato; i dati identificativi dell'autoveicolo; le garanzie prestate; il valore assicurato; la decorrenza e scadenza delle garanzie; il premio di assicurazione; la sottoscrizione del richiedente. Parti: Il Contraente, l'assicurato e la Società. Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti da questa Nota Informativa, dalle Condizioni di Assicurazione e dal Certificato di assicurazione, emessi in applicazione alla polizza collettiva n. ITAMC13A1301250F0000 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Fascicolo Informativo. Premio: La somma dovuta dall'assicualla Società. Prezzo di acquisto: Il valore riportato in fattura. Proprietario dell'autoveicolo: L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Rapina: La sottrazione alla persona che le detiene di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia Relitto: L'autoveicolo con danni pari o superiori al 75% del valore dell'autoveicolo al momento del Sinistro. Residenza: Il luogo in cui il proprietario o l'assicurato dell'autoveicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale. Rete convenzionata: Il centro convenzionato con la Società per le riparazioni (autofficina o carrozzeria). Carglass per la rottura cristalli. Scoperto: La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato. Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio. Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Società: AmTrust Europe Ltd. Valore a nuovo: garanzia in base alla quale in caso di Danno Totale a seguito delle garanzie Principali non sono applicabili, per tutta la durata della sua validità, i deprezzamenti previsti dall'art.25 delle Condizioni di Assicurazione. Veicolo/Autoveicolo: Mezzo meccanico di trasporto, azionato a motore, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, di qualunque marca rientrante fra: - le autovetture ad uso privato o ad uso promiscuo, esclusi i veicoli a noleggio con conducente - gli autocarri di peso inferiore ai 35q.li - il valore assicurato non può essere superiore a Euro 100.000 - i veicoli con valore compreso tra Euro 50.000 ed Euro 100.000 dovranno installare un sistema di sicurezza satellitare Si considerano parte integrante dell'autoveicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l'impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto. Veicolo/Autoveicolo d'occasione: Autoveicolo acquistato usato. NOTA INFORMATIVA Pagina 3 di 3 TA3386 ed. 06/2014

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME GENERALI INERENTI IL CONTRATTO polizza n. ITAMC13A1301250F0000 PROGRAMMA COVER LOJACK 1) Assicurazione per conto di terzi La Società e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Polizza è stipulata ai sensi e per effetti dell'art. 1891 c.c. per conto e nell'interesse dei singoli clienti di Findomestic Banca S.p.A. che vi aderiscano. 2) Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 3) Altre Assicurazioni L'Assicurato è tenuto a comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l'assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma dell'art. 1910 del Codice Civile. La mancata comunicazione, anche se colposa, comporterà il diritto della Società a negare la liquidazione del danno e della relativa indennità. 4) Aggravamento o diminuzione del rischio In caso di variazione del luogo di residenza o sede legale del proprietario dell'autoveicolo, successiva alla sottoscrizione della polizza, in caso di Sinistro si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all'art. 23) previsti per il luogo di residenza o di sede al momento del Sinistro. 5) Cessazione dell'assicurazione Nel caso in cui l'assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto dell'autoveicolo), la Società rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dalla Società il premio relativo all'annualità in corso. 6) Modalità per rendere operativa l'assicurazione L'Assicurato, cliente di Findomestic Banca, dopo aver preso visione dell'informativa precontrattuale e delle Condizioni Generali di Assicurazione, e avere scelto il programma assicurativo propostogli dal Dealer che ha venduto l'autoveicolo, potrà aderire ad esso sottoscrivendo il Modulo di Adesione e versando al Dealer l'importo del premio assicurativo, ricevendo il Certificato di Assicurazione sottoscritto dalla Società. La Società accetta che il pagamento dei premi venga fatto da Findomestic Banca S.p.A. e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'assicurato. 7) Premi Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione e non è frazionabile. Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazioni o all'intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento, bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, addebiti su conti correnti o carte di credito dell'assicurato, che abbiano quale beneficiario uni dei soggetti di cui al punto 1; 3. denaro contante, con il limite di 750,00 annui. Avvertenza: L'intermediario non può applicare sconti di premio. 8) Recesso dal contratto In caso di durata poliennale della polizza, l'assicurato ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale. Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60 giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l'assicurato e la Società hanno la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, la Società tiene a disposizione dell'assicurato la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. 9) Estensione Territoriale L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. 10) Durata del contratto L'Assicurazione avrà effetto dalla data riportata nel Certificato di Assicurazione e scadrà alle ore 24:00 del giorno ivi indicato e in ogni caso si intenderà risolta contestualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato 11) Diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). 12) Oneri fiscali Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. 13) Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le disposizioni della Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto, sarà soggetta alla giurisdizione italiana. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 1 di 7 TA3386 ed. 06/2014

NORME GENERALI INERENTI L'AUTOVEICOLO 14) Norme di carattere generale sui veicoli compresi nella copertura assicurativa Sono assicurabili veicoli acquistati sia nuovi sia d'occasione di valore non superiore a 100.000. Se l'assicurazione è stipulata entro 10 giorni dalla data di acquisto il valore assicurato corrisponde al prezzo di fattura; se è stipulata oltre il predetto termine il valore assicurato è pari a quello indicato per un analogo autoveicolo dalla rivista Quattroruote in vigore alla data di effetto dell'assicurazione, e l'assicurazione può essere prestata solo su presentazione d'idonea documentazione attestante lo stato d'uso dell'autoveicolo. Possono essere assicurati anche gli autoveicoli ad uso commerciale purché di peso a pieno carico non superiore a 35 quintali e gli autoveicoli Km zero e le Auto demo con un massimo di 12 mesi dalla prima immatricolazione. Sono esclusi gli autoveicoli di aziende di autonoleggio senza conducente. Sugli autoveicoli di valore assicurato superiore a 50.000 è obbligatoria l'installazione di un antifurto satellitare o un sistema di localizzazione a radiofrequenza LoJack. Si considerano parte integrante dell'autoveicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi. Sono compresi gli apparecchi fono audiovisivi costituenti dotazione originale dell'autoveicolo e installati direttamente dalla casa costruttrice o dal Dealer, dettagliati nella fattura di acquisto, nonché incorporati o validamente fissati all'autoveicolo assicurato. NORME GENERALI INERENTI IL VALORE A NUOVO 15) Valore a nuovo Indennizzo in misura pari al valore assicurato, senza applicazione del deprezzamento previsto dall'art. 25. e salvi gli eventuali Scoperti previsti dall'art. 23. Questa garanzia è subordinata alla condizione che l'assicurato riacquisti, presso lo stesso Dealer che gli aveva venduto l'autoveicolo rubato o perduto, un altro autoveicolo di valore uguale o superiore a quello assicurato. Questa garanzia non è soggetta a tacita proroga. La durata di quest'opzione è indicata nel Certificato di Assicurazione e non può essere superiore ai 36 mesi. NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE INCENDIO FURTO E RAPINA 16) Oggetto della garanzia La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: - incendio (anche se tali eventi fossero in conseguenza di atti vandalici e/o fatti dolosi di Terzi); - esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio od impianto di alimentazione; - azione del fulmine; - furto, a condizione che siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato; - rapina. Sono compresi i danni materiali e diretti causati al veicolo nell'esecuzione del furto o della rapina, consumati o tentati nonché i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audio-fono-visive ed elettroniche nei limiti indicati dalle NORME GENERALI INERENTI L'AUTOVEICOLO ASSICURATO. Sono compresi i danneggiamenti causati all'autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all'interno dell'autoveicolo. La garanzia furto è operante a condizione che il veicolo al momento del furto sia chiuso a chiave e che sia attivato l'antifurto satellitare se nel Certificato di Assicurazione ne è stata dichiarata l'esistenza. Il cliente assicurato dovrà fornire tutti gli originale delle chiavi ed eventuali radiocomandi di sistema di antifurto perimetrali o satellitare eventualmente installati. Ricorso terzi La Società tiene indenne l'assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio dell'autoveicolo assicurato a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre l'autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n.209. Il massimo risarcimento per un anno assicurativo è fissato in euro 100.000,00 per veicolo assicurato. Sono esclusi i danni: - alle cose in uso, custodia o possesso dell'assicurato; - da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo; - risarcibili con polizza di assicurazione della R.C.A. Non sono considerati terzi: - l'assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario del veicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado; - l'assicurato quando non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma. NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE EVENTI SPECIALI 17) Oggetto della Garanzia Qualora siano state acquistate le relative garanzie come specificato in polizza sono compresi i danni subiti dal veicolo in conseguenza di : - eventi socio-politici, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio; - eventi naturali, quali tempeste, bufere di vento, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, caduta neve; - atti di vandalismo e/o dolosi di Terzi (sono esclusi i danni riconducibili alla circolazione); - grandine; CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 2 di 7 TA3386 ed. 06/2014

Sono compresi i danni derivanti da lancio di oggetti scagliati su o contro il veicolo per effetto degli eventi naturali e i danni causati dalla caduta di neve dai tetti (vale a dire masse di neve che cadono sui veicoli dagli edifici) o altre formazioni di ghiaccio che cadono dagli edifici. NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE ACCESSORIE 18) Oggetto della Garanzia Si intendono sempre operanti le seguenti garanzie addizionali: Danni all'autoveicolo a causa del trasporto di vittime della strada: La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno dell'autoveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Danni all'autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici: avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico Lesioni subite dagli animali domestici trasportati: La Società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sull'autoveicolo. Perdita della tassa di proprietà: non usufruita in conseguenza del Furto dell'autoveicolo o della sua demolizione a seguito di danno risarcibile. Ripristino dei dispositivi di sicurezza: L'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell'autoveicolo assicurato. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura. Spese di dissequestro: sostenute per il dissequestro e la restituzione dell'autoveicolo sequestrato dall'autorità a seguito di incidente stradale. Spese di immatricolazione: Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere. In caso di Danno da Furto totale senza ritrovamento dell'autoveicolo, la Società rimborsa: a) le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo autoveicolo acquistato presso il Dealer; b) le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; nonché c) le spese per la procura a vendere a favore della Società. Spese di parcheggio e custodia: sostenute per il parcheggio o la custodia dell'autoveicolo disposti dall'autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale. Spese per il rifacimento delle chiavi: dell'autoveicolo sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere). NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA CRISTALLI 19) Oggetto della Garanzia La Società rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione o per la riparazione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di rottura accidentale (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) dei cristalli delimitanti l'abitacolo dell'autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori), limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione, con il limite di Indennizzo per sinistro e per anno di 1.000,00. Si applicano inoltre le condizioni ed esclusioni indicate nell' art 21 Inoltre sono esclusi in danni: a) Subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo), b) Occorsi durante la circolazione fuori strada, c) Conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato. NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA KASKO 20) Oggetto della Garanzia La Società, se la garanzia è stata regolarmente acquistata come risulta in polizza, si obbliga ad indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo descritto nel certificato (compresi gli accessori di serie e gli optional, gli apparecchi fono audiovisivi stabilmente installati sullo stesso) inclusi i pezzi di ricambio, in conseguenza di scontro con un altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private. Questa garanzia può essere sottoscritta in aggiunta a qualsiasi programma COVER (Light o Full). LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI 21) Limitazioni ed esclusioni La Società non indennizza i danni causati all'autoveicolo da: a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; b) esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi; d) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio; e) rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell'autoveicolo; f) dolo dell'assicurato e dei suoi famigliari conviventi, del conducente o dei trasportati; g) colpa grave dell'assicurato e dei suoi famigliari conviventi, tranne che per la garanzia KASKO, se operante. Oltre a quanto sopra previsto, la Società, limitatamente alla sola garanzia KASKO, non indennizza i danni: a) provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285; CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 3 di 7 TA3386 ed. 06/2014

b) provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro; c) cagionati da cose o da animali trasportati sull'autoveicolo; d) cagionati da operazioni di carico e scarico; e) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione fuori strada ; f) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni dell'autoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile. NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 22) Oggetto della Garanzia La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato, come segue: Zona 5: CE, FG; Zona 4: BA, BR, BT, CZ, NA, RC, SA, TA; Zona 3: AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI, MT, PZ, RM, SR, TO, VV; Zona 2: AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, NU, OG, OT, PA, PE, PN, PV, SI, TP, VS; Zona 1: tutte le restanti province La ripartizione delle autovetture fra `'Rischio Alto'' e `'Rischio Basso'' è stabilita in base alla marca della autovettura e più precisamente: Rischio Alto: Audi, BMW, Mercedes, Ferrari, Bentley, Rolls Royce, Jaguar, Porsche, Lamborghini e Maserati Rischio Basso: tutte le altre marche. L'Assicurato potrà scegliere le combinazioni di garanzie esclusivamente in base ai seguenti programmi: A. Programma COVER LOJACK LIGHT in base al quale sono prestate le GARANZIE PRINCIPALI (vedi definizioni art. 3 delle Condizioni di Assicurazione), per Danno totale e parziale a seguito di: Furto, Incendio con aggiunta della garanzia Valore A Nuovo (v. art. 15 delle Condizioni di Assicurazione) per 36 mesi B. Programma COVER LOJACK FULL in base al quale sono prestate le garanzie (vedi definizioni art. 3 delle Condizioni di Assicurazione) per Danno totale e parziale a seguito di: Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Naturali, Rottura Cristalli con aggiunta della garanzia Valore A Nuovo (v. art. 15 delle Condizioni di Assicurazione) per 36 mesi e delle altre Garanzie Accessorie (v. art. 3.g) delle Condizioni di Assicurazione. e la seguente garanzia opzionale: C. Garanzia KASKO, garanzia opzionale abbinabile ai programmi A o B. Servizio LOJACK L'insieme delle prestazioni costituite dal noleggio gratuito del Dispositivo LoJack Autoalimentato, da installare sul Veicolo a cura di personale certificato e autorizzato e, per tutta la durata del programma, del relativo servizio di recupero garantito dalla centrale operativa LoJack, da attivare in caso di Furto del Veicolo. (V. Condizioni di contratto LoJack, allegate). 23) Scoperti e franchigie applicati alle garanzie La Società effettua il pagamento dell'indennizzo al netto dei seguenti Scoperti o Franchigie che restano a carico dell'assicurato: A. INCENDIO, FURTO, RAPINA B. EVENTI SPECIALI C. ROTTURA CRISTALLI D. KASKO A. Le garanzie Incendio, Furto e Rapina vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato : In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata: - senza Franchigia né Scoperto limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 1, 2 e 3; - 15% col minimo di 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4; - 20% col minimo di 350,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5; Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata: - 10% col minimo di 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province delle zone territoriali 1 e 2; - 15% col minimo di 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 3; - 20% col minimo di 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4; - 30% col minimo di 500,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5; In caso di Furto totale per il quale emerga in denuncia che una o più chiavi erano custodite all'interno dell'autoveicolo, viene applicato uno Scoperto del 20% sul danno liquidato a termini di polizza. Relativamente agli autoveicoli dotati di antifurto satellitare, la Società presta la garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sull'autoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di autoveicolo incustodito e che l'abbonamento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell'indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso sinistro CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 4 di 7 TA3386 ed. 06/2014

B. Le garanzie Atti vandalici ed Eventi naturali vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato : In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata: - 15% col minimo di: - 300,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato fino a 40.000,00; - 400,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a 40.000,00 e inferiore a 80.000,00; - 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a 80.000,00; Qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica tirabolli da specialisti convenzionati con la Società i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a: 1) 200,00 2) 300,00 3) 400,00 Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata: - Scoperto del 20% con il minimo di: - 500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato fino a 40.000,00; - 600,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di valore assicurato superiore a 40.000,00 e inferiore a 80.000,00; - 700,00 per Sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato superiore a 80.000,00; qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica tirabolli da specialisti convenzionati con la Società i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente a: A) 400,00; B) 500,00; C) 600,00 C. Per la garanzia rottura Cristalli non si applica nessuna franchigia in caso di riparazioni presso le Rete Convenzionata, per le riparazioni presso altre strutture si applica una franchigia di 100,00 D. La garanzia Kasko viene prestata con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo lo schema di seguito riportato : In caso di Riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo, di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata: - 10% con il minimo di 300,00 per Sinistro. Senza Riacquisto di altro autoveicolo presso il medesimo Dealer o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata: - 15% con il minimo di 750,00 per Sinistro. LIMITI DI INDENNIZZO La Società non è tenuta a pagare per ogni sinistro inerente le garanzie sottoesposte indennizzi superiori a: - 100.000,00 per la garanzia Ricorso terzi; - 1.000,00 per anno assicurativo per ciascuna delle seguenti garanzie: rottura Cristalli, Ripristino dei dispositivi di sicurezza; - 420,00 per le garanzie spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere; - 260,00 per ciascuna delle seguenti garanzie: Lesioni subite agli animali domestici trasportati; Danni per il trasporto di vittime della strada; Spese per il rifacimento delle chiavi; Perdita della tassa di proprietà; Spese di dissequestro; Spese di parcheggio e custodia. 24) Come si determina il premio Il premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri: 1) Provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato 2) Marca del veicolo 3) Valore assicurato 4) Durata dell'assicurazione (minimo 12 mesi) 25) Come si determina l'indennizzo Per le coperture poliennali, l'indennizzo del danno totale verrà riconosciuto sul valore assicurato come segue: DANNO TOTALE. Si ha Danno totale quando il Danno è pari o superiore al 75% del valore dell'autoveicolo al momento del Sinistro, determinato in base alle tabelle di seguito riportate. In tal caso, il risarcimento viene ridotto del deprezzamento - dipendente dalla vetustà, dall'uso o dall'introduzione sul mercato di nuovi modelli dell'autoveicolo - che viene calcolato in modo forfettario in relazione al tempo trascorso dall'effetto della polizza sulla base della seguente tabella: Giorni trascorsi dalla data di decorrenza dell'assicurazione alla data del Sinistro Da 1 a 365 Da 366 a 730 Da 731 a 1095 Da 1096 a 1460 Da 1461 a 1825 Da 1826 a 2190 Da 2191 a 2555 % di deprezzamento 0 20% 35% 45% 55% 65% 68% CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 5 di 7 TA3386 ed. 06/2014

Applicazione del VALORE A NUOVO: per la durata della garanzia, in caso di Danno Totale a seguito delle garanzie principali, la determinazione dell'indennizzo viene effettuata senza tener conto della percentuale di deprezzamento di cui alla tabella precedente, se per rimpiazzare l'autoveicolo perduto o distrutto l'assicurato ne riacquista un altro di valore uguale o superiore presso lo stesso Dealer che gli aveva venduto il primo. DANNO PARZIALE. Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo di fattura il deprezzamento dovuto all'età e allo stato dell'autoveicolo. Tuttavia, per le riparazioni effettuate presso la rete convenzionata e se il sinistro si è verificato entro il terzo anno dalla data di prima immatricolazione, la determinazione dell'ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria e ai cristalli viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite. In ogni caso, per i danni alle parti meccaniche e per quelle soggette ad usura, nonché per gli autoveicoli immatricolati da oltre tre anni, il deprezzamento verrà sempre applicato. Il calcolo ai fini del presente articolo viene effettuato sui giorni trascorsi dalla data di immatricolazione dell'autoveicolo assicurato alla data del sinistro utilizzando la tabella che precede. La Società non risponde delle spese per modificazioni o migliorie applicate all'autoveicolo, né dei danni dovuti al recupero dell'autoveicolo, né dei danni da mancato uso dell'autoveicolo o da suo deprezzamento. 26) A chi rivolgersi in caso di sinistro In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti Centrali Operative a disposizione di tutti gli Assicurati: Centro Assistenza Clienti MACH 1 - Via Filippo Turati, 8-20121 Milano (Telefono +39 02 87087208; Numero verde 800.178047 - fax +39 02 89015828 - contatti email: assistenzafindomestic@mach-1.it) alla quale devono essere denunciati tutti i danni all'autoveicolo assicurato (questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle ore 17.30). Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati: - Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi; - Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di Veicolo o cambio di residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell'assicurato le eventuali appendici contrattuali; - Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell'indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell'assicurato. Va ricordato che la polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata con la Società. È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI per avere l'indicazione del riparatore convenzionato più vicino. CARGLASS In caso di rottura dei cristalli l'assicurato che ha sottoscritto questa garanzia e desidera servirsi del servizio Carglass potrà chiamare Carglass al numero verde 800 360036 (evidenziando la convenzione MACH 1) per conoscere l'indirizzo del centro Carglass più vicino e ottenere rapidamente la riparazione o la sostituzione dei cristalli. 27) Obblighi in caso di sinistro In caso di Sinistro l'assicurato, entro 3 giorni, deve: A. presentare - soltanto in caso di danno da Furto, Incendio, Atto vandalico - denuncia scritta all'autorità Giudiziaria competente indicando che l'autoveicolo è assicurato con AMTRUST EUROPE LTD. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori dell'autoveicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia. B. fornire denuncia scritta a MACH 1 srl, Via Turati 8, 20121 Milano (MI), fax +39 02 89015828, email: assistenzafindomestic@mach-1.it, fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova l'autoveicolo. In caso di Danno totale, l'assicurato deve inviare entro 2 giorni quanto segue: 1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A); 2. copia della fattura di acquisto dell'autoveicolo assicurato; 3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili; 4. tutte le chiavi di dotazione originale dell'autoveicolo; 5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità; L'originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di Danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'assicurato deve presentare la denuncia all'autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti. Nel caso di Danno parziale l'assicurato non deve provvedere a far riparare l'autoveicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza. In caso di Danni da urto con animali selvatici, l'assicurazione è operante a condizioni che avvenga l'intervento di una Pubblica Autorità che ne accerti l'effettiva collisione con l'animale selvatico. 28) Liquidazione del danno A. DANNO TOTALE CON RIACQUISTO DI ALTRO AUTOVEICOLO. In caso di Danno Totale, la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera del Dealer, dell'autoveicolo con altro autoveicolo di valore uguale o superiore a quello perduto o distrutto. Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata direttamente al Dealer che ha venduto l'autoveicolo. L'Indennizzo verrà calcolato in base a quanto previsto dall'art. 25 con la decurtazione dell'eventuale Scoperto di cui all'art. 23. Per attivare questa procedura, l'assicurato deve sottoscrivere l'ordine di acquisto di un altro autoveicolo unitamente all'apposito modulo fornitogli dal Dealer. Il Dealer deve controfirmare il suddetto modulo e deve inviarlo alla Società insieme alla copia dell'ordine di acquisto del nuovo autoveicolo, del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti e gli accessori installati e la data di commissione. Entro 15 giorni dall'immatricolazione del nuovo autoveicolo, il Dealer e l'assicurato sono tenuti a trasmettere alla Società la copia della fattura e della carta di circolazione. L'Assicurato è tenuto a restituire l'importo liquidato qualora, entro 15 giorni dalla data dell'immatricolazione, o di voltura se trattasi di autoveicolo già immatricolato, la Società non abbia ricevuto copia della carta di circolazione del nuovo autoveicolo e copia della relativa fattura. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 6 di 7 TA3386 ed. 06/2014

Inoltre devono essere allegati i seguenti documenti: 1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso dell'autoveicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico; 2. Certificato di proprietà dell'autoveicolo, con annotazione della perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico; 3. Procura a vendere a favore della Società; 4. Delega alla rottamazione, se richiesta dalla Società; 5. Dichiarazione sottoscritta dall'assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'iva sull'autoveicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72; 6. Relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesta che al momento del Sinistro il servizio era attivo. B. DANNO TOTALE SENZA RIACQUISTO DI ALTRO AUTOVEICOLO Nel caso in cui l'assicurato non voglia servirsi della procedura di sostituzione diretta dell'autoveicolo, la Società attiverà la normale procedura di liquidazione del danno. Per la liquidazione, oltre ai documenti di cui ai punti da 1 a 6 indicati al punto A che precede, dovrà essere prodotta una dichiarazione in cui l'assicurato comunica alla Società la propria volontà di non riacquistare un nuovo autoveicolo presso lo stesso Dealer che ha venduto l'autoveicolo perduto. L'Indennizzo verrà calcolato in base a quanto previsto dall'art. 25 con la decurtazione dell'eventuale Scoperto di cui all'art. 23. C. DANNO PARZIALE L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l'assicurato dovrà conservare le tracce del Sinistro. L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 10 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse. In caso di riparazioni effettuate presso un centro della Rete convenzionata, la liquidazione verrà effettuata dalla Società direttamente allo stesso. L'Assicurato, perciò, al momento del ritiro dell'autoveicolo, pagherà direttamente alla Rete convenzionata il solo importo dello Scoperto o della Franchigia di cui all'art. 23 e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell'art. 25 e rilascerà benestare per il pagamento dell'indennizzo al Centro appartenente alla Rete. 29) Recupero del veicolo rubato In caso di recupero dell'autoveicolo rubato, l'assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà dell'autoveicolo mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, l'autoveicolo recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa, a meno che l'assicurato/contraente non restituisca alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per l'autoveicolo medesimo. L'Assicurato ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che l'autoveicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali. Qualora invece l'autoveicolo venga recuperato prima del pagamento dell'indennizzo la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dall'autoveicolo in occasione del Sinistro. 30) Tassi Lordi per Tariffa I tassi lordi riportati nell'allegato tariffario sono divisi per zone tariffarie geografiche e prevedono uno sconto in caso di installazione dell'antifurto satellitare. Qualora l'antifurto satellitare non sia installato sul veicolo o non sia attivato al momento del sinistro, verrà applicato uno scoperto del 35% che assorbe eventuali altri scoperti. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 7 di 7 TA3386 ed. 06/2014

Via San Giusto 51, 20153 Milano (MI) CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO LOJACK Le presenti condizioni generali definiscono il servizio di recupero del veicolo, a seguito di furto o rapina, da parte della centrale operativa di LoJack Italia, erogato mediante l'installazione del dispositivo LoJack autoalimentato, concesso in noleggio, e la relativa attivazione del servizio di centrale operativa LoJack, con decorrenza e durata evidenziata sul contratto per il servizio di gestione degli allarmi che l'assicurato accetta sottoscrivendo il Modulo di Adesione. Le vicende contrattuali tra l'assicurato e LoJack Italia in merito all'eventuale riscatto del dispositivo noleggiato o in merito alla garanzia convenzionale di funzionamento del prodotto riguardano esclusivamente l'assicurato medesimo e LoJacK Italia e in nessun modo potranno produrre i propri effetti nei confronti di AM TRUST EUROPE LTD o di Mach1 o di Findomestic. Per tutta la durata del servizio il dispositivo rimane di proprietà di LoJack Italia e dovrà restare permanentemente sul veicolo su cui è avvenuta l'installazione originaria e i cui dati identificativi (targa/telaio) sono riportati nel Certificato di Assicurazione. Per motivi di sicurezza, è vietato il trasferimento del dispositivo su un diverso veicolo dell'assicurato. In caso di trasferimento della proprietà del veicolo o di cancellazione della sua immatricolazione, ovvero rinuncia dei servizi erogati da LoJack e mancata prosecuzione del rapporto assicurativo con AM TRUST EUROPE LTD, l'assicurato deve darne preventiva comunicazione a LoJack Italia e Mach1 per AM TRUST EUROPE LTD e, qualora non volesse procedere alla disinstallazione del dispositivo e restituzione dello stesso a sue spese, LoJack consente all'assicurato di acquisirne la piena proprietà mediante riscatto al prezzo di 1 (uno) Euro. ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO Il presente contratto ( Contratto ) ha per oggetto la fornitura di un servizio al cliente ( Cliente ) di Findomestic Banca S.p.A. che abbia aderito ad un programma assicurativo COVER LOJACK con AM TRUST EUROPE LTD, erogato da LoJack Italia s.r.l., con sede in via San Giusto 51, 20153 Milano ( LoJack ) consistente: (i) nella attivazione nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ( Territorio ) di un dispositivo LoJack ( Dispositivo ), installato su un veicolo di proprietà del Cliente oppure in uso al Cliente, finalizzato alla individuazione del medesimo veicolo in caso di Furto; e (ii) nella trasmissione delle informazioni di cui al successivo articolo 2.3. a soggetti terzi preposti alla localizzazione del veicolo in caso di Furto ( Soggetti Terzi Preposti ); e (iii) nel noleggio del Dispositivo. Ai fini del Contratto, le prestazioni di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) sono definiti il Servizio. ART. 2 - OBBLIGAZIONI DI LOJACK 2.1. Previo collaudo del Dispositivo, la cui documentazione viene consegnata al Cliente contestualmente all'installazione sul veicolo, LoJack si obbliga ad attivare, per la durata del Contratto, il Dispositivo, in seguito alla richiesta del Cliente ai sensi del successivo articolo 4. 2.2. Detta attivazione viene effettuata mediante l'utilizzo di una infrastruttura di proprietà di un soggetto terzo, il cui mancato funzionamento, con conseguente mancata attivazione del Dispositivo, non può dar luogo ad inadempimento o responsabilità di LoJack al Contratto. 2.3. In caso di richiesta di attivazione del Dispositivo ai sensi del successivo art. 4, LoJack fornirà ai Soggetti Terzi Preposti le informazioni relative: - al Dispositivo; - alle caratteristiche del veicolo (ivi inclusi numero di telaio e di targa); - al Cliente, inclusi i dati personali dello stesso. 2.4. Qualora la mancata attivazione del Servizio dipenda da manomissioni del Dispositivo, incidenti, uso scorretto del Dispositivo, condizioni difettose del veicolo, voltaggio improprio, incendi, alluvioni, fulmini o altre calamità naturali, nessuna responsabilità potrà essere imputata a LoJack. ART. 3 - OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE 3.1. Il Servizio viene concesso al Cliente di Findomestic che abbia aderito al programma assicurativo COVER LOJACK, l'importo relativo al tipo di Servizio prescelto viene corrisposto direttamente dal Rivenditore, che provvederà a tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione su richiesta del Cliente della consegna e installazione del Dispositivo e al versamento a LoJack del prezzo del Servizio per conto del Cliente. Il Rivenditore è MACH1 s.r.l. 3.2. Il Servizio sarà prestato con effetto dalla data risultante dal certificato di assicurazione, previa registrazione di cui al punto 3.3. 3.3. Il Cliente deve effettuare la registrazione sul sito www.lojack.it, all'interno dell'area denominata MY LOJACK, dei suoi dati personali e del Veicolo sul quale è stato installato il Dispositivo entro 3 giorni dalla data di inizio del Servizio. 3.4. In caso di trasferimento della proprietà del veicolo o di cancellazione della sua immatricolazione, così come in caso di modifica delle informazioni di cui al successivo articolo 4.2., ovvero rinuncia dei servizi erogati da LoJack o mancata prosecuzione del rapporto contrattuale stipulato con il Rivenditore, il Cliente deve darne preventiva comunicazione a LoJack e a Mach1 e, qualora non volesse procedere alla disinstallazione del Dispositivo e restituzione dello stesso a sue spese, LoJack consente al Cliente di acquisirne la piena proprietà mediante riscatto al prezzo di 1,00. Qualora invece il Cliente non effettui la comunicazione di cui al precedente comma LoJack non potrà più prestare il Servizio e il Contratto si risolverà automaticamente e non produrrà più effetti, salvo il diritto di LoJack di richiedere la restituzione immediata del Dispositivo e/o degli eventuali danni arrecati allo stesso. ART. 4 - RICHIESTA ATTIVA ZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO 4.1. Qualora, in caso di furto del proprio veicolo, il Cliente intenda far attivare il Dispositivo al fine di facilitare la localizzazione dello stesso da parte dei Soggetti Terzi Preposti, il Cliente dovrà: - effettuare di persona, o anche telefonicamente o su Internet (a condizione che la stessa sia formalizzata presso l'ufficio di Polizia Giudiziaria prescelto entro 48 ore), la denuncia di furto presso le competenti autorità dello Stato in cui è ricompreso il Territorio; - chiamare il numero telefonico della centrale operativa LoJack: 800 910 265; - comunicare alla centrale operativa LoJack gli estremi della denuncia, il nome ed il cognome dell'agente di Pubblica Sicurezza o dei Carabinieri che ha ricevuto la denuncia (se effettuata telefonicamente) ovvero il numero di protocollo assegnato (se effettuata su Internet) e le informazioni di cui al precedente articolo 2.3., ivi incluso il numero di telaio e di targa del veicolo che si suppone sia stato rubato. Il mancato rilascio delle informazioni di cui al presente articolo 4.1. e/o la mancata denuncia di furto alle competenti autorità costituiscono condizioni sospensive del Servizio oggetto del Contratto. 4.1.Per tutta la durata del Servizio il Dispositivo rimane di proprietà di LoJack e deve restare permanentemente sul veicolo su cui è avvenuta l'installazione originaria ed i cui dati identificativi (targa e numero di telaio) sono stati comunicati a LoJack in fase di collaudo mediante apposito modulo, che dovrà essere debitamente completato, sottoscritto dal Cliente e trasmesso a LoJack. Per motivi di sicurezza, è vietato lo spostamento del Dispositivo su un diverso veicolo di proprietà, o in uso, del Cliente. ART. 5 - DURATA Il Contratto decorre dalla data di esito positivo del Collaudo operato in sede di installazione del Dispositivo e resterà in vigore per il periodo corrispondente alla durata del Programma COVER LOJACK, come risultante dal Certificato di Assicurazione e fatta salva la successiva registrazione sul sito MY LOJACK ai sensi dell'art. 3.3. ART. 6 - RISOLUZIONE E RECESSO 6.1. LoJack potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa a valere dalla data di ricevimento della stessa, al verificarsi della circostanza di cui all'articolo 3.4. CONTRATTO LOJACK Pagina 1 di 2 TA3386 ed. 06/2014

Oltre alle ipotesi sopra specificate, il Contratto si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1353 e 1360, 2 comma, c.c. nel caso in cui perduri per un periodo ininterrotto di 90 (novanta) giorni il mancato funzionamento della infrastruttura del soggetto terzo mediante la quale è possibile la attivazione del Dispositivo e la localizzazione del veicolo. L'avveramento della condizione risolutiva non avrà alcun effetto riguardo alle prestazioni già eseguite da LoJack. Il Rivenditore, Mach1 s.r.l., si fa garante per conto del Cliente dell'esercizio del diritto di Recesso ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 206/05 ( Codice del Consumo ) e aggiornamento del 7/3/2012, Parte III - Rapporto di Consumo, Titolo III, Capo I, sezioni I e II. ART. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI 7.1. Eventuali tolleranze di una delle Parti di comportamenti che siano in violazione di quanto previsto dal Contratto non costituiranno rinuncia ai relativi diritti spettanti a tale parte in base allo stesso. 7.2. Il Contratto costituisce l'intero accordo tra LoJack Italia ed il Cliente ( Parti ) in relazione al suo oggetto e supera qualsiasi precedente accordo tra le Parti, scritto o verbale, relativo al medesimo oggetto. Nessuna modifica, variazione o integrazione del presente Contratto sarà efficace se non sia in forma scritta e non sia approvata da entrambe le Parti. 7.3. Il Cliente non potrà trasferire o cedere in tutto o in parte il Contratto. 7.4. Eventuali reclami in ordine al Servizio dovranno essere inoltrati per iscritto a LoJack Italia s.r.l., come segue al successivo articolo 10 (a). 7.5 Il testo delle presenti Condizioni Generali potrà essere modificato e/o corretto e/o integrato solo sulla base dell'accordo tra il Cliente e LoJack risultante da atto scritto debitamente firmato dalle Parti. Qualsiasi cancellazione, interlineatura, aggiunta, modifica, cancellazione, correzione, apportata direttamente sul testo del presente Contratto sarà considerata come non apposta e del tutto inefficace tra le Parti. ART. 8 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ Salvo il caso di dolo o colpa grave e in osservanza della disposizione di cui all'art. 33, comma 2 lettera a), del Codice del Consumo, la responsabilità di LoJack è limitata al Corrispettivo per i Servizi oggetto del Contratto. La prestazione contrattuale di LoJack costituisce una obbligazione di mezzi e non di risultato. LoJack non risponde dei danni che eventualmente dovessero essere provocati al veicolo in occasione del furto. ART. 9 - FORO COMPETENTE 9.1. Per ogni controversia comunque connessa al Contratto, alla sua applicazione esecuzione o interpretazione sarà esclusivamente competente il foro di Milano. 9.2. Fermo restando quanto già previsto al precedente paragrafo 9.1., qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera a) del Codice del Consumo, residente nel territorio dello Stato italiano, per ogni controversia comunque connessa al Contratto, alla sua applicazione esecuzione o interpretazione sarà esclusivamente competente il foro di cui all'art. 63 del Codice del Consumo. ART. 10 - COMUNICAZIONI Salve le disposizioni di legge che impongano forme obbligatorie, qualsiasi notifica o altra comunicazione necessaria o autorizzata ai sensi del Contratto, dovrà essere indirizzata o inviata via fax o e-mail come segue: a) se a LoJack Italia s.r.l., al Servizio Clienti, c/o LoJack Italia s.r.l. via San Giusto 51, 20153 Milano - Fax: 02.36.58.93.46 - Email: customerservice@lojack.it; b) se al Cliente, vedi Modulo di adesione LOJACK ITALIA (Maurizio Iperti, Amministratore Delegato) Allegato 1: GARANZIA CONVENZIONALE LOJACK Qualora il dispositivo LoJack installato sul veicolo del Cliente Finale - a seguito di accertamenti effettuati da Tecnici Autorizzati LoJack - risulti difettoso, LoJack potrà, a scelta del Cliente Finale e senza alcun costo a suo carico: a) sostituire il dispositivo LoJack; oppure b) incaricare un installatore LoJack della sostituzione/riparazione dei componenti difettosi del dispositivo. La garanzia del servizio LoJack è limitata alla sostituzione e alla riparazione dei prodotti LoJack risultati difettosi a seguito del controllo effettuato da Tecnici Autorizzati LoJack e non comprende alcuna ulteriore forma di rimborso, indennizzo o risarcimento. Detta garanzia non si estende al sistema di back-up della batteria [..omissis..]. Tuttavia, per un periodo di novanta (90) giorni dall'installazione dell'unità LoJack sul veicolo del Cliente Finale, LoJack fornirà al medesimo Cliente Finale i ricambi e la manodopera necessari per riparare o sostituire qualsiasi parte del sistema di back-up della batteria [..omissis..] che - a seguito di un controllo effettuato da Tecnici Autorizzati LoJack - risultino essere difettosi. [..omissis..]. Al fine di conoscere i nominativi dei Tecnici Autorizzati LoJack, il Cliente Finale potrà contattare il Servizio Clienti LoJack. CONDIZIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DELLA PRESENTE GARANZIA I prodotti LoJack coperti dalla presente garanzia sono quelli installati in modo permanente sul veicolo originario del conduttore del servizio in oggetto ovvero quelli trasferiti su altro veicolo da personale dipendente LoJack a ciò debitamente autorizzato. Della garanzia del servizio LoJack può beneficiare unicamente il Cliente avente valido contratto di noleggio e detta garanzia non è trasferibile a successivi acquirenti del veicolo. Al fine di usufruire della garanzia convenzionale di cui sopra, il Cliente Finale deve: c) consultare l'elenco degli uffici LoJack sul sito internet www.lojack.it oppure chiamare il numero verde 800-910 265; d) presentarsi nel luogo indicato da LoJack munito del veicolo dotato del dispositivo LoJack e del documento comprovante il canone di noleggio del servizio LoJack; e) essere titolare di un abbonamento al servizio LoJack, per cui si chiede l'attivazione della garanzia sul Dispositivo, in corso di validità ed essere in regola con i pagamenti del relativo canone. In seguito al ritrovamento di un veicolo rubato dotato di una unità LoJack, quest'ultima potrà, a sua discrezione, richiedere un controllo materiale dell'unità LoJack e di altri prodotti LoJack installati sul veicolo rubato per verificarne il funzionamento e convalidare la garanzia del Servizio fornita al momento dell'originaria installazione dell'unità. Il Cliente Finale non potrà beneficiare della presente garanzia qualora: (i) i dispositivi LoJack vengano installati, rimossi, riparati o modificati da persone diverse dai Tecnici Autorizzati LoJack, ovvero spostati su altro veicolo da persone (ii) diverse dai dipendenti LoJack a ciò espressamente autorizzati; i danni al dispositivo siano provocati da manomissioni del dispositivo, batterie difettose, incidenti, uso scorretto o abuso del dispositivo oppure causati da condizioni del veicolo, voltaggio improprio, incendi, alluvioni, fulmini o altre calamità naturali. Questo dispositivo è conforme alle normativa Automotive C&S di cui alla Direttiva 2004/104/CE e alla sezione 15 delle regole FCC. Il suo funzionamento è pienamente ottemperante alle seguenti condizioni: il dispositivo (1) non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare ogni interferenza ricevuta, incluse quelle che possono causare operazioni non sollecitate. FATTE SALVE LE GARANZIE SOPRA ESPRESSAMENTE INDICATE LOJACK NON FORNISCE ALCUNA ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA. CONTRATTO LOJACK Pagina 2 di 2 TA3386 ed. 06/2014

PROGRAMMA ASSICURATIVO COVER LOJACK- GARANZIE DANNI PER AUTOVEICOLI CON SISTEMA LOJACK ADERENTE Nome e Cognome\Ragione sociale Codice Fiscale\Partita IVA Indirizzo\Sede Legale Modulo di Adesione Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare il contenuto dell'informativa precontrattuale e di aver ricevuto e di accettare la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Polizza contenute nel Fascicolo Informativo di cui all'art. 30 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.2010 (Mod. TA3286). Il sottoscritto aderisce alla polizza collettiva n ITAMC13A1301250F0000 per i Programmi di seguito richiamati e resta in attesa di ricevere dall'assicuratore il Certificato di Assicurazione (mod. CERT201405LJFINDO) comprovante l'attivazione della garanzia. A. Telefono Pratica di Finanziamento n. Città Prov. CAP Legale Rappresentante/Delegato munito dei necessari poteri/titolare (nel caso di persona giuridica): Nome e Cognome Codice Fiscale Programma prescelto: B. C. COVER LOJACK LIGHT (Art. 22.A.): INCENDIO, FURTO, RAPINA, VALORE A NUOVO PER 36 MESI (MAX), SERVIZIO LOJACK COVER LOJACK FULL (Art. 22.B.): INCENDIO,FURTO, RAPINA, VALORE A NUOVO PER 36 MESI (MAX), ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, ROTTURA CRISTALLI, e ALTRE GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI GARANZIA OPZIONALE "KASKO" (Art. 20): COLLISIONE, URTO, RIBALTAMENTO, USCITA DI STRADA (abbinabile a tutti i programmi) Il sottoscritto autorizza FINDOMESTIC BANCA S.p.A. a trasmettere l'importo dei relativi premi a AM Trust Europe Ltd, nei termini e secondo le modalità concordate. Valore assicurato Autoveicolo assicurato Marca Targa/Telaio Durata delle garanzie e del servizio LOJACK* Modello *Eccetto garanzia VALORE A NUOVO, che ha durata pari al programma fino ad un massimo di 36 mesi Importo Premio per tutta la durata convenuta: Le Garanzie di Polizza prevedono una franchigia temporale di Antifurto: LOJACK mod. SP - BASE AUTOALIMENTATO dalla data di liquidazione del finanziamento (imposte incluse) mesi, pertanto in tale periodo iniziale le garanzie non saranno operanti. In relazione all'adesione alle coperture assicurative scelte, il Contraente/Assicurato dichiara di aver preso visione e di aver ricevuto dall'intermediario, prima della sottoscrizione del contratto, la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo (Mod. TA3286), di cui all'art. 30 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.2010, e di accettarne i contenuti così come delle condizioni generali di contratto LoJack, allegate in sintesi al Fascicolo stesso ADERENTE Luogo Data INFORMATIVA PRIVACY - CONSENSO Preso atto dell' INFORMATIVA PRIVACY resa ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 196/03 e ricevuta in calce al fascicolo informativo, in funzione dei prodotti assicurativi per i quali ha richiesto l'adesione, l'aderente presta il consenso a AM Trust Europe Ltd al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili. ADERENTE Luogo Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali di Assicurazione: art. 1.f. (Recesso dal contratto); art. 2 (Autoveicolo assicurato e sue pertinenze); art. 8 (Danni esclusi); art. 9 (Scoperti e Franchigie); art. 10 (Limiti di risarcimento), art. 11 (Come si determina il premio); art. 13 (Obblighi dell'assicurato); art. 15 (Applicazione del deprezzamento) Luogo Data Data ADERENTE Avvertenza: Le dichiarazioni non veritiere o reticenti riguardanti le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione. Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione, e non è frazionabile. Informativa della collaborazione degli intermediari. Oltre alla intermediazione di FINDOMESTIC BANCA S.p.A., i seguenti intermediari forniscono supporto nella intermediazione della polizza collettiva: MACH 1 S.r.l., Via Turati 8, 20121 Milano (MI), numero iscrizione RUI A000317603; MANSUTTI S.p.A., Via Albricci 8, 20122 Milano (MI) numero iscrizione RUI B000118869. Numero verde Centro assistenza clienti MACH1, attivo dal lun/ven feriali orari 9-12 e 14.30-17.30 per informazioni sui contenuti assicurativi, comunicazioni in merito al contratto assicurativo, denuncia e gestione sinistri, ricerca riparatori convenzionati. Per Assistenza in viaggio v. condizioni generali di assicurazione. AM Trust Europe Limited - Sede legale in Market Square House, St. James's Street, NOTTINGHAM NG1 6FG, Regno Unito autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dal Prudential Regulation Authority con n di iscrizione n.202189. Rappresentanza Generale per l'italia in via Paolo da Cannobio 9-20122 Milano, tel. 02.83438150, fax 0283438174, sito internet: www.amtrustinternational.com, email: amtrustmilan@amtrustgroup.com, iscritta all' Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro e ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento dal 21.03.2012 al n.i.00103 e cod. IVASS impresa n. D904R

ADDENDUM INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 DL n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali A) Trattamento dei dati personali (1) Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero al fine di poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le Sue richieste in qualità di terzo danneggiato, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati acquisiti presso di Lei o presso altri soggetti (2) nonché dati da acquisire forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui i dati verranno pertanto comunicati, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (4). Il consenso che Le chiediamo si estende anche ai dati sensibili e alle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), nei limiti sopra indicati e nell'ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati AM TRUST EUROPE LTD e da MACH 1 s.r.l. quale titolare per tale ambito di trattamento. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e le nostre Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente assicurativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all'interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Inoltre, i dati raccolti, trattati in modo lecito e secondo correntezza, saranno utilizzati, previo Suo consenso per: verificare il livello di soddisfazione della clientela; proporre eventuali nuove offerte di estensione del servizio erogato; per la comunicazione commerciale, l'offerta di prodotti o servizi, l'invio di materiale pubblicitario, il compimento di ricerche di mercato da parte di MACH 1 o di altre società appartenenti al medesimo gruppo, attraverso lettere, telefono, posta elettronica, etc.; la comunicazione commerciale, l'offerta di prodotti o servizi, l'invio di materiale pubblicitario, il compimento di ricerche di mercato da parte di società terze - a cui i dati stessi potranno essere ceduti - attraverso lettere, telefono, posta elettronica, etc.. B) Modalità di uso dei dati personali - I dati sono trattati dalla nostra Società (7) - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nelle nostre Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso av-viene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. C) Diritti dell'interessato - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso AM TRUST EUROPE LTD / MACH 1 o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al Centro Assistenza Clienti MACH 1 S.r.l. - Via F. Turati n. 8, 20121 Milano - Numero Verde 800 178047. Sulla base di quanto sopra [lettere A) B) C) e relative Note], Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalle nostre Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della catena assicurativa, compresi quelli utilizzati da parte di AM TRUST EUROPE LTD e MACH 1 S.r.l. anche dalle Società del Gruppo, dalle rispettive Reti Commerciali, nonché dai partner assicurativi/commerciali, e/o comunicati a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l'invio di materiale illustrativo relativo ai servizi ed ai prodotti commercializzati - apponendo la Sua firma nell'apposito spazio sul Modulo di Adesione al programma assicurativo. NOTE 1) La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti e broker di assicurazione e loro partner commerciali, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali (quali Concessionari o Officine); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici. 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 4) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice e successive modifiche ed integrazioni, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: - assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; concessionarie; centri di demolizione di autoveicoli; -società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il con-trollo delle frodi; società di recupero crediti; - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell'informativa. 7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati. 8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa. 9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice e successive modifiche ed integrazioni. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo. INFORMATIVA PRIVACY 06/2014