N. 359 Repertorio N. 220 Raccolta COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaquattordici - 2014 - il giorno 15 - quindici - del mese di maggio. In Como, presso lo studio in via Cairoli n. 13. Avanti a me Dott.ssa Elena Cavalleroni, Notaio in Fino Mornasco, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, sono personalmente comparsi i Signori: 1) Tra i signori (omissis)viene costituita una Associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata "CASA SCOUT DON TITINO" 2) L'associazione ha sede in Como (CO), Via Gabriele d'annunzio n. 46/C. 3) L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha come scopo quello di: - promuovere e divulgare lo scoutismo quale metodo di formazione umana e cristiana, sulla traccia dell'insegnamento di Don Giambattista Levi detto Don Titino al fine di favorire lo sviluppo di una equilibrata personalità dei giovani che consenta loro una positiva partecipazione alla vita sociale, civile ed ecclesiale; - organizzare e proporre attività di formazione ed educazione con particolare riguardo all'ambito giovanile nonchè alle attività dello Scoutismo cattolico italiano; - offrire agli educatori in generale ed a quelli scout in particolare occasioni di incontro e di formazione; - svolgere e promuovere progetti, iniziative e ricerche volte all'approfondimento ed alla sensibilizzazione sulle esigenze e sui problemi dei giovani; - svolgere e promuovere iniziative di volontariato e campi di formazione nell'ambito scoutistico ed educativo; - favorire lo svolgimento delle attività di associazioni giovanili di formazione e volontariato; - svolgere e promuovere attività di ricerca, anche documentale, informazione in campo educativo e dello scoutismo in particolare; - attuare ogni altra attività utile al perseguimento degli scopi istituzionali, tra le quali a titolo esemplificativo acquisire in proprietà, in comodato, in locazione immobili idonei alla realizzazione degli scopi qui previsti dell'associazione, salvo in ogni caso il divieto alla Associazione di svolgere attività estranee agli scopi in appresso ad eccezione di quelle strettamente connesse. 4) La durata della associazione è illimitata. 5) L'associazione è retta dallo statuto che, firmato dai comparenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto "A", e ne forma parte integrante e sostanziale.
6) In deroga alle norme statutarie il Consiglio Direttivo della associazione per tre anni, e quindi sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici), viene così costituito: Presidente: Consiglieri: che qui presenti accettano la carica. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazione alcuna. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente se nominato, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. 7) La quota di iscrizione dei soci che entrano a fare parte della associazione verrà determinata con apposita delibera dal Consiglio Direttivo. 8) Le spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'associazione qui costituita. 9) Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le parti prendono atto che il notaio rogante è il titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della parte, con autorizzazione di carattere generale dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata in GU Serie Generale n. 302 del 27.12.2013. E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che unitamente all'allegato ho letto ai comparenti, i quali, a mia interpellanza li approvano, e confermandoli li sottoscrivono con me notaio a sensi di legge, essendo le ore diciassette e trenta minuti. Questo atto, scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato a mano da me notaio, occupa di due fogli, sei facciate intere e quanto alla facciata numero sette sin qui. Allegato "A" all'atto n. 359/220 di rep. STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO Art. 1) E' costituita l'associazione denominata "CASA SCOUT DON TITINO". Art. 2) Essa ha sede in Como, via Gabriele D'Annunzio n. 46/C.
Art. 3) L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha come scopo quello di: - promuovere e divulgare lo scoutismo quale metodo di formazione umana e cristiana, sulla traccia dell'insegnamento di Don Giambattista Levi detto Don Titino al fine di favorire lo sviluppo di una equilibrata personalità dei giovani che consenta loro una positiva partecipazione alla vita sociale, civile ed ecclesiale; - organizzare e proporre attività di formazione ed educazione con particolare riguardo all'ambito giovanile nonchè alle attività dello Scoutismo cattolico italiano; - offrire agli educatori in generale ed a quelli scout in particolare occasioni di incontro e di formazione; - svolgere e promuovere progetti, iniziative e ricerche volte all'approfondimento ed alla sensibilizzazione sulle esigenze e sui problemi dei giovani; - svolgere e promuovere iniziative di volontariato e campi di formazione nell'ambito scoutistico ed educativo; - favorire lo svolgimento delle attività di associazioni giovanili di formazione e volontariato; - svolgere e promuovere attività di ricerca, anche documentale, informazione in campo educativo e dello scoutismo in particolare; - attuare ogni altra attività utile al perseguimento degli scopi istituzionali, tra le quali a titolo esemplificativo acquisire in proprietà, in comodato, in locazione immobili idonei alla realizzazione degli scopi qui previsti dell'associazione, salvo in ogni caso il divieto alla Associazione di svolgere attività estranee agli scopi in appresso ad eccezione di quelle strettamente connesse. PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI Art. 4) Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell'associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che tale destinazione non sia imposta per legge. Art. 5) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo
che verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di aprile. SOCI Art. 6) Sono soci le persone o enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo, che dichiarano di condividere lo scopo associativo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Art. 7) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; la indegnità verrà sancita dall'assemblea dei soci. I soci sono obbligati: - ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere legittimamente adottate dagli organi associativi; - a mantenere sempre un comportamento confacente agli scopi dell'associazione. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, partecipare all'assemblea con diritto di voto e di accedere alle cariche sociali sulla base di un regolamento attuativo. AMMINISTRAZIONE Art. 8) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Art. 9) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un eventuale Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo. Art. 10) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente se nominato, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art. 11) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazione alcuna. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea, alla stipulazione degli atti e contratti di ogni genere attinenti all'attività dell'associazione, favorire la partecipazioni dei soci all'attività dell'associazione, formulare e approvare il regolamento interno e la quota annuale d'iscrizione e quella iniziale di ammissione. Art. 12) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente se nominato, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Tesoriere ha il compito della gestione organizzativa e finanziaria dell'associazione secondo le decisioni prese dal Consiglio Direttivo. ASSEMBLEE Art. 13) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta a ciascun socio, con qualunque forma ritenuta efficace, anche via mail, oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 Codice Civile. L'assemblea deve essere convocata nell'ambito della Regione Lombardia. Art. 14) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, sulla approvazione e variazione di eventuali regolamenti interni e su tutto quanto altro a lei demandato per legge o per statuto. Art. 15) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per
l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri. Ciascun socio non può essere portatore di un numero di deleghe superiore a dieci. Art. 16) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza, dal Vice-Presidente se nominato; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Art. 17) L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. DURATA Art. 18) La durata dell'associazione è illimitata. SCIOGLIMENTO Art. 19) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che procederanno alla devoluzione del patrimonio a favore della Parrocchia dei Santi Felice Vescovo e Francesco D'Assisi di Como, Località Prestino. DISPOSIZIONE FINALE Art. 20) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile.